Language of document : ECLI:EU:T:2023:827

Causa T389/21

Landesbank Baden-Württemberg

contro

Comitato di risoluzione unico

 Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 20 dicembre 2023

«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2021 – Obbligo di motivazione – Tutela giurisdizionale effettiva – Parità di trattamento – Principio di proporzionalità – Margine di discrezionalità del SRB – Eccezione di illegittimità – Margine di discrezionalità della Commissione – Limitazione degli effetti della sentenza nel tempo»

1.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Principio del contraddittorio – Eccezioni – Principio generale di tutela del segreto commerciale – Bilanciamento – Ammissibilità

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59; regolamento della Commissione 2015/63, artt. 47 e 9 e allegato I)

(v. punti 37‑42, 45‑49)

2.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Certezza del diritto – Normativa dell’Unione – Requisiti di chiarezza e di precisione – Limiti

(v. punti 64‑67)

3.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Certezza del diritto – Normativa dell’Unione – Requisito di chiarezza e di prevedibilità – Regolamento delegato 2015/63 che integra la direttiva 2014/59 per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione – Concessione di margine di discrezionalità al Comitato di risoluzione unico (SRB) quanto al metodo di calcolo dei contributi ex ante – Presupposti – Definizione con sufficiente chiarezza della portata e delle modalità di esercizio di tale potere

(Regolamento della Commissione 2015/63, artt. 6, §§ 57, e 7, § 4)

(v. punti 87‑90, 92)

4.      Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Potere conferito alla Commissione per l’adozione di atti delegati – Portata – Stime e valutazioni complesse – Ampio margine di discrezionalità – Direttiva 2014/59 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Fissazione dei criteri di correzione dei contributi ex ante – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Art. 290 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, considerando 41; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59)

(v. punti 105, 107, 112, 162)

5.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Assenza di necessità di far figurare, in tale decisione, tutti gli elementi che consentono di verificare l’esattezza del calcolo dei contributi – Bilanciamento tra l’obbligo di motivazione e il principio generale di tutela del segreto commerciale degli enti interessati – Legittimità delle disposizioni del regolamento 2015/63 che prevedono il metodo di calcolo dei contributi ex ante al SRF – Principio del rispetto del segreto commerciale – Obbligo del SRB di pubblicare e di trasmettere agli enti interessati, in forma aggregata e anonima, le informazioni relative agli enti utilizzate per calcolare il contributo ex ante

(Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59; regolamento della Commissione 2015/63, artt. 47 e 9 e allegato I)

(v. punti 261‑272, 292, 294)

6.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Fornitura, da parte dell’autore, di spiegazioni circa la motivazione dell’atto nel corso del procedimento dinanzi al giudice dell’Unione – Presupposti – Assenza di contraddizioni e obbligo di coerenza delle spiegazioni con detta motivazione

(Art. 296, comma 2, TFUE)

(v. punti 329, 330)

7.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Obbligo del SRB di comunicare agli enti interessati il metodo di calcolo di tali contributi e il metodo di determinazione dell’importo del livello-obiettivo annuale

(Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014; regolamento del Consiglio 2015/81, art. 4; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59; regolamento della Commissione 2015/63, artt. 47 e 9 e allegato I)

(v. punti 332, 333)

8.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Motivazione basata unicamente su altri atti giuridici, quali le decisioni intermedie, che precisano e completano taluni aspetti della fissazione di detti contributi – Mancata pubblicazione o comunicazione agli enti di tali altri atti – Illegittimità

(Art. 296, comma 2, TFUE)

(v. punti 442, 447)

Sintesi

La Landesbank Baden-Württemberg (in prosieguo: la «ricorrente») è un ente creditizio di diritto pubblico con sede in Germania. Essa è collegata al sistema di tutela istituzionale (in prosieguo: il «STI») della Sparkassen-Finanzgruppe (gruppo finanziario delle casse di risparmio, Germania).

Il 14 aprile 2021, il Comitato di risoluzione unico (SRB) ha adottato una decisione nella quale ha fissato (1) i contributi ex ante per il 2021 al Fondo di risoluzione unico (in prosieguo: il «SRF») di enti bancari, tra cui la ricorrente (in prosieguo: la «decisione impugnata») (2).

Investito di un ricorso di annullamento avverso la decisione impugnata, il Tribunale si pronuncia su varie questioni inedite quanto al calcolo dei contributi ex ante al SRF e su diverse eccezioni di illegittimità riguardanti il regolamento delegato 2015/63 (3), che esso respinge integralmente.

La sentenza presenta un carattere innovativo nel suo complesso. Il Tribunale dichiara l’annullamento della decisione impugnata per violazione dell’obbligo di motivazione gravante sul SRB.

Giudizio del Tribunale

In un primo momento, il Tribunale respinge tutte le eccezioni di illegittimità sollevate dalla ricorrente.

In particolare, in primo luogo, esso respinge quella vertente su una violazione del principio di certezza del diritto della categoria di rischio «altri indicatori di rischio stabiliti dal[ SRB]».

Si ricorda che, conformemente agli articoli 6 e 7 del regolamento delegato 2015/63, spetta al SRB correggere il contributo annuale di base degli enti tenendo conto di quattro categorie di rischio, ognuna composta da indicatori di rischio che, a loro volta, possono essere composti da sotto-indicatori di rischio.

Il primo articolo conferisce un margine di discrezionalità al SRB per quanto riguarda il modo in cui quest’ultimo deve «tener conto», ai fini della determinazione di detti indicatori di rischio, «della probabilità che l’ente interessato sia assoggettato a risoluzione e della conseguente probabilità, in caso di risoluzione dell’ente, di ricorrere al meccanismo di finanziamento della risoluzione».

Pertanto, per quanto riguarda il primo indicatore di rischio che rientra nella categoria di rischio «altri indicatori di rischio stabiliti dal[ SRB]» e che riguarda attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione, il SRB deve prendere in considerazione diversi sotto-indicatori al momento della sua determinazione, alcuni dei quali possono portare ad aumentare il profilo di rischio dell’ente interessato e altri a diminuirlo. Orbene, tali sotto-indicatori di rischio non contengono precisazioni in merito all’attuazione del confronto che essi implicano.

Per quanto riguarda l’indicatore di rischio STI, il SRB dispone di un margine di discrezionalità quanto al rispetto delle condizioni connesse, da un lato, all’adeguatezza dei fondi disponibili del STI interessato rispetto ai fondi necessari al finanziamento dell’ente in questione e, dall’altro, al grado di certezza giuridica o contrattuale relativa a tali fondi. Lo stesso vale per quanto riguarda la ponderazione dei diversi indicatori di rischio nell’ambito della categoria di rischio IV (4), al fine di determinare la ponderazione dei diversi sotto-indicatori di rischio che costituiscono tali indicatori di rischio, i quali devono essere presi in considerazione (5).

Il Tribunale esamina quindi se l’articolo 6, paragrafi da 5 a 7, e l’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento delegato 2015/63 possano essere considerati disposizioni che definiscono con sufficiente chiarezza la portata e le modalità di esercizio del potere discrezionale conferito al SRB, tenuto conto del legittimo obiettivo in gioco, in modo da fornire una tutela adeguata contro l’arbitrio e affinché i singoli possano dissipare con sufficiente certezza eventuali dubbi sulla portata o sul senso di dette disposizioni.

Nel caso di specie, sotto un primo profilo, il Tribunale rileva che la normativa applicabile prevede il risultato da raggiungere, secondo il quale i mezzi finanziari disponibili del SRF devono raggiungere il livello-obiettivo finale al termine del periodo iniziale di otto anni a decorrere dal 1º gennaio 2016 (in prosieguo: il «periodo iniziale»), nonché un metodo per raggiungere tale risultato, il che riduce l’impatto del potere discrezionale che il SRB esercita in sede di determinazione dei contributi ex ante. Da un lato, l’importo del contributo ex ante di ciascun ente dipende dall’importo del livello-obiettivo annuale che è determinato dal SRB sulla base della sua stima dell’ammontare corrispondente, al 31 dicembre 2023, ad almeno l’1% dei depositi protetti in tutti gli Stati membri partecipanti al meccanismo di risoluzione unico (SRM) (6). Dall’altro lato, il contributo ex ante di ciascun ente è determinato, in particolare, sulla base del contributo annuale di base calcolato a partire dagli importi delle passività nette degli enti interessati. Orbene, il SRB non esercita alcun potere discrezionale riguardo alla determinazione di tali importi. Inoltre, l’ente interessato è a conoscenza dell’importo delle sue passività nette e può accedere all’importo complessivo delle passività nette degli altri enti.

Sotto un secondo profilo, gli indicatori di rischio la cui mancanza di chiarezza è contestata dalla ricorrente e per i quali il SRB esercita un certo potere discrezionale incidono sul profilo di rischio dell’ente solo in misura inferiore al 20%. Inoltre, l’impatto di tali indicatori sull’importo finale del contributo ex ante è ulteriormente ridotto dal fatto che il SRB non esercita alcun potere discrezionale in merito alla determinazione dell’importo del contributo annuale di base e che la correzione di tale contributo in funzione del profilo di rischio di un ente è nettamente delimitato in una forcella predefinita che va dallo 0,8 all’1,5 (7).

Il Tribunale ne trae la conclusione che la portata e le modalità di esercizio del potere discrezionale conferito al SRB (8) non possono essere considerate circoscritte in modo insufficiente o definite con insufficiente chiarezza, tenuto conto del legittimo obiettivo in gioco, e non si può quindi ritenere che esse non forniscano una tutela adeguata contro l’arbitrio. Ciò vale a maggior ragione in quanto la ricorrente è un operatore accorto che può, ricorrendo, se necessario, ai servizi di una consulenza giuridica ed economica, prevedere in modo sufficientemente preciso il metodo di calcolo e l’ordine di grandezza del suo contributo ex ante.

In secondo luogo, il Tribunale respinge l’eccezione di illegittimità vertente sul fatto che una differenziazione degli enti appartenenti al medesimo STI sulla base dell’indicatore di rischio «attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione» sarebbe in contraddizione con il trattamento omogeneo e coerente di tutti i membri di un siffatto STI, che sarebbe imposto dalla direttiva 2014/59 (9) e dal regolamento n. 575/2013 (10). Infatti, dopo aver constatato che, quando più enti fanno parte del medesimo STI, gli enti ai quali è attribuita una ponderazione migliore relativa all’indicatore di rischio «attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione» rispetto ad altri membri di tale STI possono vedersi attribuire una ponderazione più favorevole nell’ambito dell’indicatore di rischio STI rispetto a tali altri membri, esso rileva che, per quanto riguarda la direttiva 2014/59, in essa non è stato previsto che, quando ha adottato il regolamento delegato 2015/63, la Commissione dovesse attribuire la stessa ponderazione a tutti gli enti che fanno parte dello stesso STI. Inoltre, la Commissione gode di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda il metodo di correzione dei contributi annuali di base. Orbene, anzitutto, la Commissione e il SRB hanno spiegato, senza che la ricorrente abbia fornito elementi per contestare le loro affermazioni, che i membri di un STI non dispongono del diritto incondizionato di ricevere da parte di un siffatto STI un sostegno incondizionato, poi, il dissesto di un ente con un bilancio ampio e complesso potrebbe interamente esaurire i fondi di un tale STI e, infine, l’indicatore di rischio «attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione» consente di valutare se un ente disponga di un bilancio ampio e complesso. Per quanto riguarda il regolamento n. 575/2013, il suo articolo 113, paragrafo 7, definisce le condizioni per l’autorizzazione dei STI e non il calcolo dei contributi ex ante e non vieta di operare una differenziazione tra gli enti che sono membri del medesimo STI ai fini del calcolo dei contributi ex ante. Inoltre, tale disposizione non si spinge fino al punto di esigere che un STI disponga delle risorse sufficienti per evitare la risoluzione di tutti i suoi membri, compresi tutti i grandi enti.

In terzo luogo, il Tribunale respinge l’eccezione di illegittimità vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento. Esso ricorda che la natura specifica dei contributi ex ante consiste nel garantire, in una logica di ordine assicurativo, che il settore finanziario fornisca risorse finanziarie sufficienti al SRM affinché possa svolgere le sue funzioni, incoraggiando nel contempo l’adozione, da parte degli enti interessati, di modalità di funzionamento meno rischiose. Pertanto, non tutti gli istituti appartenenti a un STI si trovano necessariamente e per il solo fatto di tale appartenenza in una situazione analoga. Infatti, anzitutto, i membri di un STI non dispongono del diritto incondizionato di ricevere un sostegno da parte del STI che copra tutti i loro impegni. Poi, il dissesto di un ente con un bilancio ampio e complesso potrebbe interamente esaurire i fondi di un STI, a differenza del dissesto di enti con bilanci ridotti e semplici. Infine, l’indicatore di rischio «attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione» costituisce un criterio oggettivo per valutare quali enti si trovino, riguardo a un rischio di questo tipo, in una situazione comparabile.

In quarto luogo, il Tribunale respinge l’eccezione di illegittimità vertente sulla violazione di diverse norme superiori. A tale titolo, esso rileva che, poiché occorre prendere in considerazione gli obiettivi del SRM e, in particolare, quello diretto a incoraggiare gli enti ad adottare modalità di funzionamento meno rischiose, il metodo del binning, consistente nell’assegnare taluni enti a uno stesso bin («intervallo») pur avendo essi valori considerevolmente diversi gli uni dagli altri per lo stesso indicatore di rischio, non viola il principio di proporzionalità, poiché tali enti hanno caratteristiche diverse per quanto riguarda il grado di rischio misurato da tale indicatore. Sebbene detti enti siano trattati in maniera uguale, tale trattamento è debitamente giustificato in quanto, da un lato, è in rapporto con il obiettivo ammissibile legittimamente perseguito, consistente nel fissare regole generali che possono essere facilmente applicate e facilmente controllate dalle autorità competenti, e, dall’altro, tenuto conto dell’ampio margine di discrezionalità di cui godella Commissionee, il metodo del binning di cui trattasi consente di raggiungere l’obiettivo perseguito, non eccede i limiti di quanto è necessario alla sua realizzazione e non si può ritenere che esso comporti un inconveniente sproporzionato.

In quinto luogo, il Tribunale respinge l’eccezione di illegittimità vertente sulla violazione di un «principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio», secondo la quale l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 sarebbe viziato da un errore manifesto di valutazione, per il motivo che tale disposizione impedirebbe al SRB di correggere, in modo adeguato, i contributi annuali di base in funzione del profilo di rischio reale degli enti. In forza di tale articolo, intitolato «Disposizioni transitorie», un indicatore di rischio non si applica finché le informazioni richieste a titolo di un indicatore di rischio specifico menzionato all’allegato II di tale regolamento delegato non facciano parte degli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza menzionati all’articolo 14. Il regolamento delegato 2015/63 è stato adottato sul fondamento dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59, il quale obbliga la Commissione a tener conto di tutti gli elementi elencati alle lettere da a) a h) di tale disposizione al fine di precisare la nozione di «correzione dei contributi in funzione del profilo di rischio dell’ente».

Tuttavia, tenuto conto dell’ampio margine di discrezionalità di cui gode la Commissionee quanto all’attuazione di tale disposizione, ciò può implicare la necessità di prevedere periodi transitori. Orbene, l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 introduce un siffatto periodo, in quanto autorizza il SRB, in via transitoria, a non applicare taluni di tali elementi, che sono riflessi negli indicatori di rischio previsti da detto regolamento delegato.

Inoltre, la giustificazione del periodo transitorio previsto da tale disposizione è strettamente legata al carattere progressivo del processo di introduzione dei requisiti prudenziali e dei relativi obblighi di segnalazione. In tale contesto, l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 mira ad evitare che oneri sproporzionati o discriminatori siano, se del caso, imposti agli enti in sede di calcolo dei contributi ex ante proprio a causa di tale attuazione progressiva dei requisiti prudenziali e dei relativi obblighi di segnalazione.

Infine, sebbene tale eccezione possa sfociare in una situazione in cui taluni indicatori di rischio restano inapplicati per tutto il periodo iniziale, da un lato, una conseguenza siffatta è il risultato della natura progressiva dell’attuazione dei requisiti prudenziali e, dall’altro, detti indicatori di rischio sono destinati ad applicarsi anche oltre il periodo iniziale.

In un secondo momento, il Tribunale esamina i motivi di ricorso vertenti sulla legittimità della decisione impugnata e accoglie quello relativo a vizi di motivazione di quest’ultima quanto alla determinazione del livello-obiettivo annuale.

Per quanto riguarda quest’ultimo motivo di ricorso, che è di ordine pubblico, in via preliminare, il Tribunale ricorda, anzitutto, che, conformemente alla normativa applicabile, i mezzi finanziari disponibili del SRF devono raggiungere, al termine del periodo iniziale, il livello-obiettivo finale, che corrisponde ad almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati in tutti gli Stati membri partecipanti al SRM. Poi, nel corso del periodo iniziale, i contributi ex ante devono essere scaglionati nel tempo nel modo più uniforme possibile fino al raggiungimento del livello-obiettivo finale. Peraltro, ogni anno i contributi dovuti da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti al SRM non superano il 12,5% del livello-obiettivo finale. Inoltre, per quanto riguarda il metodo di calcolo dei contributi ex ante, il Comitato ne determina l’importo in base al livello-obiettivo annuale, tenendo conto del livello-obiettivo finale, e in base all’ammontare medio dei depositi protetti dell’anno precedente, calcolato su base trimestrale, di tutti gli enti autorizzati nel territorio degli Stati membri partecipanti al SRM. Infine, il SRB calcola il contributo ex ante per ciascun ente basandosi sul livello-obiettivo annuale, che deve essere stabilito alla luce del livello-obiettivo finale, e secondo la metodologia prevista dal regolamento delegato 2015/63.

Nel caso di specie, come risulta dalla decisione impugnata, il SRB ha fissato, per il periodo di contribuzione 2021, l’importo del livello-obiettivo annuale in EUR 11 287 677 212,56. In detta decisione, esso ha spiegato, in sostanza, che il livello-obiettivo annuale doveva essere determinato sulla base di un’analisi vertente sull’andamento dei depositi protetti nel corso degli anni precedenti, su qualsiasi evoluzione pertinente della situazione economica nonché su un’analisi vertente sugli indicatori relativi alla fase del ciclo economico e sugli effetti che i contributi prociclici avrebbero sulla situazione finanziaria degli enti. Il SRB ha ritenuto opportuno fissare un coefficiente basato su tale analisi e sui mezzi finanziari disponibili nel SRF e ha applicato tale coefficiente a un ottavo dell’ammontare medio dei depositi protetti nel 2020, al fine di ottenere il livello-obiettivo annuale. Successivamente, esso ha esposto l’iter seguito per fissare il coefficiente. Alla luce di tali considerazioni, il SRB ha fissato il valore del coefficiente all’1,35%. Esso ha poi calcolato l’importo del livello-obiettivo annuale, moltiplicando l’ammontare medio dei depositi protetti nel 2020 per tale coefficiente e dividendo il risultato di tale calcolo per otto.

A tale riguardo, sebbene il SRB sia tenuto a fornire agli enti, mediante la decisione impugnata, spiegazioni riguardanti il metodo di determinazione del livello-obiettivo annuale, tali spiegazioni devono essere coerenti con le spiegazioni fornite dal SRB nel corso del procedimento giurisdizionale e vertenti sul metodo effettivamente applicato. Orbene, ciò non si verifica nel caso di specie.

Infatti, in udienza, il SRB ha indicato di aver determinato il livello-obiettivo annuale per il periodo di contribuzione 2021 seguendo un metodo in quattro fasi, le ultime due delle quali sono consistite nel detrarre dal livello-obiettivo finale i mezzi finanziari disponibili all’interno del SRF, al fine di calcolare l’importo che rimaneva da percepire fino alla fine del periodo iniziale e dividendo quest’ultimo importo per tre.

Orbene, il Tribunale osserva che le ultime due fasi di tale calcolo non trovano alcuna espressione nella formula matematica presentata, nella decisione impugnata, come base per la determinazione dell’importo del livello-obiettivo annuale.

È vero che la ricorrente era a conoscenza di una scheda descrittiva, pubblicata dal SRB dopo l’adozione della decisione impugnata, ma prima della proposizione del presente ricorso, che indicava l’importo stimato del livello-obiettivo finale. Tuttavia, anche supponendo che essa abbia conosciuto altresì l’importo dei mezzi finanziari disponibili nel SRF, queste sole circostanze non erano idonee a consentirle di comprendere che le ultime due fasi erano state effettivamente applicate dal SRB, fermo restando, inoltre, che la formula matematica prevista nella decisione impugnata non le menzionava neppure.

Simili incongruenze incidono anche sul modo in cui è stato fissato il coefficiente dell’1,35%, che tuttavia svolge un ruolo fondamentale in questa formula matematica. Infatti, come riconosciuto dal SRB in udienza, tale coefficiente è stato fissato in modo da poter giustificare il risultato del calcolo dell’importo del livello-obiettivo annuale, vale a dire dopo che il SRF ha calcolato tale importo in applicazione delle quattro fasi del metodo effettivamente applicato. Orbene, tale modo di procedere non risulta in alcun modo dalla decisione impugnata.

Inoltre, la forcella in cui si collocava, secondo la scheda descrittiva, l’importo del livello-obiettivo finale stimato risulta incoerente con la forcella del tasso di crescita dei depositi protetti, compresa tra il 4% e il 7%, figurante nella decisione impugnata. In tali circostanze, la ricorrente non era in grado di determinare il modo in cui il SRB aveva utilizzato la forcella relativa al tasso di evoluzione di tali depositi per giungere al calcolo del livello-obiettivo finale stimato.

Il Tribunale considera che, per quanto riguarda la determinazione del livello-obiettivo annuale, il metodo effettivamente applicato dal SRB, come illustrato in udienza, non corrisponde a quello descritto nella decisione impugnata, cosicché le ragioni reali, alla luce delle quali è stato fissato tale livello-obiettivo, non potevano essere individuate sulla base della decisione impugnata né dagli enti né dal Tribunale. La decisione impugnata è quindi inficiata da vizi di motivazione per quanto riguarda la determinazione del livello-obiettivo annuale.

Dopo aver respinto gli altri motivi di merito, esaminati nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, il Tribunale conclude che il difetto di motivazione da cui è viziata la decisione impugnata è, di per sé, tale da giustificare il suo annullamento nella parte in cui riguarda la ricorrente.

Ciononostante, date le circostanze del caso di specie, decide di mantenere gli effetti della decisione impugnata, nella parte riguardante la ricorrente, fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può superare sei mesi a partire dalla data di pronuncia della presente sentenza, di una nuova decisione del SRB che fissa il contributo ex ante al SRF della ricorrente per il periodo di contribuzione 2021.


1      Conformemente all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).


2      Decisione SRB/ES/2021/22 del Comitato di risoluzione unico, del 14 aprile 2021, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2021 al Fondo di risoluzione unico.


3      Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).


4      Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento delegato 2015/63.


5      Conformemente all’articolo 6, paragrafi da 5 a 7, del regolamento delegato 2015/63.


6      Ai sensi dell’articolo 69, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 806/2014.


7      Conformemente all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento delegato 2015/63.


8      Ai sensi dell’articolo 6, paragrafi da 5 a 7, e dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento delegato 2015/63.


9      Articolo 103, paragrafo 7, lettera h), della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE (GU 2014, L 173, pag. 190).


10      Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1), articolo 113, paragrafo 7.