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Impugnazione proposta il 9 dicembre 2011 da Michael Heath avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 29 settembre 2011, Heath/BCE, F-121/10

(causa T-645/11 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Michael Heath (Southampton, Regno Unito) (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)

Controinteressata nel procedimento: Banca centrale europea (BCE)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea del 29 settembre 2011 nella causa F-121/10;

di conseguenza, accogliere le conclusioni presentate dal ricorrente in primo grado e, pertanto:

annullare il foglio paga del gennaio 2010 e dei mesi seguenti in quanto applicano un aumento di pensione dello 0,6 %, al fine di applicare un aumento del 2,1 % calcolato conformemente ad un GSA (adeguamento generale delle retribuzioni) regolare;

se necessario, annullare le decisioni di rigetto delle domande di riesame e dei reclami presentati dal ricorrente, decisioni datate rispettivamente 11 maggio e 9 settembre 2010;

condannare la convenuta al pagamento della differenza tra l'aumento di pensione dello 0,6 % concesso irregolarmente al ricorrente dal gennaio 2010 e quello del 2,1 % cui egli avrebbe dovuto aver diritto, vale a dire un aumento di stipendio dell'1,5 % al mese a partire dal gennaio 2010. A questi importi si deve applicare un interesse a partire della loro scadenza rispettiva fino al giorno del pagamento effettivo, calcolato in base al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile durante il periodo considerato, maggiorato di due punti;

condannare la convenuta al pagamento di EUR 5 000, per risarcire il danno materiale del ricorrente risultante dalla perdita del suo potere d'acquisto;

condannare la convenuta al pagamento di EUR 5 000, valutati ex aequo et bono per risarcire il suo danno morale;

condannare la convenuta all'insieme delle spese;

condannare la convenuta a tutte le spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente su un errore di diritto, su una violazione della nozione di atto che arreca pregiudizio e sulla violazione del principio della certezza del diritto.

Secondo motivo e terzo motivo, attinenti ad una violazione del sindacato sull'errore manifesto di valutazione, ad uno snaturamento del fascicolo e ad una violazione dell'obbligo di motivazione, dell'articolo 17, paragrafo 7, dell'allegato III delle condizioni di impiego e delle norme relative all'onere della prova in occasione del sindacato, compiuto dal TFP, sulla legittimità del parere dell'attuario e sulla legittimità del suo contenuto.

Quarto motivo, vertente su uno snaturamento del fascicolo e su una violazione dell'obbligo di motivazione e dei diritti della difesa, nella parte in cui il TFP non avrebbe minimamente esaminato la regolarità dell'intervento posteriore al 1° novembre 2009 dell'attuario della BCE, il cui incarico terminava il 31 ottobre 2009.

Quinto motivo, vertente su una violazione dell'articolo 48 delle condizioni di impiego nonché su una violazione della libertà di associazione e del diritto fondamentale alla negoziazione collettiva, quali sanciti, in particolare, dall'articolo 11 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e dall'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, poiché il TFP ha dichiarato che "il ricorrente non può addebitare alla BCE di non aver consultato il comitato del personale prima di determinare l'adeguamento delle pensioni per il 2010".

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