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Ricorso proposto il 24 aprile 2009 - Gem-Year e Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) / Consiglio

(Causa T-172/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Gem-Year Industry Co. Ltd e Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd (rappresentanti: avv.ti K. Adamantopoulos e Y. Melin)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare il regolamento (CE) del Consiglio 26 gennaio 2009, n. 91, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, nella parte in cui:

compie un manifesto errore nella valutazione dei fatti al fine di concludere nel senso della legittimazione dei produttori comunitari che avevano sporto denuncia, in tal modo violando gli artt. 5, nn. 1 e 4, del regolamento di base;

in violazione degli artt. 1, nn. 1, 2 e 4, 2, n. 8, 5, nn. 2 e 10, del regolamento di base, impone dazi antidumping con riguardo a molti prodotti differenti;

in violazione dell'art. 3, nn. 3 e 4, del regolamento di base, conclude, sulla base di un manifesto errore nella valutazione dei fatti di causa, che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole;

respinge in modo ingiustificato la richiesta di status d'impresa operante in economia di mercato presentata da produttori esportatori cinesi, in violazione dell'art. 2, n. 7, lett. c) , primo trattino, seconda frase, del regolamento di base;

viola l'art. 2, n. 7, lett. c, come interpretato alla luce dell'accordo OMC e dell'art. 15 del protocollo di adesione della Cina all'OMC, in quanto respinge la richiesta di status d'impresa operante in economia di mercato presentata da produttori del settore degli elementi di fissaggio basandosi su una situazione prevalente in un diverso settore;

le sue constatazioni si fondano su informazioni insufficienti, in violazione del dovere di esaminare in modo accurato ed imparziale tutti gli aspetti pertinenti a ciascun caso individuale, come garantito dall'ordinamento giuridico comunitario nei procedimenti amministrativi;

viola gli artt. 1, nn. 1-2, 2, 3, n. 1, 5, 6, 8, 10, n. 1, 11 e 15 del regolamento antisovvenzioni di base , in quanto utilizza il diniego dello status d'impresa operante in economia di mercato per controbilanciare le sovvenzioni;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Attraverso il loro ricorso, le ricorrenti chiedono l'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 26 gennaio 2009, n. 91, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese 1, per le seguenti ragioni.

Le ricorrenti deducono che il Consiglio è incorso in un manifesto errore nella valutazione dei fatti della fattispecie al fine di concludere nel senso della legittimazione dei produttori comunitari che avevano sporto denuncia ai sensi dell'art. 5, nn. 1 e 4, del regolamento di base 2, in quanto avrebbe dovuto presumibilmente prendere in considerazione il margine d'errore delle statistiche da esso utilizzate per il calcolo della produzione totale comunitaria e correggere tale stima di conseguenza. Le ricorrenti affermano, inoltre, che il regolamento impugnato viola gli artt. 1, nn. 1, 2 e 4, 2, n. 8, 5, nn. 2 e 10, del regolamento di base, poiché impone dazi antidumping con riguardo a molti prodotti differenti, quando invece un'inchiesta antidumping non può avere ad oggetto più di un singolo prodotto. Ancora, le ricorrenti deducono che il Consiglio è incorso in un manifesto errore di valutazione dei fatti di causa e in una violazione dell'art. 3, nn. 3 e 4, del regolamento di base, allorché ha concluso, al 'considerando' 161 del regolamento impugnato, che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole, mentre detta conclusione poggia unicamente su un indice negativo di pregiudizio, su una risultanza contraddittoria e su varie valutazioni astratte.

Le ricorrenti lamentano altresì che il regolamento impugnato viola l'art. 2, n. 7, lett. c) , primo trattino, seconda frase, in quanto respinge la richiesta di status d'impresa operante in economia di mercato dei produttori esportatori cinesi con la motivazione che i loro costi dei principali mezzi di produzione non riflettono i prezzi di mercato internazionali e non distorti, mentre detta disposizione richiede soltanto che le compagnie che richiedono lo status d'impresa operante in economia di mercato dimostrino di acquistare i loro principali mezzi di produzione al valore di mercato.

Oltre a ciò, viene dedotto che il regolamento impugnato viola l'art. 2, n. 7, lett. c), come interpretato alla luce dell'accordo OMC e dell'art. 15 del protocollo di adesione della Cina all'OMC, perché respinge la richiesta di status d'impresa operante in economia di mercato dei produttori del settore degli elementi di fissaggio basandosi su di una situazione prevalente in un diverso settore. Le ricorrenti aggiungono che le conclusioni del regolamento impugnato si fondano su informazioni insufficienti, in violazione del dovere di esaminare in modo accurato ed imparziale tutti gli aspetti pertinenti a ciascun caso individuale, come garantito dall'ordinamento giuridico comunitario nei procedimenti amministrativi.

Infine, le ricorrenti affermano che il regolamento impugnato viola gli artt. 1, nn. 1-2, 2, e 3, n. 1, del regolamento antisovvenzioni di base 3, in quanto non stabilisce se le sovvenzioni la cui esistenza è stata riscontrata durante l'inchiesta antidumping costituissero sovvenzioni ai sensi di tali articoli; in altri termini, che vi sia stato un contributo finanziario, che esso sia stato di carattere specifico, idoneo a conferire un vantaggio e che, in conseguenza di esso, l'industria comunitaria abbia subito un pregiudizio. Analogamente, secondo le ricorrenti, la Commissione non ha mai esaminato tale pregiudizio, conformemente all'art. 8 del regolamento antisovvenzioni di base, né ha calcolato il vantaggio conferito al beneficiario, come imposto dagli artt. 5 e 6 del medesimo regolamento. Le ricorrenti aggiungono che la Commissione non si è attenuta alla procedura delineata dagli artt. 10, n. 1, e 11, né ha rilevato, sulla base dei fatti, l'esistenza di sovvenzioni compensabili e di un conseguente pregiudizio, come richiesto dall'art. 15 del regolamento antisovvenzioni di base, in quanto ha utilizzato il diniego dello status d'impresa operante in economia di mercato per controbilanciare le sovvenzioni.

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1 - GU L 29, pag. 1.

2 - Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996 L 56, pag. 1), come modificato dal Regolamento (CE) del Consiglio n. 2117/2005 (GU 2005 L 340, pag. 17).

3 - Regolamento (CE) del Consiglio 6 ottobre 1997, n. 2026, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 288, pag. 1).