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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

10 dicembre 2021 (*)

«Procedimento sommario – Irricevibilità manifesta del ricorso principale – Non luogo a statuire»

Nella causa T‑679/21 R,

ANIEF Associazione Professionale e Sindacale, con sede in Palermo (Italia), rappresentata da G. Guida, V. De Michele, W. Miceli e F. Ganci, avvocati,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo,

e

Consiglio dell’Unione europea,

convenuti,

avente ad oggetto una domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione del considerando 36 del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (GU 2021, L 211, pag. 1),

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 ottobre 2021, la ANIEF Associazione Professionale e Sindacale, ricorrente, ha proposto un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE diretto all’annullamento parziale del considerando 36 del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (GU 2021, L 211, pag. 1).

2        Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale in pari data, la ricorrente ha presentato la presente domanda di provvedimenti provvisori.

3        Con ordinanza in data odierna, il Tribunale ha respinto il ricorso principale in quanto manifestamente irricevibile ai sensi dell’articolo 126 del suo regolamento di procedura.

4        Di conseguenza, in considerazione del carattere accessorio del procedimento sommario rispetto al procedimento principale, non vi è più luogo a statuire sulla presente domanda di provvedimenti provvisori.

5        Ai sensi dell’articolo 133 del regolamento di procedura, si provvede sulle spese con la sentenza o l’ordinanza che definisce il giudizio. In considerazione del fatto che nell’ordinanza che ha dichiarato irricevibile il ricorso nel procedimento principale si provvede unicamente sulle spese relative al suddetto procedimento, spetta al giudice del procedimento sommario pronunciarsi sulle spese relative alla presente domanda di provvedimenti provvisori.

6        Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, in caso di non luogo a statuire, il Tribunale decide liberamente sulle spese.

7        Poiché la presente ordinanza è adottata prima della notifica della domanda di provvedimenti provvisori ai convenuti e prima che questi ultimi abbiano potuto sostenere spese, è sufficiente decidere che la ricorrente si farà carico delle proprie spese.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori.

2)      La ANIEF Associazione Professionale e Sindacale si farà carico delle proprie spese.

Lussemburgo, 10 dicembre 2021

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

M. van der Woude


*      Lingua processuale: l’italiano.