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Impugnazione proposta il 9 dicembre 2011 da Eugène Emile Kimman avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 29 settembre 2011, Kimman/Commissione, F-74/10

(causa T-644/11 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Eugène Emile Kimman (Overijse, Belgio) (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea del 29 settembre 2011, causa F-74/10;

di conseguenza, accogliere le conclusioni formulate in primo grado dal ricorrente e, pertanto:

annullare il rapporto informativo del ricorrente per l'anno 2008,

condannare la convenuta alle spese;

condannare la convenuta a tutte le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 6, paragrafo 8, dell'allegato I delle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 43 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, su uno snaturamento degli elementi del fascicolo nonché su una violazione del sindacato sull'errore manifesto di valutazione in occasione dell'esame, effettuato dal TFP, del motivo riguardante l'omessa presa in considerazione, da parte del valutatore, del parere del gruppo ad hoc.

Secondo motivo, vertente su uno snaturamento del fascicolo e dell'onere della prova e su una violazione, da parte del TFP, del suo obbligo di motivazione in occasione dell'esame, compiuto dal medesimo, del motivo attinente all'irregolarità del procedimento di appello ed al difetto di motivazione del rapporto informativo impugnato in primo grado.

Terzo motivo, riguardante una violazione del sindacato sull'obbligo di motivazione e sull'errore manifesto di valutazione nonché una violazione dell'articolo 4, paragrafo 6, delle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 45 dello Statuto dei funzionari in occasione dell'esame, effettuato dal TFP, della censura relativa all'omessa presa in considerazione del lavoro realizzato dal ricorrente nell'interesse dell'istituzione.

Quarto motivo, vertente su uno snaturamento del fascicolo e su una violazione dell'onere della prova e del sindacato sull'errore manifesto di valutazione in occasione dell'esame, compiuto dal TFP, della censura attinente alla valutazione del valutatore relativa al rispetto, da parte del ricorrente, dell'asserita riorganizzazione del servizio introdotta, in via sperimentale, dal 2008.

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