Language of document : ECLI:EU:F:2015:122

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA
(Seconda Sezione)

21 ottobre 2015

Causa F‑57/14

AQ

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Regolamento n. 45/2001 – Trattamento di dati personali ottenuti per scopi privati – Indagine amministrativa – Procedimento disciplinare – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione – Sanzione disciplinare – Proporzionalità»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale AQ chiede, da una parte, l’annullamento della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina della Commissione europea, del 19 marzo 2014, di rigetto del suo reclamo, nonché, per quanto necessario, l’annullamento della decisione del 6 settembre 2013 con cui gli è stata inflitta la sanzione disciplinare della nota di biasimo e, dall’altra, la condanna della Commissione a versargli la somma di EUR 5 000, valutata ex æquo et bono, a titolo di risarcimento danni.

Decisione:      Il ricorso è respinto. AQ sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

Massime

1.      Funzionari – Dovere di sollecitudine dell’amministrazione – Obbligo di rivolgersi ad un funzionario in una lingua da lui padroneggiata in maniera approfondita – Portata

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 4)

2.      Funzionari – Regime disciplinare – Procedimento disciplinare – Rispetto dei diritti della difesa – Indagine amministrativa – Obbligo dell’amministrazione di comunicare i documenti del fascicolo durante lo svolgimento dell’indagine – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, allegato IX, artt. 1 e 2)

3.      Funzionari – Regime disciplinare – Procedimento disciplinare – Avvio di un procedimento disciplinare – Obbligo dell’amministrazione di comunicare i documenti del fascicolo prima dell’avvio di un procedimento disciplinare – Presupposto – Rispetto dei legittimi interessi della riservatezza

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, lett. b); Statuto dei funzionari, allegato IX, art. 3]

4.      Funzionari – Diritti ed obblighi – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Inadempimento – Irrogazione delle sanzioni disciplinari

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 8; regolamento n. 45/2001, artt. 4, § 1, lett. b), e 49]

5.      Funzionari – Decisione lesiva – Sanzione disciplinare – Obbligo di motivazione – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 25, secondo comma)

6.      Funzionari – Regime disciplinare – Sanzione – Rispetto del principio di proporzionalità – Gravità della mancanza – Criteri di valutazione

(Statuto dei funzionari, allegato IX, art. 10)

1.      Anche se le istituzioni sono tenute, in forza del dovere di sollecitudine, a rivolgersi ad un funzionario in una lingua da lui padroneggiata in maniera approfondita, non può dedursi dall’articolo 41, paragrafo 4, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che qualsiasi decisione rivolta da un’istituzione dell’Unione ad uno dei suoi funzionari debba essere redatta nella lingua scelta da quest’ultimo. Infatti, tale disposizione è applicabile ai rapporti tra le istituzioni e i loro agenti solo quando questi ultimi inviano uno scritto alle istituzioni unicamente nella loro qualità di cittadini dell’Unione e non nella loro qualità di funzionari o di agenti.

Di conseguenza, un funzionario non può avvalersi utilmente dalla citata disposizione qualora, nel corso di un’indagine amministrativa e di un procedimento disciplinare, abbia potuto esprimersi nella sua lingua preferita e qualora abbia avuto a disposizione un lasso di tempo sufficiente per chiedere di essere sentito in una lingua diversa durante il procedimento disciplinare.

Non si configura neppure una violazione dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che prevede, in particolare, che ogni accusato ha diritto di essere informato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico, dato che la citata disposizione si applica solo in materia penale.

(v. punti 58, 61 e 62)

Riferimento:

Corte: sentenza 8 maggio 2008, Weiss und Partner, C‑14/07, EU:C:2008:264, punto 57

Tribunale della funzione pubblica: ordinanze 7 ottobre 2009, Marcuccio/Commissione, F‑122/07, EU:F:2009:134, punti 63 e 65, e Marcuccio/Commissione, F‑3/08, EU:F:2009:135, punti 31 e 33

2.      Risulta dall’articolo 2 dell’allegato IX dello Statuto, che rinvia all’articolo 1 dello stesso allegato, che, nel corso di un’indagine amministrativa, l’interessato dev’essere tenuto informato del suo coinvolgimento purché tale informazione non pregiudichi il buon svolgimento di detta indagine.

Non sussiste una violazione, da parte dell’autorità che ha il potere di nomina, dell’articolo 2 dell’allegato IX dello Statuto né dei diritti della difesa di un funzionario nell’ambito di un’indagine amministrativa qualora quest’ultimo sia informato dell’avvio di tale indagine e riceva comunicazione della relazione d’indagine, il che eccede l’obbligo imposto a detta autorità dall’articolo 2 dell’allegato IX dello Statuto, il quale prevede solo la comunicazione all’interessato delle conclusioni della relazione dell’indagine amministrativa. Inoltre, solo al termine dell’indagine amministrativa l’interessato può chiedere i documenti in rapporto diretto con le asserzioni formulate nei suoi confronti.

(v. punti 67-71)

3.      Anche se l’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto impone all’autorità che ha il potere di nomina l’obbligo di comunicare al funzionario interessato tutti i documenti del fascicolo preliminarmente alla sua audizione prima di decidere sull’avvio di un procedimento disciplinare, nondimeno, quando consente ad una persona l’accesso al fascicolo che la riguarda, l’amministrazione è altresì tenuta, in forza dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a rispettare i legittimi interessi della riservatezza.

Dato che i responsabili dell’indagine hanno messo a disposizione del funzionario interessato, sin dall’inizio della procedura di indagine amministrativa, le informazioni che lo riguardano e che erano contenute in un messaggio di posta elettronica inviato da un altro funzionario all’ufficio di investigazione e di disciplina della Commissione, la comunicazione di tale messaggio di posta elettronica solo dopo la sua audizione non può pregiudicare i suoi diritti della difesa.

(v. punti 73, 79 e 80)

4.      L’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché il regolamento n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell’Unione europea, nonché la libera circolazione di tali dati, che riconoscono alle persone diritti giuridicamente tutelati, si applicano al trattamento di dati personali, in particolare, da parte delle istituzioni dell’Unione nell’esercizio di attività che rientrino in tutto o in parte nella sfera di applicazione del diritto dell’Unione. Appunto in questo contesto l’articolo 49 del regolamento n. 45/2001 prevede l’irrogazione di sanzioni disciplinari ai funzionari e gli agenti in caso di inadempimento – volontario o per negligenza – da parte loro agli obblighi previsti da detto regolamento.

Un funzionario che si presenti come «destinatario» dei dati personali ai sensi del regolamento n. 45/2001 al fine di ottenere dati del genere da una persona, è soggetto nel contempo all’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e alle disposizioni del regolamento n. 45/2001, in particolare all’obbligo imposto dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, in forza del quale i dati personali debbono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e non possono essere successivamente trattati in modo non compatibile con tali finalità.

(v. punti 88 e 90)

5.      La motivazione di una decisione lesiva deve consentire al giudice di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione e deve fornire all’interessato le indicazioni necessarie per stabilire se la decisione sia correttamente fondata.

La questione se la motivazione della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina con cui viene inflitta una sanzione soddisfi tali esigenze dev’essere valutata alla luce non solo della sua formulazione, ma anche del suo contesto e del complesso di norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi. Al riguardo, pur se l’autorità che ha il potere di nomina deve indicare, in maniera precisa, i fatti presi in considerazione a carico del funzionario, nonché le considerazioni che l’hanno indotta ad adottare la sanzione prescelta, non per questo si richiede che essa tratti tutti i punti di fatto e di diritto sollevati dall’interessato nel corso del procedimento.

(v. punti 112 e 113)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: sentenze 8 novembre 2007, Andreasen/Commissione, F‑40/05, EU:F:2007:189, punto 260, e 17 luglio 2012, BG/Mediatore, F‑54/11, EU:F:2012:114, punto 96, confermata su impugnazione da sentenza 22 maggio 2014, BG/Mediatore, T‑406/12 P, EU:T:2014:273

6.      Per quanto riguarda il fatto di valutare se la sanzione disciplinare inflitta sia proporzionale alla gravità dei fatti accertati, anche se lo Statuto non prevede un rapporto fisso tra le sanzioni previste dall’articolo 9 dell’allegato IX dello Statuto e le possibili categorie di mancanze commesse dai funzionari, nondimeno l’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto contiene un elenco non esaustivo di criteri, nonché delle circostanze che possono attenuare o aggravare il comportamento del funzionario, di cui l’autorità che ha il potere di nomina deve tener conto per determinare la gravità della mancanza e decidere in ordine alla sanzione disciplinare.

(v. punto 118)