Language of document : ECLI:EU:F:2014:37

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

27 febbraio 2014

Causa F‑32/13

Robert Walton

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Agente temporaneo – Indennità una tantum – Dimissioni constatate con sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee – Determinazione della data delle dimissioni – Autorità di cosa giudicata – Decisioni dell’APN divenute definitive in assenza di ricorso contenzioso – Inosservanza del previo procedimento amministrativo – Irricevibilità manifesta»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con cui il sig. Walton chiede, in sostanza, da un lato, l’annullamento della lettera della Commissione europea del 13 aprile 2012 con cui l’autorità che ha il potere di concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: la «APCC») ha preso posizione rispetto alla sua domanda relativa al credito che gli vanterebbe nei confronti della Commissione, segnatamente il pagamento di una delle componenti dell’indennità una tantum, nonché, dall’altro, l’annullamento della decisione del 9 gennaio 2013 con cui l’APCC ha respinto il reclamo che il ricorrente aveva presentato in proposito il 17 settembre 2012.

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Il sig. Walton sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

Massime

Procedimento giurisdizionale – Autorità di cosa giudicata – Portata

Un ricorso è dichiarato irricevibile a causa dell’autorità di cosa giudicata insita in una sentenza anteriore che ha deciso un ricorso che vedeva opposte le stesse parti, aveva lo stesso oggetto ed era fondato sulla stessa causa. Nel valutare l’esistenza di una siffatta sentenza anteriore, l’atto di cui è chiesto l’annullamento costituisce un elemento essenziale che consente di individuare l’oggetto di un ricorso. Tuttavia, il fatto che i ricorsi siano stati diretti contro decisioni distinte che l’amministrazione ha formalmente adottato non basta per dedurne la mancanza di identità di oggetto, qualora tali decisioni abbiano un contenuto sostanzialmente identico e siano fondate sulla stessa motivazione.

Laddove un ricorrente contesti, come avviene nel caso di specie, la legittimità di decisioni divenute definitive, ammettere la ricevibilità del suo ricorso equivarrebbe a conferirgli la possibilità di far risorgere a proprio favore il diritto a proporre ricorso avverso tali decisioni e a consentirgli di mettere in discussione l’autorità di giudicato delle sentenze anteriori relative a tali decisioni.

Quanto alla presunta violazione del diritto ad un equo processo qualora il ricorso dovesse essere dichiarato irricevibile, le decisioni impugnate hanno acquisito carattere definitivo solo in forza dell’inerzia del ricorrente che ha deciso di non avvalersi dei mezzi di impugnazione amministrativi o giurisdizionali a sua disposizione.

(v. punti 40, 41, 48 e 49)

Riferimento:

Corte: 19 settembre 1985, Hoogovens Groep/Commissione, 172/83 e 226/83, punto 9; 27 ottobre 1987, Diezler e a./CES, 146/85 e 431/85, punti 14‑16

Tribunale di primo grado: 5 giugno 1996, NMB Francia e a./Commissione, T‑162/94, punti 37 e 38

Tribunale dell’Unione europea: 25 giugno 2010, Imperial Chemical Industries/Commissione, T‑66/01, punto 197

Tribunale della funzione pubblica: 11 giugno 2009, Ketselidis/Commissione, F‑72/08, punto 33; 25 febbraio 2014, Marcuccio/Commissione, F‑118/11, punto 54