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Ricorso proposto il 20 aprile 2010 - Greenwood Houseware (Zhuhai) e a./Consiglio

(Causa T-191/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd (Zhuhai City, Cina), Brabantia S&S Ltd (Hong Kong, Cina), Brabantia S&L Belgium NV (Overpelt, Belgio), Brabantia Belgium NV (Overpelt, Belgio), Brabantia Netherlands BV (Valkenswaard, Paesi Bassi) e Brabantia (U.K.) Ltd (Bristol, Regno Unito), (rappresentanti: avv.ti E. Vermulst e Y. van Gerven)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 19 gennaio 2010, n. 77 1

condannare il Consiglio alle spese; e

condannare eventuali intervenienti alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il loro ricorso le ricorrenti chiedono, ai sensi dell'art. 263 TFUE, l'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 19 gennaio 2010, n. 77, recante modifica del regolamento (CE) n. 452/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese.

A sostegno del proprio ricorso le ricorrenti deducono i seguenti motivi di ricorso:

In primo luogo, pubblicando informazioni aggiuntive dopo la pubblicazione del regolamento impugnato, il Consiglio avrebbe violato l'art. 20, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1225/2009 2 e i diritti della difesa delle ricorrenti. Gli organi dell'Unione europea non avrebbero informato le ricorrenti dei nuovi elementi di fatto e delle nuove considerazioni alla base del cambiamento dazio antidumping né avrebbero dato alle ricorrenti la possibilità di dedurre nuovi argomenti e di chiarire le informazioni fornite in precedenza che avrebbero comportato un'ulteriore riduzione del dazio antidumping, prima di perfezionare il regolamento impugnato e inviarlo al Consiglio per l'adozione.

In secondo luogo, il Consiglio sarebbe incorso in un manifesto errore di valutazione e avrebbe violato gli artt. 2, n. 9, e 11, n. 10, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1225/2009 nel determinare il prezzo all'esportazione. Gli organi dell'Unione avrebbero erroneamente dedotto il dazio antidumping del 38,1% nel determinare il prezzo all'esportazione in quanto il requisito di cui all'art. 11, n. 10, del detto regolamento non andrebbe provato nel caso di un nuovo esportatore. Inoltre, la valutazione degli organi dell'Unione europea della deduzione del dazio antidumping si sarebbe basata su un'errata valutazione dei fatti.

In terzo luogo, il Consiglio sarebbe incorso in un manifesto errore di valutazione, avrebbe violato i principi di diligenza, di sana amministrazione e di non discriminazione e avrebbe applicato erroneamente l'art. 2, n. 10, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1225/2009 apportando correzioni erronee al prezzo all'esportazione e al valore normale. Gli organi dell'Unione avrebbero errato deducendo dal prezzo all'esportazione costi diretti non pagati dalle ricorrenti in relazione ad una parte delle esportazioni del prodotto di cui trattasi e erroneamente avrebbe aumentato il valore normale per tenere conto dell'IVA non rimborsabile sulle vendite esportate, benché una tale correzione non fosse stata apportata nell'indagine iniziale.

Infine, gli organi dell'Unione avrebbero commesso un manifesto errore di valutazione, avrebbero violato i principi di diligenza, di sana amministrazione e di non discriminazione e sarebbero incorsi in errore nell'applicare l'art. 2, n. 7, lett. b) e c), del regolamento (CE) del Consiglio n. 1225/2009, negando il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato alla Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd.. Il diniego degli organi dell'Unione del trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato alla ricorrente Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd. sarebbe stato dovuto ad un'erronea valutazione degli elementi di fatto e delle prove sottoposte. Inoltre, gli organi dell'Unione non avrebbero applicato la dovuta diligenza nel valutare tutti gli aspetti rilevanti relativi all'applicazione dei criteri 2 e 3 dell'art. 2, n. 7, lett. c), del detto regolamento.

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1 - Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 19 gennaio 2010, n. 77, recante modifica del regolamento (CE) n. 452/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese (GU L 24, pag. 1)

2 - Regolamento (CE) del Consiglio 30 novembre 2009, n. 1225, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).