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Impugnazione proposta il 22 febbraio 2013 da Maria Concetta Cerafogli avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 12 dicembre 2012, causa F-43/10, Cerafogli / BCE

(causa T-114/13 P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Maria Concetta Cerafogli (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: avv. L. Levi)

Controinteressata nel procedimento: Banca Centrale Europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza impugnata;

per l'effetto:

annullare la decisione della Banca Centrale Europea del 24 novembre 2009, che respinge le denunce della ricorrente per discriminazione e attentato alla sua dignità a causa del comportamento dei suoi superiori e annullare, se necessario, la decisione del 24 marzo 2010, che respinge ii ricorso speciale della ricorrente;

accogliere le richieste della ricorrente, quali formulate nella sua domanda di riesame amministrativo, e segnatamente ordinare:

la cessazione di ogni forma di discriminazione e mobbing nei confronti della ricorrente, the si tratti di molestie verbali ovvero di molestie legate all'assegnazione e all'organizzazione del lavoro;

la trasmissione alla ricorrente della ritrattazione scritta da parte del sig. G delle proprie dichiarazioni offensive e minacciose;

in ogni caso, accordare ii risarcimento del danno morale e materiale subito nella misura equitativamente quantificata in EUR 50 000 (danno morale) e di EUR 15 000 (danno materiale);

ordinare alla BCE di produrre la relazione completa dell'inchiesta amministrativa interna, completa di tutti i suoi allegati, ivi inclusi i verbali delle audizioni. Inoltre, ordinare alla BCE di produrre l'intera corrispondenza tra la commissione d'inchiesta e/o il responsabile dell'inchiesta, da una parte, e il Comitato esecutivo della BCE e/o il Presidente della BCE, dall'altra;

disporre la convocazione, in veste di testimone, della ex-consulente sociale della convenuta;

condannare la controinteressata alle spese del giudizio di appello e a quelle del primo grado di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dci diritti della difesa, travisamento dei fatti, violazione del principio di proporzionalità, violazione dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 45/2001  e violazione del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. A tale riguardo, la ricorrente afferma che il Tribunale della funzione pubblica (in prosieguo: il "TFP") ha commesso errori in diritto e ha violato il suo diritto alla difesa in quanto ha ritenuto che ella non avrebbe potuto confidare nell'obbligo della BCE di rispettare i diritti della difesa. Difatti, la decisione che ha respinto la sua denuncia ha pregiudicato in maniera sensibile gli interessi della ricorrente e, inoltre, il procedimento era stato "promosso" nei suoi confronti nel senso specificato dalla giurisprudenza (Commissione/Lisrestal). Stante il mancato riconoscimento alla ricorrente dell'accesso alla documentazione, ella è stata privata del diritto di difendere adeguatamente i propri diritti contro gli atti del procedimento dinanzi all'organo giurisdizionale europeo, con la conseguente violazione anche del suo diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo e del dovere del giudice di motivare le proprie decisioni. A tale riguardo, la ricorrente aveva chiesto al TFP di ordinare alla BCE, ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento di procedura del TFP, di produrre il fascicolo della inchiesta amministrativa completo di tutti gli allegati alla relativa relazione, ivi inclusi i verbali delle audizioni. La sentenza impugnata ha negato l'adozione di misure di organizzazione del procedimento in violazione del diritto della ricorrente a un ricorso giurisdizionale effettivo e al dovere del giudice di motivare le proprie decisioni.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del mandato della commissione d'inchiesta e del dovere di assistenza, in quanto le risultanze di entrambi i riesami (vale a dire, l'inchiesta amministrativa e il TFP) sono molto limitate poiché hanno dimostrato soltanto l'esistenza di alcuni colleghi che avevano riportato giudizi negativi sulla ricorrente e sul suo lavoro. Tuttavia, ciò non ha coinciso con l'ambito della denuncia presentata dalla ricorrente - e, quindi, con il mandato della commissione d'inchiesta - avente ad oggetto in particolare la valutazione delle risultanze riguardanti i giudizi negativi espressi nei suoi riguardi. Inoltre, la sentenza impugnata ha omesso di considerare l'ingiustizia di una siffatta situazione, nella quale la ricorrente non è stata informata delle opinioni negative riportate, e, quindi, si è vista relegare in una posizione marginale nella quale, a fronte del danno alla sua reputazione, era privata del diritto di difendersi.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 6, paragrafo 5, della Circolare amministrativa del Comitato esecutivo della BCE del 21 marzo 2006, n. 1/2006, relativa alle inchieste amministrative interne, nella parte in cui la decisione impugnata ha illegittimamente ritenuto che la trasmissione della relazione di inchiesta unitamente al fascicolo completo avrebbe dovuto avvenire solo nei confronti del responsabile dell'inchiesta.

Quinto motivo, vertente sul mancato riconoscimento della sussistenza di un errore manifesto di valutazione e sulla violazione del dovere del giudice di motivare le proprie decisioni, in quanto la nozione di errore manifesto di valutazione fatta propria dalla sentenza impugnata non è in linea con la giurisprudenza del Tribunale. Pertanto, la sentenza impugnata è erronea nella parte relativa al controllo di tale errore manifesto.

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1 - Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8, pag. 1).