Language of document : ECLI:EU:T:2009:180





Ordinanza del Presidente del Tribunale 8 giugno 2009 – Z / Commissione

(causa T‑173/09 R)

«Procedimento sommario – Accesso di un terzo interessato a una decisione della Commissione che infligge un’ammenda e non ancora pubblicata – Domanda di provvedimenti provvisori – Non luogo a provvedere – Insussistenza dell’urgenza»

1.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Carattere cumulativo – Ponderazione di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 12‑13)

2.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Realizzazione del danno subordinata al verificarsi di eventi futuri e incerti (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 17‑18, 24)

3.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Realizzazione del danno principale – Insussistenza (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punto 27)

Oggetto

Accesso alla decisione della Commissione 28 gennaio 2009 in un procedimento ai sensi dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (procedimento COMP/G/39.406 – Tubi marini) e cancellazione della menzione del nome del richiedente nel testo di detta decisione.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta nella parte in cui non è già divenuta priva di oggetto.

2)

La presente ordinanza annulla e sostituisce l’ordinanza 6 maggio 2009.

3)

Le spese sono riservate.