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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Évora (Portogallo) il 6 aprile 2022 – TL

(Causa C-242/22)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal da Relação de Évora

Parti nel procedimento principale

TL

Altra parte: Ministério Público

Questione pregiudiziale

Se gli articoli da 1 a 3 della [direttiva 2010/64/UE] 1 e 3 della [direttiva 2012/13/UE] 2 del Parlamento europeo e del Consiglio, di per sé o in combinato disposto con l’articolo 6 della CEDU, possano essere interpretati nel senso che non ostano a una norma di diritto nazionale che prevede il vizio della nullità relativa, rilevabile su istanza di parte, in caso di mancata nomina d’interprete e di omissione della traduzione di atti processuali fondamentali per un indagato che non comprende la lingua del procedimento, permettendo che tali vizi siano sanati decorsi i rispettivi termini di legge.

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1 Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU 2010, L 280, pag. 1).

1 Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1).