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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’ Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgaria) il 4 gennaio 2021 – MC / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Causa C-1/21)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Veliko Tarnovo

Parti

Ricorrente: MC

Resistente: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 9 della Convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del Trattato sull’Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, in combinato disposto con l’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE 1 , del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che non osta, nel settore armonizzato dell’imposta sul valore aggiunto, a uno strumento giuridico nazionale come quello previsto nell’articolo 19, paragrafo 2, del DOPK la cui applicazione comporta la responsabilità solidale ex post di una persona fisica che non è soggetto passivo, e non è debitrice dell’IVA, ma la cui condotta infedele ha determinato il mancato assolvimento di detta imposta da parte della persona giuridica soggetto passivo che ne è debitrice.

Se l’interpretazione delle disposizioni di cui trattasi e l’applicazione del principio di proporzionalità non ostino allo strumento giuridico nazionale disciplinato nell’articolo 19, paragrafo 2, del DOPK neppure rispetto agli interessi maturati sull’IVA non assolta tempestivamente dal soggetto passivo.

Se lo strumento giuridico nazionale disciplinato nell’articolo 19, paragrafo 2, del DOPK contrasti con il principio di proporzionalità nel caso in cui il ritardato assolvimento dell’IVA che ha comportato la maturazione di interessi sul debito ad essa relativo, non sia riconducibile alla condotta della persona fisica non soggetto passivo, ma alla condotta di un soggetto terzo o al verificarsi di circostanze di carattere oggettivo.

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1 GU 2006, L 347, pag. 1.