Language of document : ECLI:EU:T:2014:607





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 3 luglio 2014 –
Sharif University of Technology / Consiglio

(causa T‑181/13)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Ricevibilità – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione»

1.                     Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Atto che comporta misure restrittive ai danni di una persona o di un’entità – Atto pubblicato e comunicato ai destinatari – Data di comunicazione dell’atto – Comunicazione all’interessato attraverso una pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – Ammissibilità – Presupposti – Impossibilità per il Consiglio di procedere ad una notifica (Art. 263, comma 6, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 102, § 1; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, art. 24, § 3; regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 46, § 3) (v. punti 29‑31)

2.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Decisione che s’inscrive in un contesto noto all’interessato che gli consenta di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria (Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2012/829/PESC; regolamento del Consiglio n. 1264/2012) (v. punti 43‑46, 50)

3.                     Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Misure adottate nell’ambito della lotta alla proliferazione nucleare – Portata del sindacato giurisdizionale (Artt. 263 TFUE e 296 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2012/829/PESC; regolamento del Consiglio n. 1264/2012) (v. punti 57, 58)

4.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Condotta che configura un sostegno a detta proliferazione – Insussistenza (Decisione del Consiglio 2012/829/PESC; regolamento del Consiglio n. 1264/2012) (v. punti 59, 62, 69, 70, 72, 73, dispositivo 1, 2)

5.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Obbligo di comunicazione di nuovi elementi a carico – Portata (Decisione del Consiglio 2012/829/PESC; regolamento del Consiglio n. 1264/2012) (v. punti 60, 61)

6.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Obbligo di comunicare la motivazione all’interessato contestualmente o immediatamente dopo l’adozione dell’atto che gli arreca pregiudizio – Limiti – Sicurezza dell’Unione e degli Stati membri o conduzione delle loro relazioni internazionali – Portata (Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2012/829/PESC; regolamento del Consiglio n. 1264/2012) (v. punti 64‑69)

7.                     Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Annullamento parziale di un regolamento e di una decisione concernenti l’adozione di misure restrittive nei confronti dell’Iran – Mantenimento degli effetti di tali atti per un periodo di due mesi dalla data della pronuncia della sentenza (Artt. 264, comma 2, TFUE e 266 TFUE; decisione del Consiglio 2012/829/PESC; regolamento del Consiglio n. 1264/2012) (v. punti 77‑83, dispositivo 3)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 71), nella parte in cui ha iscritto il nome della ricorrente nell’elenco figurante nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39) e, dall’altro, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L356, pag. 55), nella parte in cui ha iscritto il nome della ricorrente nell’elenco figurante nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).

Dispositivo

1)

La decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullata nella parte in cui ha iscritto il nome della Sharif University of Technology nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC.

2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullato nella parte in cui ha iscritto il nome della Sharif University of Technology nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010.

3)

Gli effetti della decisione 2012/829 e del regolamento di esecuzione n. 1264/2012 sono mantenuti, nei confronti della Sharif University of Technology, per una durata di due mesi dalla data della pronuncia della presente sentenza.

4)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Sharif University of Technology.