Language of document : ECLI:EU:C:2019:10


CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

GIOVANNI PITRUZZELLA

presentate il 10 gennaio 2019(1)

Causa C‑631/17

SF

contro

Inspecteur van de Belastingdienst

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi)]

«Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 11, paragrafo 3, lettera e) – Cittadino di uno Stato membro impiegato come marittimo a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato terzo – Datore di lavoro stabilito in uno Stato diverso da quello di residenza del lavoratore – Ambito di applicazione “ratione personae” del regolamento – Determinazione della legislazione applicabile»






1.        L’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2) deve essere considerato come una disposizione di chiusura del sistema delle norme che determinano la legislazione applicabile (norme di conflitto) in materia di sicurezza sociale previsto da tale regolamento, che si applica ad ogni ipotesi non espressamente da questo contemplata oppure ha una portata più limitata, essendo applicabile esclusivamente alle persone non attive?

2.        È questa, in sostanza, la questione cui deve rispondere la Corte nella presente causa, la quale ha ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), nell’ambito di una controversia sorta tra, da un lato, un cittadino lettone, residente in Lettonia, impiegato per un breve periodo da una società con sede nei Paesi Bassi su una nave battente bandiera di uno Stato terzo che si trovava nel periodo pertinente al di fuori del territorio dell’Unione e, dall’altro, le autorità fiscali olandesi le quali reclamano il pagamento dei contributi sociali per tale periodo di impiego.

3.        La presente causa offre l’occasione alla Corte di interpretare per la prima volta la disposizione di cui all’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004, la quale costituisce una nuova disposizione che non esisteva nel vecchio regolamento n. 1408/71 (3). La sentenza che la Corte pronuncerà nella presente causa avrà una certa rilevanza per la definizione dell’impianto sistematico delle norme di conflitto previste dal regolamento  n. 883/2004.

I.      Quadro giuridico

4.        L’articolo 11 del regolamento n. 883/2004, primo articolo del suo titolo II, rubricato «Norme generali», dispone:

«1.      Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo.

(…)

3.      Fatti salvi gli articoli da 12 a 16:

a)      una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

b)      un pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l’amministrazione da cui egli dipende;

c)      una persona che riceva indennità di disoccupazione a norma dell’articolo 65 in base alla legislazione dello Stato membro di residenza è soggetta alla legislazione di detto Stato membro;

d)      una persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

e)      qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento che le garantiscono l’erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri.

4.      Ai fini del presente titolo, un’attività subordinata o autonoma svolta normalmente a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro è considerata un’attività svolta in tale Stato membro. Tuttavia, la persona che esercita un’attività subordinata a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro e che è retribuita per tale attività da un’impresa con sede o da una persona domiciliata in un altro Stato membro, è soggetta alla legislazione di quest’ultimo Stato membro, se risiede in tale Stato. L’impresa o la persona che versa la retribuzione è considerata datore di lavoro ai fini dell’applicazione di tale legislazione.

(…)».

II.    Fatti, procedimento principale e questione pregiudiziale

5.        Nel periodo compreso tra il 13 agosto 2013 e il 31 dicembre 2013 il sig. SF, cittadino lettone residente in Lettonia, ha lavorato alle dipendenze della società Oceanwide Offshore Services B.V., avente sede nei Paesi Bassi.

6.        In tale periodo, il sig. SF ha svolto attività di marittimo, in qualità di steward, su una nave battente bandiera delle Bahamas, la quale, durante il periodo in questione, si trovava all’altezza della parte tedesca della piattaforma continentale sottostante al Mare del Nord.

7.        In relazione al periodo di impiego del sig. SF per la società Oceanwide Offshore Services B.V., le autorità fiscali olandesi, più precisamente l’Inspecteur van de Belastingdienst (ispettore del servizio delle imposte), hanno emesso un avviso di accertamento a suo carico per il pagamento di contributi sociali.

8.        Considerando di non essere assoggettato al regime dei contributi sociali dei Paesi Bassi, SF ha presentato ricorso contro la decisione delle autorità fiscali olandesi dinanzi al Rechtbank Zeeland-West-Brabant (Tribunale di Zeeland-West-Brabant, Paesi Bassi).

9.        Tale tribunale ha, a sua volta, deciso di sottoporre alcune questioni pregiudiziali allo Hoge Raad (Corte suprema) volte a determinare la normativa applicabile, in virtù del regolamento n. 883/2004, alla situazione del sig. SF.

10.      Lo Hoge Raad, giudice del rinvio, parte dal presupposto che sia il sig. SF, sia il suo rapporto di lavoro rientrino nell’ambito di applicazione del regolamento n. 883/2004 e che le attività lavorative da questo svolte nel periodo in questione non possano essere assimilate ad attività svolte sul territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.

11.      Il giudice del rinvio ritiene che, non essendo applicabile ad una situazione quale quella del sig. SF nessun’altra disposizione del regolamento n. 883/2004, una situazione del genere ricada nell’ambito di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), di tale regolamento e che, pertanto, la normativa pertinente nel caso di specie sia quella dello Stato membro di residenza dell’interessato, ossia il diritto lettone.

12.      Il giudice del rinvio osserva, tuttavia, che dinanzi ad esso si è sostenuto che alla situazione del sig. SF, sarebbe applicabile l’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004, in combinato disposto con il paragrafo 4 dello stesso articolo. Detto giudice rileva che, nel caso in cui tale inquadramento giuridico fosse corretto, la legge applicabile alla situazione del sig. SF sarebbe quella dello Stato in cui è stabilito il datore di lavoro, ossia il diritto dei Paesi Bassi.

13.      In tale contesto, nutrendo dubbi quanto alla correttezza della propria posizione, lo Hoge Raad (Corte suprema) ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«La legislazione di quale Stato membro sia designata dal regolamento n. 883/2004 quale legislazione applicabile nel periodo in cui l’interessato lavorava alle dipendenze di un datore di lavoro stabilito nei Paesi Bassi nel caso di specie riguardante un interessato che (a) è residente in Lettonia, (b) è cittadino della Lettonia, (c) è dipendente di un datore di lavoro stabilito nei Paesi Bassi, (d) lavora come marittimo, (e) svolge la sua attività lavorativa a bordo di una nave battente bandiera delle Bahamas e (f) svolge detta attività al di fuori del territorio dell’Unione europea».

III. Procedimento dinanzi alla Corte

14.      La decisione di rinvio è pervenuta in cancelleria in data 9 novembre 2017. Hanno depositato osservazioni scritte il sig. SF, i governi ellenico, polacco e dei Paesi Bassi, nonché la Commissione europea. All’udienza, che ha avuto luogo l’8 novembre 2018, sono intervenuti il sig. SF, i governi ellenico, dei Paesi Bassi e la Commissione.

IV.    Analisi giuridica

A.      Osservazioni preliminari

15.      Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte di chiarire quale sia, in forza del regolamento n. 883/2004, la legislazione applicabile ad una situazione quale quella dell’interessato nel procedimento principale, che è residente nel suo Stato membro d’origine e che ha lavorato alle dipendenze di un datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro, svolgendo attività in qualità di marittimo a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato terzo la quale, nel periodo pertinente, si trovava al di fuori del territorio dell’Unione.

16.      Due tesi si contrappongono al riguardo.

17.      Secondo una prima tesi, sostenuta dal giudice del rinvio stesso, dai governi ellenico e polacco, nonché dal sig. SF, non essendo la situazione di quest’ultimo disciplinata da alcun’altra disposizione del regolamento n. 883/2004, ad essa troverebbe applicazione la disposizione di carattere residuale di cui all’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004. Di conseguenza, l’interessato sarebbe soggetto alla legislazione dello Stato membro di residenza.

18.      Secondo un’altra tesi sostenuta, invece, dalla Commissione e dal governo dei Paesi Bassi, la disposizione di cui all’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004 troverebbe applicazione esclusivamente alle persone non attive e non sarebbe pertanto applicabile ad una situazione come quella del sig. SF, il quale nel periodo pertinente svolgeva un’attività professionale. Ad una situazione quale quella del sig. SF sarebbe piuttosto applicabile, in forza delle disposizioni del titolo II del regolamento n. 883/2004, interpretate alla luce della giurisprudenza della Corte (4), la legislazione dello Stato membro in cui è stabilito il datore di lavoro dell’interessato.

19.      Per rispondere alla questione posta dal giudice del rinvio, la Corte è chiamata pertanto a determinare la portata dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004. A tal fine occorre, a mio avviso, partire da un’analisi di tale disposizione nel quadro del sistema del regolamento n. 883/2004, alla luce dei principi giurisprudenziali sviluppati dalla Corte in materia, per poi definirne, sulla base di tale analisi, l’ambito di applicazione.

B.      La disposizione di cui all’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), nel sistema del regolamento n. 883/2004

20.      Come la Corte ha avuto modo di dichiarare a diverse riprese, lo scopo del regolamento n. 883/2004, il quale ha modernizzato e semplificato le norme contenute nel regolamento n. 1408/71, mantenendone lo stesso obiettivo, è coordinare i sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri, onde garantire l’esercizio effettivo della libera circolazione delle persone (5).

21.      Detto regolamento non organizza un regime comune di sicurezza sociale, ma lascia sussistere regimi nazionali distinti (6) stabilendo una serie di principi comuni che le normative in materia di sicurezza sociale di tutti gli Stati membri devono rispettare e che assicurano, insieme al sistema di norme di conflitto previsto da detto regolamento, che le persone che esercitano la loro libertà di circolazione e di soggiorno all’interno dell’Unione non siano pregiudicate dai diversi sistemi nazionali per essersi avvalse di tale libertà (7).

22.      In tale contesto, il titolo II del regolamento n. 883/2004 contiene le norme di conflitto che permettono di determinare la legge applicabile alle persone ricadenti nell’ambito di applicazione di tale regolamento. Se una persona, quindi, rientra nell’ambito di «applicazione ratione personae» del regolamento n. 883/2004, come definito all’articolo 2 di quest’ultimo, trova applicazione, in linea di massima, il principio di unicità sancito all’articolo 11, paragrafo 1, di tale regolamento, e la normativa nazionale applicabile viene determinata in base alle disposizioni del titolo II dello stesso regolamento (8).

23.      La Corte ha chiarito in varie occasioni che le disposizioni di tale titolo costituiscono un sistema completo e uniforme di norme di conflitto e che esse sono intese non solo ad evitare la simultanea applicazione di più normative nazionali, ma anche a far sì che i soggetti rientranti nella sfera di applicazione del regolamento n. 883/2004 non restino senza tutela in materia di sicurezza sociale per mancanza di una normativa cui far ricorso nel loro caso (9).

24.      L’articolo 11 del regolamento n. 883/2004 costituisce la «pietra angolare» del titolo II di detto regolamento e consente di stabilire quale sia la legislazione nazionale applicabile a qualunque persona rientri nell’ambito di applicazione di tale regolamento (10).

25.      Per ciò che riguarda specificamente, la disposizione di cui alla lettera e), del paragrafo 3, di tale articolo 11, la Corte ha avuto modo di rilevare che tale disposizione enuncia una norma di conflitto diretta a determinare la normativa nazionale applicabile alla percezione delle prestazioni di sicurezza sociale elencate all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 alle quali possono avere diritto persone diverse da quelle contemplate dalle lettere da a) a d) dell’articolo 11, paragrafo 3, di detto regolamento, ossia, in particolare, le persone economicamente inattive (11).

26.      La Corte ha altresì già avuto l’occasione di individuare le finalità specifiche perseguite dall’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004, le quali sono proprio quelle menzionate al precedente paragrafo 23. La Corte ha, infatti, chiarito che tale disposizione persegue non soltanto lo scopo di evitare l’applicazione simultanea di diverse normative nazionali a una determinata situazione e le complicazioni che possono derivarne, ma anche di impedire che le persone che ricadono nell’ambito di applicazione del regolamento n. 883/2004 restino senza tutela in materia di sicurezza sociale per mancanza di una normativa che sia loro applicabile (12). Tale disposizione, invece, non ha, in quanto tale, lo scopo di stabilire le condizioni sostanziali per l’esistenza del diritto alle prestazioni di sicurezza sociale, spettando in linea di principio alla normativa di ciascuno Stato membro determinare tali condizioni (13).

27.      Riguardo all’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004 occorre altresì osservare che, come rilevato dal giudice del rinvio e da alcuni dei governi che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte, tale disposizione costituisce una novità propria a tale regolamento. Il precedente regolamento n. 1408/71, non conteneva, infatti, nessuna disposizione comparabile.

28.      Il regolamento n. 1408/71 conteneva solo una disposizione di carattere parzialmente residuale inserita (14), come rilevato dalla Commissione, a seguito della sentenza della Corte del 12 giugno 1986, Ten Holder (302/84, EU:C:1986:242). Tale disposizione permetteva tuttavia di determinare solo la legislazione da applicare alle persone cui la legislazione di uno Stato membro avesse cessato di essere applicabile senza che fosse diventata applicabile la legislazione di un altro Stato membro (15).

29.      Nella sistematica del regolamento n. 1408/71 pertanto, pur sussistendo, come riconosciuto dalla Corte (16), nel titolo II di tale regolamento un sistema completo e uniforme di norme di conflitto, non esisteva una norma esplicita di chiusura di tale sistema, avente portata generale, che permettesse di determinare la legislazione applicabile in tutti i casi non esplicitamente previsti dalle disposizioni del titolo II stesso.

30.      In un tale contesto, la Corte era infatti dovuta intervenire a più riprese per colmare le lacune del sistema determinando, mediante interpretazione estensiva o mediante un riferimento generale alle disposizioni del titolo II del regolamento n. 1408/71, la legislazione applicabile in casi particolari non esplicitamente disciplinati dalle norme di conflitto del titolo II di detto regolamento (17).

C.      Sull’ambito di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004

31.      È alla luce delle considerazioni svolte ai paragrafi che precedono che occorre interpretare la disposizione di cui all’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004 per determinarne l’ambito di applicazione e, più specificamente, per verificare se, come lo sostengono la Commissione e il governo dei Paesi Bassi tale disposizione si applica esclusivamente alle persone non attive.

32.      Secondo una costante giurisprudenza della Corte, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (18).

33.      Per quanto riguarda, in primo luogo, il tenore letterale della disposizione di cui all’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004, occorre rilevare che essa è redatta in termini assai generali. Essa si applica a «qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie da a) a d)» dello stesso paragrafo fatti salvi, da un lato, «gli articoli da 12 a 16» e, dall’altro, «le altre disposizioni del presente regolamento che (…) garantiscono [a tale persona] l’erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri».

34.      L’analisi letterale della disposizione mostra non solo che essa è redatta in termini generali mediante l’utilizzo della locuzione «qualsiasi altra persona», ma anche che essa è accompagnata da due «caveat» anch’essi di portata generale: il primo fa salve tutte le disposizioni del titolo II del regolamento n. 883/2004, ossia tutte le norme di conflitto che permettono di determinare la legge applicabile alle persone ricadenti nell’ambito di applicazione dello stesso; il secondo si riferisce, invece, a qualunque altra disposizione del regolamento stesso.

35.      Tale scelta redazionale fa, a mio avviso, propendere per un’interpretazione che attribuisca a tale disposizione carattere di norma di conflitto di chiusura del sistema, destinata a ricomprendere nel suo ambito di applicazione ogni ipotesi in cui il regolamento n. 883/2004 non determina esplicitamente la legislazione applicabile alla situazione di un interessato.

36.      L’analisi letterale della disposizione non evidenzia, invece, alcun elemento che potrebbe giustificare una limitazione del suo ambito di applicazione esclusivamente alle persone non attive. Non risulta, infatti, in alcun modo dal testo della disposizione stessa che essa sia applicabile esclusivamente a talune categorie di persone specifiche.

37.      Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto in cui si inserisce la disposizione di cui trattasi, occorre anzitutto rilevare che nessun’altra disposizione del regolamento n. 883/2004, né nessun considerando di questo, forniscono elementi a favore della tesi secondo cui l’ambito di applicazione della disposizione stessa sarebbe limitato esclusivamente alle persone non attive.

38.      Nelle sue osservazioni scritte la Commissione, per giustificare tale tesi, si è riferita, in modo piuttosto criptico, all’articolo 2 del regolamento n. 883/2004. Tale articolo determina l’ambito d’applicazione «ratione personae» del regolamento stesso. Non è chiaro tuttavia, né la Commissione è stata in grado di spiegarlo nelle sue osservazioni scritte, né all’udienza, come detto articolo, in quanto tale, possa giustificare una limitazione dell’ambito di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), dello stesso regolamento esclusivamente alle persone non attive.

39.      Il giudice del rinvio afferma che dinanzi ad esso è stato invocato il considerando 42 del regolamento n. 883/2004 a giustificazione della tesi della limitazione della portata dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), dello stesso regolamento alle persone non attive. Dal testo di tale considerando (19) – il quale peraltro si riferisce alla situazione particolare del Regno di Danimarca – si desume senz’altro che il regolamento n. 883/2004 è stato esteso alla nuova categoria delle persone non attive. Tuttavia, non si vede come il riconoscimento esplicito di tale estensione in detto considerando possa essere atto, di per sé, a giustificare una limitazione dell’ambito di applicazione della disposizione di cui all’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004 esclusivamente a tale categoria di persone.

40.      Nessun elemento può, a mio avviso, altresì rilevarsi a favore della tesi della limitazione dell’ambito di applicazione della disposizione in questione dalla struttura dell’articolo 11 stesso. La circostanza che il paragrafo 4 di tale articolo preveda una fattispecie particolare diversa da quelle previste dalle lettere da a) a d) del paragrafo 3 dello stesso articolo, non è a mio avviso in alcun modo idonea a supportare la tesi di una limitazione dell’ambito di applicazione della disposizione in causa alle persone non attive. Tale fattispecie particolare rientra nei «caveat» menzionati al precedente paragrafo 34.

41.      Al contrario, da un punto di vista sistematico, la presenza di tali due «caveat», che coprono qualunque altra disposizione del regolamento n. 883/2004, costituisce, a mio avviso, un solido argomento a favore della tesi del carattere di norma di chiusura del sistema dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004.

42.      A conferma di tale tesi milita anche, sempre da un punto di vista sistematico, il fatto che l’articolo 11, in cui è inserita la disposizione in causa sia rubricato «norme generali» e costituisca il primo articolo del titolo II del regolamento n. 883/2004, ciò che mostra chiaramente che le disposizioni in esso contenute sono destinate ad avere portata generale.

43.      Per quanto riguarda, in terzo luogo, gli obiettivi perseguiti dalla disposizione in causa, essi come ricordato al precedente paragrafo 26 sono stati già chiaramente identificati dalla Corte.

44.      Al riguardo, ritengo che l’interpretazione della disposizione di cui all’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004 nel senso che essa costituisca una disposizione di carattere generale e residuale, di chiusura del sistema, che garantisca la determinazione di una legge applicabile in tutti i casi non esplicitamente previsti da tale regolamento sia la più idonea a garantire il conseguimento degli obiettivi della norma e del regolamento stessi, ossia evitare l’applicazione simultanea di diverse normative nazionali a una determinata situazione e impedire che le persone che ricadono nell’ambito di applicazione del regolamento n. 883/2004 restino senza tutela in materia di sicurezza sociale per mancanza di una normativa che sia loro applicabile.

45.      Un’interpretazione restrittiva che limitasse l’ambito di applicazione della disposizione in causa esclusivamente alle persone non attive comporterebbe, infatti, il rischio di far persistere lacune anche nella disciplina prevista dal sistema di norme di conflitto creato dal regolamento n. 883/2004 con conseguenti situazioni d’incertezza giuridica che dovrebbero essere risolte, come nel vigore del vecchio regolamento n. 1408/71, ex post dalla Corte.

46.      Riguardo agli obiettivi della disposizione in causa rilevo ancora che l’argomento avanzato dalla Commissione all’udienza secondo cui risulterebbe dalla proposta di regolamento da essa presentata nel 1998 (20) – sulla base della quale è stato, successivamente adottato il regolamento n. 883/2004 – che l’intenzione del legislatore era quella di limitare la portata della disposizione alle persone non attive non trova riscontro nel testo di tale proposta.

47.      In effetti, dalla relazione esplicativa dell’articolo 8 della proposta diventato successivamente, nel testo definitivo, l’articolo 11 del regolamento non si evince in alcun modo che l’intenzione del legislatore riguardo alla disposizione in causa (rimasta sostanzialmente invariata nel testo finale del regolamento) fosse di limitarne l’ambito di applicazione esclusivamente alle persone non attive (21).

48.      In conclusione, risulta, a mio avviso da tutte le considerazioni che precedono che la disposizione di cui all’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004 deve essere interpretata in modo estensivo, conformemente agli obiettivi del regolamento e della norma stessa quali identificati dalla Corte. Essa, pertanto, in quanto disposizione di chiusura del sistema di norme di conflitto creato da tale regolamento, si applica, a mio avviso, a qualsiasi persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) del paragrafo 3 di detto articolo, o per la quale nessun’altra disposizione del regolamento stesso determini la legislazione applicabile, e ciò per qualsiasi ragione, e pertanto non solamente in ragione dell’inattività di tale persona.

49.      Al riguardo rilevo anche che l’interpretazione in senso lato dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004 proposta al paragrafo precedente è conforme all’interpretazione che la Corte aveva adottato della norma che tale disposizione ha sostituito, ossia l’articolo 13, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1408/71. In effetti, nella sua giurisprudenza relativa a tale ultima norma, la Corte fondandosi sulla sua redazione in termini generali, aveva adottato un’interpretazione ampia, ai termini della quale essa copriva «ogni ipotesi» in cui la normativa di uno Stato membro cessasse di essere applicabile ad una persona e «per qualsiasi ragione» (22). Ciò detto, l’interpretazione della disposizione in causa che ho proposto al precedente paragrafo 48 non può, secondo me, essere rimessa in discussione dagli altri argomenti avanzati dalla Commissione e dal governo dei Paesi Bassi dinanzi alla Corte.

50.      In primo luogo, per ciò che riguarda i riferimenti fatti dalla Commissione, da un lato, alla Guida pratica relativa alla legislazione applicabile nell’Unione europea (UE), nello Spazio economico europeo (SEE) e in Svizzera (23), elaborata e approvata dalla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e, dall’altro, al documento della Direzione Generale Occupazione affari sociali e inclusioni intitolato «Notes explicatives sur la modernisation de la coordination en matière de securité sociale» (24), occorre osservare che tali documenti, pur costituendo strumenti di interpretazione del regolamento n. 883/2004, non hanno efficacia obbligatoria e non vincolano in alcun modo la Corte o le giurisdizioni nazionali nell’interpretazione di tale regolamento (25).

51.      In secondo luogo, quanto ai differenti riferimenti fatti dalle parti che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte alla giurisprudenza rilevo, anzitutto, che il punto 63 della sentenza del 14 giugno 2016, Commissione/Regno Unito (C‑308/14, EU:C:2016:436) cui si è riferito il governo dei Paesi Bassi per sostenere la sua tesi e che è ripreso al precedente paragrafo 25 milita piuttosto a favore di un’interpretazione della disposizione in causa nel senso che essa non si applica esclusivamente alle persone non attive. In tale punto, infatti, la Corte ha utilizzato la locuzione «in particolare» (26) prima di riferirsi a tale categoria di persone, ciò che indica l’intenzione di non limitare esclusivamente a tale tipologia di persone l’applicazione della disposizione in causa.

52.      Quanto alle citate sentenze Aldewereld e Kik, per quanto esse forniscano senz’altro ancora spunti interpretativi utili, è giocoforza constatare che esse sono state pronunciate dalla Corte prima che la disposizione di cui all’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004 entrasse in vigore e quindi in un contesto giuridico diverso in cui non esisteva una norma di chiusura del sistema. Le soluzioni adottate dalla Corte in tale contesto diverso non sono pertanto trasponibili nel nuovo contesto del regolamento n. 883/2004, in cui non è più necessario che la Corte ricorra a soluzioni interpretative per colmare le lacune del quadro normativo.

53.      In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento avanzato dalla Commissione in udienza riguardo all’esistenza nel sistema del regolamento n. 883/2004 di una gerarchia tra la lex loci labori et la lex domicilii ritengo che l’esistenza di tale gerarchia nei criteri non sia idonea, di per sé, a giustificare una limitazione dell’ambito di applicazione di una disposizione del regolamento che non prevede espressamente tale limitazione.

54.      In quarto luogo, ritengo che le esigenze connesse al principio di parità di trattamento, invocate dalla Commissione e dal governo dei Paesi Bassi, non si oppongano all’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004 da me proposta. In effetti, come risulta dai considerando 5, 8 e 17 di tale regolamento, nel sistema di questo, tale principio è volto a garantire la parità di trattamento delle persone occupate nell’Unione, nel territorio di uno Stato membro, cui pertanto è applicabile la disposizione di cui all’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004.

55.      Tuttavia, nel caso in cui l’interessato non eserciti la sua attività lavorativa nel territorio di uno Stato membro, e quindi la connessione dell’attività lavorativa con il territorio dell’Unione sia più fievole, non è assolutamente detto che le esigenze connesse al principio della parità di trattamento, a sua volta connesse all’obiettivo più generale del regolamento n. 883/2004 di facilitare la libera circolazione delle persone (27), siano garantite più efficacemente dall’utilizzazione del criterio di collegamento del luogo di stabilimento del datore di lavoro, piuttosto che da quello della residenza dell’interessato. Come evidenziato dai governi ellenico e polacco, il caso dei marittimi, come quello dell’interessato nel procedimento principale, il cui impiego è caratterizzato da una forte mobilità internazionale e da contratti a tempo determinato spesso di breve durata e spesso conclusi a distanza, costituisce un chiaro esempio di ciò.

56.      Infine, in quinto luogo, non si oppone, a mio avviso, all’interpretazione della disposizione di cui all’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004, che ho proposto al precedente paragrafo 48, l’eventuale rischio, evocato in udienza, che la legislazione dello Stato membro di residenza dell’interessato non preveda disposizioni che permettano la sua affiliazione al sistema di sicurezza sociale di tale Stato membro e che pertanto l’interessato rimanga privo di protezione.

57.      A tale riguardo rilevo che, come risulta dalla giurisprudenza della Corte citata ai precedenti paragrafi 20 e seguenti, certamente, le disposizioni del titolo II del regolamento n. 883/2004 hanno il solo scopo di determinare la legislazione nazionale applicabile alle persone che rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento ed esse, di per sé, non mirano a stabilire le condizioni alle quali sorge il diritto o l’obbligo di iscriversi a un regime di sicurezza sociale o a un determinato settore del medesimo, spettando alla normativa di ciascuno Stato membro stabilire tali condizioni (28).

58.      Tuttavia, la Corte ha altresì chiarito che, la completezza del sistema di norme di conflitto istituito da detto titolo II ha l’effetto di privare il legislatore di ciascuno Stato membro del potere di determinare liberamente la portata e le condizioni di applicazione della propria normativa nazionale, quanto alle persone ad essa assoggettate e quanto al territorio all’interno del quale le disposizioni nazionali producono i loro effetti (29).

59.      Infatti, all’atto di stabilire le condizioni alle quali sorge il diritto di iscriversi a un regime di sicurezza sociale, gli Stati membri sono tenuti ad osservare le disposizioni di diritto dell’Unione vigenti. In particolare, le norme sui conflitti di leggi previste dal regolamento n. 883/2004 s’impongono imperativamente agli Stati membri e questi ultimi non dispongono della facoltà di stabilire in che misura sia applicabile la propria legislazione oppure quella di un altro Stato membro (30).

60.      Ne consegue che, alla luce dell’obiettivo delle disposizioni del succitato titolo II, le quali, come ricordato ai precedenti paragrafi 23 e 26, sono intese, in particolare, ad impedire che le persone rientranti nell’ambito di applicazione di tale regolamento restino senza tutela in materia di sicurezza sociale per mancanza di una legislazione ad essi applicabile, le condizioni alle quali sorge il diritto di iscriversi ad un regime di sicurezza sociale non possono avere l’effetto di escludere dall’ambito di applicazione della legislazione di cui trattasi le persone alle quali detta legislazione è applicabile sulla base del regolamento n. 883/2004 (31).

D.      Sulla questione pregiudiziale

61.      È alla luce di tutte le considerazioni che precedono e dell’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004 che ho proposto al precedente paragrafo 48 che occorre, a mio avviso, rispondere alla questione pregiudiziale posta dal giudice del rinvio.

62.      A tale riguardo, ritengo opportuno preliminarmente confermare che i tre presupposti su cui tale giudice fonda la sua questione alla Corte appaiono corretti (32).

63.      In effetti, in primo luogo, non vi è dubbio il sig. SF rientra nel campo di applicazione del regolamento n. 883/2004 conformemente all’articolo 2 di questo. Egli, infatti, è un cittadino lettone risiedente in Lettonia e non si contesta che, nel periodo pertinente, egli dovesse essere soggetto alla legge di uno Stato membro, ossia la Lettonia o i Paesi Bassi (33).

64.      In secondo luogo, la Corte ha già avuto modo di constatare che l’attività lavorativa esercitata a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato terzo che si trova in acque internazionali all’altezza della parte della piattaforma continentale adiacente ad uno Stato membro non può essere assimilata ad un’attività lavorativa effettuata nel territorio di uno Stato membro (34).

65.      In terzo luogo, è altresì indubbio che il rapporto di lavoro del sig. SF presenta un nesso sufficientemente stretto con il territorio dell’Unione. Risulta, in effetti, dalla giurisprudenza che un tal nesso esiste quando un cittadino dell’Unione residente in uno Stato membro, è stato assunto da un’impresa stabilita in un altro Stato membro per conto della quale egli svolge le sue attività (35).

66.      Ciò premesso, rilevo che tanto il giudice del rinvio quanto le parti che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte dinanzi alla Corte concordano a ragione che alla situazione dell’interessato nel procedimento principale non è applicabile alcuna disposizione del regolamento n. 883/2004 diversa dall’articolo 11, paragrafo 3, lettera e).

67.      In effetti, in primo luogo, a tale situazione non è applicabile nessuna delle disposizioni di cui alle lettere da a) a d) del paragrafo 3 dello stesso articolo e più in particolare non è applicabile la lettera a), l’attività di marittimo non essendo stata esercitata nel territorio di nessuno Stato membro.

68.      In secondo luogo, non è applicabile la disposizione del paragrafo 4, del citato articolo 11, in quanto essa si applica solo ad attività svolte su navi battenti bandiera di uno Stato membro, allorché nella presente fattispecie l’attività è stata svolta su una nave battente bandiera di uno Stato terzo.

69.      In terzo luogo, a tale situazione non è applicabile nessuna delle altre disposizioni del titolo II del regolamento n. 883/2004, le quali si applicano a fattispecie diverse da quelle in causa nel procedimento principale (36), né è applicabile alcun’altra disposizione del regolamento stesso.

70.      In tali condizioni, alla luce dell’interpretazione della norma fornita al precedente paragrafo 48 ritengo che, ad una situazione quale quella del sig. SF sia applicabile la disposizione di cui all’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004 e che, pertanto, una persona che si trovi in tale situazione sia soggetta alla legislazione dello Stato di residenza.

V.      Conclusione

71.      Sulla base delle considerazioni svolte, propongo alla Corte di rispondere al quesito sottoposto dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) nel senso che:

L’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale deve essere interpretato nel senso che un cittadino di uno Stato membro, residente nel suo Stato membro d’origine, che ha lavorato alle dipendenze di un datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro, svolgendo attività in qualità di marittimo a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato terzo la quale, nel periodo pertinente, si trovava al di fuori del territorio dell’Unione, è soggetto, per detto periodo, alla legislazione del suo Stato membro di residenza.


1      Lingua originale: l’italiano.


2      Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 883/2004»).


3      Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, (in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»). Tale regolamento è stato abrogato dal regolamento n. 883/2004 con effetto al 1° maggio 2010.


4      In particolare viene fatto riferimento alle sentenze del 29 giugno 1994, Aldewereld (C‑60/93, EU:C:1994:271) e del 19 marzo 2015, Kik (C‑266/13, EU:C:2015:188).


5      V. i considerando 1, 3, 4 e 45 del regolamento n. 883/2004. V., anche, le sentenze del 14 giugno 2016, Commissione/Regno Unito (C‑308/14, EU:C:2016:436, punto 67) e del 21 marzo 2018, Klein Schiphorst (C‑551/16, EU:C:2018:200, punto 31).


6      Sentenze del 14 giugno 2016, Commissione/Regno Unito (C‑308/14, EU:C:2016:436, punto 67) e del 21 marzo 2018, Klein Schiphorst (C‑551/16, EU:C:2018:200, punto 44).


7      V. conclusioni dell’avvocato generale Cruz Villalón nella causa Commissione/Regno Unito (C‑308/14, EU:C:2015:666, paragrafo 49).


8      Sentenza del 25 ottobre 2018, Walltopia (C‑451/17, EU:C:2018:861, punto 42).


9      V. sentenza del 25 ottobre 2018, Walltopia (C‑451/17, EU:C:2018:861, punto 41) e la nota 6 delle conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Bogatu (C‑322/17, EU:C:2018:818) con riferimenti alla giurisprudenza relativa al regolamento n. 1408/71, il cui impianto sistematico era identico a quello del regolamento n. 883/2004. V., in particolare, sentenze del 12 giugno 1986, Ten Holder (302/84, EU:C:1986:242, punto 21), dell’11 giugno 1998, Kuusijärvi (C‑275/96, EU:C:1998:279, punto 28); del 13 settembre 2017, X (C‑570/15, EU:C:2017:674, punto 14); del 6 febbraio 2018, Altun e a. (C‑359/16, EU:C:2018:63, punto 29).


10      Conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Bogatu (C‑322/17, EU:C:2018:818, paragrafo 34).


11      Sentenza del 14 giugno 2016, Commissione/Regno Unito (C‑308/14, EU:C:2016:436, punto 63). Il corsivo è mio.


12      Ibid. punto 64 e giurisprudenza citata.


13      Ibid. 65 e giurisprudenza citata.


14      V. regolamento n. 2195/91 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU 1991, L 206, pag. 2) e specificamente il terzo considerando e l’articolo 1, punto 2) di tale regolamento.


15      V., al riguardo, il punto 40 della sentenza dell’11 giugno 1998, Kuusijärvi (C‑275/96, EU:C:1998:279).


16      V. giurisprudenza menzionata alla nota 9 supra.


17      V. sentenze del 12 gennaio 1983, Coppola (150/82, EU:C:1983:4, punto 11), del 12 giugno 1986, Ten Holder (302/84, EU:C:1986:242, punti 13 e 14), del 29 giugno 1994, Aldewereld (C‑60/93, EU:C:1994:271, punto 11) e il paragrafo 11 delle conclusioni dell’avvocato generale Lenz nella stessa causa Aldewereld (C-60/93, EU:C:1994:56), nonché la sentenza del 19 marzo 2015, Kik (C‑266/13, EU:C:2015:188, punti 48 e 49).


18      Si veda, inter alia, sentenza del 21 marzo 2018, Klein Schiphorst (C‑551/16, EU:C:2018:200, punto 34).


19      A termini di tale considerando «Conformemente al principio di proporzionalità e al postulato che prevede l’estensione dell’ambito di applicazione del presente regolamento a tutti i cittadini dell’Unione europea e al fine di trovare una soluzione che tenga conto dei vincoli che possono essere connessi alle specificità dei sistemi fondati sulla residenza, una deroga speciale mediante l’inserimento, nell’allegato XI, di un testo riguardante la «DANIMARCA», limitata al diritto a una pensione sociale esclusivamente per quanto riguarda la nuova categoria delle persone non attive, alla quale è stato esteso il presente regolamento, è stata giudicata adeguata data la specificità del sistema danese e tenuto conto del fatto che, a norma della legislazione vigente in Danimarca (legge sulle pensioni), dette pensioni sono esportabili dopo un periodo di residenza di dieci anni».


20      Proposta della Commissione di regolamento (CE) del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 21 dicembre 1998, (COM(1998) 779 def.).


21      V. pag. 7 della relazione esplicativa alla proposta menzionata alla nota precedente.


22      V., più nel dettaglio, sentenza dell’11 giugno 1998, Kuusijärvi (C‑275/96, EU:C:1998:279, punto 40).


23      V. ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId= 11366&langId=it.


24      Documento esistente solo in francese, inglese e tedesco. https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId= 6481&langId=fr.


25      Si veda, in tal senso, la nota 12 delle conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Bogatu (C‑322/17, EU:C:2018:818).


26      «Notamment» in francese, «in particular» in inglese, «insbesondere» in tedesco.


27      V. paragrafo 20 supra.


28      V., inter alia, giurisprudenza citata ai punti 21 e 26 nonché sentenza del 25 ottobre 2018, Walltopia (C‑451/17, EU:C:2018:861, punto 47).


29      Sentenza del 26 ottobre 2016, Hoogstad (C‑269/15, EU:C:2016:802, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).


30      V. sentenza del 25 ottobre 2018, Walltopia (C‑451/17, EU:C:2018:861, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).


31      V. sentenza del 25 ottobre 2018, Walltopia (C‑451/17, EU:C:2018:861, punto 49 e giurisprudenza citata).


32      V. paragrafo 10 supra.


33      V., per analogia, sentenza del 19 marzo 2015, Kik (C‑266/13, EU:C:2015:188, punti 38 e 39).


34      V., in tal senso, sentenza del 19 marzo 2015, Kik (C‑266/13, EU:C:2015:188, punto 40). Tuttavia, come osservato a giusto titolo dal governo ellenico, nel caso in cui i lavori effettuati sulla nave in cui l’interessato ha svolto il suo impiego concernessero l’esplorazione e/o lo sfruttamento delle risorse sulla parte della piattaforma continentale adiacente ad uno Stato membro, ciò che spetta la giudice del rinvio constatare, l’analisi potrebbe essere differente. V. sentenza del 17 gennaio 2012, Salemink (C‑347/10, EU:C:2012:17, punti 35 e segg. e sentenza Kik sopracitata, punto 41 ultima frase).


35      V. sentenze del 29 giugno 1994, Aldewereld (C‑60/93, EU:C:1994:271, punto 14), sentenza del 28 febbraio 2013, Petersen e Petersen (C‑544/11, EU:C:2013:124, punto 42) e del 19 marzo 2015, Kik (C‑266/13, EU:C:2015:188, punto 43).


36      In effetti, tali disposizioni prevedono regole particolari applicabili alle persone facenti oggetto di un distaccamento (articolo 12), alle persone che esercitano attività in due o più Stati membri (articolo 13), alle persone che hanno scelto un’assicurazione volontaria o un’assicurazione facoltativa continuata (articolo 14), agli agenti contrattuali delle istituzioni europee (articolo 15), nonché alcune eccezioni agli articoli da 11 a 15 (articolo 16).