Language of document : ECLI:EU:T:2003:276

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

21 ottobre 2003 (1)

«Dipendenti - Art. 2, n. 5, dell'allegato VII dello Statuto - Soppressione di un assegno per figlio maggiorenne a carico colpito da malattia grave o infermità - Legittimo affidamento»

Nella causa T-302/01,

Gerhard Birkhoff, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, attualmente in pensione, residente in Weitnau (Germania), rappresentato dall'avv. V. Salvatore,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Currall, in qualità di agente, assistito dall'avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso diretto, da un lato, all'annullamento della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina 26 settembre 2001, che ha respinto il reclamo proposto dal ricorrente contro la decisione della Commissione 4 luglio 2001, con la quale tale istituzione ha soppresso il versamento al ricorrente dell'assegno per figli a carico di cui questi beneficiava per sua figlia, nonché all'annullamento della detta decisione 4 luglio 2001, e diretto, dall'altro lato, ad ottenere il risarcimento dei danni materiali e morali,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dai sigg. N.J. Forwood, presidente, J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici,

cancelliere: sig. H. Jung

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 7 maggio 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1.
    L'art. 2 dell'allegato VII dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») dispone quanto segue:

«1.    Il funzionario che abbia uno o più figli a carico beneficia, alle condizioni previste dai paragrafi 2 e 3, di un assegno pari ad (...) EUR al mese per ogni figlio a carico.

2.    E' considerato figlio a carico il figlio legittimo, naturale o adottivo del funzionario o del coniuge, che sia effettivamente mantenuto dal funzionario.

(...)

3.    L'assegno è concesso:

a)    d'ufficio, per il figlio che non ha ancora raggiunto l'età di 18 anni;

b)    su richiesta motivata del funzionario interessato, per il figlio dai 18 ai 26 anni che riceve una formazione scolastica o professionale.

(...)

5.    L'assegno continua ad essere versato senza alcun limite di età se il figlio è colpito da infermità o da malattia grave che lo renda incapace di provvedere al proprio sostentamento, per tutta la durata di detta malattia o infermità.

(...)».

Fatti e procedimento

2.
    Il ricorrente, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, in pensione dal 1° gennaio 1987, ha beneficiato dell'assegno per figli a carico fino al 1° luglio 2001, per i suoi due figli, Jutta Birkhoff (in prosieguo: la «sig.ra Birkhoff»), nata il 21 maggio 1955, e Daniel Birkhoff, nato il 20 febbraio 1968, a norma dell'art. 2, n. 5, dell'allegato VII dello Statuto.

3.
    La sig.ra Birkhoff è paraplegica, a seguito di un incidente verificatosi nel marzo 1978.

4.
    Il 1° febbraio 1998 la sig.ra Birkhoff veniva assunta presso l'Università di Pavia in qualità di «ricercatore non confermato».

5.
    Il ricorrente comunicava tale fatto alla Commissione con lettera 13 marzo 1998.

6.
    Con lettera 4 aprile 1998 il ricorrente integrava tale comunicazione precisando l'ammontare dei redditi di sua figlia, pari a circa ITL 1 786 000 nette mensili, e facendo presente che le notevoli spese che la sig.ra Birkhoff doveva sopportare, in particolare a causa della sua infermità, non le consentivano di provvedere al proprio sostentamento; per tale motivo il ricorrente chiedeva la proroga del versamento dell'assegno per sua figlia.

7.
    Con lettera 29 ottobre 1999 il ricorrente sollecitava nuovamente la detta proroga, per i motivi indicati nella sua precedente lettera.

8.
    Il 22 febbraio 2000 la Commissione inviava al ricorrente una «comunicazione di modifica n. 9», nella quale si precisava che l'assegno per figli a carico veniva prorogato, per i due figli, dal 1° gennaio 2000 fino al 1° gennaio 2002.

9.
    Con lettera 3 maggio 2001, la Commissione invitava il ricorrente a fornire le prove relative ad eventuali redditi professionali dei suoi figli, e ciò nella prospettiva di un'eventuale proroga degli assegni a partire dal 1° gennaio 2002.

10.
    Il ricorrente rispondeva a tale richiesta con lettere 14 maggio 2001 e 16 maggio 2001. Nella lettera 14 maggio 2001 egli indicava che la sig.ra Birkhoff percepiva dall'aprile 2001 una retribuzione di ITL 1 859 000 (EUR 960,09) nette mensili.

11.
    Il 4 luglio 2001 la Commissione inviava al ricorrente una «comunicazione di modifica n. 10» (in prosieguo: la «decisione impugnata» o anche la «decisione 4 luglio 2001»), con la quale sopprimeva, con effetto a partire dal 1° luglio 2001, il versamento dell'assegno per figli a carico in favore della sig.ra Birkhoff, a motivo del fatto che i redditi professionali di quest'ultima erano superiori all'importo corrispondente al 40% del trattamento di base di un dipendente di grado D4/1. Alla data suddetta, tale soglia corrispondeva a ITL 1 543 532 (EUR 797,16).

12.
    Alla decisione 4 luglio 2001 era acclusa una richiesta della seguente documentazione: una copia dello stato di famiglia dei figli del ricorrente, copie delle dichiarazioni dei redditi dei due figli per gli anni 1998, 1999 e 2000 e un documento attestante l'assunzione della sig.ra Birkhoff presso l'Università.

13.
    La soppressione del versamento dell'assegno controverso determinava la soppressione della copertura assicurativa della sig.ra Birkhoff da parte della Cassa assicurazione malattia CE.

14.
    Il 28 giugno 2001 la sig.ra Birkhoff si rompeva una gamba e, soffrendo di una frattura biossea, scoperta il 4 luglio 2001, era costretta a sottoporsi a cure ospedaliere. Una fattura relativa a tali cure per un importo di EUR 1 064,68 non veniva accettata dalla Cassa assicurazione malattia CE per il fatto che la sig.ra Birkhoff non beneficiava più di tale copertura assicurativa dal 1° luglio 2001.

15.
    Con lettera 16 luglio 2001 il ricorrente presentava un reclamo contro la decisione 4 luglio 2001, a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto.

16.
    L'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») rigettava il reclamo con decisione 26 settembre 2001. In tale decisione si enunciava quanto segue:

«L'espressione “provvedere al proprio sostentamento” è interpretata come segue: se il figlio ha tra 18 e 26 anni, i suoi redditi non devono essere superiori al 40% del trattamento di base di un dipendente di grado D4/1 per poter continuare ad essere considerato a carico del genitore dipendente comunitario o - nel caso di specie - ex dipendente. Qualora vi sia una proroga, si applica per analogia lo stesso parametro. A titolo d'informazione, tale interpretazione è comune a tutte le istituzioni, ai termini della conclusione del collegio dei capi d'amministrazione 30 gennaio 1990, n. 188/89».

17.
    La conclusione del collegio dei capi d'amministrazione 30 gennaio 1990, n. 188/89, cui la detta decisione dell'APN fa riferimento (in prosieguo: la «conclusione n. 188/89 riveduta»), recita come segue:

«Oggetto: Assegno per figli a carico

Nozione di figlio a carico (Allegato VII, art. 2, n. 2, dello Statuto). Massimali di reddito del figlio oltre i quali questi non deve essere considerato a carico del genitore funzionario.

(...)

CONCLUSIONE

1.    E' opportuno esprimere in una percentuale del trattamento di base del dipendente di grado D4, scatto 1, la soglia di reddito del figlio oltre la quale questi non può ritenersi a carico del suo genitore dipendente comunitario. Tuttavia, si ritiene che il figlio rimanga a carico del detto dipendente nel caso in cui non sia coperto da un regime nazionale di assicurazione malattia.

2.    La detta percentuale è pari:

-    per i figli fino a 18 anni, al 25% del trattamento di base di un D4/1

-    per i figli di età compresa tra i 18 ed i 26 anni, al 40% del summenzionato trattamento.

3.    Agli importi che ne scaturiscono, che devono essere calcolati in seguito a deduzione dei contributi sociali e prima della deduzione fiscale, si applica il coefficiente correttore fissato per il paese in cui il figlio esercita la propria attività lavorativa».

18.
    Alla fine del 2001 alla sig.ra Birkhoff veniva notificata, ad opera dell'autorità competente dell'Università di Pavia, la sua nomina a «ricercatore confermato» presso l'università, con effetto retroattivo al 1° febbraio 2001, cioè tre anni dopo la sua ammissione all'università come «ricercatore non confermato».

19.
    All'udienza, il ricorrente precisava che, nel periodo dal 22 febbraio 2000, data della «comunicazione di modifica n. 9», fino al 1° gennaio 2002, il trattamento economico della sig.ra Birkhoff all'università non aveva subito modifiche sostanziali; era infatti semplicemente aumentato annualmente in funzione dell'indice nazionale Istat.

20.
    E' in queste circostanze che il ricorrente ha presentato il ricorso in esame, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 dicembre 2001.

21.
    Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale il 13 dicembre 2001, il ricorrente ha presentato al Tribunale una domanda di sospensione dell'esecuzione delle decisioni 4 luglio e 26 settembre 2001. Tale ricorso è stato respinto con ordinanza del presidente del Tribunale 19 febbraio 2002 (causa T-302/01 R), con riserva delle spese.

Conclusioni delle parti

22.
    Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione dell'APN 26 settembre 2001, che ha respinto il reclamo;

-    annullare la decisione 4 luglio 2001;

-    condannare la Commissione al pagamento delle somme non versate, con rivalutazione e interessi, dalla data della loro debenza fino al saldo definitivo;

-    condannare la Commissione al risarcimento di tutti i danni conseguenti e, in particolare, del danno derivante dalla perdita della copertura assicurativa della Cassa malattia per un importo quantificato già in EUR 1 064,68, nonché al risarcimento dei danni morali, il cui ammontare viene quantificato in EUR 100 000 ovvero, in subordine, rimesso alla valutazione del Tribunale;

-    condannare la Commissione alle spese.

23.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

-    respingere il ricorso in quanto infondato;

-    statuire sulle spese come di diritto.

In diritto

Sul ricorso di annullamento

24.
    Il ricorrente chiede l'annullamento sia della decisione dell'APN 26 settembre 2001 sia della decisione della Commissione 4 luglio 2001. Orbene, è necessario riqualificare il presente ricorso di annullamento come ricorso diretto solo all'annullamento della decisione 4 luglio 2001. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, un ricorso diretto all'annullamento della decisione che respinge il reclamo contro la decisione iniziale ha l'effetto di deferire al Tribunale l'atto lesivo oggetto del reclamo (v., ad esempio, sentenza del Tribunale 14 luglio 2000, causa T-82/99, Cwik/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-155 e II-713, punto 23). Ne deriva che il presente ricorso di annullamento riguarda la decisione 4 luglio 2001, che sopprime, con effetto a partire dal 1° luglio 2001, il versamento al ricorrente dell'assegno per figli a carico in favore della sig.ra Birkhoff.

25.
    A sostegno del ricorso di annullamento, il ricorrente deduce due motivi. Il primo motivo riguarda, in particolare, una violazione dell'art. 2, n. 5, dell'allegato VII dello Statuto. Con il secondo motivo viene eccepita, in particolare, una violazione del principio del legittimo affidamento, un'insufficiente attività istruttoria ed un difetto di motivazione. E' opportuno cominciare con l'analisi del primo motivo.

Sul primo motivo, relativo, in particolare, a una violazione dell'art. 2, n. 5, dell'allegato VII dello Statuto

- Argomenti delle parti

26.
    Il ricorrente ricorda come l'art. 2, n. 5, dell'allegato VII dello Statuto (in prosieguo: l'«art. 2, n. 5») preveda la proroga del versamento dell'assegno, senza indicare il limite minimo od il parametro da applicare per stabilire il momento in cui possa ritenersi soddisfatto il requisito del raggiungimento dell'autonomia di sostentamento del figlio.

27.
    Il ricorrente rimarca, inoltre, che nella decisione dell'APN 26 settembre 2001 si afferma che l'espressione «provvedere al proprio sostentamento» dev'essere intesa nel senso che le retribuzioni del figlio non possono superare il 40% del trattamento di base di un dipendente di grado D4/1 e che tale interpretazione è giustificata dalla «conclusione n. 188/89 riveduta». Secondo il ricorrente, quest'interpretazione sarebbe invalida.

28.
    Non solo l'interpretazione delle disposizioni dello Statuto spetterebbe in via esclusiva al giudice comunitario, e non ad un organo amministrativo, ma, oltre a ciò, il parametro suddetto non potrebbe in alcun modo essere applicato, indistintamente e a priori, a ciascuna singola situazione.

29.
    In tale contesto, il ricorrente fa riferimento alla sentenza del Tribunale 30 novembre 1994, causa T-498/93, Dornonville/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-257 e II-813). In tale sentenza, il Tribunale avrebbe espressamente riconosciuto che l'assegno per figli a carico, previsto dall'art. 2, n. 5, serve ad uno scopo sociale giustificato dalle spese derivanti da una necessità attuale e certa, connessa all'esistenza del figlio ed al suo mantenimento effettivo, e che bisogna esaminare, caso per caso, se tramite il pagamento dell'assegno per figli a carico venga raggiunto lo scopo sociale perseguito. L'interpretazione teleologica della norma e la necessità di non ingenerare interpretazioni discriminatorie lesive dei diritti fondamentali degli individui comporterebbero l'obbligo di esaminare scrupolosamente e in modo dettagliato ciascuna singola situazione, ciò che non sarebbe accaduto nel caso di specie.

30.
    Secondo il ricorrente, la corretta applicazione dell'art. 2, n. 5, comporta dunque la necessità di valutare, accanto alle voci «attive» degli introiti della sig.ra Birkhoff, anche le ingenti voci «passive» costituite dalle correlative spese da essa sostenute sia per le proprie basilari esigenze di vita (fisioterapia, aiuto domestico, cure mediche particolari e, soprattutto, l'adeguamento tecnologico delle strutture della propria abitazione), sia per l'esercizio della propria attività professionale. In relazione alle dette spese professionali della figlia, inerenti alla sua situazione personale, il ricorrente precisa, innanzi tutto, che essa è stata costretta ad acquistare un'autovettura adattata al suo handicap. Al costo dell'autovettura devono aggiungersi i costi per l'assicurazione per la responsabilità civile (obbligatoria), per la manutenzione e per la benzina. Inoltre, si dovrebbero considerare i costi connessi ai mezzi indispensabili per l'esercizio dell'attività lavorativa (spese telefoniche, acquisto di un computer e di una stampante compatibili con i computer utilizzati all'università) e i costi derivanti dall'attività professionale, compresi quelli per la formazione e l'aggiornamento (iscrizione all'ordine dei medici, alla scuola di specializzazione e ad organizzazioni professionali, abbonamenti a riviste specializzate, partecipazione a congressi, contributi previdenziali, ecc.). In tal modo, il totale dei costi mensili sostenuti ammonterebbe a circa ITL 1 500 000 solo per poter esercitare la propria attività lavorativa. A fronte di una retribuzione mensile della sig.ra Birkhoff di ITL 1 900 000, ci si trova, secondo il ricorrente, di fronte a un tenore di vita palesemente al di sotto dei livelli minimi di sostentamento.

31.
    Secondo la Commissione, i termini «provvedere al proprio sostentamento» di cui all'art. 2, n. 5, necessitano di un criterio interpretativo capace di fornire parametri oggettivi e, pertanto, sono stati oggetto di un'interpretazione uniforme, la quale trova la propria espressione scritta nella «conclusione n. 188/89 riveduta», accolta da tutte le istituzioni comunitarie. Il parametro enunciato nella «conclusione n. 188/89 riveduta» per i figli di età compresa tra i 18 e i 26 anni, cioè il 40% della retribuzione di un dipendente di grado D4/1, si applicherebbe per analogia nell'ipotesi prevista dall'art. 2, n. 5.

32.
    In risposta ad un quesito posto dal Tribunale, all'udienza la Commissione ha precisato che è stato effettuato un confronto tra la situazione dei figli a carico di età compresa tra i 18 e i 26 anni e la situazione del figlio che è a carico a titolo eccezionale, a causa di una sua infermità o malattia grave; che si può effettivamente dire che vi sono disparità oggettive tra le due situazioni, ma che bisognava estendere la nozione di figlio a carico ai casi eccezionali previsti dall'art. 2, n. 5, poiché l'impossibilità di provvedere al proprio sostentamento poteva essere considerata applicabile sia al caso di cui all'art. 2, n. 2, dell'allegato VII dello Statuto sia alla situazione prevista dall'art. 2, n. 5.

33.
    Dal momento che il legislatore si è astenuto dal formulare una precisazione in merito nello Statuto, vi sarebbe un evidente interesse a che le istituzioni fissino un massimale unico di comune accordo.

34.
    La Commissione precisa ancora, a questo proposito, che i capi dell'amministrazione non hanno «inventato» nulla. Poiché si tratterebbe di sapere a partire da quale livello di reddito un figlio non è più a carico, sarebbe adeguato il criterio della retribuzione minima. Ora, lo Statuto conoscerebbe tale nozione in materia di pensioni: in base all'art. 77, quarto comma, dello Statuto, l'ammontare della pensione di anzianità non può essere inferiore al 4% del minimo vitale per anno di servizio e la durata minima di servizio che dà diritto ad una pensione è di dieci anni. Secondo l'art. 6 dell'allegato VIII dello Statuto, il detto ammontare di riferimento corrisponderebbe a quello del trattamento di un dipendente di grado D4/1. Ecco dunque perché il legislatore fa riferimento al 40% della remunerazione di un dipendente di grado D4/1. Secondo la Commissione, sarebbe logico che una tale indicazione di fonte legislativa sulla quantificazione della nozione di reddito minimo sia seguita dai capi dell'amministrazione che si trovino ad affrontare una questione analoga.

35.
    La Commissione sostiene che la «conclusione n. 188/89 riveduta» è stata avallata dal Tribunale nella citata sentenza Dornonville/Commissione.

36.
    Quanto alle spese sostenute dalla sig.ra Birkhoff, la Commissione fa valere, inoltre, che non possono accogliersi gli argomenti addotti dal ricorrente, secondo cui alcune spese della figlia per lo svolgimento della professione (spese di mobilità, partecipazione a congressi di aggiornamento, abbonamenti a periodici e riviste) dovrebbero essere portate in deduzione dal suo stipendio. Infatti, tali spese rientrerebbero nella sfera delle scelte personali dell'interessata e non potrebbero essere considerate al fine di determinare la capacità o meno di quest'ultima di provvedere al proprio sostentamento.

- Giudizio del Tribunale

37.
    Ai sensi dell'art. 2, n. 5, l'assegno previsto da questo stesso articolo continua ad essere versato senza alcun limite di età se il figlio è colpito da infermità o da malattia grave che lo renda incapace di provvedere al proprio sostentamento, per tutta la durata di detta malattia o infermità.

38.
    Si deve rilevare, innanzi tutto, che, contrariamente all'art. 2, n. 4, dell'allegato VII dello Statuto, che lascia all'autorità competente un certo margine di valutazione, l'art. 2, n. 5, non attribuisce all'autorità competente alcun potere discrezionale per accordare o meno il beneficio dell'assegno di cui si tratta, ma le conferisce una competenza vincolata, nel senso che dalla sua formulazione tassativa risulta che l'autorità è tenuta a concedere l'assegno per figli a carico nel momento in cui constati che le condizioni ivi contenute sono soddisfatte (v., in questo senso, sentenze della Corte 7 maggio 1992, causa C-70/91 P, Consiglio/Brems, Racc. pag. I-2973, punto 5, e Dornonville/Commissione, cit., punto 31).

39.
    Occorre inoltre ricordare che l'assegno per figli a carico risponde ad una finalità di ordine sociale giustificata dalle spese derivanti da esigenze attuali e certe, connesse con l'esistenza del figlio e con il suo effettivo mantenimento (sentenza Consiglio/Brems, cit., punto 9). Ora, poiché le norme del diritto comunitario che danno diritto a prestazioni pecuniarie devono essere interpretate in senso restrittivo, occorre verificare, caso per caso, se si realizzi la finalità sociale perseguita mediante il versamento dell'assegno per figli a carico, la cui proroga è acquisita in forza del solo art. 2, n. 5 (sentenza Dornonville/Commissione, cit., punto 38).

40.
    Ne consegue che, per l'applicazione dell'art. 2, n. 5, spetta all'amministrazione interessata determinare, caso per caso e tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie, se si tratti di malattia grave o di infermità che impedisce al figlio interessato di provvedere al proprio sostentamento.

41.
    Sotto questo profilo, si deve rilevare che è vero, come affermato dalla Commissione, che le istituzioni comunitarie possono elaborare un'interpretazione comune di una nozione statutaria vaga come quella di «rende[re] incapace di provvedere al proprio sostentamento».

42.
    Tuttavia, come si ricava dalle sentenze del Tribunale 26 settembre 1990, causa T-48/89, Beltrante e a./Consiglio (Racc. pag. II-493, punto 17), e causa T-49/89, Mavrakos/Consiglio (Racc. pag. II-509, punto 17), una conclusione formulata dai capi dell'amministrazione nell'ambito delle «consultazioni regolari tra le amministrazioni delle istituzioni» prevista dall'art. 110, terzo comma, dello Statuto e adottata allo scopo di seguire una prassi amministrativa uniforme nell'interpretazione di una disposizione statutaria non ha l'effetto di vincolare l'autorità competente per quanto riguarda l'adozione degli atti individuali che applicano tale disposizione.

43.
    A fortiori, si deve sottolineare che la formulazione da parte della Commissione, al fine dell'interpretazione dell'art. 2, n. 5, di un criterio oggettivo non la esime, quale che sia il contenuto di tale criterio, dall'obbligo di esaminare le circostanze specifiche del caso di specie.

44.
    Ne consegue che la «conclusione n. 188/89 riveduta» può solo servire, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, n. 5, da «punto di partenza» per la valutazione di ogni singolo caso di specie. Tale conclusione s'impone a maggior ragione in quanto la nozione di «incapace di provvedere al proprio sostentamento», riferita a un figlio malato o infermo, richiede comunque una considerazione delle circostanze specifiche di ciascun caso di specie ben superiore rispetto alla nozione di «effettivamente mantenuto» di cui all'art. 2, n. 2, dell'allegato VII dello Statuto.

45.
    Ora, dal fascicolo risulta che la Commissione non ha proceduto ad un esame delle specifiche circostanze del presente caso di specie, quale evidenziato al precedente punto 40.

46.
    Pertanto, si deve concludere che la decisione impugnata viola l'art. 2, n. 5, dell'allegato VII dello Statuto.

47.
    L'argomento della Commissione secondo cui la «conclusione n. 188/89 riveduta» sarebbe stata approvata nella citata sentenza Dornonville/Commissione non modifica tale conclusione. Infatti, se al punto 39 di quella sentenza il Tribunale ha considerato che il tetto del 40% della retribuzione di un dipendente di grado D4, scatto 1, costituisce un criterio soddisfacente per procedere ad un'interpretazione corretta dell'art. 2, n. 5, dell'allegato VII dello Statuto, tale considerazione non esime affatto l'autorità competente dall'obbligo di esaminare le specifiche circostanze del caso di specie e, in particolare, di verificare se, date le spese particolari connesse all'infermità del figlio interessato, si debbano prendere in considerazione tutti i suoi redditi lavorativi o soltanto una parte.

48.
    Quanto all'affermazione della Commissione secondo cui occorre pretermettere ogni elemento relativo alle spese professionali dalla valutazione del caso di specie, è sufficiente rilevare che ogni elemento di spesa, che un disabile sostiene in più rispetto a un non disabile che si trovi per il resto nella stessa situazione, e che gli consenta di partecipare alla vita sociale e/o professionale, rientra tra le circostanze particolari che devono essere tenute in considerazione. Spetta infatti alla Commissione procedere alla necessaria ponderazione a questo proposito. Tale ponderazione terrà conto, tra l'altro, delle prestazioni eventualmente concesse al ricorrente da un regime nazionale di previdenza sociale in ragione della situazione particolare di sua figlia, ovvero a quest'ultima direttamente, in base al suo regime previdenziale professionale.

49.
    Da quanto sopra esposto risulta che il primo motivo dev'essere accolto, senza che sia necessario esaminare il secondo motivo. Infatti, l'annullamento della decisione impugnata riattiva gli effetti giuridici della decisione della Commissione 22 febbraio 2000 e, quindi, il diritto del ricorrente all'assegno a favore di sua figlia fino al 1° gennaio 2002, come precisato nella decisione della Commissione 22 febbraio 2000.

Sul ricorso volto ad ottenere il pagamento del dovuto e il risarcimento del danno

Sulla domanda di liquidazione delle somme impagate

50.
    Il Tribunale constata che la presente domanda riguarda in particolare le somme costituite dai versamenti dell'assegno controverso per il periodo dal 1° luglio 2001, data in cui cominciavano a decorrere gli effetti della decisione impugnata, al 1° gennaio 2002, termine finale della proroga dell'assegno in esame, come notificato al ricorrente il 22 febbraio 2000; a ciò si aggiunge, per ipotesi, il versamento dell'assegno controverso per il periodo successivo al 1° gennaio 2002.

51.
    Ebbene, come si è appena rilevato, l'annullamento della decisione 4 luglio 2001 comporta il riconoscimento degli effetti giuridici della decisione della Commissione 22 febbraio 2000 e, quindi, del diritto del ricorrente all'assegno a favore della figlia fino al 1° gennaio 2002, come precisato nella decisione 22 febbraio 2000. Conseguentemente, la presente domanda, che non indica un importo né reca altra precisazione, si confonde con la domanda di annullamento e non richiede una risposta specifica al di là dell'annullamento di seguito pronunciato. Poiché spetta alla Commissione non solo adottare tutte le misure che l'esecuzione della presente sentenza comporta, bensì anche prendere una decisione sul periodo a partire dal 1° gennaio 2002, la domanda relativa al pagamento per tale periodo è prematura. Pertanto, non vi è luogo a statuire sulla domanda di liquidazione.

Sulla domanda di risarcimento dei danni conseguenti e dei danni morali

- Argomenti delle parti

52.
    Il ricorrente si fonda sui motivi e sugli argomenti sollevati nell'ambito del ricorso di annullamento.

53.
    Sostiene che, posto che la copertura assicurativa da parte della Cassa assicurazione malattia CE è la conseguenza automatica del godimento dell'assegno per figli a carico, l'illegittima soppressione di tale assegno ha determinato automaticamente l'illegittima perdita della copertura da parte della Cassa assicurazione malattia CE.

54.
    La Commissione sostiene di non aver posto in essere alcun comportamento illecito. Ricorda che, secondo una giurisprudenza costante, la domanda di risarcimento di danni morali o materiali dev'essere respinta qualora presenti uno stretto collegamento con una domanda di annullamento che sia già stata dichiarata infondata (sentenze del Tribunale 16 luglio 1992, causa T-1/91, Della Pietra/Commissione, Racc. pag. II-2145, punto 34; 6 giugno 1996, causa T-262/94, Baiwir/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-257 e II-739, punto 151, e 14 luglio 1997, causa T-123/95, B/Parlamento, Racc. PI pagg. I-A-245 e II-697, punto 82).

55.
    La Commissione afferma altresì che le spese mediche della sig.ra Birkhoff sono rimborsate dal sistema previdenziale cui sono iscritti i dipendenti dell'università in cui lavora. Inoltre, escludendo dalle prestazioni comunitarie i figli e le altre persone a carico ai sensi dell'art. 2, n. 5, qualora siano coperti contro i rischi di malattia da un altro regime pubblico (art. 72 dello Statuto), gli autori dello Statuto sarebbero partiti dall'idea che il settore dell'assicurazione malattia dei dipendenti e dei loro familiari dovrebbe essere delimitato in modo da evitare, nel limite del possibile, doppie assicurazioni dei rischi di malattia (sentenza della Corte 8 marzo 1988, causa 339/85, Brunotti/Commissione, Racc. pag. 1379, punto 12).

- Giudizio del Tribunale

56.
    E' pacifico che la perdita della copertura della Cassa assicurazione malattia CE da parte della sig.ra Birkhoff a partire dal 1° luglio 2001 e il fatto che la fattura dell'importo citato di EUR 1 064,68 relativa alle cure ospedaliere della sig.ra Birkhoff non sia stata accettata dalla Cassa assicurazione malattia CE sono conseguenza della decisione 4 luglio 2001, che ha soppresso il versamento dell'assegno controverso a partire dal 1° luglio 2001.

57.
    Ebbene, come si è appena rilevato, il risorgere del diritto del ricorrente all'assegno a favore della figlia fino al 1° gennaio 2002, a seguito dell'annullamento della decisione impugnata, comporterà, in linea di principio, la copertura assicurativa della sig.ra Birkhoff da parte della Cassa assicurazione malattia CE fino al 1° gennaio 2002. Conseguentemente, non vi è luogo a statuire sul ricorso per risarcimento del danno in quanto diretto alla riparazione del pregiudizio derivante dalla detta perdita della copertura assicurativa.

58.
    Per quanto riguarda i «danni conseguenti» di cui alla presente domanda, diversi dal danno consistente nella perdita della copertura assicurativa della Cassa assicurazione malattia CE, il ricorrente, in risposta ad un quesito del Tribunale, ha precisato, in primo luogo, di aver sostenuto e di sostenere tuttora, a titolo di partecipazione al mantenimento di sua figlia, spese per circa EUR 10 000 all'anno.

59.
    A questo proposito, si deve rilevare che non si può considerare che tali spese siano state causate dalla decisione impugnata, giacché il ricorrente avrebbe dovuto sostenerle anche in assenza della decisione impugnata. In realtà, il ricorrente chiede a titolo di risarcimento un importo a compensazione di tali spese, che si sostituisce all'assegno ritirato. Conseguentemente, tale parte della domanda dev'essere respinta.

60.
    In secondo luogo, il ricorrente precisa che, non percependo più assegni familiari della Commissione dal 1° luglio 2001, non beneficia più delle relative deduzioni fiscali per un importo più o meno equivalente.

61.
    Anche a questo proposito occorre constatare che le conseguenze fiscali cui il ricorrente fa riferimento saranno ripristinate in funzione dell'annullamento della decisione impugnata. Di conseguenza, non vi è luogo a statuire nemmeno su tale parte della domanda in esame.

62.
    Quanto ai danni morali ai quali la domanda si riferisce, il ricorrente non ha addotto alcuna precisazione al riguardo. Si è limitato ad affermare di aver patito un danno morale ulteriore a causa del tenore delle affermazioni contenute nelle memorie della Commissione, senza apportare elementi a suffragio di tale affermazione. A maggior ragione, non ha provato in maniera sufficiente di aver subito un danno morale (v., in questo senso, sentenza del Tribunale 5 dicembre 2000, causa T-136/98, Campogrande/Commissione, Racc. PI pag. II-1225, punto 69). Pertanto, anche quest'ultima parte della domanda in esame dev'essere respinta.

Sulle spese

63.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell'art. 87, n. 6, di detto regolamento, in caso di non luogo a provvedere il Tribunale decide sulle spese in via equitativa. Nella fattispecie, la convenuta è risultata soccombente in relazione al ricorso di annullamento. Non vi è luogo a provvedere sulla parte del ricorso per risarcimento danni diretta alla riparazione del pregiudizio derivante dalla perdita della copertura assicurativa della Cassa assicurazione malattia CE da parte della figlia del ricorrente, né sulla parte di tale domanda diretta a compensare le conseguenze fiscali della decisione impugnata. Il ricorso per risarcimento danni dev'essere respinto per il resto. Pertanto, la convenuta dev'essere condannata a sopportare due terzi delle spese della parte ricorrente, ivi comprese le spese afferenti al procedimento sommario.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    La decisione della Commissione 4 luglio 2001, che sopprime, a partire dal 1° luglio 2001, il versamento dell'assegno per figli a carico a favore della figlia maggiorenne del ricorrente, è annullata.

2)    Non vi è luogo a provvedere sulla parte della domanda di risarcimento danni diretta alla riparazione del pregiudizio derivante dalla perdita della copertura assicurativa della Cassa assicurazione malattia delle Comunità europee da parte della figlia del ricorrente, né sulla parte di tale domanda diretta a compensare le conseguenze fiscali della decisione impugnata.

3)    Il ricorso per risarcimento danni è respinto per il resto.

4)    La Commissione è condannata a due terzi delle spese del ricorrente, ivi comprese quelle sostenute in sede di procedimento sommario relativo alla presente causa.

Forwood

Pirrung
Meij

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 ottobre 2003.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

N. Forwood


1: Lingua processuale: l'italiano.