Language of document : ECLI:EU:T:2007:41

ORDINANZA DEL PRESIDENTE
DELLA QUARTA SEZIONE AMPLIATA DEL TRIBUNALE

8 febbraio 2007 (*)

«Cancellazione dal ruolo»

Nella causa T-39/02,

Banca Intesa Banca Commerciale italiana S.p.A., con sede in Milano (Italia), rappresentata dagli avv.ti Santa Maria Alberto, Biscaretti di Cuffia Claudio, Pizzonia Giuseppe e Valenti Marcello,

ricorrente,

sostenuta da

Repubblica italiana, rappresentata dall’avv. I.M. Braguglia, in qualità di agente,

interveniente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Vittorio Di Bucci, in qualità di agente, assistito dall’avv. Alberto Dal Ferro,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 dicembre 2001 che dichiara incompatibile con il mercato comune il regime degli aiuti (C-54/2000) previsto dalla legislazione italiana sotto forma di vantaggi fiscali concessi alle banche e alle fondazioni bancarie,

IL PRESIDENTE DELLA QUARTA SEZIONE AMPLIATA
DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 12 dicembre 2006, la ricorrente ha informato il Tribunale, in conformità all’art. 99 del regolamento di procedura del Tribunale, di voler rinunciare agli atti chiedendo che la parte convenuta sia condannata alle spese o che le spese siano compensate tra le parti.

2        Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 22 gennaio 2007, la convenuta ha comunicato al Tribunale che essa ha preso atto della rinuncia agli atti e ha domandato che la parte ricorrente sia condannata alle spese. La parte interveniente non ha depositato osservazioni nel termine impartito dalla cancelleria.

3        Ai sensi dell’art. 87, n. 5, primo comma, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l’altra parte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti. Inoltre, conformemente all’art. 87, n. 5, primo comma, dello stesso regolamento, gli Stati membri sopporteranno le proprie spese.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA QUARTA SEZIONE AMPLIATA DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      La causa T-39/02 è cancellata dal ruolo del Tribunale.

2)      La parte ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché quelle della Commissione.

3)      La parte interveniente sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 8 febbraio 2007.

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       H. Legal


* Lingua processuale: l'italiano.