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ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

10 dicembre 2021 (*)

«Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Tardività – Irricevibilità manifesta»

Nella causa T‑679/21,

ANIEF Associazione Professionale e Sindacale, con sede in Palermo (Italia), rappresentata da G. Guida, V. De Michele, W. Miceli e F. Ganci, avvocati,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo,

e

Consiglio dell’Unione europea,

convenuti,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale del considerando 36 del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (GU 2021, L 211, pag. 1),

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da J. Svenningsen (relatore), presidente, C. Mac Eochaidh e J. Laitenberger, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Procedimento e conclusioni della ricorrente

1        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 ottobre 2021, la ANIEF Associazione Professionale e Sindacale, ricorrente, ha proposto il presente ricorso.

2        Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale in pari data, essa ha presentato una domanda diretta a ottenere la sospensione dell’esecuzione del considerando 36 del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (GU 2021, L 211, pag. 1).

3        La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare parzialmente il considerando 36 del regolamento 2021/953, nella versione in lingua italiana pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e ripubblicata senza modifiche nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (GURI – 2ª serie speciale n. 63, del 12 agosto 2021), nella parte in cui non estende il divieto di discriminazione nei confronti di chi non intende vaccinarsi contro la COVID-19.

 In diritto

4        In via preliminare, occorre rilevare che, con il presente ricorso, la ricorrente fa essenzialmente valere che il considerando 36 del regolamento 2021/953, nella sua versione iniziale in lingua italiana pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 15 giugno 2021, non contiene, alla fine della sua prima frase, l’espressione «o hanno scelto di non essere vaccinate», presente invece in tutte le altre versioni linguistiche di tale regolamento.

5        Orbene, nonostante la rettifica, apportata alla versione in lingua italiana del regolamento 2021/953, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 5 luglio 2021 (GU 2021, L 236, pag. 86), che aggiunge l’espressione in questione al considerando 36, le autorità italiane, a margine della pubblicazione della normativa di tale Stato membro relativa alla «certificazione verde COVID-19», avrebbero proceduto alla pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 12 agosto 2021, del regolamento 2021/953 nella sua versione iniziale.

6        Secondo la ricorrente, l’omissione dell’espressione «o hanno scelto di non essere vaccinate» nella versione iniziale in lingua italiana del considerando 36 del regolamento 2021/953, successivamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, ha un effetto discriminatorio nei confronti dei lavoratori che essa rappresenta e i cui interessi essa è legittimata a tutelare, tenuto conto dell’obbligo che graverebbe su di essi di farsi vaccinare al fine di proseguire le loro attività professionali.

7        Per questi motivi, la ricorrente chiede l’annullamento parziale del considerando 36 del regolamento 2021/953.

8        Ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale, quando un ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può decidere di statuire con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

9        Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi di tale articolo, di statuire senza proseguire il procedimento.

10      A norma dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, un ricorso di annullamento dev’essere proposto nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto impugnato, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui questi ne ha avuto conoscenza. Ai sensi dell’articolo 59 del regolamento di procedura, quando un termine per l’impugnazione di un atto di un’istituzione decorre dalla pubblicazione di detto atto nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il termine dev’essere calcolato a partire dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla data di tale pubblicazione. Conformemente all’articolo 60 del medesimo regolamento tale termine dev’essere, inoltre, aumentato di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni.

11      Secondo costante giurisprudenza, il termine di ricorso è di ordine pubblico, essendo stato istituito per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche ed evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia, e incombe al giudice dell’Unione verificare, d’ufficio, se esso sia stato rispettato (sentenze del 23 gennaio 1997, Coen, C‑246/95, EU:C:1997:33, punto 21, e del 18 settembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commissione, T‑121/96 e T‑151/96, EU:T:1997:132, punti 38 e 39).

12      Nel caso di specie, dagli elementi del fascicolo risulta che il regolamento 2021/953 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 15 giugno 2021. Ne consegue che il termine di due mesi per la presentazione del ricorso, aumentato del termine di quattordici giorni previsto dall’articolo 59 del regolamento di procedura nonché del termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni previsto dall’articolo 60 di tale regolamento, è scaduto l’8 settembre alle ore 24.

13      Di conseguenza, il presente ricorso, proposto il 20 ottobre 2021, non è stato presentato entro il termine impartito e risulta essere tardivo.

14      Inoltre, la ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore che consente di derogare al termine di cui trattasi a norma dell’articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 53 di detto Statuto.

15      A tal riguardo, è irrilevante la circostanza, menzionata dalla ricorrente, che le autorità italiane abbiano proceduto ad una nuova pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 12 agosto 2021, della versione originale del regolamento 2021/953, senza tener conto della rettifica pubblicata il 5 luglio 2021 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

16      Da un lato, infatti, dalla formulazione stessa dell’articolo 288 TFUE risulta chiaramente che un regolamento è direttamente applicabile in ogni Stato membro. Di conseguenza, esso non necessita di provvedimenti di recepimento nel diritto nazionale (sentenza del 10 ottobre 1973, Variola, 34/73, EU:C:1973:101, punto 10).

17      Dall’altro lato, la sola versione di un regolamento dell’Unione che fa fede è, allo stato attuale del diritto dell’Unione, quella pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (sentenza dell’11 dicembre 2007, Skoma-Lux, C‑161/06, EU:C:2007:773, punto 50), come eventualmente modificata da rettifiche esse stesse pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, come nel caso di specie.

18      Parimenti, la ricorrente non può legittimamente far valere il fatto che non sia stata rapidamente messa a disposizione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea una versione consolidata del regolamento 2021/953, successivamente alla pubblicazione, avvenuta il 5 luglio 2021, nella stessa Gazzetta ufficiale, della rettifica apportata alla versione iniziale di tale regolamento in lingua italiana.

19      Nessuna normativa dell’Unione pone, infatti, a carico delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione un obbligo di pubblicare una versione consolidata degli atti che esse adottano e pubblicano nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, successivamente a modifiche o rettifiche di questi ultimi.

20      Pertanto, la circostanza che le autorità italiane abbiano unicamente pubblicato, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 12 agosto 2021, la versione iniziale del regolamento 2021/953 o ancora la circostanza che non esista alcuna versione consolidata del regolamento 2021/953 pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea non può giustificare un ritardo nella proposizione del ricorso di annullamento diretto esclusivamente contro la versione iniziale di tale regolamento.

21      In ogni caso e a prescindere anche dal fatto che la mancata menzione dell’espressione controversa nella versione iniziale del regolamento 2021/953 in lingua italiana aveva dato luogo a una rettifica già prima della proposizione del presente ricorso, occorre ricordare che il preambolo di un atto dell’Unione non ha valore giuridico vincolante (v. sentenza del 29 settembre 2021, Kočner/Europol, T‑528/20, non pubblicata, EU:T:2021:631, punto 95 e giurisprudenza ivi citata).

22      Pertanto, nessun ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE può essere validamente proposto, come nel caso di specie, esclusivamente avverso un considerando di un atto dell’Unione.

23      Da tutte le considerazioni che precedono risulta che il presente ricorso deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile, senza che sia necessario notificarlo al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea.

 Sulle spese

24      Poiché la presente ordinanza è adottata prima della notifica dell’atto introduttivo del ricorso al Parlamento e al Consiglio e prima che questi ultimi abbiano potuto sostenere spese, è sufficiente disporre che la ricorrente si faccia carico delle proprie spese, conformemente all’articolo 133, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)      La ANIEF Associazione Professionale e Sindacale si farà carico delle proprie spese.

Lussemburgo, 10 dicembre 2021

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

J. Svenningsen


*      Lingua processuale: l’italiano.