Language of document : ECLI:EU:T:2014:800





Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 23 settembre 2014 – Ipatau / Consiglio

(causa T‑646/11)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Ricevibilità – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Errore di valutazione»

1.                     Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Atto che comporta misure restrittive nei confronti di una persona o di un’entità – Atto pubblicato e comunicato ai destinatari – Data di comunicazione dell’atto (Artt. 263, commi 4 e 6, TFUE e 275, comma 2, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 102; decisioni del Consiglio 2011/666/PESC e 2012/642/PESC; regolamenti del Consiglio n. 1000/2011 e n. 1017/2012) (v. punti 44‑47)

2.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone interessate da tali misure – Violazione del diritto al contraddittorio – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); decisione del Consiglio 2012/642/PESC; regolamento del Consiglio n. 1017/2012] (v. punti 72‑81)

3.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone e entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Requisiti minimi (Art. 296 TFUE; decisioni del Consiglio 2011/666/PESC e 2012/642/PESC; regolamenti del Consiglio n. 1000/2011 e n. 1017/2012) (v. punti 92‑96, 104)

4.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone e entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Natura di tali misure – Natura non penale (Decisioni del Consiglio 2011/666/PESC e 2012/642/PESC; regolamenti del Consiglio n. 1000/2011 e n. 1017/2012) (v. punto 113)

5.                     Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone e entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Portata del sindacato giurisdizionale (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisioni del Consiglio 2011/666/PESC e 2012/642/PESC; regolamenti del Consiglio n. 1000/2011 e n. 1017/2012) (v. punti 132‑135)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/666/PESC del Consiglio, del 10 ottobre 2011, recante modifica della decisione 2010/639/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 265, pag. 17), nella parte riguardante il ricorrente, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1000/2011 del Consiglio, del 10 ottobre 2011, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 265, pag. 8), nella parte concernente il ricorrente, della decisione del Consiglio del 14 novembre 2011, recante rigetto della domanda del ricorrente diretta ad ottenere che il suo nome sia cancellato dalla decisione 2011/69/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che modifica la decisione 2010/639/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia (GU L 28, pag. 40), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 84/2011 del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia (GU L 28, pag. 17), nonché annullamento della decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 285, pag. 1), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1017/2012, del 6 novembre 2012, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 307, pag. 7), nella parte riguardante il ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Vadzim Ipatau sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.