Language of document : ECLI:EU:F:2015:55

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA
(Prima Sezione)

21 aprile 2015

Causa F‑31/11 DEP

BI

contro

Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)

«Funzione pubblica – Procedura – Liquidazione delle spese – Rappresentanza di un’agenzia dell’Unione da parte di un avvocato – Compenso forfettario – Spese ripetibili – Situazione economica del ricorrente»

Oggetto:      Domanda di liquidazione delle spese presentata dal Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) in seguito all’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 7 marzo 2012, BI/Cedefop (F‑31/11, EU:F:2012:28).

Decisione:      L’importo delle spese ripetibili da parte del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale nei confronti del sig. Karamanis a titolo della causa F‑31/11 è fissato in EUR 5 000.

Massime

1.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Domanda di liquidazione – Termine di presentazione – Obbligo di presentare la domanda di liquidazione entro un termine ragionevole

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 92, § 1)

2.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Spese indispensabili sostenute dalle parti – Nozione – Onorari versati da un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione al suo avvocato – Inclusione – Violazione del principio di parità di trattamento tra ricorrenti a motivo dell’impiego di un avvocato per talune cause ma non per altre – Insussistenza

[Statuto della Corte di giustizia, art. 19, comma 1, e allegato I, art. 7, § 1; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 91, b)]

3.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Spese indispensabili sostenute dalle parti – Onorari versati da un’istituzione al suo avvocato – Inclusione – Elementi da prendere in considerazione ai fini della liquidazione – Situazione economica della parte condannata alle spese – Esclusione

[Statuto della Corte di giustizia, art. 19, comma 1, e allegato I, art. 7, § 1; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 91, b)]

1.      Una domanda di liquidazione delle spese deve essere presentata entro un termine ragionevole, trascorso il quale la parte che è stata condannata a sopportarle è legittimata a ritenere che la parte creditrice abbia rinunciato al suo diritto. Inoltre, il carattere ragionevole di un termine deve essere valutato in funzione dell’insieme delle circostanze proprie di ciascuna causa e, in particolare, della rilevanza della controversia per l’interessato, della complessità del caso e del comportamento delle parti coinvolte.

Per quanto riguarda il comportamento delle parti, sebbene la proposizione di un’impugnazione non abbia effetti sospensivi, è comprensibile che una parte avente diritto al pagamento delle spese possa attendere la scadenza del termine di impugnazione prima di presentare la sua domanda di rimborso delle spese.

(v. punti 14 e 16)

Riferimento:

Corte: sentenza Réexamen Arango Jaramillo e a./BEI, C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, punti 28, 30 e 33, e ordinanza Dietz/Commissione, 126/76 DEP, EU:C:1979:158, punto 1

Tribunale di primo grado: ordinanza Air Francia/Commissione, T‑2/93 DEP, EU:T:1996:48, punti 10 e seguenti

Tribunale della funzione pubblica: ordinanza BI/Cedefop, F‑31/11, EU:F:2012:28

2.      Dall’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile dinanzi al Tribunale della funzione pubblica in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I a tale Statuto, risulta che le istituzioni dell’Unione europea sono, per quanto riguarda la maniera in cui esse intendono farsi rappresentare o assistere dinanzi al giudice dell’Unione, libere di decidere di ricorrere all’assistenza di un avvocato. A tal riguardo, il compenso di quest’ultimo rientra nella nozione di spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento, senza che l’istituzione sia tenuta a dimostrare che l’assistenza di tale avvocato fosse oggettivamente giustificata. Ai fini dell’applicazione della suddetta disposizione dello Statuto della Corte, occorre assimilare gli organismi dell’Unione a dette istituzioni.

Inoltre, il fatto che un organismo dell’Unione abbia fatto intervenire un agente e un avvocato esterno non incide sul carattere potenzialmente ripetibile delle spese in questione, dato che niente consente di escluderle a priori. Esso può tuttavia incidere sulla determinazione dell’importo delle spese sostenute per la procedura che vanno recuperate alla fine. Non può quindi costituire una violazione del principio di parità di trattamento tra i ricorrenti il fatto che un’istituzione o un organismo dell’Unione decida di ricorrere alle prestazioni di un avvocato in talune cause, mentre, in altre, tale istituzione o tale organismo è rappresentato dai suoi agenti.

Qualsiasi altra valutazione che subordini il diritto di un organismo dell’Unione di ripetere integralmente o parzialmente gli onorari versati ad un avvocato alla dimostrazione di una necessità oggettiva di avvalersi delle sue prestazioni costituirebbe di fatto una limitazione indiretta della libertà garantita dall’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte e comporterebbe per il giudice dell’Unione un dovere di sostituire la propria valutazione a quella delle istituzioni e degli organismi responsabili dell’organizzazione dei propri servizi. Orbene, un compito del genere non è compatibile né con l’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte, né con il potere di organizzazione interna di cui godono le istituzioni e gli organi dell’Unione relativamente alla gestione delle loro cause dinanzi ai giudici dell’Unione. Di conseguenza, il fatto che un organismo dell’Unione disponga di un servizio è irrilevante rispetto al carattere ripetibile delle spese consistenti nella remunerazione, da parte di tale organismo, di un avvocato che non faccia parte del suo personale.

(v. punti 30‑33)

Riferimento:

Corte: ordinanza Internationaler Hilfsfonds/Commissione, C‑554/11 P‑DEP, EU:C:2013:706, punto 17

Tribunale dell’Unione europea: ordinanza Longinidis/Cedefop, T‑283/08 P‑DEP, EU:T:2014:1083, punti 24‑26, e la giurisprudenza citata

Tribunale della funzione pubblica: ordinanza Chatzidoukakis/Commissione, F‑84/10 DEP, EU:F:2014:41, punto 21

3.      In sede di determinazione dell’importo delle spese ripetibili, il giudice dell’Unione non è competente a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare la misura in cui detti compensi possono essere rifusi dalla parte condannata alle spese. Nell’ambito della decisione sulla domanda di liquidazione delle spese, il giudice dell’Unione non deve prendere in considerazione una tariffa nazionale che fissi gli onorari degli avvocati né un eventuale accordo stipulato a tal riguardo tra la parte interessata e i suoi agenti o i suoi difensori.

Peraltro, in mancanza di disposizioni di natura tariffaria nel diritto dell’Unione, il giudice deve valutare liberamente i dati della causa, tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione nonché delle difficoltà della causa, dell’entità del lavoro che il procedimento giurisdizionale ha eventualmente richiesto da parte degli agenti o dei difensori intervenuti e degli interessi economici che la controversia ha rappresentato per le parti.

A tal riguardo, anche in assenza di un rapporto scritto sulle prestazioni fornite dall’avvocato e sul tempo loro consacrato, essendo gli onorari stabiliti in misura forfettaria, dal mero fatto della redazione del controricorso può essere dedotto che tale avvocato ha effettivamente compiuto atti e prestazioni necessarie ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Inoltre, il carattere forfettario del compenso non influisce sulla valutazione del Tribunale riguardo all’importo ripetibile a titolo di spese, atteso che il giudice si fonda su criteri giurisprudenziali consolidati e sulle precise indicazioni che le parti gli devono fornire. Pur se la mancanza di tali informazioni non è di ostacolo alla fissazione da parte del Tribunale, in base ad un’equa valutazione, dell’importo delle spese ripetibili, nondimeno essa pone il Tribunale nella condizione di svolgere una valutazione necessariamente restrittiva quanto alle rivendicazioni del richiedente.

Inoltre, la situazione economica di una parte condannata alle spese non rientra nei criteri in base ai quali il giudice dell’Unione stabilisce l’importo delle spese ripetibili nell’ambito di un procedimento di liquidazione delle spese.

(v. punti 35, 36, 41, 42 e 48)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: ordinanze Marcuccio/Commissione, T‑278/07 P‑DEP, EU:T:2013:269, punto 20, e Longinidis/Cedefop, EU:T:2014:1083, punto 67

Tribunale della funzione pubblica: sentenza Blais/BCE, F‑6/08, EU:F:2008:160, punti 111‑116; ordinanze Martinez Erades/SEAE, F‑64/12 DEP, EU:F:2013:111, punto 21, e Chatzidoukakis/Commissione, EU:F:2014:41, punti 22 e 23, e la giurisprudenza citata