Language of document : ECLI:EU:F:2015:82

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

8 luglio 2015

Causa F‑34/14

DP

contro

Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell’energia (ACER)

«Funzione pubblica – Personale dell’ACER – Agente contrattuale – Mancato rinnovo di un contratto – Ricorso di annullamento – Ricevibilità del ricorso – Eccezione di illegittimità dell’articolo 6, paragrafo 2, delle DGE dell’ACER alla luce dell’articolo 85, paragrafo 1, del RAA – Ricorso per risarcimento danni – Preavviso – Danno morale – Indennizzo»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, con cui DP chiede, da un lato, l’annullamento della decisione del 20 dicembre 2013 con la quale il direttore dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell’energia (ACER) ha negato il rinnovo del suo contratto e, dall’altro, la condanna dell’ACER a versargli una somma di EUR 10 000 a titolo di risarcimento del preteso danno morale subito.

Decisione:      La decisione del 20 dicembre 2013 con la quale il direttore dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell’energia ha negato il rinnovo del contratto di DP è annullata. L’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell’energia è condannata a versare a DP la somma di EUR 7 000. L’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell’energia sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute da DP.

Massime

1.      Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Nozione – Qualificazione rientrante nella valutazione del giudice

(Statuto dei funzionari, art. 90, § 2)

2.      Funzionari – Regime applicabile agli altri agenti – Agente contrattuale ausiliario – Durata del rapporto di lavoro – Potere discrezionale dell’istituzione – Limitazione mediante decisione interna di portata generale – Ammissibilità – Limiti

(Regime applicabile agli altri agenti, art. 85, § 1)

3.      Funzionari – Statuto – Disposizioni generali di esecuzione – Competenza delle istituzioni – Limiti

(Statuto dei funzionari, art. 110)

1.      L’esatta qualificazione giuridica di una lettera o di una nota è rimessa all’esclusiva valutazione del giudice e non alla volontà delle parti. Costituisce un reclamo, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, la lettera con la quale un funzionario, senza chiedere espressamente la revoca della decisione controversa, manifesta chiaramente la sua volontà di contestare la decisione che gli arreca pregiudizio. A questo proposito, il contenuto dell’atto prevale sulla forma.

(v. punti 28 e 29)

Riferimento:

Corte: sentenza Politi/Fondazione europea per la formazione, C‑154/99 P, EU:C:2000:354, punto 16

Tribunale della funzione pubblica: sentenza Mendes/Commissione, F‑125/11, EU:F:2013:35, punto 34 e giurisprudenza citata

2.      Anche se l’articolo 85, paragrafo 1, del Regime applicabile agli altri agenti prevede un secondo rinnovo contrattuale, non si tratta di un diritto conferito all’interessato né di una garanzia di una certa continuità di impiego, ma di una possibilità rimessa alla discrezionalità dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione. Infatti, le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale nell’organizzazione dei loro servizi in funzione dei compiti loro affidati e nell’assegnazione, in considerazione di questi ultimi, del personale che si trova a loro disposizione, a condizione tuttavia che detta assegnazione venga effettuata nell’interesse del servizio.

Tuttavia, l’articolo 6, paragrafo 2, della decisione del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell’energia, relativa all’adozione delle disposizioni generali di esecuzione delle procedure che disciplinano l’assunzione e l’impiego di agenti contrattuali presso la detta agenzia, fa dipendere la possibilità di concedere un secondo rinnovo del contratto, per una durata indeterminata, dalla condizione sine qua non che la durata cumulata del contratto iniziale e del suo primo rinnovo raggiunga un minimo di cinque anni. Se tale condizione non viene soddisfatta, ogni possibilità di rinnovo, su domanda o anche d’ufficio, è obbligatoriamente esclusa.

Orbene, quando un’istituzione o un’agenzia è autorizzata ad emanare disposizioni generali di esecuzione dirette ad integrare o ad applicare le disposizioni gerarchicamente superiori e vincolanti dello Statuto o del Regime applicabile agli altri agenti, l’autorità competente non può né andare contra legem, in particolare adottando disposizioni la cui applicazione sia in contrasto con le finalità delle disposizioni statutarie o le privi di ogni effetto utile, né esimersi dall’osservanza dei principi generali di diritto, come il principio di buona amministrazione, il principio di parità di trattamento e quello della tutela del legittimo affidamento.

Pertanto, l’articolo 6, paragrafo 2, di detta decisione restringe la portata dell’articolo 85, paragrafo 1, del Regime applicabile agli altri agenti, in quanto introduce, per il rinnovo di un contratto di agente contrattuale ai sensi dell’articolo 3 bis del Regime applicabile agli altri agenti, un’ulteriore condizione non prevista dal detto regime e che osta all’esercizio del potere discrezionale conferito all’amministrazione, senza che una siffatta restrizione possa essere obiettivamente giustificata dall’interesse del servizio. Orbene, salvo espressa autorizzazione a tal fine, una decisione interna di portata generale di un’agenzia, come una decisione relativa alle disposizioni generali di esecuzione, non può legittimamente restringere la portata di una norma esplicita prevista dallo Statuto o dal Regime applicabile agli altri agenti.

(v. punti 51‑53 e 56)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: sentenze Commissione/Petrilli, T‑143/09 P, EU:T:2010:531, punti 31 e 34‑36, e giurisprudenza citata, e Commissione/Macchia, T‑368/12 P, EU:T:2014:266, punti 49 e 60

3.      Le disposizioni generali di esecuzione adottate nell’ambito dell’articolo 110, primo comma, dello Statuto possono stabilire criteri idonei a orientare l’amministrazione nell’esercizio del suo potere discrezionale o a precisare la portata delle disposizioni dello Statuto che risultino poco chiare. Tuttavia, esse non possono legittimamente restringere, attraverso la precisazione di un termine statutario chiaro, il campo di applicazione dello Statuto o del Regime applicabile agli altri agenti né stabilire norme che deroghino alle disposizioni gerarchicamente superiori, come le disposizioni dello Statuto e del Regime applicabile agli altri agenti o i principi generali di diritto.

(v. punto 54)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: sentenze Brems/Consiglio, T‑75/89, EU:T:1990:88, punto 29 e giurisprudenza citata, e Ianniello/Commissione, T‑308/04, EU:T:2007:347, punto 38 e giurisprudenza citata)