Language of document : ECLI:EU:T:2012:531





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 10 ottobre 2012 –
Shanghai Biaowu High-Tensile Fasteners e Shanghai Prime Machinery / Consiglio

(causa T‑170/09)

«Dumping – Importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina – Status di impresa operante in economia di mercato – Termine per l’adozione della decisione su tale status – Principio di buona amministrazione – Onere della prova – Obbligo di motivazione – Articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), e paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuto articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), e paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1225/2009]»

1.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Regolamento che istituisce dei dazi antidumping – Dazi differenti imposti a una serie di imprese – Ricevibilità limitata, per ciascuna impresa, alle disposizioni del regolamento che la riguardano (Art. 230, quarto comma, CE) (v. punti 42, 43)

2.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Importazioni provenienti da paesi non retti da un’economia di mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento n. 384/96 – Procedimento di valutazione delle condizioni che consentono a un produttore di ottenere lo status di impresa operante in economia di mercato – Superamento da parte della Commissione del termine di tre mesi previsto all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo comma, di detto regolamento – Conseguenze [Regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 1225/2009, art. 2, § 7, c)] (v. punti 45, 48‑50, 52, 54, 59, 60, 62)

3.                     Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione letterale, sistematica, storica e teleologica – Considerazione della motivazione dell’atto di cui trattasi (v. punti 68‑70)

4.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Importazioni provenienti da paesi non retti da un’economia di mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento n. 384/96 – Applicazione delle regole relative ai paesi a economia di mercato – Interpretazione restrittiva [Regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 1225/2009, art. 2, § 7, a) e b)] (v. punti 74‑78, 82‑84, 87‑89)

5.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Concessione dello status di impresa operante in economia di mercato – Presupposti – Onere della prova a carico dei produttori – Valutazione degli elementi di prova spettante alle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti [Regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 1225/2009, art. 2, § 7, b) e c)] (v. punti 91, 92, 99, 100)

6.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Concessione dello status di impresa operante in economia di mercato – Presupposti – Onere della prova a carico dei produttori – Carattere eccessivo di detto onere – Insussistenza [Regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 1225/2009, art. 2, § 7, b) e c)] (v. punti 106‑108)

7.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Adeguamenti – Differenze nei prezzi delle materie prime che incidono sui prezzi dei prodotti interessati – Differenze di prezzo che devono essere dimostrate nell’ambito di un solo mercato interno e non rispetto ad altri mercati [Regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 1225/2009, artt. 2, § 7, a), e 10, k)] (v. punti 122, 123)

8.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolamento che istituisce dazi antidumping (Art. 253 CE) (v. punto 126)

9.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Inchiesta – Rispetto dei diritti della difesa – Obbligo delle istituzioni di garantire l’informazione delle imprese interessate (Regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 1225/2009, artt. 6, § 7, e 20, § 1) (v. punti 130-132, 135)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale del regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 29, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Shanghai Biaowu High-Tensile Fasteners Co. Ltd e la Shanghai Prime Machinery Co. Ltd sopportano, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dallo European Industrial Fasteners Institute AISBL.

3)

La Commissione sopporta le proprie spese.