Language of document : ECLI:EU:T:2006:329

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)

19 ottobre 2006 (*)

«Dipendenti − Promozione − Esercizio di promozione 2003 − Attribuzione di punti di priorità»

Nella causa T‑311/04,

José Luis Buendía Sierra, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato dagli avv.ti M. van der Woude e V. Landes,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Berscheid e V. Joris, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. D. Waelbroeck,

convenuta,

avente ad oggetto l’annullamento:

–        della decisione del direttore generale del servizio giuridico della Commissione di attribuire al ricorrente un solo punto di priorità della direzione generale per l’esercizio di promozione 2003, decisione comunicata il 2 luglio 2003, confermata dalla decisione dell’autorità che ha il potere di nomina notificata il 16 dicembre 2003;

–        della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina di non attribuire al ricorrente alcun punto di priorità speciale per attività supplementari nell’interesse dell’istituzione per l’esercizio di promozione 2003, notificata per mezzo del sistema Sysper 2 il 16 dicembre 2003;

–        delle decisioni seguenti: la decisione dell’autorità che ha il potere di nomina di attribuire al ricorrente complessivamente 20 punti per l’esercizio di promozione 2003; l’elenco di merito dei dipendenti di grado A 5 per l’esercizio 2003, pubblicato nelle Informazioni amministrative del 13 novembre 2003, n. 69‑2003; l’elenco dei dipendenti promossi al grado A 4 per l’esercizio 2003 e pubblicato nelle Informazioni amministrative del 27 novembre 2003, n. 73/2003; in ogni caso, la decisione di non inserire il nome del ricorrente nei detti elenchi;

–        all’occorrenza, della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina 15 giugno 2004 recante rigetto del reclamo del ricorrente proposto il 12 febbraio 2004,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione ampliata),

composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalla sig.ra M.E. Martins Ribeiro, dai sigg. F. Dehousse, D. Šváby e dalla sig.ra K. Jürimäe, giudici,

cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 settembre 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        L’art. 26, primo e secondo comma, dello Statuto dei dipendenti delle Comunità europee, nel testo vigente al momento dei fatti di causa (in prosieguo: lo «Statuto»), così recita:

«Il fascicolo personale del funzionario deve contenere:

a)       tutti i documenti relativi alla sua posizione amministrativa e tutti i rapporti concernenti la sua competenza, il suo rendimento e il suo comportamento;

b)       le osservazioni formulate dal funzionario in merito ai predetti documenti.

Ogni documento deve essere registrato, numerato e classificato senza discontinuità; l’istituzione non può opporre a un funzionario, né produrre contro di lui documenti di cui alla lettera a) che non gli siano stati comunicati prima dell’inserimento nel fascicolo personale».

2        L’art. 43, primo comma, dello Statuto così dispone:

«La competenza, il rendimento e il comportamento in servizio di ciascun funzionario, eccettuati quelli di grado A 1 e A 2, sono oggetto di un rapporto informativo periodico compilato almeno ogni due anni, alle condizioni stabilite da ciascuna istituzione, in conformità delle disposizioni dell’articolo 110».

3        A termini dell’art. 45, n. 1, primo comma, dello Statuto:

«La promozione è conferita con decisione dell’autorità che ha il potere di nomina. Essa comporta per il funzionario la nomina al grado superiore della categoria o del quadro al quale appartiene. La promozione è fatta esclusivamente a scelta, tra i funzionari che abbiano maturato un minimo di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi, nonché esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto».

4        Il 30 ottobre 2001 la Commissione emanava la comunicazione SEC (2001) 1697 relativa alla «relazione di evoluzione della carriera» (valutazione del personale) e alle promozioni. In tale comunicazione sono indicati gli orientamenti delle istituzioni in materia di politica del personale, al fine di «collegare l’evoluzione della carriera alla valutazione dei risultati forniti dal dipendente e del suo potenziale». Si afferma, in particolare, che la «caratteristica principale [del nuovo sistema di promozione] sarà quella di essere fondato sul merito». La Commissione aggiunge che il «merito costituisce un concetto dinamico e cumulativo (“un capitale”) (…), quantificato per mezzo di un sistema di punti. Decorso un certo lasso di tempo (in funzione dei meriti accumulati), il “capitale” di punti attribuisce al dipendente il diritto di essere proposto ai fini della promozione al grado superiore». La Commissione precisa che «i giudizi e le valutazioni ricevuti nell’ambito (…) delle relazioni di evoluzione della carriera sono espressi in punti di merito» (in prosieguo: i «PM») cui si aggiungono punti di priorità (in prosieguo: i «PP»). La Commissione sottolinea che «l’attribuzione di tali PP dev’essere sempre giustificata per iscritto sulla base di argomenti connessi al merito». Essi «sono diretti a ricompensare i dipendenti ritenuti più meritevoli aumentando a termine le loro possibilità di promozione o consentendo loro di accedere sin d’ora ad una promozione nell’ambito dell’esercizio di promozione in corso». La Commissione precisa che «l’attribuzione di [PP] dev’essere parimenti giustificata da valutazioni redatte dettagliatamente». L’istituzione aggiunge che «i [PP] saranno attribuiti sulla base di una gerarchia di criteri volti a individuare il personale meritevole». A parere della Commissione, «il criterio fondamentale consiste nel raffronto dei meriti in seno alla [direzione generale] complessivamente intesa, tenendo conto, segnatamente, del potenziale della persona (sulla base di una valutazione oggettiva delle prestazioni fornite e delle competenze dimostrate)». La Commissione pone l’accento sul fatto che «il sistema mira, in particolare, ad assicurare il più alto livello possibile di coerenza delle valutazioni tra i singoli servizi della Commissione», precisando, infine, che «si tratta parimenti, sotto un profilo del tutto logico, di garantire la comparabilità dei ritmi di promozione di tutti gli appartenenti al personale tra una direzione generale e l’altra».

5        Il 26 aprile 2002 la Commissione emanava una decisione relativa alle disposizioni generali d’esecuzione dell’art. 43 dello Statuto ed una decisione relativa alle disposizioni generali d’esecuzione dell’art. 45 dello Statuto (in prosieguo: le «DGE 43» e le «DGE 45»).

6        Ai sensi dell’art. 1, n. 1, delle DGE 43, una relazione periodica, chiamata relazione di evoluzione della carriera (in prosieguo: la «REC»), «viene redatta annualmente per quanto attiene alle competenze, al rendimento e alla condotta nel servizio di ogni singolo appartenente al personale di ruolo (…)».

7        L’art. 2, n. 1, delle DGE 43 definisce le nozioni di PM e di PP ai fini delle DGE 43 e delle DGE 45. A termini dell’art. 2, n. 1, commi 2‑5, delle DGE 43:

«Sia i [PM] sia i [PP] sono volti a ricompensare i meriti e l’attribuzione di [PP] dev’essere sempre giustificata da considerazioni fondate sul merito.

I [PM] sono quelli risultanti dai giudizi e dalle valutazioni contenute nella relazione di evoluzione della carriera.

I [PP] sono quelli che possono essere concessi

a)      dai direttori generali (per il personale A/LA) (…) ai dipendenti meritevoli, in esito alla redazione delle relazioni d’evoluzione della carriera nella [direzione generale] o nel servizio di cui trattasi. I criteri di attribuzione sono definiti all’art. 6 delle [DGE 45];

b)      dall’autorità che ha il potere di nomina, su raccomandazione dei comitati di promozione, ai dipendenti meritevoli che abbiano accettato di svolgere compiti supplementari nell’interesse dell’istituzione. I criteri di attribuzione sono definiti all’art. 9 delle [DGE 45];

c)      dall’autorità che ha il potere di nomina, su raccomandazione dei comitati di promozione, in esito ai ricorsi proposti contro la concessione dei (PP), ai sensi dell’art. 13, n. 2, delle [DGE 45].

I [PM] nonché i [PP] vengono capitalizzati anno per anno. Dopo una promozione, viene detratto il numero di punti corrispondenti alla soglia di promozione; l’eventuale saldo viene conservato per l’esercizio successivo».

8        Come si legge nelle Informazioni amministrative del 3 dicembre 2002, n. 99/2002, relative all’esercizio di valutazione del personale 2001‑2002 (transizione), «ogni dipendente riceve, nell’ambito della [propria] valutazione, un punteggio globale compreso tra (0) e (20) su (20)». Tale punteggio viene successivamente trasformato in PM utilizzabili ai fini della promozione. Dalle stesse Informazioni amministrative emerge che il numero di PM corrisponde, salvo eccezioni, al punteggio di valutazione globale.

9        Ai sensi dell’art. 3 delle DGE 45, i dipendenti possono essere promossi solamente «a seguito di uno scrutinio comparativo dei meriti dei dipendenti promuovibili». Da tale articolo emerge che «il primo elemento da prendere in considerazione è quindi costituito dal numero di [PM] e [PP] che ogni singolo dipendente ha accumulato nel corso dell’anno o degli anni precedenti». La Commissione aggiunge che «possono rilevare anche altre considerazioni accessorie, secondo quanto indicato all’art. 10, n. 1, [delle DGE 45], per individuare i dipendenti che abbiano totalizzato lo stesso numero di [PM] e [PP]».

10      L’art. 4 delle DGE 45 così dispone:

«L’esercizio di promozione comprende le due fasi seguenti:

a)       la concessione dei [PP] da parte delle direzioni generali, successivamente dai comitati di promozione di cui all’art. 14, secondo le modalità previste agli artt. 6, 7 e 9;

b)      il procedimento di promozione propriamente detto, descritto all’art. 10».

11      A termini dell’art. 6 delle DGE 45, i direttori generali o i direttori distribuiscono i PP messi a disposizione da ogni singola direzione generale (in prosieguo: i «PPDG»), dopo aver consultato i comitati paritari di valutazione.

12      Dall’art. 6, n. 1, delle DGE 45 emerge che, ai fini di tale distribuzione, «ogni singola direzione generale dispone (…) di un contingente di [PP] pari a 2,5 volte il numero di dipendenti ancora promuovibili in considerazione del loro grado e che occupano un posto nella detta direzione generale». Dalla stessa disposizione e dalle Informazioni amministrative n. 99‑2002 emerge tuttavia che alle direzioni generali la cui media di PM superi, per un determinato grado, di più di un punto la media di 14 su 20 verrà ridotto il rispettivo contingente di PP in misura esattamente corrispondente all’eccedenza. Tuttavia, le direzioni generali possono giustificare tale eccedenza e i comitati di promozione possono decidere, a titolo eccezionale, di annullare in tutto o in parte la riduzione.

13      L’art. 6, n. 2, delle DGE 45 dispone che, «ai fini dell’attribuzione dei [PP], i direttori generali e i direttori si riuniscono all’inizio dell’esercizio in seno ad ogni direzione generale per concertare i criteri a disciplina della ripartizione del contingente di [PP] tra le singole direzioni».

14      Secondo l’art. 6, n. 3, delle DGE 45:

«Dopo aver esaminato i risultati delle [REC], i direttori generali, su proposta dei loro direttori per il personale A (…) attribuiscono i [PP] ai dipendenti ritenuti più meritevoli, in particolare:

i)      per aver contribuito all’ottenimento di risultati, nell’ambito del programma di lavoro della direzione/direzione generale, al di là dei loro obiettivi individuali, ivi compreso il contributo fornito ad altre unità;

ii)      per aver dimostrato particolare impegno ed ottenuto risultati di rilievo nell’esercizio dei loro compiti, come risultante dalle rispettive [REC]».

15      L’art. 6, n. 4, delle DGE 45 prevede che «al fine di operare una differenziazione del personale»:

«a)      il 50% dei [PP] facente parte del contingente messo a disposizione della direzione generale viene ripartito tra i dipendenti più efficienti, che abbiano dato prova di meriti eccezionali rispondendo ai criteri indicati al precedente n. 3, lett. i) e ii). Tali dipendenti rappresentano approssimativamente il 15% degli effettivi della direzione generale per grado. Ad ogni dipendente verrà attribuito un punteggio da 6 a 10.

b)      Il restante 50% di punti verrà ripartito tra gli altri dipendenti ritenuti meritevoli alla luce dei criteri indicati al precedente n. 3, lett. i) e ii), e ad ognuno di loro verrà attribuito un punteggio da 0 a 4.

I [PP] di cui un dipendente può beneficiare possono rilevare solamente in una sola delle due ipotesi precedentemente indicate. Conseguentemente, il numero massimo di [PP] che un dipendente [può] ricevere per ogni esercizio di promozione è pari a 10».

16      L’art. 8 delle DGE 45 dispone che, a seguito dell’attribuzione dei PP secondo la procedura prevista dall’art. 6, la direzione generale (DG) «Personale e amministrazione» redige gli elenchi di merito dei dipendenti per ogni singolo grado e per ordine di punteggio, pubblicandoli sull’intranet e comunicandoli a tutto il personale. Su tali elenchi figurano i nomi dei dipendenti ai quali non manchino più di 5 punti per raggiungere la soglia di promozione e i nomi di coloro che abbiano raggiunto o superato tale soglia.

17      A termini dell’art. 13, n. 1, delle DGE 45, nei 5 giorni lavorativi seguenti alla pubblicazione dell’elenco di merito di cui al precedente art. 8, i dipendenti possono proporre ricorso contro le decisioni di concessione dei PP dinanzi al comitato di promozione (in prosieguo: il «ricorso amministrativo»). Ai sensi del successivo n. 2, «nell’esame dei singoli casi, il comitato di promozione, ove lo reputi opportuno, propone la concessione di un determinato numero di [PP]. Nel proprio parere motivato, il comitato di promozione formula una raccomandazione diretta all’[autorità che ha il potere di nomina]» che decide in ordine all’attribuzione di eventuali PP supplementari la cui concessione viene pubblicata (in prosieguo: i «punti di priorità in appello o PPA»).

18      A termini dell’art. 9, n. 1, delle DGE 45, i comitati di promozione sono parimenti incaricati di formulare raccomandazioni all’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») in ordine all’attribuzione di PP in riconoscimento di compiti supplementari svolti nell’interesse dell’istituzione (in prosieguo: i «PPTS»). Tali compiti sono indicati nell’allegato I delle medesime DGE.

19      L’art. 12 delle DGE 45 contiene disposizioni transitorie per l’esercizio di promozione 2003, affinché «il merito possa essere debitamente preso in considerazione nel tempo». Tale disposizione prevede, al n. 3, tre categorie di PP transitori (in prosieguo: i «PPT»):

«a)      i [PPT] saranno attribuiti ai dipendenti in ragione di un punto per anno trascorso nel grado, sino a concorrenza di un massimo di 7 punti. Inoltre, i comitati di promozione disporranno di un contingente di [PPT] corrispondente a 0,25 punti per dipendente, punti che potranno attribuire sino a concorrenza di un massimo di 2 punti per dipendente.

b)      [PP] speciali e supplementari potranno essere attribuiti alle direzioni generali per tener conto dei dipendenti proposti per la promozione nel corso dell’esercizio precedente ma non promossi (…)» (in prosieguo: i «riporti»).

20      Come si legge nelle Informazioni amministrative del 17 febbraio 2003, n. 18‑2003 (Promozioni 2003 – Categorie A, LA, B, C e D – bilancio di funzionamento – Riporti dell’esercizio di promozione 2002), e nelle Informazioni amministrative del 2 maggio 2003, n. 34‑2003 (esercizio di promozione 2003), punto III, può essere concesso un massimo di 4 PP speciali supplementari (in prosieguo: i «PPSS»).

21      L’art. 10 delle DGE 45 così recita:

«1. A conclusione del procedimento di cui all’art. 9, i comitati di promozione di cui all’art. 14 si riuniscono per esaminare l’elenco di merito e formulare proposte (effettuando una scelta) nell’ambito del gruppo di dipendenti che abbiano raggiunto la soglia di promozione, ma il cui numero superi le effettive possibilità di promozione (gruppo degli ex aequo). Nell’ambito di tale scelta operata tra i dipendenti aventi uguale punteggio, i comitati terranno particolarmente conto di elementi quali l’anzianità di grado e considerazioni connesse alle pari opportunità. Tale esercizio avrà inizio non oltre il 15 maggio. I comitati sono tenuti a motivare le loro proposte e a sottometterle all’[APN]. L’elenco di merito contenente tali proposte viene pubblicato sull’intranet. Per quanto attiene ai dipendenti il cui punteggio coincida con la soglia di promozione, tale elenco stabilirà una distinzione tra gli interessati a seconda che vengano proposti o meno dal comitato di promozione.

2. La promozione di un dipendente è subordinata alla condizione che questi abbia totalizzato un punteggio almeno pari a 10 [PM] nella propria relazione di evoluzione della carriera dell’ultimo esercizio di valutazione (…).

3. Nel mese di giugno, sulla base delle proposte dei comitati di promozione, l’[APN] deciderà quali dipendenti promuovere nei singoli gradi. Ad ogni singola promozione, la soglia di riferimento verrà dedotta dal credito di punti dei dipendenti promossi ed il saldo verrà conservato per gli anni seguenti.

4. Nel corso del mese di luglio la DG “Personale e amministrazione” pubblicherà l’elenco del personale promosso».

22      L’art. 14, nn. 1 e 2, delle DGE 45 così dispone:

«1. Sono istituiti cinque comitati di promozione, rispettivamente, per il personale di grado A, LA, B, C e D.

2. I comitati sono così composti:

–        Per il personale A: un presidente, che è il direttore generale della DG “Personale e amministrazione”, un numero di membri pari al numero dei direttori generali e dei capi servizio, 15 membri designati dal comitato centrale del personale che devono essere in possesso quantomeno del livello A4/LA4.

–        (...)».

 Fatti e procedimento

23      Il ricorrente è dipendente delle Comunità europee dall’aprile del 1991. Dal 1° luglio 2001 è divenuto membro del servizio giuridico della Commissione.

24      Al ricorrente veniva attribuito, il 15 marzo 2003, un punteggio di 16 su 20 nella propria REC per il periodo intercorrente dal luglio del 2001 al dicembre del 2002. Tale punteggio veniva trasformato in 16 PM.

25      Con decisione comunicata al ricorrente il 3 luglio 2003, il direttore generale del servizio giuridico gli attribuiva, inoltre, 1 PPDG in base all’art. 6 delle DGE 45.

26      Ai sensi dell’art. 12, n. 3, lett. a), primo periodo, delle DGE 45, il servizio giuridico gli attribuiva parimenti 3 (PPT), concessi in ragione di 1 punto per anno trascorso nel grado (in prosieguo: i «PPTDG»), corrispondenti a 3 anni di anzianità nel grado A 5.

27      L’elenco di merito previsto dall’art. 8 delle DGE 45, relativo all’esercizio di promozione 2003, riguardante i dipendenti di grado A 5 quali il ricorrente, veniva pubblicato nelle Informazioni amministrative del 7 luglio 2003, n. 48‑2003. Tale elenco contiene l’indicazione per ogni dipendente interessato del punteggio cumulato sia di PM e di PPDG, sia di PPTDG e di PPSS. In tale elenco il nome del ricorrente non figura.

28      Il 14 luglio 2003 il ricorrente proponeva ricorso amministrativo sulla base dell’art. 13 delle DGE 45, contestando la concessione di un solo PPDG. Egli chiedeva, inoltre, la concessione di PPTS. Il comitato di promozione per il personale di categoria a si riuniva il 17 e il 24 ottobre seguenti per esaminare, in particolare, tale ricorso.

29      Il detto comitato di promozione stabiliva successivamente, in data 13 novembre 2003, l’elenco di merito dei dipendenti di grado A 5 di cui all’art. 10 delle DGE 45. Tale elenco veniva pubblicato nelle Informazioni amministrative in pari data, n. 69‑2003. In tale elenco il nome del ricorrente non figura.

30      Il 20 novembre 2003 l’APN stabiliva l’elenco dei dipendenti promossi per l’esercizio 2003, elenco che non comprende il nome del ricorrente. Tale elenco veniva pubblicato nelle Informazioni amministrative del 27 novembre 2003, n. 73‑2003.

31      Dopo aver consultato, il 16 dicembre 2003, il proprio fascicolo personale relativo alla promozione sul sito Sysper 2 dell’intranet della Commissione, il ricorrente veniva a conoscenza del fatto che per l’esercizio di promozione 2003 gli era stato attribuito un punteggio complessivo pari a 20.

32      La Commissione pubblicava una nota ricapitolativa dello svolgimento dell’esercizio di promozione di cui trattasi nelle Informazioni amministrative del 19 dicembre 2003, n. 82‑2003.

33      Con nota 12 febbraio 2004 il ricorrente proponeva reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto.

34      Il reclamo veniva respinto con decisione dell’APN 15 giugno 2004 e comunicato all’interessato il giorno seguente.

35      Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 22 luglio 2004 il ricorrente proponeva il presente ricorso.

36      Il controricorso veniva depositato il 19 novembre 2004.

37      Con comunicazione pervenuta presso la cancelleria del Tribunale in data 14 gennaio 2005 il ricorrente rinunciava al deposito della replica.

38      A termini dell’art. 14 del regolamento di procedura del Tribunale e su proposta della quinta sezione, il Tribunale decideva, sentite le parti ai sensi dell’art. 51 del regolamento medesimo, di rimettere la causa dinanzi ad un collegio giudicante ampliato.

39      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione ampliata) decideva di passare alla fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’art. 64 del regolamento di procedura, poneva quesiti scritti al ricorrente ed alla Commissione con invito a rispondere entro il 31 agosto 2005. Le parti ottemperavano alla richiesta entro il termine impartito.

40      Con comunicazione della cancelleria del Tribunale 15 settembre 2005 le parti venivano invitate a presentare osservazioni in ordine alle risposte delle rispettive controparti ai quesiti scritti del Tribunale entro il 23 settembre 2005. La ricorrente e la Commissione depositavano le proprie osservazioni presso la cancelleria del Tribunale in data, rispettivamente, 23 e 22 settembre 2005.

41      Le parti svolgevano le loro difese orali e rispondevano ai quesiti orali posti dal Tribunale all’udienza del 29 settembre 2005.

 Conclusioni delle parti

42      Nel ricorso il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        disporre, mediante misure di organizzazione del procedimento, la produzione di documenti;

–        annullare i seguenti atti:

–        la decisione del direttore generale del servizio giuridico con cui è stato attribuito al ricorrente un solo punto di priorità della direzione generale per l’esercizio di promozione 2003, decisione comunicata il 2 luglio 2003 e confermata con decisione dell’APN notificata il 16 dicembre 2003;

–        la decisione dell’APN di non attribuirgli alcun PPTS per l’esercizio di promozione 2003, decisione notificata mediante il sistema Sysper 2 in data 16 dicembre 2003;

–        le decisioni seguenti: la decisione dell’APN di attribuire al ricorrente un punteggio complessivo di 20 punti per l’esercizio di promozione 2003; l’elenco di merito dei dipendenti di grado A 5 per l’esercizio 2003, pubblicato nelle Informazioni amministrative del 13 novembre 2003, n. 69‑2003; l’elenco dei dipendenti promossi al grado A 4 per l’esercizio 2003, pubblicato nelle Informazioni amministrative del 27 novembre 2003, n. 73‑2003; in ogni caso, la decisione di non inserire il nominativo del ricorrente nei detti elenchi;

–        all’occorrenza, la decisione dell’APN 15 giugno 2004 con cui è stato respinto il reclamo del ricorrente proposto il 12 febbraio 2004;

–        condannare la convenuta alle spese.

43      La convenuta conclude, nel controricorso, che il Tribunale voglia:

–        dichiarare irricevibili e infondati gli argomenti dedotti dal ricorrente diretti all’annullamento della decisione di attribuirgli un punteggio complessivo di 20 punti;

–        quanto al resto, respingere il ricorso perché infondato;

–        pronunciarsi sulle spese secondo giustizia.

44      All’udienza la Commissione ha desistito dall’argomento relativo all’irricevibilità del ricorso nella parte in cui il ricorso stesso è diretto contro la decisione con cui è stato attribuito al ricorrente un punteggio complessivo di 20 punti. Il Tribunale ne ha preso atto nel verbale dell’udienza.

45      A seguito di tale dichiarazione, il ricorrente ha dichiarato di voler desistere dalla domanda diretta all’annullamento delle decisioni individuali con cui gli sono stati attribuiti ovvero non gli sono stati attribuiti PP appartenenti alle varie categorie previste; ciò sempre che resti possibile contestare la validità dei criteri di attribuzione dei punti specifici nell’ambito del ricorso avverso la decisione con cui è stato fissato il punteggio complessivo di promozione. Il Tribunale ne ha preso atto nel verbale dell’udienza.

 Sulla ricevibilità

46      Come esposto supra al punto 44, all’udienza la Commissione ha desistito dall’eccezione relativa alla ricevibilità del ricorso, nella parte in cui questo è diretto contro la decisione con cui è stato attribuito al ricorrente un punteggio complessivo di 20 punti per l’esercizio di promozione 2003.

47      Si deve tuttavia rammentare che, essendo i requisiti di ricevibilità di un ricorso inderogabili, il Tribunale può esaminarli d’ufficio e il suo sindacato non è limitato alle eccezioni di irricevibiltà sollevate dalle parti. In particolare, spetta unicamente al Tribunale, a prescindere dalle posizioni delle parti, ricercare ed accertare, caso per caso, l’esistenza di un atto che abbia arrecato pregiudizio al ricorrente (v. sentenza del Tribunale 8 marzo 2005, causa T‑275/02, D/BEI, Racc. PI pagg. I‑A‑51 e II‑211, punto 42, e giurisprudenza ivi richiamata).

48      Secondo costante giurisprudenza, costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un’azione di annullamento solo i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica del medesimo (sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punto 9; sentenze del Tribunale 22 giugno 1990, cause riunite T‑32/89 e T‑39/89, Marcopoulos/Corte di giustizia, Racc. pag. II‑281, punto 21, e 17 dicembre 2003, causa T‑324/02, McAuley/Consiglio, Racc. PI pagg. I‑A‑337 e II‑1657, punto 28).

49      Dalla giurisprudenza emerge parimenti che, laddove l’elaborazione della decisione venga effettuata in diverse fasi, costituiscono atti impugnabili solo i provvedimenti che fissano definitivamente la posizione dell’autore della decisione, a esclusione dei provvedimenti intermedi diretti alla preparazione della decisione finale (sentenze Marcopoulos/Corte di giustizia, punto 48 supra, punto 21, e McAuley/Consiglio, punto 48 supra, punto 28).

50      Il ricorrente contesta, nella specie, la regolarità di vari atti collocati nell’esercizio di promozione 2003, che costituisce il primo esercizio disciplinato dalle nuove DGE 43 e DGE 45, sostenendo, in particolare, l’inesistenza di alcuni di essi.

51      Ciò premesso, il Tribunale ritiene necessario descrivere, in successione, la ratio del nuovo sistema di promozione e lo svolgimento di tutto l’esercizio di promozione al fine di individuare l’atto che ha arrecato pregiudizio ed i relativi termini di ricorso.

1.     Il sistema di promozione

52      Si deve rilevare che, alla luce della normativa vigente, la promozione è fondata sul merito e sul livello delle prestazioni del dipendente dimostrate di anno in anno ed espresse sotto forma di un punteggio concesso nell’ambito dell’esercizio annuale di valutazione e di promozione.

53      L’art. 3 delle DGE 45, intitolato «Fondamenti della promozione», precisa in tal senso che «il primo elemento da prendere in considerazione è quindi costituito dal numero di [PM] e di [PP] che ogni dipendente ha accumulato nel corso dell’anno o degli anni precedenti».

54      Dal successivo art. 5 risulta, inoltre, che un dipendente può ottenere una promozione solamente dopo aver accumulato un determinato punteggio complessivo, quantomeno pari ad una soglia di riferimento o «soglia di promozione», determinato, per ogni singolo esercizio di promozione, dai comitati di promozione.

55      L’art. 5, n. 3, delle DGE 45 dispone infatti quanto segue:

«la soglia di promozione indica il punteggio (di merito e di priorità) necessario per essere promuovibili ad un determinato grado; fatte salve le possibilità di bilancio, vengono promossi i dipendenti il cui punteggio superi la soglia fissata. Coloro il cui punteggio corrisponda alla soglia possono essere promossi, ma possono essere parimenti costretti ad attendere il successivo esercizio di promozione, in considerazione della quota di promozione».

56      Il successivo art. 10, n. 3, completa la disposizione richiamata prevedendo che «ad ogni singola promozione, la soglia di riferimento verrà dedotta dal credito di punti dei dipendenti promossi ed il saldo verrà conservato per gli anni seguenti».

57      Il punteggio complessivo ottenuto da un dipendente per un esercizio di promozione costituisce il risultato di un processo complesso nell’ambito del quale al dipendente vengono attribuiti PM risultanti dai giudizi e dalle valutazioni della REC e, inoltre, PP, che possono essere concessi, a termini dell’art. 2, n. 1, delle DGE 43, dai direttori generali o dai direttori di ogni singola direzione generale (i PPDG) ovvero dall’APN su raccomandazione dei comitati di promozione (i PPTS e i PPA).

58      Inoltre, per l’esercizio di promozione 2003, primo anno di attuazione della nuova procedura di promozione, modalità transitorie sono state previste dall’art. 12, n. 3, delle DGE 45 «affinché il merito possa essere debitamente preso in considerazione nel tempo». Tali modalità comprendono la concessione, da un lato, di PPT, attribuiti d’ufficio ai dipendenti in ragione di 1 punto per anno di anzianità con un massimale di 7 punti [i PPTDG, art. 12, n. 3, lett. a), primo periodo, delle DGE 45] ovvero su raccomandazione dei comitati di promozione qualora la situazione del dipendente lo giustifichi e sino a concorrenza di 2 punti per dipendente [i PPT, art. 12, n. 3, lett. a), secondo periodo, delle DGE 45], dall’altro, di un massimo di 4 PPSS per i dipendenti proposti per la promozione per l’esercizio 2002 ma non promossi [art. 12, n. 3, lett. b), delle DGE 45 e Informazioni amministrative nn. 18‑2003 e 34‑2003].

2.     Lo svolgimento dell’esercizio di promozione

59      L’esercizio di promozione viene indetto ogni anno al termine dell’esercizio di valutazione e la sua prima fase, successivamente all’attribuzione dei PM, consiste nella concessione di PP a livello di ogni singola direzione generale.

60      Nella specie, con decisione comunicata al ricorrente il 2 luglio 2003, il direttore generale del servizio giuridico gli attribuiva 1 PPDG sulla base dell’art. 6 delle DGE 45, in aggiunta ai 16 PM già ottenuti. Per effetto dell’art. 12, n. 3, lett. a), primo periodo, delle DGE 45 il servizio giuridico attribuiva parimenti al ricorrente 3 PPTDG corrispondenti a 3 anni di anzianità nel grado A 5. Il ricorrente non otteneva, per contro, alcun PPSS ai sensi dell’art. 12, n. 3, lett. b), delle DGE 45.

61      Oltre ad un’informazione individuale confidenziale fornita ad ogni singolo dipendente dalla rispettiva direzione generale in ordine al punteggio cumulativo di PM e PP (art. 6, n. 8, delle DGE 45), la DG «Personale e amministrazione» della Commissione stabilisce e pubblica, successivamente all’attribuzione dei PPDG, un elenco di merito, per ogni singolo grado, su cui figurano i nominativi dei dipendenti cui non manchino più di 5 punti ai fini del raggiungimento della soglia di promozione nonché i nominativi di coloro che abbiano raggiunto o superato tale soglia, con l’indicazione del punteggio cumulativo di PM e di PPDG ottenuto da ognuno di essi (art. 8 delle DGE 45).

62      Per quanto attiene all’esercizio di promozione 2003, il detto elenco di merito, concernente i dipendenti di grado A 5 come il ricorrente, veniva pubblicato nelle Informazioni amministrative del 7 luglio 2003, n. 48‑2003. In tale elenco vi è l’indicazione, per ogni singolo dipendente interessato, del punteggio cumulativo sia di PM e di PPDG, sia di PPTDG e di PPSS ottenuti nell’ambito dell’applicazione delle disposizioni transitorie.

63      L’elenco di cui all’art. 8 delle DGE 45 non fissa, in termini definitivi, la posizione dei dipendenti, inclusi o meno nel detto elenco, nell’ambito dell’esercizio di promozione.

64      Da un lato, il dipendente che non sia soddisfatto del punteggio di PPDG attribuitogli ha la possibilità di proporre, entro il termine di 5 giorni lavorativi a decorrere dalla pubblicazione del menzionato elenco di merito, un ricorso amministrativo dinanzi al comitato di promozione competente, il quale può eventualmente raccomandare all’APN l’attribuzione di PPA al dipendente interessato (art. 13 delle DGE 45). Il ricorrente ha d’altronde regolarmente proposto tale ricorso in data 14 luglio 2003.

65      D’altro lato, successivamente alla pubblicazione dell’elenco di merito di cui all’art. 8 delle DGE 45, i dipendenti possono ancora ottenere PPTS (art. 9 delle DGE 45) e, in applicazione delle disposizioni transitorie, punti di priorità transitori concessi dall’APN su proposta dei comitati di promozione (in prosieguo: i «PPTCP») [art. 12, n. 3, lett. a), secondo periodo, delle DGE 45].

66      La seconda fase dell’esercizio di promozione è costituita dalla riunione dei comitati di promozione e dalla trasmissione all’APN di proposte attinenti alle rispettive sfere di competenza.

67      È pacifico che i comitati di promozione possiedono, essenzialmente, una duplice competenza. La prima consiste nel raccomandare all’APN l’attribuzione di taluni PP (artt. 9, 12 e 13 delle DGE 45), tenendo presente che i detti comitati emanano, di regola, un parere in ordine alla concessione di PPA prima della raccomandazione relativa all’attribuzione individuale di PPTS (art. 13 delle DGE 45). La seconda consiste nel proporre all’APN la classificazione dei dipendenti facenti parte del gruppo dei cosiddetti «ex aequo», vale a dire il gruppo dei dipendenti che hanno raggiunto la soglia di promozione, ma il cui numero supera le possibilità effettive di promozione (art. 10 delle DGE 45).

68      Tuttavia, in considerazione di un’imprecisione nella redazione del testo delle DGE 45, la determinazione delle modalità di intervento ratione temporis dei comitati di promozione suscita una certa difficoltà.

69      In tal senso, l’art. 10 delle DGE 45 dispone che i comitati di promozione si riuniscano per esaminare l’elenco di merito e formulare proposte effettuando una scelta tra il gruppo degli ex aequo «a conclusione del procedimento di cui all’art. 9». Quest’ultima locuzione, letta nel combinato disposto con l’art. 13 delle DGE 45, potrebbe lasciare intendere che l’art. 10 delle DGE 45 implichi un primo intervento dei comitati di promozione e dell’APN, successivamente alla pubblicazione dell’elenco di merito di cui all’art. 8 delle DGE 45, in ordine alla proposta e, quindi, alla decisione di attribuzione dei PP.

70      Tale intervento avrebbe ad oggetto la fissazione definitiva della posizione dei dipendenti quanto al punteggio complessivo attribuito per l’esercizio di promozione e sarebbe necessariamente seguito da una nuova riunione dei comitati di promozione ai fini dell’elaborazione di proposte in ordine alla classificazione dei dipendenti appartenenti al gruppo degli ex aequo.

71      Tale lettura non è tuttavia conforme né alla lettera né all’economia delle DGE 45.

72      Si deve rilevare, in primo luogo, che l’utilizzazione del termine «procedimento» non sembra appropriata, nel senso che l’art. 9 delle DGE 45 non contiene la descrizione, propriamente detta, di una procedura complessiva, con fissazione di un calendario preciso, bensì la ripartizione delle competenze tra i comitati di promozione e l’APN in materia di concessione dei PPTS.

73      In secondo luogo, l’interpretazione esposta supra ai punti 69 e 70 implica l’esistenza di una decisione intermedia dell’APN recante fissazione del punteggio complessivo. Orbene, l’art. 9 delle DGE 45 non fa alcun riferimento all’adozione, da parte dell’APN, di un atto di tal genere, limitandosi ad enunciare, in termini generali, la competenza di principio di tale organo in materia di attribuzione di PP, senza precisare in quale esatto momento tale competenza debba essere esercitata.

74      Lo stesso ragionamento vale per l’art. 13 delle DGE 45, relativo alla concessione dei PPA, che prevede semplicemente il potere decisionale dell’APN senza precisare, tuttavia, il momento in cui tale potere viene esercitato nell’ambito dello svolgimento dell’esercizio di promozione. Inoltre, l’art. 13, n. 2, delle DGE 45, mentre dispone che il numero di PPA così concesso dall’APN venga pubblicato, non indica peraltro in quale fase tale pubblicazione debba aver luogo, tenendosi presente che, per l’esercizio 2003, il numero di PPA attribuito è stato precisato nella nota ricapitolativa allo svolgimento dell’esercizio di promozione di cui trattasi, pubblicata nelle Informazioni amministrative n. 82‑2003.

75      In realtà, è pacifico che nessun articolo delle DGE 45 faccia menzione o precisi, ratione temporis, l’adozione da parte dell’APN di una decisione, intermedia e distinta, recante fissazione del punteggio complessivo.

76      In terzo luogo, l’art. 10 delle DGE 45 afferma che i comitati di promozione si riuniscono per «esaminare l’elenco di merito», denominazione contenuta nell’art. 8 delle DGE 45 e corrispondente all’elenco dei dipendenti cui non manchino più di 5 punti ai fini del raggiungimento della soglia di promozione nonché ai nominativi di coloro che abbiano raggiunto o superato tale soglia, con indicazione del punteggio cumulativo di PM e di PPDG, nonché di PPTDG e di PPSS nell’ambito del regime transitorio, ottenuto da ognuno di essi. La presa in considerazione di tale elenco ha senso solamente ove tale documento presenti ancora, in tale fase, un interesse, il che non avverrebbe nell’ipotesi in cui, successivamente alla pubblicazione del detto elenco, venisse adottata la decisione dell’APN recante fissazione del punteggio complessivo.

77      Per quanto attiene all’economia delle DGE 45, si deve rilevare che l’art. 10, n. 3, delle dette DGE afferma che, «nel mese di giugno, sulla base delle proposte dei comitati di promozione, l’[APN] deciderà quali dipendenti promuovere nei singoli gradi».

78      Per evidenti ragioni di sana amministrazione e di certezza del diritto emerge quindi che è stato previsto di rinviare all’esito abituale della procedura di promozione l’adozione, ratione temporis, di una decisione formale dell’APN che consenta a tutti i dipendenti interessati di essere individuati in termini certi e definitivi riguardo alla conclusione dell’esercizio di promozione.

79      Una lettura delle DGE 45 nel senso di un disaccoppiamento degli interventi dei comitati di promozione e dell’APN e, quindi, nel senso della necessaria adozione, da parte di quest’ultima, di un atto intermedio concernente il punteggio complessivo sarebbe tale da rendere eccessivamente complessa la posizione dei dipendenti promuovibili, riguardo sia all’individuazione dell’atto recante pregiudizio sia al rispetto dei termini di ricorso, il che si porrebbe in contrasto con l’esigenza di certezza del diritto.

80      Ciò premesso, si deve ritenere che, una volta pubblicato l’elenco di merito di cui all’art. 8 delle DGE 45, i comitati di promozione si riuniscano per elaborare le loro proposte in ordine tanto all’attribuzione dei PP nell’ambito della loro sfera di competenza quanto alla classificazione dei dipendenti appartenenti al gruppo degli ex aequo. Tutte le dette proposte sono contenute nell’elenco di merito indicato all’art. 10, n. 1, delle DGE 45.

81      Nella specie, si deve rilevare che, in esito ai lavori del comitato di promozione per il personale di categoria A riunitosi in data 17 e 24 ottobre 2003, l’elenco di merito di cui all’art. 10 delle DGE 45 è stato pubblicato nelle Informazioni amministrative del 13 novembre 2003, n. 69‑2003.

82      In tale elenco figurano i nominativi dei dipendenti, con la relativa destinazione, che hanno raggiunto o superato la soglia di promozione nonché coloro cui non mancano più di 5 punti per il raggiungimento della soglia medesima, unitamente all’indicazione:

–        del punteggio complessivo proposto per ognuno di loro, che, per taluni dipendenti, può risultare eventualmente maggiore rispetto a quello indicato nell’elenco di merito pubblicato il 7 luglio 2003, per effetto delle proposte del comitato di attribuire loro PPTS, PPA e PPTCP;

–        della lettera «p» a margine del nominativo del dipendente per il quale il comitato propone una promozione, menzione giuridicamente necessaria unicamente per il gruppo degli ex aequo e unicamente nel loro interesse, vale a dire del gruppo dei dipendenti che hanno raggiunto la soglia di promozione, ma il cui numero supera le possibilità effettive di promozione, situazione che implica una classificazione degli interessati fondata, segnatamente, sull’anzianità del grado e su considerazioni connesse alle pari opportunità.

83      L’elenco di cui all’art. 10 delle DGE 45 non fissa tuttavia, in termini definitivi, la posizione dei dipendenti – indipendentemente dal fatto che figurino o meno in tale elenco – nell’ambito dell’esercizio di promozione.

84      Come già rilevato, riguardo sia all’attribuzione di PP sia alle distinzioni operate in seno al gruppo degli ex aequo, il comitato di promozione non fa altro che emettere proposte all’attenzione dell’APN, unico organo che ha il potere di decidere, come emerge dall’art. 2 delle DGE 43, dall’art. 10 e dall’art. 14, n. 4, delle DGE 45. A tale riguardo rincresce dover rilevare talune imprecisioni nel testo delle DGE 45, atte a causare confusione quanto al ruolo del comitato di promozione, come emerge dal titolo dell’art. 9 «Attribuzione di [PP] da parte dei comitati di promozione», laddove il n. 3 del medesimo articolo enuncia chiaramente che si tratta di «proposte» individuali di attribuzione di PP sottoposte all’APN che «decide definitivamente in materia di attribuzione di [PP]». Lo stesso dicasi, come riconosciuto dalla Commissione all’udienza, per quanto attiene al testo dell’art. 12, n. 3, lett. a), secondo periodo, delle DGE 45 relativo all’attribuzione dei PPTCP.

85      L’art. 10, n. 3, delle DGE 45 precisa parimenti in modo chiaro che l’APN «decide» in ordine ai dipendenti da promuovere nei singoli gradi in base alle «proposte» dei comitati di promozione, le quali non vincolano l’APN, atteso che quest’ultima deve anzitutto decidere in materia di concessione del punteggio e, successivamente, di classificazione dei dipendenti facenti parte del gruppo degli ex aequo. L’APN può quindi seguire ovvero discostarsi dalle proposte dei comitati di promozione, il che, in quest’ultima ipotesi, può tradursi per il dipendente interessato in una diminuzione ovvero in un aumento del punteggio complessivo, il quale, conseguentemente, può risultare superiore, pari o inferiore alla soglia di promozione.

86      La terza e ultima fase dell’esercizio di promozione consiste nella redazione dell’elenco dei dipendenti promossi. Nella specie, l’APN ha stabilito l’elenco dei dipendenti promossi al grado A 4 il 20 novembre 2003, elenco pubblicato nelle Informazioni amministrative del 27 novembre seguente n. 73‑2003 e portato quindi a conoscenza di tutti i dipendenti interessati, tra i quali il ricorrente. Da tale elenco emerge che l’APN ha fatto proprie tutte le proposte del comitato di promozione riguardo sia all’attribuzione dei punteggi sia alla classificazione dei dipendenti appartenenti al gruppo degli ex aequo.

3.     L’atto arrecante pregiudizio

87      Dalle suesposte considerazioni emerge che il procedimento di promozione si conclude con la redazione dell’elenco dei dipendenti promossi. Tale decisione finale individua i dipendenti promossi nell’ambito dell’esercizio di promozione in corso. Pertanto, è al momento della pubblicazione di tale elenco che i dipendenti che si ritengono in condizione di essere promossi prendono conoscenza, in modo certo e definitivo, della valutazione dei loro meriti e possono constatare che la loro situazione giuridica è pregiudicata (sentenze del Tribunale 21 novembre 1996, causa T‑144/95, Michaël/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑529 e II‑1429, punto 30, e 19 marzo 2003, cause riunite da T‑188/01 a T‑190/01, Racc. PI pagg. I‑A‑95 e II‑495, punto 73).

88      Occorre tuttavia rammentare che l’attribuzione di un punteggio in un determinato anno produce effetti che non sono unicamente limitati e circoscritti all’esercizio di promozione in corso. Il nuovo sistema di promozione si fonda sulla presa in considerazione di meriti cumulati, rappresentati dai punti accumulati anno per anno. Ne consegue che i punti attribuiti in un anno determinato possono incidere su vari esercizi di promozione.

89      Orbene, in un analogo contesto il Tribunale ha ritenuto, nella sentenza 11 dicembre 2003, causa T‑323/02, Breton/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑325 e II‑1587, punti 52‑54), che l’attribuzione di un punteggio ai fini di una promozione, benché costituisca solamente una delle fasi della procedura di promozione, rappresenti un atto autonomo produttivo di effetti giuridici vincolanti tali da incidere sugli interessi del dipendente modificandone sensibilmente la posizione giuridica.

90      Tale giurisprudenza, ancorché relativa ad un sistema di promozione che prevedeva una sola categoria di punti, è trasponibile alla fattispecie in esame. Si deve quindi ritenere che l’atto finale conclusivo dell’esercizio di promozione sia di natura complessa, nel senso che implica due decisioni distinte, vale a dire la decisione dell’APN con cui viene redatto l’elenco dei promossi e quella dell’APN che fissa il punteggio complessivo, sul quale si fonda la prima. Tale decisione dell’APN con cui viene fissato il punteggio complessivo costituisce un atto autonomo che, alla luce della giurisprudenza richiamata al punto precedente, può costituire di per sé oggetto di reclamo e, eventualmente, di ricorso giurisdizionale nell’ambito dei rimedi previsti dallo Statuto.

91      Conseguentemente, un dipendente inserito nell’elenco dei promossi, laddove intenda contestare il punteggio complessivo attribuitogli dall’APN e, conseguentemente, il saldo conservato per gli anni seguenti, potrà proporre reclamo e, eventualmente, ricorso giurisdizionale avverso il solo atto di attribuzione del punteggio che implica, nei suoi riguardi, effetti giuridici obbligatori e definitivi.

92      Parimenti, è concepibile che un dipendente non promosso che non intenda contestare la mancata promozione per l’esercizio in corso, ma unicamente la mancata concessione di un determinato punteggio, non idoneo a fargli raggiungere la soglia di promozione, possa avviare identico procedimento.

93      Peraltro, un dipendente non promosso per effetto dell’attribuzione, che si pretende ingiustificata, di un punteggio insufficiente, quindi inferiore alla soglia di promozione, potrà dirigere il proprio ricorso, al tempo stesso, contro la decisione dell’APN recante fissazione del punteggio complessivo nonché contro quella con cui viene stabilito l’elenco dei dipendenti promossi. Ancorché tali due atti possano essere effettivamente distinti sotto un punto di vista giuridico e costituire oggetto di distinta domanda di annullamento, è certo che essi sono, in realtà, strettamente connessi in caso di diniego di promozione, ove quest’ultimo è necessariamente e unicamente collegato al punteggio complessivo attribuito al dipendente rispetto alla soglia di promozione, salva l’ipotesi in cui il dipendente medesimo, avendo raggiunto tale soglia ed essendo stato inserito nel gruppo degli ex aequo, non sia stato promosso per effetto di considerazioni accessorie connesse all’anzianità nel grado o alle pari opportunità.

94      In quest’ultima ipotesi, il dipendente interessato potrà validamente proporre ricorso avverso la sola decisione finale dell’APN con cui viene redatto l’elenco dei dipendenti promossi, facendo valere l’erronea valutazione commessa dall’APN nella classificazione dei dipendenti inseriti nel gruppo degli ex aequo.

95      Nella specie, si deve rammentare che il ricorrente, che non è stato promosso per l’esercizio 2003, ha proposto reclamo e, successivamente, ricorso dinanzi al Tribunale avverso, in particolare, la decisione dell’APN con cui gli è stato attribuito un punteggio totale di 20 punti, l’elenco dei dipendenti promossi al grado A 4 per l’esercizio 2003 e la decisione dell’APN con cui è stato stabilito tale elenco, nella parte in cui la promozione è stata negata.

96      Il ricorrente contesta parimenti, con il presente ricorso, la regolarità delle decisioni individuali con cui gli è stato concesso un solo PPDG ovvero gli è stata negata l’attribuzione di PPTS nonché la decisione di non inserirlo nell’elenco di merito dei dipendenti di grado A 5 pubblicata nelle Informazioni amministrative del 13 novembre 2003, n. 69‑2003, nonché l’elenco in sé.

97      Tali decisioni costituiscono atti preparatori, preliminari e necessari alla decisione finale che stabilisce le promozioni nonché all’atto, distinto e autonomo, che tale decisone implica, vale a dire la fissazione di un punteggio complessivo, di cui il ricorrente chiede l’annullamento nell’ambito del presente giudizio. Ciò vale per la decisione di attribuzione dei PPDG, indipendentemente dal fatto che un ricorso amministrativo sia stato proposto o meno contro la decisione medesima in base all’art. 13 delle DGE 45. Se è pur vero che, in assenza di un siffatto ricorso, l’APN non può modificare il numero di PPDG mediante la concessione di PPA, resta il fatto che la decisione di attribuzione dei PPDG rimane un atto meramente preparatorio, atteso che il numero massimo di PPDG attribuibile non consente, già di per sé, di raggiungere la soglia di promozione.

98      Secondo la giurisprudenza, tali atti non possono costituire oggetto di un ricorso di annullamento autonomo, ma la loro legittimità può essere sempre contestata nell’ambito del ricorso diretto contro la decisione definitiva (sentenza del Tribunale 9 aprile 2003, causa T‑134/02, Tejada Fernández/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑125 e II‑609, punto 18).

99      È pur vero che all’udienza il ricorrente ha dichiarato di voler desistere dalla domanda diretta all’annullamento delle decisioni individuali con cui gli è stato concesso un solo PPDG ovvero gli è stata negata l’attribuzione di PPTS, ma subordinatamente alla condizione che fosse giuridicamente possibile contestare la validità dei criteri di attribuzione di tali punteggi nell’ambito del ricorso avverso la decisione recante fissazione del punteggio complessivo.

100    Il Tribunale ritiene che tale desistenza non sia ricevibile. Infatti, può essere accolta dal Tribunale solamente la desistenza chiara e incondizionata dalla domanda formulata nel ricorso (ordinanza del Tribunale 12 marzo 1992, causa T‑73/91, Gavilan/Parlamento, Racc. pag. II‑1555, punto 26).

101    Si deve infine rilevare che, nell’ambito del presente ricorso, il ricorrente chiede, se del caso, l’annullamento della decisione dell’APN 15 giugno 2004 recante rigetto del suo reclamo. A tale riguardo, si deve rammentare che, secondo la giurisprudenza, il reclamo amministrativo ed il suo rigetto, esplicito o implicito da parte dell’APN, costituiscono entrambi parti integranti di una procedura complessa. Di conseguenza, il ricorso dinanzi al Tribunale, ancorché formalmente diretto avverso il provvedimento di rigetto del reclamo, comporta che il Tribunale sia chiamato a conoscere dell’atto arrecante pregiudizio che è stato oggetto del reclamo stesso (sentenze della Corte 17 gennaio 1989, causa 293/87, Vainker/Parlamento, Racc. pag. 23, punto 8, e 7 febbraio 1990, causa C‑343/87, Culin/Commissione, Racc. pag. I‑225, punto 7; sentenze del Tribunale 16 ottobre 1996, causa T‑36/94, Capitanio/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑449 e II‑1279, punto 33, e 7 giugno 2005, causa T‑375/02, Cavallaro/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑151 e II‑673, punto 59).

 4. I termini di ricorso

102    Si deve ricordare che lo Statuto del personale disciplina, in maniera generale, agli artt. 90 e 91 l’impugnazione da parte dei dipendenti degli atti che arrecano loro pregiudizio. Dalle suddette disposizioni risulta che il sistema contenzioso da esse istituito si ispira all’esigenza che l’esercizio del diritto di impugnativa sia subordinato allo scrupoloso rispetto di determinati termini (sentenza della Corte 10 dicembre 1980, causa 23/80, Grasselli/Commissione, Racc. pag. 3709, punto 25, e sentenza del Tribunale 11 marzo 1993, causa T‑87/91, Boessen/CES, Racc. pag. II‑235, punto 27).

103    Il rispetto dei termini di ricorso di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto implica la conoscenza esplicita e completa da parte del dipendente dell’atto che gli arreca pregiudizio.

104    Per quanto attiene al termine di tre mesi entro il quale il dipendente può proporre reclamo contro un atto che gli arrechi pregiudizio, l’art. 90, n. 2, dello Statuto prevede che tale termine decorra:

–        «dal giorno della pubblicazione dell’atto, se si tratta di una misura di carattere generale;

–        dal giorno della notifica della decisione al destinatario e comunque non oltre il giorno in cui l’interessato ne prende conoscenza, se si tratta di misura di carattere individuale; tuttavia, se un atto di carattere individuale è di natura da arrecare pregiudizio ad una persona diversa dal destinatario, il termine decorre, nei riguardi di detta persona, dal giorno in cui essa ne prende conoscenza e, comunque, al più tardi il giorno della pubblicazione; (…)».

105    Tali disposizioni, che stabiliscono un collegamento tra il dies a quo del termine di tre mesi e la natura giuridica dell’atto contestato, devono essere interpretate, nella specie, tenendo presente la specificità della procedura di promozione, nel senso che l’atto finale con cui si conclude l’esercizio di promozione è di natura complessa, comportando due decisioni distinte, vale a dire la decisione dell’APN con cui viene definito l’elenco dei promossi e quella dell’APN che fissa il punteggio complessivo in esito all’esercizio medesimo, punteggio sul quale si fonda la prima delle due decisioni. Tale decisione dell’APN che fissa il punteggio in esito all’esercizio di promozione costituisce un atto autonomo che può costituire di per sé oggetto di reclamo e, eventualmente, di ricorso giurisdizionale nell’ambito dei rimedi previsti dallo Statuto.

106    Da tale conclusione emerge che tre tipi di ricorso di annullamento possono essere quantomeno previsti in esito ad un esercizio di promozione.

–        il ricorso diretto unicamente contro la decisione dell’APN recante fissazione del punteggio complessivo, ricorso che può essere proposto da un dipendente promosso che contesti peraltro il proprio saldo di punti ovvero da un dipendente non promosso che contesti il punteggio attribuito ma non la mancata promozione;

–        il ricorso diretto, al tempo stesso, contro la decisione dell’APN recante fissazione del punteggio complessivo e contro quella recante fissazione dell’elenco dei dipendenti promossi, ricorso che può essere proposto da un dipendente non promosso sulla base della pretesa ingiustificata attribuzione di un punteggio insufficiente e, quindi, inferiore alla soglia di promozione, ovvero da un dipendente non promosso che, pur avendo raggiunto un punteggio pari alla soglia di promozione, contesti tanto l’insufficienza del punteggio quanto le scelte operate dall’APN nell’ambito del gruppo degli ex aequo sulla base di considerazioni accessorie;

–        il ricorso avente unicamente ad oggetto la decisione con cui l’APN redige l’elenco dei dipendenti promossi, ricorso che può essere proposto da un dipendente non promosso – il cui punteggio sia pari alla soglia di promozione – che contesti unicamente le dette scelte operate dall’APN.

107    Se la decisione dell’APN recante fissazione del punteggio complessivo costituisce indiscutibilmente una misura di carattere individuale contro cui può essere proposto reclamo entro il termine di tre mesi a decorrere dal giorno della notificazione della decisione al destinatario e, in ogni caso, al più tardi dal giorno in cui l’interessato ne abbia avuto conoscenza, la decisone dell’APN con cui viene stabilito l’elenco dei dipendenti promossi costituisce un fascio di atti di carattere individuale rivolto ai dipendenti promossi al grado di cui trattasi. Tale fascio di atti arreca tuttavia pregiudizio al dipendente il cui nome non figura nell’elenco nella misura in cui costituisce un diniego implicito di promozione.

108    In tal senso, la decisione dell’APN con cui viene redatto l’elenco dei dipendenti promossi dev’essere considerata, riguardo al dipendente non promosso, quale atto di carattere individuale idoneo ad arrecare pregiudizio a un soggetto diverso dal destinatario, ai sensi dell’art. 90, n. 2, secondo trattino, in fine (v., in tal senso, sentenza della Corte 19 febbraio 1981, cause riunite 122/79 e 123/79, Schiavo/Consiglio, Racc. pag. 473, punti 21‑23, e ordinanza del Tribunale 2 giugno 2005, causa T‑326/03, Vounakis/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 24). In tale ipotesi, conformemente alla detta disposizione, il termine decorre nei confronti del dipendente non promosso dal giorno in cui abbia avuto conoscenza dell’atto e, in ogni caso, dal giorno della sua pubblicazione.

109    Tenuto conto dell’obbligo della Commissione, previsto dall’art. 10 delle DGE 45, di pubblicare sulle Informazioni amministrative l’elenco dei dipendenti promossi, la proposizione, da parte di un dipendente, di un reclamo, nell’ipotesi esaminata al punto 106, secondo trattino, sarebbe soggetta a due dies a quo distinti in funzione dell’atto contestato. Quanto all’ipotesi prevista al terzo trattino dello stesso punto 106, occorrerebbe considerare, di regola, la data di pubblicazione quale dies a quo ai fini del reclamo.

110    Tale situazione non è tuttavia compatibile con la specificità della nuova procedura di promozione costituita dall’esistenza di un atto arrecante pregiudizio di natura complessa.

111    La pubblicazione dell’elenco dei promossi, che contiene unicamente i nominativi e le destinazioni degli interessati, se è pur vero che dà modo a tutti i dipendenti interessati di essere collocati in modo certo e definitivo quanto all’esito dell’esercizio di promozione, non consente loro di conoscere la decisione dell’APN recante attribuzione del punteggio complessivo.

112    Solamente consultando il proprio fascicolo di promozione individuale sull’intranet della Commissione e sul sito Sysper 2 il dipendente promosso ovvero non promosso potrà avere conoscenza del punteggio complessivo attribuitogli e della sua composizione.

113    In tal modo il dipendente interessato potrà sapere se ha raggiunto o meno la soglia di promozione e se il diniego di promozione trovi spiegazione in considerazioni accessorie, come quelle indicate all’art. 10 delle DGE 45, e potrà conoscere, da un lato, l’esito dell’eventuale ricorso amministrativo proposto contro il numero di PPDG attribuitogli, dall’altro, il numero di PPTS eventualmente assegnatogli e, infine, quanto all’esercizio di promozione 2003, il numero di PPTCP eventualmente concessogli per effetto dell’applicazione delle disposizioni transitorie.

114    Tali informazioni sono idonee a mettere il dipendente interessato in grado di decidere in ordine alla proposizione di un reclamo, potendo egli infine ritenere – in considerazione del punteggio ottenuto e della sua composizione, della soglia di promozione definitiva fissata dall’amministrazione e dei dipendenti effettivamente promossi nell’esercizio di cui trattasi – che non sia opportuno avviare il detto procedimento ovvero che sia opportuno avviarlo unicamente avverso la decisione dell’APN recante fissazione del punteggio complessivo o quella recante l’elenco dei dipendenti promossi.

115    Come già osservato, è certo che la decisione dell’APN recante fissazione del punteggio complessivo e quella recante l’elenco dei dipendenti promossi, ancorché possano essere effettivamente distinte sotto un profilo giuridico e costituire oggetto di domanda di annullamento distinta, come nella specie, sono, in realtà, strettamente connesse. Orbene, la pubblicazione di tale elenco non consente ai dipendenti interessati di avere conoscenza completa dell’atto che arreca pregiudizio, di per sé complesso, con cui si conclude il procedimento di promozione.

116    Peraltro, l’esercizio di promozione 2003 rivela che può trascorrere un numero di giorni notevole tra la data di pubblicazione dell’elenco dei dipendenti promossi e quella in cui il dipendente può utilmente consultare il proprio fascicolo di promozione sul sistema Sysper 2. Tale lasso di tempo trova la sua spiegazione nel fatto che il servizio competente deve provvedere all’aggiornamento del sito, inserendo tutti i dati riguardanti tutti i dipendenti interessati dall’esercizio di promozione, pari a circa 14 000 nel 2003. Tale lasso di tempo necessario per l’aggiornamento non è, evidentemente, noto con esattezza al momento della pubblicazione del detto elenco nelle Informazioni amministrative, che, nel 2003, non contenevano alcuna precisazione in merito.

117    Ancorché sia ragionevole supporre che il dipendente interessato, come il ricorrente nella specie, avrà conoscenza del proprio punteggio complessivo e della sua composizione entro il termine di tre mesi concesso ai fini della proposizione del reclamo, i tempi necessari ai fini dell’aggiornamento dei fascicoli di promozione individuale sul sito Sysper 2 ridurrà corrispondentemente tale spatium concesso al dipendente per preparare utilmente e proporre il proprio reclamo, ove si accolga l’ipotesi di un doppio dies a quo del detto termine nel caso in cui l’interessato intenda impugnare tanto la decisione dell’APN recante fissazione dell’elenco dei dipendenti promossi quanto quella recante fissazione del punteggio complessivo.

118    Ciò premesso, si deve ritenere che, al fine di garantire la certezza del diritto, la parità di trattamento e una sana amministrazione, il dies a quo del termine di tre mesi ai fini della proposizione del reclamo diretto tanto contro la decisione dell’APN recante fissazione dell’elenco dei dipendenti promossi quanto contro quella recante fissazione del punteggio complessivo dev’essere collocato alla data in cui il dipendente possa prendere conoscenza utile del proprio fascicolo di promozione individuale aggiornato sul sito Sysper 2.

119    A tal riguardo si deve rilevare che nella propria risposta ai quesiti del Tribunale la Commissione ha precisato che la consultazione del detto sito è «tracciata» elettronicamente per motivi di sicurezza e che un «protocollo di accesso» consente quindi la registrazione delle date delle consultazioni e dei loro autori.

120    Inoltre, dagli atti emerge che la Commissione ha pubblicato nelle Informazioni amministrative n. 82‑2003 una nota ricapitolativa in ordine allo svolgimento dell’esercizio di promozione 2003, il cui punto 4 così recita:

«Aggiornamento dei fascicoli nel Sysper 2

Nel fascicolo di ogni singolo dipendente sono ora contenute le proposte di attribuzione di punti da parte dei comitati di promozione e accolte dall’[APN].

In applicazione dell’art. 25 dello Statuto, a termini del quale ogni decisione individuale dev’essere comunicata al dipendente interessato, ogni dipendente è invitato con la presente a consultare il proprio fascicolo sul sito Sysper 2».

121    Ancorché tale modus procedendi non possa essere assimilato ad una vera e propria notificazione ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, si deve ritenere, al fine di impedire qualsiasi possibilità di tardiva contestazione di situazioni giuridiche connesse con l’esercizio di promozione, che la consultazione da parte del dipendente del proprio fascicolo di promozione individuale nel sito Sysper 2 debba intervenire entro un termine ragionevole a decorrere dalla data di pubblicazione della nota ricapitolativa appartenente ormai alla prassi della Commissione in materia di procedura di promozione.

122    Nella specie, è pacifico che il ricorrente ha avuto conoscenza in data 16 dicembre 2003 della fissazione del proprio punteggio complessivo e della sua composizione consultando il proprio fascicolo di promozione individuale aggiornato sul sito Sysper 2, vale a dire anteriormente alla data di pubblicazione della nota ricapitolativa, e che ha proposto reclamo sia contro la decisione dell’APN recante l’elenco dei dipendenti promossi sia contro quella recante fissazione del punteggio complessivo in data 12 febbraio 2004, rispettando quindi il termine a tal fine previsto.

123    Tale reclamo è stato respinto con decisione dell’APN 15 giugno 2004, comunicata al ricorrente il giorno seguente. Quest’ultimo ha proposto il presente ricorso il 22 luglio 2004, vale a dire entro il termine di tre mesi di cui all’art. 91, n. 3, dello Statuto.

124    Da tutte le suesposte considerazioni emerge che il presente ricorso dev’essere dichiarato ricevibile.

 Sul merito

1.     Sulle eccezioni di illegittimità di talune disposizioni delle DGE 43 e delle DGE 45

125    Il ricorrente contesta, in primo luogo, la legittimità dell’art. 2 delle DGE 43 e degli artt. 3, 6, 7, 9, 10, 12 e 13 delle DGE 45. Egli contesta, in sostanza, il carattere non determinante dei PM, l’assenza di obbligo di motivazione nell’attribuzione dei PP, la violazione del diritto di difesa e l’inefficacia dei ricorsi ex art. 13 delle DGE 45. Il ricorrente solleva, in secondo luogo, un’eccezione di illegittimità nei confronti degli artt. 6 e 7 delle DGE 45, letti alla luce delle Informazioni amministrative n. 99‑2002. Egli ritiene che tali disposizioni limitino il potere di valutazione delle direzioni generali, per quanto concerne la concessione dei PPDG, e che esse impediscano di procedere ad un effettivo raffronto dei meriti dei dipendenti. Il ricorrente invoca, in terzo luogo, l’illegittimità dell’art. 12 delle DGE 45. Contrariamente al suo tenore letterale, tale articolo non possederebbe carattere transitorio, accorderebbe un ruolo preponderante all’anzianità nel grado, non fisserebbe i criteri di attribuzione dei PPTCP e affiderebbe illegittimamente la loro attribuzione ai comitati di promozione. Il ricorrente deduce, in quarto luogo, un’eccezione di illegittimità riguardo all’art. 9 e all’allegato I, punti 1, 2, 3, 5 e 6, delle DGE 45. Per effetto di tali disposizioni, talune prestazioni verrebbero sopravvalutate e verrebbe così alterata la parità di trattamento tra i dipendenti. In quinto luogo, il ricorrente contesta la legittimità dell’art. 7, n. 2, delle DGE 45 che favorirebbe i dipendenti operanti in direzioni generali piccole.

 Sulla prima eccezione di illegittimità, diretta contro l’art. 2 delle DGE 45 e contro gli artt. 3, 6, 7, 9, 10, 12 e 13 delle DGE 45

126    Il ricorrente solleva un’eccezione di illegittimità riguardo all’art. 2 delle DGE 45 ed agli artt. 3, 6, 7, 9, 10, 12 e 13 delle DGE 45, richiamandosi agli artt. 25 e 26 dello Statuto nonché all’art. 45 del medesimo, che garantisce la parità di trattamento, la promozione fondata sul merito, il rispetto delle aspettative di carriera e lo scrutinio comparativo dei meriti. Egli invoca parimenti il diritto ad una sana amministrazione ed ad un procedimento equo e imparziale, nonché il diritto ad essere sentiti.

 Sul preteso carattere non determinante dei PM

–       Argomenti delle parti

127    Il ricorrente deduce che la maggior parte dei dipendenti del servizio giuridico hanno ricevuto un punteggio compreso tra 13 e 16 PM. Le promozioni non sarebbero quindi determinate dai meriti emergenti dalle relazioni indicate all’art. 45 dello Statuto. Esse sarebbero conseguenza del numero di PP attribuibili sino a concorrenza di 21 punti. Orbene, tali punti verrebbero distribuiti indipendentemente dai meriti. Ne conseguirebbe una violazione del principio di parità di trattamento, nonché dei principi della promozione fondata sul merito, del rispetto delle aspettative di carriera e dello scrutinio comparativo dei meriti, garantiti dall’art. 45 dello Statuto.

128    La Commissione replica che i PP ricompensano il merito e consentono all’istituzione di meglio distinguere i dipendenti alla luce delle loro capacità.

–       Giudizio del Tribunale

129    Ai sensi dell’art. 45, n. 1, primo comma, dello Statuto, l’APN stabilisce le promozioni previo scrutinio per meriti comparativi dei dipendenti ed alla luce dei rapporti informativi periodici di cui sono stati oggetto.

130    Il merito costituisce quindi il criterio essenziale delle promozioni e altri criteri, quali l’età o l’anzianità nel grado o di servizio, possono essere presi in considerazione solamente a titolo sussidiario (sentenze della Corte 14 luglio 1983, causa 9/82, Ohrgaard et Delvaux/Commissione, Racc. pag. 2379, punto 19, e Vainker/Parlamento, punto 101 supra, punti 16 e 17; sentenze del Tribunale 18 settembre 2003, causa T‑241/02, Callebaut/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑215 e II‑1061, punto 44, e 10 giugno 2004, causa T‑330/03, Liakoura/Consiglio, Racc. PI pagg. I‑A‑191 e II‑859, punto 50). Peraltro, l’APN deve procedere al detto esame comparativo con accuratezza e imparzialità nell’interesse del servizio e conformemente al principio di parità di trattamento dei dipendenti (sentenze del Tribunale 30 novembre 1993, causa T‑76/92, Tsirimokos/Parlamento, Racc. pag. II‑1281, punto 21; causa T‑78/92, Perakis/Parlamento, Racc. pag. II‑1299, punto 16; 5 novembre 2003, causa T‑240/01, Cougnon/Corte di giustizia, Racc. PI pagg. I‑A‑263 e II‑1283, punto 70; 28 settembre 2004, causa T‑216/03, Tenreiro/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑245 e II‑1087, punto 68, e 15 settembre 2005, causa T‑132/03, Casini/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑253 e II‑1169, punto 53).

131    In tale contesto l’APN dispone di un ampio potere discrezionale. Essa può procedere all’esame dei meriti secondo la procedura o il metodo da essa ritenuto più idoneo (sentenze Tsirimokos/Parlamento, punto 130 supra, punto 16; Perakis/Parlamento, punto 130 supra, punto 14; Cougnon/Corte di giustizia, punto 130 supra, punto 62, e Tenreiro/Commissione, punto 130 supra, punto 68).

132    A decorrere dall’esercizio di promozione 2003 ed al fine di consentire un raffronto dei meriti dei dipendenti promuovibili più oggettivo ed agevole rispetto a prima, le DGE 43 e le DGE 45 hanno istituito un sistema di promozione basato sulla quantificazione dei meriti, caratterizzato dall’attribuzione annuale ai dipendenti di PM e di PP.

133    Si deve anzitutto sottolineare che tale nuovo sistema rafforza la connessione, stabilita dall’art. 45 dello Statuto, tra la valutazione periodica dei dipendenti e la promozione. In tal senso, come emerge dalla lettura del combinato disposto dell’art. 2, n. 1, terzo comma, delle DGE 43 e delle Informazioni amministrative n. 99‑2002, ogni dipendente riceve un giudizio complessivo compreso tra 0 e 20, il quale viene successivamente trasformato, in linea di principio, in un numero di PM, utilizzabili ai fini della promozione. Inoltre, l’art. 10, n. 2, delle DGE 45 prevede che la promozione di un dipendente sia subordinata alla condizione che questi abbia totalizzato quanto meno 10 PM nella propria ultima REC. Peraltro, a termini dell’art. 6, n. 4, lett. b), terzo comma, delle DGE 45, i dipendenti la cui REC contenga la valutazione «scarso» o «insufficiente» non può ottenere PP.

134    Si deve inoltre rammentare che l’art. 3 delle DGE 45, intitolato «Fondamenti della promozione», precisa che «[i]l primo elemento da prendere in considerazione è (…) costituito dal numero di [PM] e di [PP] che ogni singolo dipendente ha accumulato nel corso dell’anno o degli anni precedenti». La somma dei PM e dei PP consentirà ai dipendenti di raggiungere o di superare, eventualmente, la soglia di promozione. I PP non sono determinanti, di per sé, ai fini della promozione di un dipendente.

135    Si deve infine e soprattutto sottolineare che, come chiaramente enunciato dall’art. 2, n. 1, secondo comma, delle DGE 43 «sia i [PM] che i [PP] sono volti a ricompensare il merito e l’attribuzione di [PP] dev’essere sempre giustificata da considerazioni fondate sul merito».

136    Per quanto attiene ai PP, l’art. 6, n. 4, lett. a) e b), delle DGE 45 prevede la concessione di PPDG a concorrenza di un massimo di 10 punti. Ai sensi del n. 3 del medesimo articolo, tali punti sono diretti a ricompensare i dipendenti che abbiano superato i loro obiettivi individuali per aver compiuto sforzi particolari ed aver conseguito risultati considerevoli attestati nelle rispettive REC. Inoltre, come già rilevato (v. supra, punto 133), la menzione nella REC delle valutazioni «scarso» o «insufficiente» esclude qualsiasi possibilità per il dipendente interessato di beneficiare di PP.

137    L’art. 9 e l’allegato I delle DGE 45 prevedono la concessione di 1 o di 2 PPTS, i quali sono intesi a distinguere i dipendenti che abbiano svolto con successo compiti supplementari nell’interesse del servizio. Tali compiti consistono in attività di «formatore/relatore di conferenza» ovvero in contributi all’organizzazione di concorsi o ad organi paritari. Si deve rilevare che le REC contengono una rubrica specificamente destinata a riportare tali compiti.

138    Conseguentemente, l’attribuzione, in aggiunta ai PM, di PPDG e di PPTS, parimenti fondati sul merito, non costituisce violazione dell’art. 45 dello Statuto e dei menzionati principi.

139    Infine, per quanto attiene all’esercizio di promozione 2003, primo anno di attuazione della nuova procedura di promozione, l’art. 12, n. 3, delle DGE 45 prevede modalità di transizione «affinché il merito possa essere debitamente preso in considerazione nel tempo», modalità che comprendono l’attribuzione di PPT (v. supra, punto 58). Il ricorrente ha sollevato un’eccezione di illegittimità con specifico riguardo a tale disposizione facendo valere, anche in tale contesto, la violazione dell’art. 45 dello Statuto. Orbene, per i motivi esposti infra ai punti 191 e seguenti, tale eccezione non può essere considerata fondata.

140    Dalle suesposte considerazioni emerge che la presente censura dev’essere respinta.

 Sull’assenza di motivazione

–       Argomenti delle parti

141    Il ricorrente sostiene che le DGE 45 non imporrebbero di motivare le proposte e le decisioni di attribuzione dei PPDG, dei PPTS e dei PPT, violando in tal modo l’art. 25, secondo comma, dello Statuto. A suo parere, tale assenza di motivazione sarebbe fonte di arbitrarietà.

142    La Commissione rileva che l’obbligo di motivazione costituisce un principio generale del diritto comunitario, deducendone che l’introduzione di una disposizione specifica nelle DGE 45 sarebbe stata superflua. Inoltre, tale principio imporrebbe solamente di motivare gli atti arrecanti pregiudizio e le DGE 45 rispetterebbero tale obbligo.

–       Giudizio del Tribunale

143    Il Tribunale rammenta che, per effetto dell’art. 25, secondo comma, dello Statuto, ogni decisione che arreca pregiudizio dev’essere motivata. Tale disposizione non impone, tuttavia, la motivazione di proposte, di raccomandazioni o di pareri non arrecanti, di per sé, pregiudizio.

144    Conseguentemente, per quanto attiene ai PPDG, l’art. 6, n. 6, delle DGE 45 non viola l’art. 25, secondo comma, dello Statuto nella parte in cui non obbliga i comitati paritari di valutazione a giustificare le loro proposte se non nel caso in cui differiscano da quelle delle direzioni generali. L’art. 9 delle DGE 45 non viola parimenti tale disposizione laddove non impone ai comitati di promozione di motivare le loro raccomandazioni in ordine all’attribuzione di PPTS. Lo stesso rilievo vale per quanto attiene alle proposte che i comitati di promozione formulano ai fini della concessione di PPTCP sulla base dell’art. 12, n. 3, lett. a), delle DGE 45 e per quanto attiene all’art. 13, n. 2, delle DGE 45, in virtù del quale i comitati di promozione emettono un parere motivato solamente nell’ipotesi in cui propongano la concessione di PPA.

145    Peraltro, le decisioni delle direzioni generali relative all’attribuzione dei PPDG, dei PPTDG e dei PPSS, al pari delle decisioni dell’APN in ordine ai PPTS, ai PPTCP e ai PPA non ricadono nella sfera dell’art. 25, secondo comma, dello Statuto, trattandosi di atti preparatori (v. supra, punti 90 e segg.).

146    Come già rilevato (v. supra, punti 90 e segg.), l’atto finale con cui si conclude l’esercizio di promozione è di natura complessa, nel senso che comporta due decisioni distinte, vale a dire la decisione dell’APN con cui viene stabilito l’elenco dei promossi e quella dell’APN con cui viene fissato il punteggio complessivo, su cui si fonda la prima delle suddette decisioni. I dipendenti interessati possono proporre, a seconda della loro situazione, reclamo avverso l’una o l’altra delle decisioni medesime ovvero contro entrambe.

147    In tale contesto si deve rammentare che, in materia di promozione, l’obbligo di motivazione è soddisfatto quando l’APN motiva la propria decisione recante rigetto di un reclamo proposto ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto (v., in tal senso, sentenza della Corte 30 ottobre 1974, causa 188/73, Grassi/Consiglio, Racc. pag. 1099, punti 11‑13, e sentenza del Tribunale 29 settembre 2005, causa T‑218/02, Napoli Buzzanca/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑267 e II‑1221, punto 59).

148    Ne consegue che tale capo del motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

 Sulla violazione, da parte delle DGE 45, dell’art. 26 dello Statuto e del diritto di difesa

–       Argomenti delle parti

149    Il ricorrente sostiene che le decisioni di attribuzione dei PP costituiscano l’esito di un procedimento che potrebbe essere fondato su elementi non contenuti nel fascicolo dei dipendenti e che non riconosce agli interessati il diritto ad essere sentiti prima che l’amministrazione adotti l’atto arrecante pregiudizio. In particolare, l’APN si pronuncerebbe sul ricorso amministrativo in esito ad un procedimento privo di carattere contraddittorio. L’attribuzione dei PP violerebbe in tal modo il diritto di difesa nonché l’art. 26, primo comma, lett. a), dello Statuto.

150    La Commissione contesta che le DGE 45 costituiscano violazione del diritto di difesa e del divieto di prendere in considerazione elementi non contenuti nel fascicolo individuale del dipendente. Le DGE 45 non consentirebbero di tener conto di tali elementi. Inoltre, i dipendenti avrebbero la possibilità di essere sentiti nel corso del procedimento di promozione. L’art. 13 delle DGE 45 prevede l’esperimento di un ricorso avverso la decisione di attribuzione dei PP prima della conclusione del procedimento di promozione. Un procedimento di promozione non potrebbe essere d’altronde paragonato ai procedimenti «avviati nei confronti di una persona». Conseguentemente, la giurisprudenza relativa al diritto ad essere sentiti prima dell’emanazione di un atto arrecante pregiudizio sarebbe priva di pertinenza.

–       Giudizio del Tribunale

151    L’art. 26 dello Statuto afferma che il fascicolo personale del dipendente deve contenere «a) tutti i documenti relativi alla sua posizione amministrativa e tutti i rapporti concernenti la sua competenza, il suo rendimento e il suo comportamento» e «b) le osservazioni formulate dal funzionario in merito ai predetti documenti». Il medesimo articolo enuncia che «l’istituzione non può opporre a un funzionario né produrre contro di lui documenti di cui alla lettera a) che non gli siano stati comunicati prima dell’inserimento nel fascicolo personale».

152    La ratio dell’art. 26 dello Statuto consiste nel garantire il diritto di difesa del dipendente, evitando che l’APN prenda decisioni che incidano sulla sua posizione amministrativa e sulla sua carriera in base a fatti concernenti il suo comportamento dei quali non vi sia traccia nel fascicolo personale (sentenze del Tribunale Perakis/Parlamento, punto 130 supra, punto 27; 8 giugno 1995, causa T‑496/93, Allo/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑127 e II‑405, punto 75; 30 settembre 2003, causa T‑302/02, Kenny/Corte di giustizia, Racc. PI pagg. I‑A‑235 e II‑1137, punto 32, e 4 maggio 2005, causa T‑144/03, Racc. PI pagg. I‑A‑101 e II‑465, punto 133). Tale principio si applica alle promozioni, atteso che il termine «posizione amministrativa» di cui sopra comprende, segnatamente, i principali avvenimenti della carriera del dipendente (v. sentenza Schmit/Commissione, punto 134 supra).

153    Nella specie, si deve rilevare che la censura sollevata si fonda unicamente su semplici allegazioni del ricorrente il quale non ha provato che le decisioni di attribuzione dei PP, talune delle quali non effettuate dall’APN, fossero fondate su elementi diversi dai rapporti informativi e non contenuti nei fascicoli personali dei dipendenti.

154    Le DGE 45 non contengono alcuna disposizione che consenta alla Commissione di discostarsi dall’art. 26 dello Statuto, come interpretato dalla giurisprudenza. Appare, al contrario, che talune disposizioni delle DGE 45 istituiscono un nesso diretto tra l’attribuzione di PP e le REC.

155    In tal senso, dall’art. 6 delle DGE 45 emerge che i PPDG vengono attribuiti dai direttori generali o dai direttori previo esame dei risultati delle REC e in considerazione dei meriti dei dipendenti interessati, attestati dalle REC. Le REC contengono, peraltro, una rubrica relativa ai compiti supplementari svolti nell’interesse della Commissione durante il periodo di valutazione, sulla base dei quali vengono successivamente attribuiti i PPTS.

156    Si deve sottolineare che la redazione delle REC costituisce il risultato di una procedura complessa in cui i dipendenti vengono strettamente coinvolti conformemente all’art. 43 dello Statuto, a termini del quale il rapporto periodico informativo viene comunicato all’interessato che «ha facoltà di aggiungervi tutte le osservazioni che ritenga utili».

157    Infine, il ricorrente non può utilmente invocare la violazione del diritto di difesa riguardo alle decisioni di attribuzione dei PP, ivi comprese le decisioni dell’APN sui ricorsi amministrativi di cui all’art. 13 delle DGE 45, atteso che tali decisioni non costituiscono altro che atti preparatori delle decisioni che fissano il punteggio di promozione complessivo e stabiliscono l’elenco dei promossi. Orbene, il diritto di difesa non si applica a tali atti, bensì a quelli che arrecano pregiudizio (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 15 giugno 2000, causa T‑211/98, F/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑107 e II‑471, punti 28 e 29 e giurisprudenza ivi richiamata).

158    Conseguentemente, tale capo del motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

 Sull’effettività dei ricorsi fondati sull’art. 13 delle DGE 45

–       Argomenti delle parti

159    Il ricorrente deduce che i ricorsi proposti ex art. 13 delle DGE 45 non verrebbero realmente esaminati dall’APN, la quale si limiterebbe a far proprie le proposte dei comitati di promozione.

160    La Commissione contesta tale affermazione, sostenendo che la competenza attribuitale dall’art. 13 delle DGE 45 non le impedisce di far proprie le proposte dei comitati di promozione.

–       Giudizio del Tribunale

161    Anche ammesso che tale censura debba essere interpretata nel senso che con essa viene contestata la legittimità dell’art. 13 delle DGE 45, è sufficiente rilevare che essa si fonda su una semplice affermazione del ricorrente e non costituisce oggetto di alcuna argomentazione giuridica. Il detto articolo non può essere d’altronde interpretato nel senso che esso dispensa l’APN dall’esame effettivo dei ricorsi di cui trattasi, atteso che le attribuisce, al contrario, il potere di decidere in merito. La questione se l’APN abbia effettivamente esaminato il ricorso amministrativo del ricorrente costituisce oggetto di un altro motivo di ricorso (infra, punto 304).

 Sulla violazione del principio di sana amministrazione e del diritto ad un procedimento equo ed imparziale

162    Il ricorrente deduce, infine, la violazione del principio di sana amministrazione e del diritto ad un procedimento equo ed imparziale.

163    Egli non sviluppa, tuttavia, alcun argomento distinto da quelli sin qui esaminati. La censura è conseguentemente infondata. In ogni caso, il Tribunale rinvia ai rilievi precedentemente svolti.

164    Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, l’eccezione di illegittimità sollevata riguardo all’art. 2 delle DGE 43 e agli artt. 3, 6, 7, 9, 10, 12 e 13 delle DGE 45 dev’essere respinta.

 Sulla seconda eccezione di illegittimità, diretta contro gli artt. 6 e 7 delle DGE 45, letti alla luce delle Informazioni amministrativen. 99‑2002, che imporrebbero una media da raggiungere con conseguente restrizione del potere di valutazione delle direzioni generali

 Argomenti delle parti

165    Il ricorrente deduce un’eccezione di illegittimità riguardo agli artt. 6 e 7 delle DGE 45, in combinato disposto con le Informazioni amministrative n. 99‑2002. Tale motivo viene fondato sulla violazione dell’art. 45 dello Statuto, del principio di parità di trattamento e del principio del rispetto delle aspettative di carriera.

166    A parere del ricorrente, le disposizioni di cui trattasi attribuirebbero alle direzioni generali dei contingenti di PM e di PPDG. In primo luogo, le direzioni generali verrebbero invitate a non superare una media da raggiungere di 14 PM in ogni singolo grado e qualsiasi superamento di tale media in ragione di oltre un punto implicherebbe una corrispondente riduzione del numero di PPDG loro attribuito. In secondo luogo, non sussisterebbe alcuna possibilità di concedere alle direzioni generali più di 2,5 PPDG per dipendente. Secondo il ricorrente, tali contingenti sarebbero vincolanti. Essi restringerebbero la libertà di valutazione delle direzioni generali e impedirebbero l’esame comparativo effettivo dei meriti dei dipendenti promuovibili. La possibilità, prevista dall’art. 6, n. 1, delle DGE 45, di chiedere una deroga alla media da raggiungere non costituirebbe un rimedio adeguato a tale meccanismo, in quanto dipenderebbe dall’iniziativa della singola direzione generale, in quanto sarebbe discrezionale ed in quanto sarebbe subordinata all’autorizzazione dei comitati di promozione, mentre il potere decisionale in materia di promozione spetterebbe unicamente all’APN. I menzionati contingenti produrrebbero l’effetto di far dipendere l’elenco dei promossi più da «strategie» attuate dalle singole direzioni generali piuttosto che da un reale esame comparativo dei meriti dei dipendenti.

167    La Commissione replica che le Informazioni amministrative n. 99‑2002 prevedono unicamente una media da raggiungere di 14 punti. L’obiettivo di tale media sarebbe legittimo. Esso consisterebbe non nel limitare la libertà di valutazione dei notatori nei singoli casi individuali, bensì piuttosto nell’evitare un’inflazione generale dei punteggi che condurrebbe alla loro svalutazione. Tale media non sarebbe, inoltre, vincolante. Un suo superamento che resti al di sotto di 15 punti resterebbe senza conseguenze. Al di là di tale soglia, il numero di PPDG verrebbe diminuito, salvo ottenimento di una deroga. Tale possibilità di ottenere una deroga, ai sensi dell’art. 6, n. 1, delle DGE 45, costituirebbe in ultima analisi una soluzione ai problemi posti dall’esistenza di una quota di 2,5 PPDG per dipendente e dall’eventuale concentrazione di dipendenti brillanti in talune direzioni generali.

 Giudizio del Tribunale

168    Si deve rammentare che, nell’esercizio del proprio ampio potere discrezionale, l’APN può procedere all’esame comparativo dei meriti secondo la procedura o il merito da essa ritenuto più idoneo (v. supra, punto 131).

169    Come precisato nella comunicazione SEC (2001) 1617, «la nuova procedura di promozione segna una frattura con il passato». Essendo stata rilevata in passato un’ampia eterogeneità nelle valutazioni dei dipendenti delle singole direzioni generali con conseguente difficoltà per l’APN di procedere ad un esame comparativo dei meriti di tutti i dipendenti interessati, la Commissione ha cercato, nel rispetto del principio di parità di trattamento, di collocare la valutazione del rendimento professionale del personale su una base più obiettiva al fine di rendere il sistema di promozione il più equo possibile. Tale obiettivo si è tradotto in una quantificazione dei meriti mediante un sistema di punti e in disposizioni delle DGE 45 dirette a garantire una coerenza nella concessione dei punti medesimi nell’ambito di tutta la Commissione.

170    In tal senso, l’art. 6, n. 1, delle DGE 45 prevede che le direzioni generali dispongano di un contingente di PPDG pari al numero di dipendenti ancora promuovibili – in considerazione del loro grado e che occupino un posto in una direzione generale – moltiplicato per 2,5. Questa stessa disposizione afferma che «alle direzioni generali il cui risultato medio, in termini di [PM], per un determinato grado, superi di più di un punto la media prevista dalla Commissione, il relativo contingente di [PP] verrà ridotto in ragione di un importo esattamente corrispondente all’eccedenza». Nelle Informazioni amministrative n. 99‑2002 viene precisato che «le direzioni generali sono invitate a valutare il personale rispettando la media di 14 [PM] su 20 (chiamata “media da raggiungere”). Tale media di 14 dev’essere rispettata in ogni grado, a livello di ogni singola direzione generale». Viene inoltre precisato che «le direzioni generali che, per un determinato grado, [abbiano raggiunto] una media superiore a 15 verranno penalizzate. La penalizzazione consiste in una riduzione del contingente di [PP] di cui la [direzione generale] dispone, per quel grado, per l’esercizio di promozione».

171    Si deve rilevare ancora che l’art. 6, n. 1, delle DGE 45 prevede che, qualora le direzioni generali giustifichino l’eccedenza, esse abbiano la facoltà di adire il comitato di promozione, il quale può decidere, a titolo eccezionale, di annullare, in tutto o in parte, la riduzione operata.

172    Contrariamente alle affermazioni del ricorrente, tanto l’esistenza del contingente di PPDG quanto la media da raggiungere non costituiscono elementi idonei a limitare la libertà di valutazione delle direzioni generali in misura contraria all’art. 45 dello Statuto, al principio di parità di trattamento e al principio del rispetto delle aspettative di carriera. Risulta, al contrario, che questi due meccanismi sono tali da favorire l’espressione effettiva di una valutazione rappresentativa dei meriti dei dipendenti, assicurando al contempo il massimo livello di comparabilità delle valutazioni tra tutte le direzioni generali della Commissione e, conseguentemente, la parità di trattamento dei dipendenti medesimi, espressamente rivendicata dal ricorrente. Si deve rammentare, a tal riguardo, che lo scrutinio per merito comparativo dei candidati dev’essere condotto su base paritaria e sulla scorta di fonti di informazione comparabili (v., in particolare, sentenze del Tribunale Tsirimokos/Parlamento, punto 130 supra, punto 21, e 21 settembre 1999, causa T‑157/98, Oliveira/Parlamento, Racc. PI pagg. I‑A‑163 e II‑851, punto 35).

173    Per quanto attiene al contingente di PPDG, esso risponde all’obiettivo generale dei PP diretto a distinguere, tra i dipendenti, quelli più meritevoli, al fine di accrescere le loro possibilità di promozione (v. supra, punto 4). Infatti, una limitazione del numero di punti disponibili induce le direzioni generali ad operare tale selezione. Tale obiettivo è di per sé compatibile con l’art. 45 dello Statuto, con la parità di trattamento e con il rispetto delle aspettative di carriera.

174    Per quanto attiene alla media da raggiungere, si deve rilevare che il menzionato meccanismo non impone alle direzioni generali un obbligo assoluto di rispettare tale media, ma le spinge a farlo.

175    Nondimeno, il fatto che le direzioni generali tengano conto della media da raggiungere loro indicata non significa minimamente che la loro libertà di valutazione venga limitata in misura contraria all’art. 45 dello Statuto, al principio di parità di trattamento e al principio del rispetto delle aspettative di carriera.

176    Infatti, in primo luogo, tale media esprime in termini matematici la valutazione delle prestazioni di un dipendente medio. Essa non limita la possibilità, per coloro che sono preposti alla valutazione, di differenziare le singole valutazioni inerenti alle prestazioni dei vari dipendenti a seconda che tali prestazioni risultino inferiori o superiori a tale media. Gli scarti forniti dalle Informazioni amministrative n. 99‑2002 non modificano tale constatazione. Le dette informazioni raccomandano solo ai preposti alla valutazione di riservare, in primo luogo, i punteggi da 17 a 20 ai dipendenti che meritino una rapida promozione; in secondo luogo, i punteggi da 12 a 16 a coloro che meritino una promozione normale; in terzo luogo, i punteggi da 10 a 11 a coloro che debbano beneficiare solamente di una promozione lenta; in quarto luogo, i punteggi al di sotto di 10 a coloro che debbano migliorare le proprie prestazioni e che non possano ottenere promozioni nell’esercizio di cui trattasi. Nelle stesse Informazioni amministrative si fa presente che «un punteggio da 17 a 20 verrà attribuito, approssimativamente, al 15% dei dipendenti, un punteggio da 12 a 16 approssimativamente al 75% dei dipendenti e un punteggio da 10 a 11 approssimativamente al 10%». Tuttavia, tali percentuali emergono solamente dall’osservazione delle modalità di attribuzione delle promozioni in passato. Esse hanno solamente valore indicativo e non vincolante. Inoltre, a differenza della media da raggiungere, non vi è alcun invito ad attenersi alle dette percentuali. Dal loro mancato rispetto non deriva alcuna conseguenza. Ne consegue che la media da raggiungere, ancorché collegata con tali scarti, non impedisce ai preposti alla valutazione di avvalersi di un’ampia gamma di punteggi.

177    Inoltre, le DGE 43 e le DGE 45 non vietano l’utilizzazione di punteggi con decimali. L’art. 4, n. 4, delle DGE 43 prevede espressamente l’utilizzazione di mezzi punti e le Informazioni amministrative n. 99‑2002 suggeriscono un punteggio da «10 a 11» per i dipendenti che meritano una promozione lenta. Conseguentemente, i preposti alla valutazione sono in grado di differenziare in modo sfumato le valutazioni dei singoli dipendenti.

178    La circostanza che tutti i punti restino a disposizione dei preposti alla valutazione differenzia il sistema istituito dall’art. 6, n. 1, delle DGE 45 e dalle menzionate Informazioni amministrative dal regime dichiarato illegittimo dalla sentenza del Tribunale 30 settembre 2003, causa T‑296/01, Tatti/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑225 e II‑1093). Anzitutto, tale regime era vincolante. Inoltre, la media era collegata ad un massimale di 30 punti, inferiore al massimo di 50 punti teoricamente accessibile.

179    In secondo luogo, l’indicazione di una media da raggiungere di 14 su 20 consente di prevenire il rischio di inflazioni nelle valutazioni. Tale inflazione produrrebbe l’effetto di ridurre il ventaglio di punti effettivamente utilizzato dai preposti alla valutazione e, conseguentemente, pregiudicherebbe la funzione della valutazione, consistente nel riflettere, nel modo più fedele possibile, i meriti dei dipendenti e di consentirne un esame comparativo effettivo. Il sistema contestato obbliga, al contrario, i preposti alla valutazione ad effettuare un raffronto più rigoroso dei singoli meriti di ciascun dipendente.

180    In terzo luogo, l’indicazione di una media da raggiungere consente parimenti di ridurre il rischio di una disparità nelle medie di valutazione utilizzate dalle singole direzioni generali, non motivata da considerazioni oggettive connesse ai meriti dei dipendenti esaminati. Tale indicazione protegge inoltre i dipendenti da un trattamento discriminatorio a seconda dell’appartenenza all’una o all’altra direzione generale.

181    In quarto luogo, il sistema della media da raggiungere tiene conto della realtà più comunemente osservata, vale a dire la ripartizione omogenea dei dipendenti esaminati rispetto al livello di merito medio. Conseguentemente, la Commissione ha potuto dedurre da tale osservazione statistica che, con ogni probabilità, la fissazione di una media da raggiungere rappresentativa di tale livello medio non avrebbe pregiudicato la libertà di giudizio dei preposti alle valutazioni.

182    Il ricorrente sostiene tuttavia che la media da raggiungere crei difficoltà nei servizi in cui si concentrino maggiormente persone molto valide.

183    Tuttavia, l’art. 6, n. 1, delle DGE 45 consente alle direzioni generali di discostarsi dalla media da raggiungere quando la loro specifica situazione non coincida con la realtà comune. Infatti, dal superamento di un punto della media da raggiungere non deriva alcuna conseguenza. Inoltre, laddove il superamento ecceda un punto, la direzione generale interessata può ben adire il comitato di promozione, che può decidere, a titolo eccezionale, di annullare, in tutto o in parte, la riduzione del numero di PP applicata in caso di superamento, sempreché la direzione generale giustifichi validamente l’eccedenza. Orbene, una concentrazione di dipendenti molto validi costituisce manifestamente una valida giustificazione.

184    Il ricorrente sostiene parimenti che la detta deroga non costituisce un «rimedio sufficiente», in quanto dipenderebbe dall’iniziativa delle direzioni generali e la sua concessione ricadrebbe nel potere discrezionale del comitato di promozione e non dell’APN, unico soggetto titolare del potere di decisione in materia di promozione.

185    Oltre al rilievo dell’assenza totale di argomentazioni a sostegno della censura relativa all’iniziativa delle direzioni generali, si deve rilevare che essa appare pienamente giustificata e logica nell’ambito di un sistema che può determinare la riduzione del numero di PPDG concesso alle direzioni generali stesse e non a un dipendente in particolare.

186    Per quanto attiene al potere «discrezionale» dei comitati di promozione, si deve rammentare che, a termini dell’art. 45, n. 1, primo periodo, dello Statuto, la promozione è conferita con decisione dell’APN in esito ad uno scrutinio per merito comparativo dei dipendenti promuovibili effettuato secondo la procedura o il metodo che l’APN stessa ritenga più idoneo. A tal riguardo, la decisione di un comitato di promozione di annullare o meno, in tutto o in parte, la riduzione di PPDG a seguito del superamento della media da raggiungere non può essere assimilata a tale decisione di promozione. La decisione del comitato di promozione si colloca nell’ambito della nuova procedura di promozione stabilita dall’APN e non può essere quindi validamente affermata una violazione dei poteri attribuiti dallo Statuto a tale organo.

187    Si deve infine rilevare che, a titolo integrativo dei meccanismi aritmetici globali di cui all’art. 6, n. 1, delle DGE 45, l’art. 13 delle DGE 45 prevede che ogni singolo dipendente possa proporre ricorso amministrativo per effetto del quale l’APN può attribuirgli uno o più PPA «al di fuori del contingente della direzione generale». Secondo le Informazioni amministrative n. 82‑2003, l’APN ha concesso 156 PPA a dipendenti di categoria A che hanno proposto ricorso in tal senso.

188    Il combinato disposto dell’art. 6, n. 1, e dell’art. 13 delle DGE 45 caratterizza l’equilibrio del nuovo sistema di promozione volto a fornire all’APN una base migliore per poter procedere all’esame comparativo dei meriti di tutti i dipendenti promuovibili al grado di cui trattasi, garantendo il più alto livello possibile di coerenza delle valutazioni tra le singole direzioni generali della Commissione.

189    Emerge inoltre che, contrariamente alle affermazioni del ricorrente, i contingenti previsti dall’art. 6, n. 1, delle DGE 45 e dalle Informazioni amministrative n. 99‑2002 non escludono minimamente un esame comparativo effettivo dei meriti dei dipendenti promuovibili e non impongono, di per sé, la scelta di «strategie» incompatibili con l’art. 45 dello Statuto e con i principi di parità di trattamento e del rispetto delle aspettative di carriera. Una siffatta scelta rivelerebbe unicamente un’irregolarità nell’attuazione delle DGE 45.

190    Dalle suesposte considerazioni emerge che l’eccezione di illegittimità dev’essere respinta, atteso che la circostanza secondo cui la Commissione avrebbe modificato le norme applicabili a decorrere dall’esercizio di promozione 2004 non può minimamente influire sulla legittimità del sistema attuato per l’esercizio precedente.

 Sulla terza eccezione di illegittimità, diretta contro l’art. 12 delle DGE 45, che attribuirebbe eccessiva importanza all’anzianità, sarebbe impreciso e violerebbe i poteri dell’APN

191    Il ricorrente solleva un’eccezione di illegittimità riguardo all’art. 12 delle DGE 45. Le misure transitorie ivi previste sarebbero contrarie all’art. 45 dello Statuto. Egli censura, anzitutto, il loro carattere transitorio e sostiene, inoltre, che attribuirebbero all’anzianità nel grado carattere determinante. Il ricorrente contesta infine il potere dei comitati di promozione nell’attribuzione dei PPTCP.

 Sul carattere transitorio dell’art. 12 delle DGE 45

–       Argomenti delle parti

192    Il ricorrente contesta il carattere transitorio dell’art. 12 delle DGE 45 sulla base del rilievo che l’art. 13 delle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 45 dello Statuto, adottate il 24 marzo 2004, avrebbe sostanzialmente mantenuto la categoria dei PPTDG prorogando integralmente quella dei PPTCP.

193    La Commissione replica che l’art. 12 delle DGE 45 costituisce attuazione di un sistema transitorio, che sarà progressivamente soppresso, come dimostrato dai cambiamenti apportati dalle menzionate disposizioni generali d’esecuzione del 24 marzo 2004.

–       Giudizio del Tribunale

194    Il Tribunale rileva che l’art. 12, n. 3, primo periodo, delle DGE 45 dispone che «vengono disposte modalità di transizione affinché il merito possa essere debitamente preso in considerazione nel tempo». Tali modalità vengono definite all’art. 12, n. 3, lett. a) e b), delle DGE 45. Come si legge nella nota n. 5 a piè di pagina delle DGE 45, l’art. 12 riguarda «il primo esercizio di promozione che avrà luogo nel 2003». Il loro carattere transitorio è quindi evidente. La circostanza che talune disposizioni dell’art. 12 siano state successivamente prorogate non può incidere sulla loro legittimità, che dev’essere valutata alla luce delle norme applicate.

195    La censura relativa al carattere transitorio dell’art. 12 dev’essere conseguentemente respinta.

 Sul preteso carattere determinante che i PPT attribuirebbero all’anzianità nel grado

–       Argomenti delle parti

196    Secondo il ricorrente, per effetto dell’art. 12, n. 3, lett. a), primo periodo, delle DGE 45, i PPTDG verrebbero attribuiti in considerazione dell’anzianità nel grado e indipendentemente dai meriti dei dipendenti. Essi avrebbero quindi carattere determinante. Il ricorrente rileva, infatti, che i PPTDG possono ammontare sino a un massimo di 7 punti, mentre, in pratica, i PM si collocano in un ventaglio di soli 3 punti, vale a dire, generalmente, tra 13 e 16. Orbene, dall’art. 45 dello Statuto emergerebbe che l’anzianità nel grado può essere presa in considerazione unicamente a titolo sussidiario.

197    Il ricorrente aggiunge che la necessità di organizzare il passaggio da un sistema di promozione verso un altro non può giustificare tale disposizione. Il ricorrente osserva, al riguardo, che il Parlamento e la Corte di giustizia avrebbero istituito sistemi di conversione delle precedenti valutazioni in un sistema di punteggio meno pregiudizievole rispetto alla regola della promozione basata sul merito. Il ricorrente sostiene, infine, che la Commissione avrebbe potuto tener conto dei meriti nel tempo ricorrendo al metodo, già utilizzato, della media delle valutazioni analitiche contenute nei rapporti informativi. Il meccanismo dei PPTDG, che valorizza l’anzianità nel grado, andrebbe conseguentemente al di là di quanto sarebbe indispensabile per garantire un ordinato passaggio dal vecchio sistema al nuovo.

198    Il ricorrente ritiene poi che l’art. 12, n. 3, lett. a), secondo periodo, delle DGE 45 si esponga, sostanzialmente, alla stessa critica. Egli rileva che tale disposizione non fissa criteri precisi in ordine all’attribuzione dei PPTCP. Le decisioni di promozione potrebbero essere quindi «determinate da decisioni arbitrarie e non motivate, in modo contrario all’art. 45 dello Statuto, al principio del rispetto delle aspettative di carriera ed al principio della parità di trattamento».

199    Il ricorrente sostiene, inoltre, che l’art. 12, n. 3, lett. b), delle DGE 45 violerebbe l’art. 45, n. 1, dello Statuto. Infatti, alla luce della sentenza della Corte 13 dicembre 2001, causa C‑446/00 P, Cubero Vermurie/Commissione (Racc. pag. I‑10315, punto 36), l’art. 45 dello Statuto osterebbe ad una promozione automatica dei dipendenti non promossi in occasione dell’esercizio precedente, laddove figurino già nell’elenco dei più meritevoli. Il ricorrente aggiunge che le Informazioni amministrative n. 18‑2003 offrono un supplemento di 4 PPSS ad ogni singola direzione generale che dà almeno 6 PPDG ad un dipendente in tale situazione. Orbene, i PPDG non costituirebbero un indicatore affidabile dei meriti. L’anzianità nel grado verrebbe, quindi, ad essere nuovamente ricompensata.

200    La Commissione ricorda che il procedimento di promozione controverso mira a ricompensare il merito nel tempo. L’Istituzione sottolinea che un dipendente non può ricevere più di 7 PPTDG, corrispondenti ad un massimo di sette anni nel grado. Tale limitazione sarebbe diretta a non favorire coloro la cui carriera sia particolarmente lenta.

201    La Commissione fa inoltre presente che dalle Informazioni amministrative n. 82‑2003 emerge che i PPTCP sono diretti a compensare eventuali svantaggi connessi alla transizione tra il vecchio e il nuovo regime che altrimenti non verrebbero sufficientemente presi in considerazione.

202    La Commissione sostiene inoltre, per quanto riguarda i PTSS, che il principio enunciato nella sentenza Cubero Vermurie/Commissione, menzionata supra al punto 199, sarebbe privo di pertinenza nella specie. Infatti, la prassi censurata in tale sentenza consisteva nel promuovere automaticamente i dipendenti che figuravano nell’elenco dei più meritevoli per effetto dell’esercizio di promozione precedente. Per contro, i PPSS costituirebbero unicamente una categoria di PP prevista dalle DGE 45 e non rientrerebbero, inoltre, tra i punti più importanti, non potendo eccedere il massimale di 4 punti. Orbene, nella sentenza Cubero Vermurie/Commissione verrebbe chiaramente affermato che, nell’ambito di un procedimento di promozione, l’Istituzione può prendere in considerazione il fatto che un determinato dipendente figuri nell’elenco dei dipendenti residui.

203    La Commissione fa infine presente di non aver voluto istituire un sistema di conversione dei rapporti informativi in punti in considerazione delle difficoltà derivanti dall’insufficiente armonizzazione dei precedenti rapporti informativi.

–       Giudizio del Tribunale

204    Si deve osservare, in limine, che è caratteristica propria della modificazione di una normativa quella di istituire nuove situazioni ad una determinata data, facendo in modo che vengano prese in considerazione situazioni precedentemente createsi. Nella specie, spettava all’APN provvedere, a titolo transitorio, al cambiamento delle norme relative alla promozione dei dipendenti, tenendo conto dei vincoli inerenti al passaggio da un sistema di gestione all’altro.

205    Il nuovo sistema di promozione è entrato in vigore con l’esercizio di promozione 2003 e modalità di transizione sono state quindi previste dall’art. 12, n. 3, delle DGE 45 al fine di tener conto dei meriti accumulati nel grado dai dipendenti della Commissione in servizio al momento dell’entrata in vigore del sistema medesimo. Tali modalità ricomprendono la concessione di vari punti di transizione ai detti dipendenti.

206    L’art. 12, n. 3, lett. a), primo periodo, delle DGE 45 prevede l’attribuzione d’ufficio ai dipendenti di un PPTDG per anno compiuto nel grado sino a concorrenza di un massimo di 7 PPTDG. Come rilevato dalla Commissione, il numero di anni compiuti in un determinato grado può essere considerato quale indicatore oggettivo, ma solamente parziale, dei meriti accumulati da un dipendente. È tuttavia pacifico che le direzioni generali non dispongono, a tale riguardo, di alcun potere discrezionale e che il numero di PPTDG concesso ad un dipendente corrisponde necessariamente al numero di anni di anzianità nel grado, entro il limite massimo di 7 anni.

207    L’art. 12, n. 3, lett. a), secondo periodo, delle DGE 45 consente l’attribuzione di un massimo di 2 PPTCP per dipendente. Come si legge nelle Informazioni amministrative n. 82‑2003 e nelle risposte della Commissione ai quesiti del Tribunale, i detti PPTCP sono stati istituiti al fine di risolvere, in modo equo, problemi specifici connessi alla transizione tra il precedente sistema ed il nuovo. Resta il fatto che tale particolare finalità dei PPTCP si colloca necessariamente nell’ambito dell’obiettivo di tutti i punti di transizione di cui essi fanno parte, vale a dire la presa in considerazione dei meriti accumulati da un dipendente successivamente alla sua ultima promozione. Conseguentemente, l’art. 12, n. 3, lett. a), secondo periodo, delle DGE 45 non viola, di per sé, l’art. 45 dello Statuto. Il fatto che la concessione di PPTCP possa condurre, come sostiene il ricorrente, a promozioni arbitrarie può derivare dall’applicazione individuale dell’art. 12 delle DGE 45 e non dalla sua intrinseca illegittimità.

208    Infine, l’art. 12, n. 3, lett. b), delle DGE 45 attribuisce alle direzioni generali la possibilità di concedere, a termini delle Informazioni amministrative n. 18‑2003 e n. 34‑2003, sino a 4 PPSS ai dipendenti proposti per la promozione nel corso dell’esercizio precedente, ma non promossi.

209    Si deve rammentare, a tal riguardo, che l’APN può, in linea di principio, legittimamente prendere in considerazione, nell’ambito dello scrutinio comparativo dei meriti, il fatto che un dipendente sia stato già candidato alla promozione nell’ambito di un esercizio precedente, a condizione che non l’abbia demeritato e che i suoi meriti vengano valutati in relazione a quelli degli altri candidati alla promozione (sentenza della Corte 2 novembre 2000, causa C‑207/99 P, Commissione/Hamptaux, Racc. pag. I‑9485, punto 19, e sentenza Casini/Commissione, punto 130 supra, punti 69 e 70). Per contro, una pratica consistente nella promozione automatica del residuo dell’esercizio di promozione precedente viola il principio dello scrutinio comparativo dei meriti dei dipendenti promuovibili previsto dall’art. 45 dello Statuto (sentenza Tenreiro/Commissione, punto 130 supra, punto 82).

210    Nella specie, è pacifico che i PPSS costituiscono solamente una delle cinque categorie di PP e che la loro concessione non conduce automaticamente ad una promozione. Inoltre, dall’art. 12, n. 3, primo comma, lett. b), delle DGE 45, in combinato disposto con le Informazioni amministrative n. 18‑2003, emerge che l’attribuzione dei PPSS è soggetta ad una duplice condizione. In tal senso, le Informazioni amministrative precisano che i dipendenti proposti e non promossi nell’ambito dell’esercizio di promozione 2002 «potranno ricevere sino a 4 [PPSS], a condizione di ottenere quantomeno [6 PP] e sempre che il risultato dell’esame comparativo dei meriti risulti confermato». Ne consegue che i PPSS sono stati attribuiti ai dipendenti candidati alla promozione, ma non promossi nell’esercizio 2002 che abbiano continuato a dar prova degli stessi meriti o di meriti persino superiori e ciò in esito ad un esame comparativo dei rispettivi meriti rispetto a quelli degli altri candidati alla promozione.

211    Infatti, il menzionato obbligo di avere ottenuto quantomeno 6 PPDG, requisito in ordine al quale concordano il ricorrente e la Commissione, implica che possano beneficiare dei PPSS unicamente i dipendenti particolarmente efficienti. Si deve rammentare che i PPDG remunerano meriti particolari, attestati nelle REC dei dipendenti interessati, e che la menzione nelle REC di valutazioni quali «scarso» o «insufficiente» esclude qualsiasi possibilità per il dipendente interessato di beneficiare di PP. Si deve quindi concludere che l’art. 12, n. 3, primo comma, lett. b), delle DGE 45, letto nel combinato disposto con le Informazioni amministrative n. 18‑2003, non è in contrasto con l’art. 45 dello Statuto e che la censura del ricorrente non è pertanto fondata.

212    Alla luce delle suesposte considerazioni emerge che solamente i requisiti di concessione dei PPTDG rivelano una presa in considerazione dell’anzianità nel grado contraria alle norme di disciplina ordinaria dei procedimenti di promozione.

213    Tuttavia, le censure del ricorrente devono essere intese tenendo conto del fatto che il meccanismo contestato mediante l’eccezione presenta il carattere di una misura transitoria. Orbene, i vincoli inerenti al passaggio da un sistema di gestione all’altro possono imporre all’amministrazione, riguardo alla carriera del personale, di discostarsi temporaneamente, ed entro certi limiti, dall’applicazione rigorosa delle regole e dei principi di valore permanente che si applicano ordinariamente alle fattispecie in esame. Tuttavia, questi scostamenti devono essere giustificati da un’esigenza imperativa connessa alla transizione e non possono eccedere, sotto il profilo della durata o della portata, quanto è indispensabile per garantire un passaggio ordinato da un regime ad un altro (sentenza del Tribunale 11 febbraio 2003, causa T‑30/02, Leonhardt/Parlamento, Racc. PI pagg. I‑A‑41 e II‑265, punto 51).

214    Nella specie, l’adozione di un sistema caratterizzato da una quantificazione dei meriti e dalla necessità di raggiungere, a partire dall’esercizio 2003, una determinata soglia, corrispondente ad un punteggio cumulato di PM e di PP, per poter essere promossi implicava la presa in considerazione dei meriti accumulati dai dipendenti successivamente alla loro ultima promozione, sotto forma di concessione di un determinato punteggio e secondo un metodo che rispettasse il principio di parità di trattamento.

215    La misura consistente nell’attribuzione automatica di PPTDG in ragione dell’anzianità nel grado risponde a tale esigenza imperativa connessa alla transizione e le disposizioni delle DGE 45, che ne limitano la portata, consentono di concludere che l’APN non è andata al di là di quanto era indispensabile per garantire un ordinato passaggio da un regime all’altro.

216    In primo luogo, le DGE 45 limitano la durata di validità dell’art. 12 al solo esercizio di promozione 2003.

217    In secondo luogo, l’art. 12, n. 3, lett. a), primo periodo, delle DGE 45 attribuisce ai PPTDG un peso molto limitato, in quanto non possono eccedere un massimo di 7 punti, su un punteggio complessivo massimo di 45, PM e PP cumulati. A tale riguardo, si deve rammentare che ogni dipendente può ricevere un punteggio tra 0 e 20, trasformato successivamente in PM. Il fatto che i dipendenti del servizio giuridico abbiano ricevuto, a detta del ricorrente, tra 12 e 16 PM non è pertinente ai fini della valutazione della legittimità intrinseca dell’art. 12 delle DGE 45.

218    In terzo luogo, l’art. 10, n. 2, delle DGE 45 prevede che la promozione di un dipendente sia subordinata al requisito che questi abbia totalizzato quantomeno 10 PM nella propria ultima REC. Tale disposizione relativizza ulteriormente gli effetti della presa in considerazione dell’anzianità nel grado determinando, anche riguardo al periodo transitorio dell’esercizio 2003, una base incomprimibile della promozione connessa ai meriti del dipendente promuovibile.

219    Ne consegue che l’art. 12, n. 3, delle DGE 45 non attribuisce di per sé un ruolo determinante all’anzianità nel grado e che la misura di concessione di PPTDG non può essere considerata come eccedente i poteri di cui l’APN dispone per organizzare, a titolo transitorio, il cambiamento delle regole relative alla promozione del personale.

220    Si deve aggiungere che non esisteva alcun obbligo per la Commissione di adottare, quale sistema di conversione delle valutazioni precedenti, quello cosiddetto della media delle valutazioni analitiche o quello attuato dal Parlamento e dalla Corte, assertivamente meno pregiudizievole per la regola della promozione basata sul merito. Infatti, il cambiamento dei metodi vigenti per la promozione dei dipendenti ha, per definitionem, lo scopo di rimediare a taluni inconvenienti derivanti dall’applicazione delle vecchie regole. È pertanto inerente ad un tale processo di riforma, la cui necessità l’amministrazione può valutare con un ampio margine discrezionale (v., in tal senso, sentenza della Corte 1° luglio 1976, causa 62/75, de Wind/Commissione, Racc. pag. 1167, punto 17, e sentenza del Tribunale 13 luglio 1995, causa T‑557/93, Rasmussen/Commissione, Racc. PI pag. I‑A‑195 e II‑603, punto 20), far collocare, a decorrere da una determinata data, la valutazione dei meriti dei dipendenti su nuove basi. Una presa in considerazione integrale, in termini identici, delle note di merito attribuite ai dipendenti sotto il vigore del vecchio regime non può essere imposta all’amministrazione nell’ambito di quello nuovo, in quanto ciò comporterebbe quasi inevitabilmente di privare la riforma delle modalità di promozione di qualunque portata pratica, ancorché non esista alcun diritto per il personale all’immutabilità della normativa vigente (v., in tal senso, sentenza Leonhardt/Parlamento, punto 213 supra, punto 55).

221    In ogni caso, l’esistenza di altri sistemi di transizione non costituisce, di per sé, prova del fatto che la Commissione, adottando l’art. 12 delle DGE 45, abbia ecceduto i limiti ammissibili.

222    Conseguentemente, tale capo del motivo dev’essere respinto.

 Sull’incompetenza dei comitati di promozione ai fini dell’attribuzione dei PPTCP

–       Argomenti delle parti

223    Il ricorrente sostiene che l’art. 12, n. 3, lett. a), secondo periodo, delle DGE 45 avrebbe conferito ai comitati di promozione il potere di attribuire PPTCP, e ciò in violazione dell’art. 45 dello Statuto che riserva il potere di promuovere i dipendenti all’APN.

224    La Commissione replica che il ruolo dei comitati di promozione consiste unicamente nel proporre all’APN l’attribuzione di PPTCP e non nella loro concessione.

–       Giudizio del Tribunale

225    Il Tribunale ha già avuto modo di rilevare (v. supra, punto 84) che l’art. 12, n. 3, lett. a), secondo periodo, delle DGE 45 dev’essere letto nel combinato disposto con l’art. 2 delle DGE 43, con l’art. 10 e con l’art. 14, n. 4, delle DGE 45, ai sensi dei quali i comitati di promozione si limitano a formulare proposte all’attenzione dell’APN, unica titolare del potere di decidere. I comitati di promozione propongono quindi unicamente all’APN l’attribuzione dei PPTCP. Ne consegue che la censura non è fondata.

226    Da tutte le suesposte considerazioni emerge che l’art. 12 delle DGE 45 non costituisce violazione dell’art. 45 dello Statuto.

227    L’eccezione di illegittimità dell’art. 12 delle DGE 45 sollevata dal ricorrente dev’essere quindi respinta in quanto infondata.

 Sulla quarta eccezione di illegittimità, diretta contro l’art. 9 e contro l’allegato I, punti 1, 2, 3, 5 e 6, delle DGE 45, che condurrebbero ad una sopravvalutazione di talune prestazioni

 Argomenti delle parti

228    Il ricorrente solleva un’eccezione di illegittimità nei confronti dell’art. 9 e dell’allegato I, punti 1, 2, 3, 5 e 6, delle DGE 45, facendo valere la violazione dell’art. 45 dello Statuto, del principio di parità di trattamento e del principio del rispetto delle aspettative di carriera.

229    Il ricorrente sostiene che i compiti ricompensati con la concessione di PPTS ai sensi dell’allegato I, punti 1, 2, 3, 5 e 6, delle DGE 45 costituiscano un doppione rispetto alle attività che giustificano l’attribuzione di PM e PPDG, ragion per cui queste sarebbero sopravvalutate.

230    Il ricorrente deduce, in primo luogo, tale doppia rilevanza dell’art. 7, n. 3, delle DGE 45, dell’art. 5, n. 5, lett. a) e b), delle DGE 43 e della decisione della Commissione 6 dicembre 2002, recante modalità specifiche relative alla valutazione dei dipendenti ed agenti temporanei distaccati quali rappresentanti del personale. Tali disposizioni conterrebbero regole specifiche di valutazione dei dipendenti distaccati in qualità di rappresentanti del personale e di concessione, ai medesimi, di PPDG. In secondo luogo, il ricorrente rileva che l’art. 5, n. 5, lett. c), delle DGE 43 assoggetta la valutazione degli altri rappresentanti del personale eletti, designati o delegati alla consultazione di un gruppo di valutazione ad hoc. In terzo luogo, il ricorrente fa valere che le funzioni di rappresentante dell’amministrazione negli organi previsti dall’allegato I delle DGE 45 costituiscono parte integrante dei compiti ordinari dei dipendenti interessati.

231    La Commissione replica che i termini dell’art. 9 delle DGE 45 escludono esplicitamente qualsiasi «doppio conteggio» di attività che favorirebbe taluni dipendenti.

232    L’Istituzione rileva peraltro che nessun membro del servizio giuridico promosso nel 2003 ha ricevuto PPTS per compiti di rappresentanza o per essere stato membro di un organo cui all’allegato I delle DGE 45. Conseguentemente, il ricorrente non avrebbe interesse a contestare la legittimità dell’applicazione delle disposizioni menzionate a tali particolari situazioni.

 Giudizio del Tribunale

233    Occorre anzitutto rammentare che, affinché un’eccezione di illegittimità sia ricevibile, occorre che l’atto generale di cui venga eccepita l’illegittimità sia applicabile, direttamente o indirettamente, alla fattispecie che costituisce oggetto del ricorso e che sussista un nesso giuridico diretto tra la decisione individuale impugnata e l’atto generale di cui trattasi (sentenze del Tribunale 3 febbraio 2000, causa T‑60/99, Townsend/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑11 e II‑45, punto 53, e 22 aprile 2004, causa T‑343/02, Schintgen/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑133 e II‑605, punto 25).

234    Nella specie, è pacifico che il ricorrente non ha ricevuto alcun PPTS malgrado richiesta espressa in tal senso (v. supra punto 28), cosa che costituisce oggetto di censura nell’ambito del presente ricorso (v. infra punto 308).

235    Ciò premesso, si deve rilevare che le decisioni con cui viene fissato a 20 punti il punteggio complessivo di promozione del ricorrente e con cui viene negata la promozione sono fondate sull’art. 9 e sull’allegato I delle DGE 45 e che l’eccezione di illegittimità sollevata è quindi pienamente ricevibile, a prescindere dal fatto, irrilevante, che nessun dipendente del grado A 5 del servizio giuridico abbia ottenuto PPTS nell’ambito dell’esercizio 2003.

236    A termini dell’art. 9, n. 1, delle DGE 45, i PPTS ricompensano unicamente i compiti «supplementari», indicati nell’allegato I delle DGE medesime, compiti svolti da un dipendente nell’interesse dell’Istituzione. Inoltre, l’art. 9, n. 2, secondo comma, delle DGE 45, che precisano i tre «criteri di attribuzione» dei PPTS, afferma che possono essere valorizzate unicamente le «attività che non rientrano nel profilo delle competenze» degli interessati. Conseguentemente, i PPTS possono essere unicamente diretti a ricompensare compiti distinti rispetto alle attività abituali del dipendente, compiti che non costituiscono l’oggetto di valutazione annuale e che, conseguentemente, non sono alla base della concessione dei PM.

237    Si deve rilevare inoltre che la REC distingue, da un lato, le attività ricompensate con i PM e con i PPDG e, dall’altro, i compiti in considerazione dei quali possono essere concessi PPTS. Le «principali realizzazioni» dei dipendenti devono figurare al punto 5.1 della REC e le altre attività svolte «a livello dell’unità, della [direzione generale] o della Commissione al di là del [loro] programma di lavoro» devono essere riportate al punto 5.2. Queste due rubriche concorrono alla sintesi in termini numerici della valutazione, che viene trasformata in PM. Per contro, i compiti supplementari, oggetto dell’allegato I delle DGE 45, vengono valutati unicamente al punto 6.6, che segue la menzionata sintesi.

238    Peraltro, i compiti svolti dai dipendenti distaccati a tempo pieno o ad orario ridotto in qualità di rappresentanti del personale nelle organizzazioni sindacali e negli organi statutari vengono valutati secondo le modalità specifiche di cui all’art. 5, n. 5, lett. a) e b), delle DGE 43, in base alle quali i compiti di cui trattasi vengono inclusi nella valutazione periodica del dipendente. Per tali compiti vengono attribuiti PM, conformemente all’art. 2, n. 1, secondo comma, delle menzionate DGE. Essi possono inoltre dar luogo alla concessione di PPDG ai sensi dell’art. 7, n. 3, delle DGE 45. Tuttavia, essi non consentono l’attribuzione di PPTS, nella misura in cui rientrino nel «profilo delle competenze» degli interessati.

239    In senso inverso, i compiti occasionali svolti, in seno agli organi di cui all’allegato I delle DGE 45, da dipendenti eletti, designati o delegati dal personale o dai dipendenti rappresentanti l’amministrazione non rientrano, per definitionem, nelle attività abituali e, quindi, nel profilo delle competenze degli interessati. Tale conclusione non è contraddetta dal solo fatto dell’esistenza dell’obbligo, per l’autore della valutazione e per il relativo superiore del servizio cui sono destinati i dipendenti eletti, designati o delegati dal personale, di consultare e di tener conto, in occasione della redazione della REC dei dipendenti medesimi, del parere del gruppo ad hoc di valutazione e delle proposte di promozione dei rappresentanti del personale.

240    Si deve d’altronde rilevare che le tabelle fissate nell’allegato I delle DGE 45 per le attività che possono dar luogo a PPTS prevedono, ogni volta, il punteggio 0. Ne consegue che, anche ammesso che un’attività di cui all’allegato I delle DGE 45 possa essere ricompensata anche mediante PPDG, il quadro normativo consente, in ogni caso, all’APN di evitare un doppio conteggio dei meriti concedendo 0 PPTS per l’attività di cui trattasi.

241    Da tutte le suesposte considerazioni emerge che l’eccezione di illegittimità dell’art. 9 delle DGE 45 dev’essere respinta in quanto infondata.

 Sulla quinta eccezione di illegittimità, diretta contro l’art. 7, n. 2, delle DGE 45, che sarebbe discriminatorio

 Argomenti delle parti

242    Il ricorrente solleva un’eccezione di illegittimità riguardo all’art. 7, n. 2, delle DGE 45, invocando l’art. 45 dello Statuto nonché il principio di parità di trattamento ed il principio del rispetto delle aspettative di carriera.

243    Il ricorrente sostiene che tale disposizione istituisca un «meccanismo specifico» che avvantaggerebbe i dipendenti delle direzioni generali e dei servizi che dispongano di meno di quattro dipendenti in un determinato grado. Infatti, tali direzioni generali e servizi disporrebbero sempre di 10 PPDG, ragion per cui non avrebbero l’obbligo di rispettare una media di 14 PM ed i loro dipendenti potrebbero ricevere più PPDG rispetto agli altri.

244    La Commissione rileva, anzitutto, che l’art. 7, n. 2, delle DGE 45 non riguarda i PM. L’Istituzione sostiene poi che tale disposizione sia indispensabile per il rispetto dei principi evocati dal ricorrente, considerato che, senza di essa, i dipendenti delle direzioni generali o dei servizi con modesti effettivi verrebbero sistematicamente svantaggiati, in quanto non potrebbero accedere ai 6‑10 PP facenti parte del contingente messo a disposizione della direzione generale e ripartiti tra i dipendenti migliori, che abbiano dato prova di meriti eccezionali rispondendo ai criteri indicati al n. 3, lett. i) e ii) (in prosieguo: i «grandi PPDG»). Essi non potrebbero, in ogni caso, mai avere diritto a 10 PPDG.

 Giudizio del Tribunale

245    Il Tribunale rammenta che, in base al principio di parità di trattamento, situazioni differenti non possono essere trattate in maniera identica, salvo il caso in cui un siffatto trattamento risulti obiettivamente giustificato (v. sentenza Breton/Corte di giustizia, cit. supra al punto 89, punto 99, e giurisprudenza ivi richiamata).

246    Ai sensi dell’art. 6, n. 1, delle DGE 45, «ogni direzione generale dispone, ai fini della loro distribuzione, di un contingente di [PP] pari a 2,5 volte il numero di dipendenti ancora promuovibili, in considerazione del loro grado». Inoltre, l’attribuzione dei PPDG così assegnati è soggetta ad un criterio di ripartizione, indicato all’art. 6, n. 4, delle DGE 45, secondo cui il 50% viene ripartito tra i dipendenti migliori, ai quali possono essere concessi da 6 a 10 PPDG (i grandi PPDG), ed il restante 50% viene ripartito tra gli altri dipendenti, che possono beneficiare sino un massimo di 4 PPDG per ogni singolo soggetto.

247    È pacifico che la stretta applicazione di tale regola alle direzioni generali in cui gli effettivi nei singoli gradi siano piuttosto modesti conduce, meccanicamente, a ridurre considerevolmente il numero di PPDG che devono essere distribuiti tra i dipendenti che lavorano in seno a tali entità, a scapito evidente di questi ultimi.

248    Risulta quindi che tali dipendenti si trovano in una situazione oggettivamente distinta da quella dei loro colleghi operanti in direzioni generali o in servizi di dimensioni più rilevanti, il che spiega e giustifica un trattamento differente da quello applicato a questi ultimi.

249    In tal senso, proprio al fine di rispettare i principi di parità di trattamento e del rispetto delle aspettative di carriera invocati dal ricorrente, l’art. 7, n. 2, delle DGE 45 prevede che, nel caso in cui una direzione generale o un servizio disponga di meno di quattro dipendenti in un determinato grado, il numero totale di PP disponibile sia pari a 10 e la loro attribuzione non sia soggetta al criterio di ripartizione definito dall’art. 6, n. 4, delle DGE 45. È evidente che, senza la misura contestata, un dipendente operante in una di tali direzioni generali o servizi non potrebbe essere praticamente in grado di ottenere grandi PPDG e non potrebbe mai ottenerne 10.

250    Si deve rilevare, infine, che l’attribuzione dei PPDG ai dipendenti delle direzioni generali e dei servizi che non dispongano di almeno quattro dipendenti per grado è fondata sul riconoscimento di meriti particolari, di cui all’art. 6, n. 3, delle DGE 45, e che non risulta dimostrato che il provvedimento contestato vada al di là di quanto necessario per assicurare una reale parità di trattamento.

251    Dalle suesposte considerazioni emerge che l’eccezione di illegittimità dell’art. 7, n. 2, delle DGE 45 dev’essere respinta in quanto infondata.

2.     Sul motivo relativo all’inesistenza delle decisioni sui ricorsi amministrativi e sulla concessione dei PPTS, dei PPTCP e dei PPSS

252    Nelle osservazioni alle risposte della Commissione ai quesiti scritti del Tribunale il ricorrente ha sollevato un motivo relativo al fatto che «la convenuta [non avrebbe] adottato nelle debite forme» le decisioni sui ricorsi amministrativi e sulla concessione dei PPTS, dei PPTCP e dei PPSS. A suo parere, la Commissione avrebbe comunicato unicamente Informazioni amministrative in cui si riferirebbe della loro pretesa adozione. Il ricorrente ne deduce che tali decisioni sarebbero inesistenti e che la decisione di attribuzione al medesimo di un punteggio complessivo di 20 punti di promozione, l’elenco di merito e l’elenco dei dipendenti promossi sarebbero, quindi, viziati da irregolarità, in quanto sarebbero fondati su atti preparatori inesistenti. In ogni caso, la decisione di non inserire il ricorrente nei menzionati elenchi sarebbe parimenti irregolare. In subordine, il ricorrente invoca la violazione di forme sostanziali.

253    Il ricorrente sostiene che tale motivo sia ricevibile, in quanto fondato su elementi emersi nel corso del procedimento. Il Tribunale rileva che non è necessario esaminare tale questione. Infatti, il detto motivo può essere interpretato nel senso che con esso viene dedotta la violazione di forme sostanziali ovvero l’inesistenza di decisioni che dovevano essere adottate nell’ambito dell’esercizio di promozione. Orbene, motivi di tal genere possono essere sollevati in tutte le fasi del procedimento (v., per quanto attiene alla violazione di forme sostanziali, sentenza della Corte 7 maggio 1991, causa C‑291/89, Interhotel/Commissione, Racc. pag. I‑2257, punto 14; sentenza del Tribunale 26 ottobre 2000, causa T‑154/98, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II‑3453, punto 46; v., per quanto attiene all’inesistenza di una decisione, sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T‑15/89, Chemie Linz/Commissione, Racc. pag. II‑1275, punto 395).

254    Il Tribunale rileva che il ricorrente, invocando l’assenza di testi firmati e di documenti scritti, afferma che le decisioni sui ricorsi amministrativi e sulla concessione dei PPTS, dei PPTCP e dei PPSS sarebbero inesistenti. Il Tribunale rammenta a tal riguardo di aver posto alla Commissione due quesiti scritti in ordine alle date alle quali l’APN aveva respinto i ricorsi amministrativi del ricorrente e gli aveva negato la concessione dei PPTS. Nelle proprie risposte la Commissione ha fatto presente che tali decisioni erano state prese il 20 novembre 2003, senza tuttavia accludere copia delle medesime, bensì rinviando alle Informazioni amministrative n. 82‑2003 ed alle notifiche operate mediante il sistema Sysper 2 in data 16 dicembre 2003.

255    All’udienza la Commissione ha precisato di aver informatizzato le procedure di promozione e, segnatamente, il trattamento delle proposte e dei pareri dei comitati di promozione. Tale affermazione si colloca nella scia della comunicazione SEC (2001) 1697 che collegava l’attuazione delle nuove regole in materia di valutazione e di promozione alla realizzazione «di uno strumento integrato di gestione informatizzata». L’art. 10, n. 1, delle DGE 45 conferma l’importanza di tale strumento imponendo la pubblicazione, sull’intranet della Commissione, degli elenchi di merito e delle proposte dei comitati di promozione in ordine alle modalità di selezione dei dipendenti ex aequo. La Commissione ha inoltre fatto presente che le decisioni di cui trattasi risultavano dall’apposizione, da parte dell’autorità responsabile, di una firma elettronica su un documento numerico preparato a tal fine. Orbene, il ricorrente non ha contestato che il modus procedendi fosse effettivamente questo. Peraltro, lo Statuto e le DGE 45 non impongono alcuna forma per l’adozione delle decisioni di cui trattasi. In particolare, l’art. 90, n. 2, dello Statuto, nel prevedere che i dipendenti possono presentare all’APN «un reclamo avverso un atto», non esclude che tale atto possa essere contenuto su un supporto diverso da quello cartaceo (v., per quanto attiene ad un atto verbale, sentenza della Corte 9 febbraio 1984, cause riunite 316/82 e 40/83, Kohler/Corte dei conti, Racc. pag. 641, punti 9 e 10; sentenza del Tribunale 16 aprile 2002, causa T‑51/01, Racc. PI pagg. I‑A‑43 e II‑187, punto 31).

256    Da tali elementi emerge che le decisioni relative ai ricorsi amministrativi, ai PPTS, ai PPTCP e ai PPSS, ancorché non formalizzate in una serie di singoli atti scritti, sono state validamente adottate dall’APN e dalle direzioni generali per quanto attiene ai PPSS.

257    Pertanto, le conseguenze giuridiche che il ricorrente ricollega all’assenza di testi firmati e di documenti scritti non risultano fondati né sul piano dell’inesistenza né su quello della violazione di forme sostanziali.

258    Ne consegue che il motivo fondato sull’inesistenza delle decisioni in ordine ai ricorsi amministrativi ed alla concessione dei PPTS, dei PPTCP e dei PPSS dev’essere respinto in toto.

3.     Sui motivi relativi all’illegittimità dell’attuazione delle DGE 45

259    Il ricorrente contesta, in primo luogo, la decisione di concedergli un solo PPDG. Egli censura la motivazione della decisione 12 febbraio 2004 con cui l’APN ha respinto il suo reclamo diretto a contestare il numero di PPDG attribuitogli. Il ricorrente sostiene, inoltre, che la Commissione non avrebbe tenuto conto del nesso esistente tra il numero di PM e il numero di PPDG. Egli sostiene parimenti che la Commissione non avrebbe proceduto ad un raffronto effettivo dei meriti. Egli fa poi valere che la distribuzione dei PPDG avrebbe privilegiato l’anzianità e afferma che la decisione della Commissione non si fonderebbe su alcun elemento relativo alla sua situazione personale. Il ricorrente ritiene, peraltro, di essere vittima di una discriminazione rispetto ai dipendenti operanti in servizi che hanno riconosciuto un ruolo più importante al merito. A suo parere, la Commissione non avrebbe inoltre rispettato le regole che essa stessa si è data.

260    Il ricorrente censura, in secondo luogo, le modalità con cui si è svolto il procedimento di ricorso amministrativo ai sensi dell’art. 13 delle DGE 45, in esito al quale non ha ottenuto alcun PPA. Egli fa valere, anzitutto, l’assenza di proposte da parte dei direttori e contesta inoltre il fatto che il comitato di promozione dei dipendenti di categoria A non ha motivato le proprie raccomandazioni all’APN riguardo al ricorso del ricorrente medesimo. Egli sostiene parimenti che il detto comitato non avrebbe realmente esercitato le proprie prerogative.

261    Il ricorrente contesta, in terzo luogo, la decisione di non concedergli alcun PPTS. A tal proposito censura l’assenza di motivazione delle raccomandazioni del comitato di promozione. Egli sostiene, inoltre, che l’APN si sarebbe limitata a far proprie tali raccomandazioni e, infine, che avrebbe erroneamente qualificato le attività svolte dal ricorrente stesso riguardo all’art. 9 delle DGE 45.

262    In quarto luogo, il ricorrente contesta, per difetto di motivazione, il diniego di concedergli PPTCP.

263    In quinto luogo, il ricorrente contesta l’elenco dei promossi sostenendo che l’APN stessa avrebbe omesso di procedere al raffronto dei rispettivi meriti dei candidati alla promozione.

 Sui motivi di contestazione della decisione di concedere al ricorrente un solo PPDG

 Sulla violazione dell’obbligo di motivazione

–       Argomenti delle parti

264    Il ricorrente sostiene che la decisione di attribuirgli un solo PPDG non sarebbe stata sufficientemente motivata rispetto alla sua situazione personale. Egli osserva a tal riguardo che la Commissione, nella propria decisione di rigetto del reclamo del 15 giugno 2004, afferma di poter fondare l’attribuzione dei PPDG su informazioni diverse da quelle risultanti dalle REC. Tuttavia, essa avrebbe omesso di precisare tali elementi.

265    La Commissione replica che l’APN deve motivare la decisione di rigetto di un reclamo contro una promozione, senza essere peraltro tenuta a rivelare al candidato escluso la valutazione comparativa da essa effettuata. Essa potrebbe limitarsi ad accertare la sussistenza dei requisiti legali cui lo Statuto subordina la regolarità delle promozioni. Orbene, l’APN avrebbe adempiuto tale obbligo, tenendo presente che l’Istituzione può fondare le proprie valutazioni anche su altre informazioni riguardanti la situazione amministrativa e personale dei dipendenti, tali da relativizzare un giudizio basato unicamente sui rapporti informativi (v. sentenza del Tribunale 5 marzo 1998, causa T‑221/96, Manzo‑Tafaro/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑115 e II‑307, punto 18, e giurisprudenza ivi citata).

–       Giudizio del Tribunale

266    Si deve anzitutto rilevare che l’argomento del ricorrente è ambiguo. Esso può essere interpretato come diretto a contestare unicamente l’adeguatezza della motivazione esposta nella decisione 15 giugno 2004. In tal caso, il ricorrente intenderebbe censurare non il difetto o l’insufficienza della motivazione, bensì l’errore di diritto o di valutazione che la Commissione avrebbe commesso fondando la decisione di concessione di un solo PPDG al ricorrente su considerazioni erronee.

267    In ogni caso, atteso che il motivo relativo al difetto o all’insufficienza della motivazione di un atto comunitario costituisce un motivo di ordine pubblico che dev’essere sollevato d’ufficio dal giudice comunitario, occorre esaminare se la Commissione abbia sufficientemente motivato la decisione di attribuzione di un PPDG al ricorrente (sentenze della Corte 20 febbraio 1997, causa C‑166/95 P, Commissione/Daffix, Racc. pag. I‑983, punto 24, e 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I‑1719, punto 67; sentenza del Tribunale 13 dicembre 2001, cause riunite T‑45/98 e T‑47/98, Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione, Racc. pag. II‑3757, punto 125).

268    Secondo costante giurisprudenza, l’obbligo di motivazione dettato dall’art. 25, secondo comma, dello Statuto è diretto, da un lato, a fornire all’interessato indicazioni sufficienti per valutare la fondatezza dell’atto recante pregiudizio e l’opportunità di proporre ricorso dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a consentire a quest’ultimo di esercitare il proprio sindacato sulla legittimità dell’atto (sentenza della Corte 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento, Racc. pag. 2861, punto 22; sentenza del Tribunale 18 marzo 1997, cause riunite T‑178/95 e T‑179/95, Picciolo e Calò/Comitato delle regioni, Racc. PI pagg. I‑A‑51, e II‑155, punto 33, e Napoli Buzzanca/Commissione, punto 147 supra, punto 57). Il carattere sufficiente della motivazione dev’essere peraltro valutato riguardo alla natura dell’atto di cui trattasi (sentenza della Corte 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Van der Kooy e a./Commissione, Racc. pag. 219, punto 71; sentenza del Tribunale 7 novembre 2002, cause riunite T‑141/99, T‑142/99, T‑150/99 e T‑151/99, Vela e Tecnagrind/Commissione, Racc. pag. II‑4547, punto 168) e al contesto di fatto e di diritto in cui la sua adozione si colloca (sentenza della Corte 14 febbraio 1990, causa C‑350/88, Delacre e a./Commissione, Racc. pag. I‑395, punto 16; sentenza Napoli Buzzanca/Commissione, punto 147 supra, punto 60).

269    Occorre quindi esaminare, nella specie, se la decisione di attribuzione di un PPDG al ricorrente soddisfi i requisisti dettati dall’art. 25, secondo comma, dello Statuto.

270    A tale riguardo, si deve rammentare che le decisioni relative ai PPDG costituiscono atti preparatori (v. supra, punto 97) e che, come tali, non devono essere necessariamente motivate. Tuttavia, l’APN è tenuta a motivare la propria decisione recante rigetto di un reclamo avverso la decisione con cui viene fissato il punteggio complessivo di promozione (v. supra, punto 147).

271    Si deve precisare, inoltre, che il carattere sufficiente della motivazione dev’essere valutato riguardo agli elementi essenziali degli argomenti cui l’istituzione replica (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 23 febbraio 1994, cause riunite T‑39/92 e T‑40/92, CB e Europay International/Commissione, Racc. pag. II‑49, punto 122, e 1° marzo 2005, causa T‑143/03, Smit/Eurogol, Racc. PI pagg. I‑A‑39 e II‑171, punto 42).

272    Atteso che il ricorrente aveva contestato, nel reclamo, la legittimità della decisione di concedergli un solo PPDG, la motivazione del rigetto del reclamo doveva conseguentemente far riferimento ai criteri relativi all’attribuzione dei PPDG ed alla loro applicazione alla situazione individuale del ricorrente.

273    Dopo aver affermato, in termini generali, di potersi fondare non solo sui PM dei candidati, bensì parimenti su altri aspetti dei loro meriti, l’APN ha fatto presente, nella propria decisione di rigetto del reclamo, che l’attribuzione di un solo PPDG al ricorrente «si inser[iva] nella strategia globale adottata dal [servizio giuridico] per l’esercizio di promozione transitorio 2003 (…) di ottimizzare il numero delle promozioni dei propri dipendenti (…). Nel regime transitorio vigente nel 2003, i dipendenti con maggiore anzianità (quindi, con un punteggio di PPT sino a un massimo di 7, in un caso unitamente a 4 PPSS), e con pari numero di PM, ottenevano automaticamente un punteggio totale di promozione elevato. Attribuendo i grandi PPDG a questi ultimi, che avevano già accumulato un notevole bagaglio, il [servizio giuridico] li ha in tal modo eliminati dall’elenco dei promuovibili 2004, a beneficio dei dipendenti non promossi quale il [ricorrente]».

274    Nella decisione di rigetto del reclamo, la Commissione fa parimenti riferimento agli orientamenti del servizio giuridico per l’esercizio di promozione 2003. In tali orientamenti viene precisato, nell’allegato 1B, che i grandi PPDG nonché i PPSS sono stati attribuiti «per determinare le promozioni nel 2003» (allegato 1B agli orientamenti). Inoltre, dal detto allegato emerge che, per l’anno di promozione 2003, il servizio giuridico ha utilizzato quale criterio principale ai fini dell’attribuzione dei PPDG «il totale dei PM e dei PPT[DG]» dei dipendenti in un determinato grado. Il detto totale rappresentava, a parere del servizio giuridico, una «presa in considerazione equilibrata del merito e dell’anzianità nel grado». Qualora, riguardo a vari dipendenti in un determinato grado, il «totale [così ottenuto fosse risultato] pari, il merito [doveva] prevalere sull’anzianità nel grado».

275    Infine, nella propria decisione di rigetto del reclamo, la Commissione fa riferimento alla necessaria «transizione verso un sistema basato sulla presa in considerazione dei meriti nel tempo». A tal riguardo essa si richiama, segnatamente, alla sentenza Leonhardt/Parlamento, cit. supra al punto 213, punto 51.

276    Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rilevare che la motivazione esposta nella decisione di rigetto del reclamo soddisfa gli obblighi che l’art. 25, secondo comma, dello Statuto impone all’APN. Tale decisione evidenzia, infatti, in misura sufficiente i criteri che erano stati fissati dal servizio giuridico ai fini dell’attribuzione dei PPDG e la loro applicazione alla situazione individuale del ricorrente. In particolare, dalla decisione di rigetto del reclamo emergono gli elementi diversi dai PM – quali l’anzianità dei dipendenti promuovibili – che hanno inciso sulla decisione di concessione dei PPDG. La decisione di rigetto del reclamo consente quindi al ricorrente di conoscere le ragioni che hanno indotto la Commissione ad attribuirgli un solo PPDG, consentendo inoltre al Tribunale di effettuare il proprio sindacato di legittimità.

277    Ne consegue che il motivo relativo alla violazione dell’art. 25, secondo comma, dello Statuto dev’essere respinto.

 Sulla violazione dell’art. 45 dello Statuto, degli artt. 6 e 13 delle DGE 45, del principio del rispetto delle aspettative di carriera, sull’errore manifesto di valutazione e sullo sviamento di potere

–       Argomenti delle parti

278    Il ricorrente osserva che, per effetto dell’art. 6, n. 4, primo comma, lett. a), delle DGE 45, ai dipendenti «migliori» viene attribuito il 50% dei PPDG, in ragione di 6‑10 punti per dipendente. Orbene, il ricorrente rileva di aver ottenuto un solo PPDG, mentre era stato accreditato di 16 PM in esito alla propria REC e di aver ottenuto quindi il punteggio più elevato nell’ambito del servizio giuridico. Conseguentemente, avrebbe dovuto ricevere 9 o 10 punti sui 37 distribuiti dal servizio giuridico a titolo di grandi PPDG. Inoltre, considerato che i quattro dipendenti del servizio giuridico di grado A 5 che hanno beneficiato di grandi PPDG avevano ottenuto punteggi inferiori a 16 PM, il ricorrente ritiene che l’APN non abbia proceduto correttamente all’esame comparativo per merito.

279    A parere del ricorrente, dagli orientamenti del servizio giuridico emerge parimenti che quest’ultimo ha concesso i PPDG basandosi sul «totale dei PM e PPT». Dalle Informazioni amministrative n. 48‑2003 emergerebbe d’altronde che i dipendenti del servizio giuridico che avevano ricevuto grandi PPDG avevano ottenuto 6 o 7 PPTDG. Il ricorrente ne deduce che sarebbe stata in tal modo privilegiata l’anzianità, mentre questa avrebbe potuto essere presa in considerazione solamente a titolo sussidiario. Inoltre, i menzionati orientamenti e la decisione dell’APN 15 giugno 2004 rivelerebbero che l’obiettivo non sarebbe stato quello di ricompensare i meriti individuali, bensì di promuovere i dipendenti con il maggior numero di punti di transizione al fine di «ottimizzare le prospettive di promozione del personale del servizio giuridico nel periodo 2003‑2005». Il ricorrente ne trae la conclusione che la promozione in base al merito sarebbe divenuta una promozione in base all’anzianità e che il procedimento sarebbe quindi viziato da sviamento di potere.

280    La Commissione replica che le disposizioni che disciplinano l’esercizio di promozione 2003 sono volte a prendere in considerazione le prestazioni dei dipendenti effettuate nel corso degli anni. Il sistema dei PP costituirebbe espressione di tale preoccupazione. Per contro, la REC non fornirebbe un’immagine completa dei meriti dei dipendenti. Esso rifletterebbe solamente un anno della loro carriera. Inoltre, l’art. 6, n. 4, primo comma, delle DGE 45 non prevederebbe la concessione di grandi PPDG ai dipendenti che abbiano ricevuto il punteggio più elevato in termini di PM in esito alla loro ultima REC. La loro attribuzione sarebbe riservata a coloro che abbiano dato prova di meriti eccezionali ai sensi dell’art. 6, n. 3, lett. i) e ii), delle DGE 45. Orbene, l’art. 6, n. 3, lett. ii), farebbe riferimento agli sforzi particolari e ai risultati notevoli dei dipendenti attestati nei rispettivi «rapporti informativi». L’utilizzazione di tale plurale rifletterebbe l’esigenza di fondare i PPDG sui «meriti nel tempo». Ne conseguirebbe che la Commissione poteva attribuire i PPDG sulla base dei PM, ma anche alla luce di altri aspetti del merito, come sarebbe avvenuto nella specie.

281    La Commissione sostiene, inoltre, di non essere tenuta a fornire la prova di un esame comparativo dei meriti se non nel caso in cui il ricorrente produca una serie di indizi sufficientemente concordanti diretti a dimostrare che tale esame sia stato omesso. Orbene, l’assenza di correlazione tra i PM ei PPDG non costituirebbe una siffatta serie di indizi, in quanto i PPDG non potrebbero essere fondati unicamente sul punteggio di PM. Inoltre, i meriti di un dipendente non potrebbero costituire ostacolo a che vengano presi in considerazione i meriti pari o superiori di altri dipendenti.

282    La Commissione deduce, inoltre, che i PPT dovevano consentire il passaggio verso il nuovo sistema di promozione tenendo conto della durata delle prestazioni dei dipendenti in un determinato grado, conformemente all’obiettivo di ricompensare la loro perseveranza. L’Istituzione fa anche presente che, in considerazione delle difficoltà connesse all’assenza di armonizzazione dei rapporti informativi nel regime precedente, era indispensabile attribuire PP che retribuissero i meriti nel tempo sulla base di un «criterio oggettivo». Tale criterio sarebbe costituito dal numero di anni passati in un grado, criterio utilizzato in misura limitata ai fini della concessione dei PPTDG.

283    Secondo la Commissione, da tutte le suesposte considerazioni emerge che la somma dei PM e dei PPT, che costituisce la base di calcolo dei PPDG, riflette i meriti nel tempo e non la semplice anzianità nel grado.

284    Richiamandosi alla sentenza Leonhardt/Parlamento (cit. supra al punto 213, punto 55), la Commissione sostiene ancora che, salvo voler privare la riforma del sistema di promozione di qualsiasi portata pratica, essa non potrebbe essere tenuta a prendere integralmente in considerazione le valutazioni attribuite ai dipendenti nell’ambito del precedente regime.

285    La Commissione contesta poi l’esistenza di uno sviamento di potere richiamandosi alla necessità di disporre una transizione ed alla possibilità di prendere in considerazione la situazione dei residui.

–       Giudizio del Tribunale

286    Si deve rammentare che, a decorrere dall’esercizio di promozione 2003 ed al fine di consentire un esame comparativo dei meriti dei dipendenti promuovibili più oggettivo ed agevole rispetto al passato, le DGE 43 e le DGE 45 hanno istituito un sistema di promozione basato sulla quantificazione dei meriti, caratterizzato dall’attribuzione annuale ai dipendenti di PM e di PP. Tra i PP figurano i PPDG, di cui all’art. 6 delle DGE 45.

287    Con il presente motivo il ricorrente contesta la legittimità della decisione con cui gli è stato attribuito un solo PPDG per l’esercizio di promozione 2003. A suo parere, la Commissione avrebbe violato l’art. 6 delle DGE 45 privilegiando il criterio dell’anzianità nella concessione dei PPDG ai dipendenti promuovibili.

288    Si deve anzitutto rammentare che i PPDG sono diretti, come emerge dall’art. 6, n. 3, delle DGE 45, a ricompensare i «dipendenti ritenuti più meritevoli». A termini della detta disposizione, si tratta dei dipendenti che hanno «contribuito all’ottenimento di risultati (…) al di là dei loro obiettivi individuali» [lett. i)] o che abbiano «dimostrato particolare impegno ed ottenuto risultati di rilievo nell’esercizio dei loro compiti, come risultante dalle rispettive [REC]» [lett. ii)]. A termini dell’art. 6, n. 4, delle DGE 45, i grandi PPDG, vale a dire i punteggi da 6 a 10 PPDG, sono riservati ai «dipendenti più efficienti, che abbiano dato prova di meriti eccezionali» laddove i «piccoli» PPDG, vale a dire i punteggi da 0 a 4 PPDG, vengono ripartiti, ai sensi della disposizione medesima, «tra gli altri dipendenti ritenuti meritevoli alla luce dei criteri [di cui all’art. 6], n. 3».

289    Si deve inoltre rilevare che l’art. 6 delle DGE 45 non contiene alcun riferimento all’anzianità nel grado quale criterio di attribuzione dei PPDG.

290    Ne consegue che l’attribuzione dei PPDG dev’essere fondata su considerazioni connesse ai meriti particolari dei dipendenti di cui trattasi, ove i grandi PPDG devono essere riservati ai dipendenti che abbiano dato prova di meriti eccezionali. Senza che occorra pronunciarsi sulla questione se e in quale misura l’anzianità nel grado possa intervenire quale criterio di attribuzione sussidiario dei PPDG, tale criterio non potrebbe, in ogni caso, costituire un fattore decisivo ai fini dell’attribuzione dei PPDG (v., per analogia, sentenze della Corte 24 marzo 1983, causa 298/81, Colussi/Parlamento, Racc. pag. 1131, punto 22, e Vainker/Parlamento, punto 101 supra, punti 16 e 17; sentenze del Tribunale 29 febbraio 1996, causa T‑280/94, Lopes/Corte di giustizia, Racc. PI pagg. I‑A‑77 e II‑239, punto 138, e 11 luglio 2002, causa T‑163/01, Perez Escanilla/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑131 e II‑717, punto 29).

291    Al fine di esaminare la fondatezza del presente motivo, occorre rammentare che, nel valutare i meriti da prendere in considerazione nell’ambito di una decisione di promozione ai sensi dell’art. 45 dello Statuto e, conseguentemente, anche nel caso di una decisione di attribuzione di PP, l’amministrazione dispone di un’ampia discrezionalità e il sindacato del giudice comunitario deve limitarsi ad accertare se, tenuto conto delle vie e dei mezzi che hanno potuto portare l’amministrazione al suo giudizio, questa si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non si sia servita del suo potere in modo manifestamente errato (sentenze della Corte 21 aprile 1983, causa 282/81, Ragusa/Commissione, Racc. pag. 1245, punto 9; 4 febbraio 1987, causa 324/85, Bouteiller/Commissione, Racc. pag. 529, punto 6; sentenza Breton/Corte di giustizia, punto 89 supra, punto 98).

292    Nella specie, la Commissione ha fatto presente nella decisione di rigetto del reclamo che «l’attribuzione di un PPDG al [ricorrente] si inserisce nella strategia globale adottata dal [servizio giuridico] per l’esercizio di promozione transitorio nel 2003 (…) di ottimizzare il numero di promozioni dei propri dipendenti». La Commissione aggiunge che «i dipendenti con maggiore anzianità (quindi, con un numero di PPT[DG] sino ad un massimo di 7, in un caso unitamente a 4 PPSS), e con pari numero di PM, ottenevano automaticamente un punteggio complessivo di promozione elevato», beneficiando in tal modo di grandi PPDG. L’Istituzione fa inoltre presente che «la strategia di cercare di far promuovere i dipendenti con il maggior punteggio di PPT [DG]/PPSS – pur tenendo evidentemente conto dei loro meriti – era legittima».

293    La decisione di rigetto del reclamo fa inoltre riferimento agli orientamenti del servizio giuridico per l’esercizio di promozione 2003. In tali orientamenti viene precisato, nell’allegato 1B, che i grandi PPDG nonché i PPSS sono stati attribuiti per «determinare le promozioni nel 2003» (allegato 1B agli orientamenti). Inoltre, dal detto allegato emerge che, per l’anno di promozione 2003, il servizio giuridico ha utilizzato, quale criterio principale ai fini dell’attribuzione dei PPDG, «il punteggio complessivo di PM e di PPT[DG]» dei dipendenti di un determinato grado. Tale punteggio complessivo rappresentava, a parere del servizio giuridico, un «modo equilibrato per prendere in considerazione i meriti e l’anzianità nel grado». Nel caso in cui, per singoli dipendenti in un grado determinato, il «punteggio complessivo [così ottenuto fosse stato] pari, il merito [doveva] prevalere sull’anzianità nel grado».

294    Nel controricorso la Commissione ha confermato che «i PPDG [sono stati] attribuiti in seno al servizio giuridico in funzione del punteggio complessivo di PM + PPT [DG] di ogni singolo dipendente», insistendo sul fatto che «la somma dei PM e dei PPT[DG], che funge da base ai fini del calcolo dei PPDG, è diretta (…) a riflettere il merito nel tempo».

295    Per quanto attiene alla questione se la decisione di concessione di un PPDG al ricorrente rispetti i criteri dettati dall’art. 6, n. 3, delle DGE 45, si deve rilevare che il metodo applicato dal servizio giuridico ai fini dell’attribuzione dei PPDG ha prodotto la conseguenza che taluni dipendenti promuovibili al grado A 4, che avevano totalizzato meno PM rispetto al ricorrente, ma che disponevano di più anni di anzianità nel grado, hanno beneficiato di un maggior punteggio di PPDG rispetto al ricorrente stesso.

296    In tal modo, il ricorrente, che aveva totalizzato 16 PM, non ha ricevuto che un solo PPDG, laddove quattro dipendenti di grado A 5 del servizio giuridico, che avevano totalizzato 14 o 15 PM, hanno ottenuto grandi PPDG, nonostante il fatto che i loro meriti, come riportato nelle rispettive REC, fossero inferiori a quelli del ricorrente. Per questi quattro dipendenti, classificati al secondo, terzo, quarto e quinto posto per ordine di anzianità nel grado A 5 del servizio giuridico, la somma complessiva dei rispettivi PM e PPTDG ammontava quantomeno a 21 (almeno 14 PM e 7 PPTDG), laddove per il ricorrente, che disponeva di minor anzianità nel grado, tale somma era pari a 19 (16 PM e 3 PPTDG).

297    Ne consegue che l’attribuzione di un PPDG al ricorrente non è conseguenza dell’applicazione dei criteri di cui all’art. 6, n. 3, delle DGE 45. Infatti, l’amministrazione ha subordinato l’attribuzione dei PPDG non all’esame dei meriti particolari, anzi eccezionali, dei dipendenti interessati, bensì ad un calcolo matematico, vale a dire la somma dei PM e dei PPTDG, ove il numero di questi ultimi corrisponde necessariamente al numero di anni di anzianità (v. supra, punto 206). I criteri di attribuzione dei PPDG applicati dal servizio giuridico per l’esercizio di promozione 2003, lungi dal ricompensare «i dipendenti (…) più meritevoli», come postulato dall’art. 6, n. 3, delle DGE 45, hanno in tal modo prodotto, nella specie, la conseguenza oggettiva di privilegiare i dipendenti con un punteggio di PM inferiore al ricorrente laddove, per effetto di una maggiore anzianità nel grado, lo scarto tra i rispettivi PPTDG e i 3 PPTDG del ricorrente era superiore allo scarto tra i rispettivi PM ed i 16 PM conseguiti dal ricorrente.

298    Quanto all’argomento della Commissione secondo cui l’attribuzione dei PPDG si fonderebbe sul merito nel tempo e non sull’anzianità, si deve osservare, in limine, che l’art. 12 delle DGE 45 prevede l’attribuzione dei PPT «affinché il merito possa essere debitamente preso in considerazione nel tempo». Per contro, per quanto attiene ai PPDG, l’art. 6 delle DGE 45 non contiene alcun esplicito riferimento a tale criterio.

299    Si deve tuttavia precisare che, come sottolineato dalla Commissione, i meriti particolari di cui parla l’art. 6, n. 3, delle DGE 45, che giustificano la concessione dei PPDG, non devono necessariamente emergere, in termini esclusivi, dall’ultima REC dei dipendenti interessati. L’art. 6, n. 3, lett. ii), delle DGE 45 fa infatti riferimento alle REC – indicati al plurale – per poter distinguere i dipendenti più meritevoli ai fini dell’attribuzione dei PPDG.

300    Orbene, il metodo utilizzato dal servizio giuridico, che ha fissato i PPDG in funzione della somma dei PM e dei PPTDG, non risponde a tal fine. Infatti, i PM che sono stati presi in considerazione ai fini dell’attribuzione di un solo PPDG al ricorrente sono i 16 PM risultanti dall’ultima REC precedente l’esercizio di promozione. Gli eventuali meriti attestati dai rapporti informativi precedenti non sono stati presi in considerazione nemmeno ai fini della determinazione dei PPTDG. Infatti, l’attribuzione dei detti PPTDG viene effettuata, ai sensi dell’art. 12, n. 3, lett. a), delle DGE 45, automaticamente «in ragione di un punto per anno trascorso nel grado, sino a concorrenza di un massimo di 7 punti».

301    Infine, la Commissione si richiama alla necessaria «transizione verso un sistema basato sulla presa in considerazione dei meriti nel tempo». A tal fine essa rinvia, segnatamente, alla sentenza Leonhardt/Parlamento, cit. supra al punto 213, punto 51. Tuttavia, si deve rammentare che, se è pur vero che in tale sentenza il Tribunale ha riconosciuto che l’amministrazione poteva discostarsi temporaneamente, ed entro certi limiti, dalla stretta applicazione delle regole e dei principi di valore permanente normalmente vigenti per i procedimenti di promozione, ciò valeva unicamente per rispondere ad una necessità imperativa connessa alla transizione dal vecchio al nuovo regime di promozione ed al fine di poter tener conto dei vincoli inerenti al passaggio da un sistema di gestione ad un altro. Orbene, è pacifico che i PPDG costituiscano una modalità permanente e non provvisoria del nuovo sistema di promozione ed il riferimento alla menzionata sentenza Leonhardt/Parlamento risulta, quindi, priva di qualsiasi pertinenza. A titolo incidentale, il Tribunale rammenta che la presa in considerazione dei meriti accumulati nei rispettivi gradi dai dipendenti della Commissione in servizio al momento dell’entrata in vigore del detto sistema ha peraltro giustificato l’attribuzione di tre categorie di punti transitori.

302    Da tutte le suesposte considerazioni emerge che la decisione di attribuzione di un PPDG al ricorrente è stata determinata dalla somma dei PM e dei PPTDG del ricorrente ed ha pertanto violato i criteri fissati dall’art. 6, n. 3, delle DGE 45. Conseguentemente, la decisione con cui è stato fissato il punteggio complessivo di promozione del ricorrente è illegittima nella parte in cui attribuisce un PPDG al ricorrente.

303    Non occorre esaminare le altre censure svolte dal ricorrente avverso la detta decisione. Infatti, esse non potrebbero condurre ad un più ampio annullamento, considerato che attengono alla stessa categoria di punti.

 Sul motivo con cui viene contestata la legittimità della decisione di non concedere al ricorrente alcun PPA

304    Il ricorrente contesta, sostanzialmente, la durata dell’esame del ricorso amministrativo che egli ha proposto sulla base dell’art. 13 delle DGE 45. Egli censura parimenti l’assenza di motivazione della raccomandazione del comitato di promozione e sostiene, infine, che l’APN non abbia proceduto ad un effettivo esame del suo ricorso.

305    Il Tribunale rileva che il ricorso amministrativo dev’essere proposto a termini dell’art. 13, n. 1, delle DGE 45, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla pubblicazione dell’«elenco di merito di cui all’art. 8». Orbene, tale elenco viene redatto «in esito all’attribuzione dei [PP] in base alla procedura di cui all’art. 6». Il ricorso amministrativo ha quindi ad oggetto le decisioni relative ai PPDG. Tale conclusione non è contraddetta dalla circostanza che il ricorrente ha aggiunto nel proprio ricorso anche i motivi per i quali avrebbe dovuto ottenere dei PPTS.

306    Il diniego di attribuzione al ricorrente di alcun PTA costituisce quindi conferma della decisione di attribuirgli un solo PPDG. Pertanto, i motivi dedotti avverso quest’ultima decisione devono essere interpretati come parimenti diretti contro il rigetto del ricorso amministrativo. Orbene, l’esame del precedente motivo ha evidenziato che la decisione di attribuzione di un solo PPDG al ricorrente è viziata da un manifesto errore di valutazione e che essa viola l’art. 45 dello Statuto, l’art. 6 delle DGE 45 ed il principio del rispetto delle aspettative di carriera. Le stesse irregolarità viziano, quindi, il diniego di concessione di PPA al ricorrente.

307    Conseguentemente, non occorre esaminare, nella specie, i motivi con i quali è stato specificamente censurato l’esame del ricorso amministrativo del ricorrente.

 Sul motivo diretto contro il diniego di attribuzione di PPTS al ricorrente

308    Il ricorrente contesta il diniego di attribuirgli PPTS, richiamandosi all’assenza di motivazione delle raccomandazioni del comitato di promozione, all’art. 45 dello Statuto, all’art. 9 delle DGE 45, al principio di parità di trattamento, alla sussistenza di un manifesto errore di valutazione e di uno sviamento di potere.

 Sull’assenza di motivazione delle raccomandazioni del comitato di promozione

–       Argomenti delle parti

309    Il ricorrente, che non ha ottenuto alcun PPTS, contesta al comitato di promozione dei dipendenti di categoria A di non aver motivato le proprie proposte in materia.

310    La Commissione replica che un atto preparatorio non necessità di motivazione.

–       Giudizio del Tribunale

311    Il Tribunale ritiene l’argomento infondato per i motivi esposti supra ai punti 144 e 145.

 Sul mancato esercizio, da parte dell’APN, del potere attribuitogli dall’art. 9 delle DGE 45

–       Argomenti delle parti

312    Il ricorrente sostiene che l’APN si sarebbe limitata a far proprie le proposte del comitato paritario e che essa non avrebbe tenuto conto dei compiti di formatore relatore di conferenza nonché di rappresentanza svolti dal ricorrente medesimo.

313    La Commissione replica che l’APN ha effettivamente proceduto ad una valutazione comparativa dei fascicoli dei dipendenti che possono ottenere PPTS, ma che essa ha deciso, sulla base di tale esame, di non attribuirne al ricorrente. L’Istituzione aggiunge che nulla impediva all’APN di seguire le proposte dei comitati di promozione, come avvenuto nella specie.

–       Giudizio del Tribunale

314    Il Tribunale rammenta che, a termini dell’art. 9, n. 3, delle DGE 45, l’attribuzione di PPTS è oggetto di proposte in seno ad un gruppo di lavoro paritario di ogni singolo comitato di promozione competente. Tali proposte, dopo essere state «avallate» dai detti comitati, sono state successivamente sottoposte all’APN ai fini della decisione.

315    L’APN ha deciso in data 20 novembre 2003. Il fatto che, in tale contesto, essa abbia fatto proprie le raccomandazioni dei comitati di promozione non costituisce elemento sufficiente per dimostrare che non abbia realmente esercitato le proprie prerogative. L’APN può, infatti, allinearsi alle valutazioni dei comitati di promozione.

316    In ogni caso, il ricorrente ha diretto il proprio reclamo, in particolare, avverso il diniego di concedergli PPTS. Orbene, l’APN ha respinto il reclamo del ricorrente in esito ad un ragionamento che dimostra che tale categoria di punti è stata effettivamente esaminata. Essa ha infatti rilevato che le conferenze e le altre attività, menzionate dal ricorrente, erano strettamente connesse tanto alla natura delle sue funzioni quanto alla materia che egli trattava presso il servizio giuridico. L’APN ha inoltre osservato che il «gruppo di trasparenza» del servizio giuridico, cui il ricorrente partecipa, costituisce un organo informale. Essa ha conseguentemente ritenuto che tale comitato non potesse essere assimilato ad un comitato paritario, in quanto l’elenco dei compiti supplementari riportato nell’allegato I delle DGE 45 è esaustivo. L’APN ha infine rilevato che la REC 2001‑2002 del ricorrente non menzionava alcun compito supplementare nella rubrica ad hoc.

317    Conseguentemente, l’argomento relativo al mancato effettivo esercizio, da parte dell’APN, dei propri poteri non è fondato.

 Sulla violazione, da parte dell’APN, dell’art. 9 delle DGE 45

–       Argomenti delle parti

318    Il ricorrente deduce di essere rappresentante dei dipendenti di grado A 5 in seno a un gruppo di trasparenza presso il servizio giuridico. In tale veste egli avrebbe svolto attività di formazione e partecipato a conferenze sia all’esterno dell’Istituzione, sia nei confronti dei propri colleghi, e ciò oltre ai propri compiti abituali. Il ricorrente ritiene, peraltro, che il fatto di aver acquisito le necessarie conoscenze per tale attività di formazione e di conferenza grazie alle funzioni svolte in seno al servizio giuridico è del tutto irrilevante. Egli contesta inoltre al servizio giuridico di non aver segnalato i compiti di cui trattasi al comitato di promozione e di non averli menzionati nella propria REC 2001‑2002. Infine, il ricorrente sostiene che taluni dipendenti avrebbero ottenuto PPTS per attività analoghe a quelle da lui svolte, o addirittura meno importanti. Egli chiede che il Tribunale ordini alla Commissione di produrre un elenco anonimo di dipendenti di grado A 5 che hanno ottenuto PPTS per attività di «formatore/relatore di conferenza» e di rappresentanza, con indicazione delle attività concretamente svolte. Egli chiede, inoltre, che la Commissione sia invitata a spiegare sotto quale profilo tali attività si discosterebbero, eventualmente, dalla sfera di attività degli interessati in seno all’istituzione.

319    La Commissione sottolinea che, nell’ambito di un procedimento di promozione, l’APN dispone di un ampio potere discrezionale. Essa deduce, inoltre, che il «gruppo di trasparenza» del servizio giuridico costituisce solo un organo informale, non assimilabile ai comitati indicati nell’allegato I delle DGE 45. Ne conseguirebbe che il comitato di promozione dei dipendenti di categoria A non avrebbe potuto legittimamente attribuire dei PP al ricorrente a titolo di riconoscimento per tale partecipazione. Infine, il fatto che il ricorrente abbia svolto attività di formatore/relatore di conferenza non gli attribuirebbe il diritto ad ottenere dei PPTS. Dal numero limitato di punti attribuibili deriverebbe che essi possono essere solamente concessi ai dipendenti più meritevoli in applicazione dei criteri indicati all’art. 9 delle DGE 45. Orbene, il fatto che un dipendente abbia dei meriti non esclude che altri dipendenti possiedano meriti pari o superiori.

–       Giudizio del Tribunale

320    Il Tribunale osserva che l’art. 9, n. 2, delle DGE 45 lascia all’APN un ampio margine di discrezionalità. Esso subordina anzitutto la concessione dei PPTS a tre criteri, i quali vertono sulla questione se i compiti di cui trattasi siano stati svolti nell’interesse dell’istituzione, se essi ricadano o meno nel profilo di competenze dell’interessato e se essi siano stati portati a termine con successo. La verifica di ognuno di questi criteri conferisce all’APN un potere discrezionale. L’art. 9, n. 2, delle DGE 45 fissa, inoltre, un contingente di punti da distribuire in funzione del numero di dipendenti promuovibili. La sua ripartizione sulla base dello schema fissato all’allegato I delle DGE 45 per le singole attività ivi menzionate implica parimenti una scelta, fondata su una valutazione dei meriti che possono essere presi a tal fine in considerazione. Il Tribunale rammenta che, in tale contesto, il suo sindacato deve limitarsi alla questione se l’amministrazione si sia tenuta, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, entro limiti non censurabili e non ne abbia fatto uso in modo manifestamente erroneo (v. supra, punto 291).

321    Per quanto attiene, anzitutto, alle attività svolte dal ricorrente in seno al «gruppo di trasparenza», si deve rammentare che l’allegato I delle DGE 45 elenca in termini esaustivi i compiti supplementari nell’interesse dell’istituzione che possono giustificare la concessione di PPTS ai sensi dell’art. 9 delle DGE 45. Le attività in seno al gruppo di trasparenza non sono indicate nell’allegato I delle DGE 45, ragion per cui l’APN, non concedendo alcun PPTS al ricorrente per la sua partecipazione in seno al detto gruppo, non è incorsa in alcun errore di diritto né in alcun errore manifesto di valutazione.

322    Inoltre, quanto alle asserite attività di formatore/relatore di conferenza svolte dal ricorrente, si deve rilevare che tali attività possono dar luogo, conformemente all’allegato I delle DGE 45, alla concessione di un PPTS. Tuttavia, nella descrizione dell’attività lavorativa del ricorrente viene menzionata la «comunicazione su [taluni] aspetti giuridici – internal communication». Inoltre, nella REC del ricorrente relativo al periodo 2001‑2002 viene precisato che egli è incaricato di «informare la Commissione ed i suoi servizi in ordine all’evoluzione del contenzioso e del diritto comunitario [nonché di ] diffondere la conoscenza e l’esperienza del diritto comunitario». Ne consegue che l’APN non è incorsa in alcun errore di diritto né alcun manifesto errore di valutazione laddove ha ritenuto che le attività di formazione e le conferenze del ricorrente nei confronti dei colleghi rientrassero nell’ambito delle sue funzioni ordinarie. Pertanto, correttamente l’APN ha ritenuto che l’art. 9, n. 2, secondo comma, secondo trattino, delle DGE 45 impedisse di ricompensare il ricorrente con la concessione di un PPTS.

323    Il ricorrente fa inoltre valere l’effettuazione di attività esterne. Si tratta di due conferenze sul diritto comunitario della concorrenza e sul diritto amministrativo europeo tenute in università spagnole, della partecipazione ad un progetto di ricerche giuridiche nel settore delle telecomunicazioni su richiesta delle autorità italiane e di una pubblicazione sui servizi di interesse economico generale. Il ricorrente non ha tuttavia fornito alcun elemento che consenta di ritenere che tali prestazioni siano state svolte «nell’interesse dell’istituzione», conformemente all’art. 9, n. 2, secondo comma, primo trattino, delle DGE 45. Inoltre, l’APN ha potuto rilevare, nella propria decisione 15 giugno 2004, che il servizio giuridico non aveva menzionato il nome del ricorrente nell’elenco dei dipendenti che, a suo parere, potevano beneficiare di PPTS. L’APN ha inoltre potuto constatare che il servizio giuridico non aveva nemmeno riportato le dette attività nella rubrica della REC relativa ai «compiti supplementari». Il ricorrente contesta tale omissione, ma tale censura non è ricevibile, considerato che essa rimette in discussione la REC relativa al periodo 2001‑2002, non contestato in tempo utile. Il ricorrente fa parimenti valere di aver indicato i compiti di cui trattasi nella parte della REC che egli doveva completare personalmente. Tale indicazione non è tuttavia determinante, in quanto l’attenzione per le proprie attività è, ovviamente, caratterizzata da soggettività.

324    Infine, la domanda del ricorrente diretta a che la Commissione comunichi al Tribunale un elenco anonimo dei beneficiari di PPTS in cui dovrebbero essere inoltre indicate le attività che avrebbero dato luogo alla concessione dei PPTS nonché le spiegazioni per aver ritenuto che tali attività esulassero dalle normali funzioni degli interessati non può trovare accoglimento. Infatti, il ricorrente non ha provato che le attività che, a suo parere, avrebbero dovuto dar luogo alla concessione di PPTS rispondessero a tutti i criteri di ammissibilità indicati dall’art. 9, n. 2, delle DGE 45. Ad abundantiam, anche ammesso che questo o quel dipendente abbia beneficiato della concessione di un PPTS per aver esercitato attività rispondenti ai criteri dell’art. 9, n. 2, delle DGE 45, non ne deriverebbe minimamente che la decisione di non concedere PPTS al ricorrente sarebbe illegittima.

325    Ne consegue che il motivo relativo alla violazione dell’art. 9 delle DGE 45 è infondato.

 Sullo sviamento di potere

–       Argomenti delle parti

326    Il ricorrente ritiene che l’attribuzione dei PPTS sia stata viziata da sviamento di potere. Egli afferma al riguardo che i compiti di «formatore/relatore di conferenza» sarebbero stati presi in considerazione unicamente in casi isolati ed in modo arbitrario, laddove l’allegato I delle DGE 45 li menziona in quarta posizione su sei, per ordine decrescente di importanza. Il ricorrente osserva, inoltre, che la versione del 2004 delle dette DGE non ha ripreso tali compiti, in quanto «il confine tra le attività di relatore di conferenza o di formatore e la normale attività del dipendente [sarebbe] difficile da tracciare».

327    A parere della convenuta, gli argomenti dedotti in risposta ai precedenti capi del motivo in esame rivelerebbero che le attività di formatore/relatore di conferenza del ricorrente sarebbero state prese in considerazione in modo adeguato e che i PPTS sarebbero stati attribuiti conformemente ai criteri indicati dall’art. 9 delle DGE 45. Inoltre, il fatto che le attività di cui trattasi siano state eliminate dall’allegato I delle DGE 45 a decorrere dall’esercizio 2004, per difficoltà di applicazione di tale criterio, non dimostrerebbe l’esistenza di uno sviamento di potere.

–       Giudizio del Tribunale

328    Il Tribunale rammenta che la nozione di sviamento di potere ha una portata ben definita che si riferisce al fatto che un’autorità amministrativa abbia utilizzato i propri poteri per uno scopo diverso da quello per il quale le sono stati conferiti. Una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulti adottata per raggiungere fini diversi da quelli dichiarati (sentenza della Corte 5 giugno 2003, causa C‑121/01 P, O’Hannrachain/Parlamento, Racc. pag. I‑5539, punto 46; sentenze del Tribunale 11 giugno 1996, causa T‑118/95, Anacoreta Correia/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑283 e II‑835, punto 25, e 14 ottobre 2004, causa T‑389/02, Sandini/Corte di giustizia, Racc. PI pagg. I‑A‑295 e II‑1339, punto 123).

329    Lo sviamento di potere costituisce quindi un motivo di annullamento autonomo, che non può essere dedotto da un errore nell’applicazione dell’art. 9 e dell’allegato I delle DGE 45. Inoltre, l’esame degli argomenti precedenti ha evidenziato che l’art. 9 delle DGE 45 è stato correttamente applicato. Peraltro, il fatto che le attività di formatore/relatore di conferenza siano state escluse dall’allegato I delle DGE 45 a decorrere dall’esercizio di promozione 2004 non costituisce prova del fatto che il diniego di concessione di PPTS al ricorrente, nell’esercizio di promozione 2003, abbia perseguito uno scopo non dichiarato né, in termini generali, che le disposizioni contenute sotto tale rubrica gli siano state applicate in maniera erronea.

330    L’argomento non è quindi fondato. Conseguentemente, il motivo formulato contro la decisione di non concedere alcun PPTS al ricorrente dev’essere respinto in toto.

 Sul motivo diretto contro il diniego di concedere PPTCP al ricorrente

 Argomenti delle parti

331    Il ricorrente sostiene che la decisione del comitato di promozione dei dipendenti di categoria A in ordine alla concessione di PPTCP non sia motivata, così come non lo sarebbe nemmeno la decisione dell’APN in ordine al suo reclamo.

332    La Commissione replica che un atto preparatorio non deve essere motivato e che le spiegazioni contenute nel rigetto del reclamo del ricorrente sono sufficienti.

 Giudizio del Tribunale

333    Il Tribunale rammenta che la competenza dei comitati di promozione è unicamente limitata a proporre l’attribuzione di PPTCP (v. supra, punto 84). Essi non sono obbligati a motivare le loro proposte per i motivi già esposti supra ai punti 143 e seguenti. Il ricorrente non può, inoltre, contestare all’APN di non aver giustificato il diniego di concedergli PPTCP con la propria decisione 15 giugno 2004. Nel reclamo il ricorrente non ha infatti affermato che tali punti dovessero essergli concessi, né ha fornito alcun argomento circostanziato in merito. Inoltre, la decisione dell’APN contiene una motivazione in ordine all’attuazione delle disposizioni transitorie. Infine, nelle Informazioni amministrative n. 34‑2003 era stato già indicato che «i comitati di promozione (…) potranno proporre l’attribuzione di un massimo di due punti ai dipendenti la cui situazione lo giustifichi» e le Informazioni amministrative n. 82‑2003 avevano precisato i principali casi che ne avevano motivato la concessione.

334    Il motivo non è, conseguentemente, fondato.

 Sul motivo diretto contro l’elenco dei promossi

 Argomenti delle parti

335    Indipendentemente dai motivi diretti a contestare la regolarità di atti preparatori e di idonei a incidere sulla legittimità dell’elenco dei promossi, il ricorrente ne censura inoltre direttamente la validità. Egli sostiene che l’APN, nel pronunciarsi sulle promozioni, avrebbe omesso di procedere alla comparazione dei rispettivi meriti dei candidati, limitandosi a far proprio l’elenco di merito stabilito dal comitato di promozione.

336    A parere della Commissione, non è vietato all’APN seguire le proposte formulate dai comitati di promozione e il ricorrente non avrebbe dimostrato che l’Istituzione avrebbe omesso di esercitare effettivamente il proprio potere di valutazione.

 Giudizio del Tribunale

337    Il Tribunale rammenta che, in data 13 novembre 2003, il detto comitato ha stabilito – a fronte dell’elenco pubblicato il 7 luglio precedente e delle proprie proposte di concessione di PPTS, di PPA e di PPTCP – l’elenco di merito di cui all’art. 10 delle DGE 45. L’APN ha fissato l’elenco dei promossi il 20 novembre seguente, conformemente a tali proposte. Tuttavia, tanto i criteri di concessione dei PM e dei PP quanto le procedure istituite dalle DGE 43 e dalle DGE 45 collocano la valutazione dei meriti su una base oggettiva e riducono i fattori idonei a indurre l’APN a discostarsi dalle proposte dei comitati di promozione.

338    In ogni caso, la convergenza di vedute tra il comitato di promozione dei dipendenti di categoria A e l’APN non è sufficiente a provare che quest’ultima non avrebbe realmente esercitato le proprie competenze.

339    Conseguentemente, il motivo dev’essere ritenuto infondato.

4.     Sulla portata dell’annullamento

340    Il Tribunale ha ritenuto fondate le censure formulate contro la decisione di concedere al ricorrente un solo PPDG (v. supra, punti 286 e segg.). Le irregolarità così accertate inficiano la decisione di attribuire al ricorrente un punteggio complessivo di soli 20 punti di promozione.

341    Occorre tuttavia esaminare se tali irregolarità vizino parimenti l’elenco dei dipendenti promossi al grado A 4 per l’esercizio di promozione 2003 o, in ogni caso, vizino il diniego di inserirvi il nome del ricorrente.

342    La risposta a tale quesito dipende dalla questione se i provvedimenti che la Commissione dovrà prendere per porre rimedio alle menzionate irregolarità possano condurre il ricorrente alla soglia di promozione, fissata dalle Informazioni amministrative n. 69‑2003, per l’esercizio 2003, in 31 punti.

343    Nella specie, sono stati concessi al ricorrente 16 PM e 3 PPTDG. Per effetto dell’art. 6, n. 4, lett. a), delle DGE 45, egli potrebbe ricevere ancora sino a 10 PPDG. Infine, dall’art. 13, n. 2, delle DGE 45 emerge che l’APN può concedere, su ricorso, PPA «supplementari (al di fuori del contingente della direzione generale)». Nelle risposte ai quesiti del Tribunale, la Commissione ha precisato che «tale ricorso è ricevibile (…) anche quando la direzione generale interessata abbia attribuito 10 (PPDG) al dipendente di cui trattasi, vale a dire il massimo del punteggio possibile». L’Istituzione ha inoltre fatto presente che i PPA potevano essere concessi «senza limitazione». Tale interpretazione è conforme al ruolo preponderante attribuito all’APN dall’art. 45 dello Statuto nella valutazione dei meriti dei dipendenti ai fini di un’eventuale promozione. Essa spiega, peraltro, l’impatto limitato della media da raggiungere e della relativa sanzione, di cui all’art. 6, n. 1, delle DGE 45 e di cui alle Informazioni amministrative n. 99‑2002, quanto al potere di valutazione dell’autorità (v. supra, punti 168 e segg.).

344    Ciò premesso, non può essere escluso che il ricorrente potesse raggiungere la detta soglia di promozione.

345    Ne consegue che devono essere annullate le decisioni 20 novembre 2003 con cui l’APN, da un lato, ha fissato in 20 punti il punteggio complessivo di promozione concesso al ricorrente per l’esercizio di promozione 2003 e, dall’altro, ha negato la sua iscrizione nell’elenco dei promossi al grado A 4.

346    Il ricorrente chiede tuttavia l’annullamento in toto dell’elenco di merito dei dipendenti di grado A 5 e dell’elenco dei dipendenti promossi al grado A 4. Egli deduce che, contrariamente al regime previgente, le decisioni prese nell’ambito dell’esercizio di promozione 2003 continuano a produrre effetti alla scadenza del medesimo, per effetto del sistema di capitalizzazione dei punti di promozione. A suo parere, le eccezioni dal medesimo formulate contro le DGE 43 e le DGE 45, l’inesistenza di atti preparatori e l’assenza di uno scrutinio comparativo dei meriti vizierebbero il procedimento in toto, incidendo su tutti i dipendenti interessati.

347    Tuttavia, dai precedenti punti 87 e segg. emerge che l’elenco di merito di cui all’art. 10 delle DGE 45 costituisce un atto preparatorio che non può essere annullato in quanto tale.

348    Dall’esame effettuato dal Tribunale ai precedenti punti 125‑256 emerge, peraltro, che la domanda del ricorrente diretta ad ottenere l’annullamento in toto dell’elenco dei dipendenti promossi in considerazione dell’illegittimità delle DGE 43 e delle DGE 45 ovvero dell’inesistenza di atti preparatori si fonda, in ogni caso, su una premessa erronea, poiché le eccezioni di illegittimità e i relativi motivi non sono fondati.

349    Infine, l’annullamento dell’intero elenco dei promossi, che consta di 141 dipendenti, costituirebbe una sanzione eccessiva (v., in tal senso, sentenza della Corte 5 giugno 1980, causa 24/79, Oberthür/Commissione, Racc. pag. 1743, punto 13; sentenze del Tribunale 10 luglio 1992, causa T‑68/91, Barbi/Commissione, Racc. pag. II‑2127, punto 36; Rasmussen/Commissione, punto 220 supra, punto 52, e 6 luglio 2004, causa T‑281/01, Huygens/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑203 e II‑903, punto 141). Tale rilievo non è contraddetto dalla circostanza, d’altronde pacifica, che le decisioni prese nell’ambito dell’esercizio di promozione di cui è causa non esauriscono i loro effetti al termine dell’esercizio medesimo, in quanto il ricorrente potrebbe in futuro trovarsi in concorrenza con dipendenti la cui promozione non è stata annullata.

 Sulle misure di organizzazione del procedimento

350    Il ricorrente chiede al Tribunale di disporre una serie di misure di organizzazione del procedimento.

351    In primo luogo, chiede al Tribunale di «ordinare alla convenuta di produrre dati, resi anonimi, che evidenzino i PPT, i PM e i PPDG attribuiti ai singoli dipendenti di grado A 5 del servizio giuridico». Il Tribunale ritiene che tale misura sia inutile alla luce dei rilievi effettuati supra al punto 296.

352    In secondo luogo, il ricorrente chiede al Tribunale di «ordinare alla convenuta di produrre la proposta relativa alla concessione al ricorrente dei PPDG che avrebbe dovuto essere formulata dal sig. Santaolalla Gadea, direttore del servizio di appartenenza del ricorrente, ovvero di qualsiasi documento che menzioni tale proposta». Tale misura è stata disposta dal Tribunale nel corso del procedimento.

353    In terzo luogo, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di «ordinare alla convenuta di produrre un elenco, reso anonimo, dei dipendenti di grado A 5 che hanno ottenuto punti per attività di formatore/relatore di conferenza, che indichi le attività esercitare e spieghi sotto qual profilo tali attività esulino dalla sfera di attività dei dipendenti medesimi in seno all’istituzione». Non occorre accogliere tale domanda per i motivi esposti supra, al punto 324.

 Sulle spese

354    A termini dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La convenuta, essendo rimasta soccombente, dev’essere condannata a tutte le spese del giudizio, conformemente alla domanda formulata dal ricorrente in tal senso.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      Le decisioni della Commissione recanti fissazione del punteggio complessivo di promozione del ricorrente in 20 punti e il diniego della sua iscrizione nell’elenco dei dipendenti promossi al grado A 4 per l’esercizio di promozione 2003 sono annullate.

2)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)      La Commissione è condannata alle spese.

Vilaras

Martins Ribeiro

Dehousse

Šváby

 

       Jürimäe

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 ottobre 2006.

Il cancelliere

 

       Il presidente

Indice


Contesto normativo

Fatti e procedimento

Conclusioni delle parti

Sulla ricevibilità

1.  Il sistema di promozione

2.  Lo svolgimento dell’esercizio di promozione

3.  L’atto arrecante pregiudizio

4. I termini di ricorso

Sul merito

1.  Sulle eccezioni di illegittimità di talune disposizioni delle DGE 43 e delle DGE 45

Sulla prima eccezione di illegittimità, diretta contro l’art. 2 delle DGE 45 e contro gli artt. 3, 6, 7, 9, 10, 12 e 13 delle DGE 45

Sul preteso carattere non determinante dei PM

–  Argomenti delle parti

–  Giudizio del Tribunale

Sull’assenza di motivazione

–  Argomenti delle parti

–  Giudizio del Tribunale

Sulla violazione, da parte delle DGE 45, dell’art. 26 dello Statuto e del diritto di difesa

–  Argomenti delle parti

–  Giudizio del Tribunale

Sull’effettività dei ricorsi fondati sull’art. 13 delle DGE 45

–  Argomenti delle parti

–  Giudizio del Tribunale

Sulla violazione del principio di sana amministrazione e del diritto ad un procedimento equo ed imparziale

Sulla seconda eccezione di illegittimità, diretta contro gli artt. 6 e 7 delle DGE 45, letti alla luce delle Informazioni amministrative n. 99‑2002, che imporrebbero una media da raggiungere con conseguente restrizione del potere di valutazione delle direzioni generali

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sulla terza eccezione di illegittimità, diretta contro l’art. 12 delle DGE 45, che attribuirebbe eccessiva importanza all’anzianità, sarebbe impreciso e violerebbe i poteri dell’APN

Sul carattere transitorio dell’art. 12 delle DGE 45

–  Argomenti delle parti

–  Giudizio del Tribunale

Sul preteso carattere determinante che i PPT attribuirebbero all’anzianità nel grado

–  Argomenti delle parti

–  Giudizio del Tribunale

Sull’incompetenza dei comitati di promozione ai fini dell’attribuzione dei PPTCP

–  Argomenti delle parti

–  Giudizio del Tribunale

Sulla quarta eccezione di illegittimità, diretta contro l’art. 9 e contro l’allegato I, punti 1, 2, 3, 5 e 6, delle DGE 45, che condurrebbero ad una sopravvalutazione di talune prestazioni

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sulla quinta eccezione di illegittimità, diretta contro l’art. 7, n. 2, delle DGE 45, che sarebbe discriminatorio

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

2.  Sul motivo relativo all’inesistenza delle decisioni sui ricorsi amministrativi e sulla concessione dei PPTS, dei PPTCP e dei PPSS

3.  Sui motivi relativi all’illegittimità dell’attuazione delle DGE 45

Sui motivi di contestazione della decisione di concedere al ricorrente un solo PPDG

Sulla violazione dell’obbligo di motivazione

–  Argomenti delle parti

–  Giudizio del Tribunale

Sulla violazione dell’art. 45 dello Statuto, degli artt. 6 e 13 delle DGE 45, del principio del rispetto delle aspettative di carriera, sull’errore manifesto di valutazione e sullo sviamento di potere

–  Argomenti delle parti

–  Giudizio del Tribunale

Sul motivo con cui viene contestata la legittimità della decisione di non concedere al ricorrente alcun PPA

Sul motivo diretto contro il diniego di attribuzione di PPTS al ricorrente

Sull’assenza di motivazione delle raccomandazioni del comitato di promozione

–  Argomenti delle parti

–  Giudizio del Tribunale

Sul mancato esercizio, da parte dell’APN, del potere attribuitogli dall’art. 9 delle DGE 45

–  Argomenti delle parti

–  Giudizio del Tribunale

Sulla violazione, da parte dell’APN, dell’art. 9 delle DGE 45

–  Argomenti delle parti

–  Giudizio del Tribunale

Sullo sviamento di potere

–  Argomenti delle parti

–  Giudizio del Tribunale

Sul motivo diretto contro il diniego di concedere PPTCP al ricorrente

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul motivo diretto contro l’elenco dei promossi

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

4.  Sulla portata dell’annullamento

Sulle misure di organizzazione del procedimento

Sulle spese


* Lingua processuale: il francese.