Language of document : ECLI:EU:C:2022:39

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

20 gennaio 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica di immigrazione – Direttiva 2003/109/CE – Articolo 9, paragrafo 1, lettera c) – Perdita dello status di cittadino di paese terzo soggiornante di lungo periodo – Assenza dal territorio dell’Unione europea per un periodo di dodici mesi consecutivi – Interruzione di tale periodo di assenza – Soggiorni irregolari e di breve durata nel territorio dell’Unione»

Nella causa C‑432/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna, Austria), con decisione del 28 agosto 2020, pervenuta in cancelleria il 14 settembre 2020, nel procedimento

ZK,

con l’intervento di:

Landeshauptmann von Wien,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da A. Prechal (relatrice), presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, J. Passer, F. Biltgen, L.S. Rossi e N. Wahl, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: D. Dittert, capounità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 luglio 2021,

considerate le osservazioni presentate:

–        per ZK, da E. Drabek, Rechtsanwalt;

–        per il governo austriaco, da A. Posch, J. Schmoll e C. Schweda, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da C. Cattabriga e H. Leupold, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 ottobre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra ZK e il Landeshauptmann von Wien (capo del governo del Land di Vienna, Austria) in merito al rifiuto di quest’ultimo di rinnovare il permesso di soggiorno di soggiornante di lungo periodo di ZK.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 La direttiva 2003/109

3        I considerando 2, 4, 6, 10 e 12 della direttiva 2003/109 enunciano quanto segue:

«(2)      Nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e del 16 ottobre 1999, il Consiglio europeo ha affermato che occorre ravvicinare lo status giuridico dei cittadini di paesi terzi a quello dei cittadini degli Stati membri e che, alle persone che soggiornano regolarmente in un determinato Stato membro per un periodo da definirsi e sono in possesso di un permesso di soggiorno di lunga durata, lo Stato membro dovrebbe garantire una serie di diritti uniformi e quanto più simili a quelli di cui beneficiano i cittadini dell’Unione europea.

(...)

(4)      L’integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri costituisce un elemento cardine per la promozione della coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità [europea] enunciato nel trattato [CE].

(...)

(6)      La condizione principale per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo dovrebbe essere la durata del soggiorno nel territorio di uno Stato membro. Dovrebbe trattarsi di un soggiorno legale ed ininterrotto, a testimonianza del radicamento del richiedente nel paese in questione. È necessaria una certa flessibilità affinché si possa tener conto delle circostanze che possono indurre una persona ad allontanarsi temporaneamente dal territorio.

(...)

(10)      Occorre stabilire un sistema di regole procedurali per l’esame della domanda intesa al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo. Tali procedure dovrebbero essere efficaci e gestibili in base al normale carico di lavoro delle amministrazioni degli Stati membri nonché trasparenti ed eque in modo da garantire agli interessati un livello adeguato di certezza del diritto. Esse non dovrebbero costituire un mezzo per ostacolare l’esercizio del diritto di soggiorno.

(...)

(12)      Per costituire un autentico strumento di integrazione sociale, lo status di soggiornante di lungo periodo dovrebbe valere al suo titolare la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro in una vasta gamma di settori economici e sociali sulle pertinenti condizioni definite dalla presente direttiva».

4        L’articolo 1 di tale direttiva così dispone:

«Scopo della presente direttiva è stabilire:

a)      le norme sul conferimento e sulla revoca dello status di soggiornante di lungo periodo concesso da uno Stato membro ai cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti nel suo territorio, nonché sui diritti connessi;

b)      le norme sul soggiorno di cittadini di paesi terzi in Stati membri diversi da quello in cui hanno ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo».

5        L’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Definizioni», stabilisce quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(...)

b)      “soggiornante di lungo periodo”, il cittadino di paese terzo titolare dello status di soggiornante di lungo periodo di cui agli articoli da 4 a 7;

(...)».

6        L’articolo 4 di detta direttiva, intitolato «Durata del soggiorno», così recita:

«1.      Gli Stati membri conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel loro territorio immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda.

(...)

3.      Le assenze dal territorio dello Stato membro interessato non interrompono la durata del periodo di cui al paragrafo 1 e sono incluse nel computo della stessa quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel periodo di cui al paragrafo 1.

(...)».

7        L’articolo 7 della direttiva 2003/109, intitolato «Acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo», recita, al suo paragrafo 1:

«Per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo, il cittadino di paese terzo interessato presenta domanda alle autorità competenti dello Stato membro in cui soggiorna. (...)».

8        L’articolo 8 di tale direttiva, intitolato «Permessi di soggiorno [UE] per soggiornanti di lungo periodo», prevede quanto segue:

«1.      Lo status di soggiornante di lungo periodo è permanente, fatto salvo l’articolo 9.

2.      Gli Stati membri rilasciano al soggiornante di lungo periodo un permesso di soggiorno [UE] per soggiornanti di lungo periodo. Questo è valido per almeno cinque anni e, previa domanda, ove richiesta, automaticamente rinnovabile alla scadenza.

(...)».

9        L’articolo 9 della stessa direttiva, intitolato «Revoca o perdita dello status», dispone quanto segue:

«1.      I soggiornanti di lungo periodo non hanno più diritto allo status di soggiornante di lungo periodo nei casi seguenti:

(...)

c)      in caso di assenza dal territorio [dell’Unione] per un periodo di dodici mesi consecutivi.

2.      In deroga al paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono stabilire che le assenze superiori a dodici mesi consecutivi o quelle dovute a motivi specifici o straordinari non comportino la revoca o la perdita dello status.

(...)

5.      Per quanto riguarda i casi di cui al paragrafo 1, lettera c)[,] e al paragrafo 4, gli Stati membri che hanno conferito lo status stabiliscono una procedura semplificata per poter ottenere nuovamente lo status di soggiornante di lungo periodo. (...)»

10      L’articolo 11 della direttiva 2003/109, intitolato «Parità di trattamento», prevede quanto segue:

«1.      Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda:

(…)

b)      l’istruzione e la formazione professionale, compresi gli assegni scolastici e le borse di studio secondo il diritto nazionale;

(...)

d)      le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale;

e)      le agevolazioni fiscali;

f)      l’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all’erogazione degli stessi, nonché alla procedura per l’ottenimento di un alloggio;

g)      la libertà d’associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;

(...)

2.      Per quanto riguarda le disposizioni del paragrafo 1, lettere b), d), e), f) e g), lo Stato membro interessato può limitare la parità di trattamento ai casi in cui il soggiornante di lungo periodo, o il familiare per cui questi chiede la prestazione, ha eletto dimora o risiede abitualmente nel suo territorio.

(...)».

 La direttiva 2004/38/CE

11      L’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77, nonché rettifiche in GU 2004, L 229, pag. 35; GU 2005, L 197, pag. 34, e GU 2020, L 191, pag. 6), dispone quanto segue:

«Una volta acquisito, il diritto di soggiorno permanente si perde soltanto a seguito di assenze dallo Stato membro ospitante di durata superiore a due anni consecutivi».

 Diritto austriaco

12      Le pertinenti disposizioni del diritto nazionale sono contenute nel Bundesgesetz über die Niederlassung und den Aufenthalt in Österreich (Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz – NAG) (legge in materia di stabilimento e soggiorno), del 16 agosto 2005 (BGBl. I, 100/2005), nella versione applicabile alla controversia principale (in prosieguo: il «NAG»).

13      L’articolo 2, paragrafo 7, del NAG così recita:

«I soggiorni di breve durata nel territorio nazionale e all’estero, in particolare a scopi di visita, non interrompono il periodo di un soggiorno o di uno stabilimento alla base della costituzione ovvero della cessazione del relativo diritto. (...)».

14      L’articolo 20, paragrafi 3 e 4, del NAG, intitolato «Periodo di validità dei permessi di soggiorno», prevede quanto segue:

«(3)      I titolari di un permesso di soggiorno “soggiornante di lungo periodo – UE” (...) sono stabiliti in Austria a tempo indeterminato – fatto salvo il periodo di validità limitata del documento corrispondente a tali permessi di soggiorno. Tale documento viene rilasciato per una durata di cinque anni e (...) è rinnovato su domanda anche dopo la sua scadenza (...).

(4)      Il permesso di soggiorno di cui al paragrafo 3 scade qualora lo straniero soggiorni al di fuori del territorio [dello Spazio economico europeo (SEE)] per un periodo superiore a dodici mesi consecutivi. Per motivi meritevoli di particolare considerazione, quali una malattia grave, l’adempimento di obblighi sociali o l’esecuzione di un servizio comparabile all’obbligo generale di leva ovvero al servizio civile, lo straniero può soggiornare al di fuori del territorio SEE per un massimo di 24 mesi qualora abbia provveduto alla relativa previa comunicazione all’Amministrazione. In presenza di un interesse legittimo dello straniero, l’autorità competente constata, su domanda, la validità del permesso di soggiorno di quest’ultimo. La prova del soggiorno nel territorio del SEE spetta al cittadino straniero.

(...)».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15      Il 6 settembre 2018 ZK, cittadino kazako, ha presentato una domanda di rinnovo del suo permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo presso l’ufficio del capo del governo del Land di Vienna, il quale ha respinto tale domanda con la decisione del 9 luglio 2019.

16      Il 12 agosto 2019, ZK ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al giudice del rinvio.

17      Il giudice del rinvio rileva che, se è pacifico che il ricorrente nel procedimento principale, nel periodo compreso tra il mese di agosto 2013 e il mese di agosto 2018 e successivamente, non ha mai soggiornato fuori dal territorio dell’Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi o più, è altrettanto pacifico che quest’ultimo è stato presente in tale territorio, nel corso del suddetto periodo, soltanto per alcuni giorni all’anno. Quest’ultima circostanza è stata considerata dal capo del governo del Land di Vienna tale da giustificare il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo – UE richiesto dal ricorrente nel procedimento principale.

18      Dalla decisione di rinvio risulta che il ricorrente nel procedimento principale ha prodotto, dinanzi al giudice del rinvio, un’analisi giuridica realizzata da un gruppo di esperti della Commissione europea per la migrazione regolare, secondo la quale la condizione relativa all’assenza dal territorio dell’Unione, prevista all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109, deve essere oggetto di un’interpretazione restrittiva, nel senso che solo l’assenza fisica da tale territorio per un periodo di dodici mesi consecutivi comporta la perdita dello status di soggiornante di lungo periodo, ai sensi di tale disposizione, e che è irrilevante, a tal riguardo, sapere se il soggiornante di lungo periodo di cui trattasi fosse, durante il periodo in questione, materialmente residente o avesse stabilito la sua residenza abituale nel suddetto territorio.

19      Il giudice del rinvio ritiene che una siffatta analisi, alla quale lo stesso è propenso ad aderire, avvalori la linea argomentativa del ricorrente nel procedimento principale. Infatti, se essa fosse avallata, anche soggiorni di breve durata, ovvero, come nella specie, quelli di pochi giorni l’anno soltanto, sarebbero sufficienti ad escludere l’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109, cosicché il ricorrente conserverebbe il suo status di soggiornante di lungo periodo.

20      Di conseguenza, il Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva [2003/109] debba essere interpretato nel senso che ogni soggiorno fisico, per quanto di breve durata, di cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, nel territorio [dell’Unione], compiuti per un periodo di dodici mesi consecutivi, sia sufficiente per escludere la perdita dello status di soggiornante di lungo periodo ai sensi di tale disposizione.

2)      In caso di risposta negativa della Corte alla prima questione: quali siano i requisiti qualitativi e/o quantitativi cui devono rispondere i soggiorni nel territorio [dell’Unione] compiuti per un periodo di dodici mesi consecutivi affinché possa escludersi la perdita dello status di cittadino di paese terzo soggiornante di lungo periodo. Se i soggiorni nel territorio [dell’Unione] per un periodo di dodici mesi consecutivi escludano la perdita dello status di cittadino di paese terzo soggiornante di lungo periodo solo nel caso in cui i cittadini di paesi terzi interessati abbiano mantenuto, nel corso di tale periodo, la propria residenza abituale o il centro dei propri interessi nel territorio [dell’Unione].

3)      Se siano compatibili con l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva [2003/109] disposizioni nazionali degli Stati membri che prevedano, nei confronti di cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, la perdita del relativo status qualora i cittadini di paesi terzi medesimi, pur avendo soggiornato nel territorio [dell’Unione] per un periodo di dodici mesi consecutivi, non abbiano ivi avuto la propria residenza abituale o il centro dei propri interessi».

 Procedimento dinanzi alla Corte

21      Il giudice del rinvio ha chiesto che il rinvio pregiudiziale fosse sottoposto al procedimento d’urgenza previsto dall’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte, rilevando, in particolare, che il ricorrente nel procedimento principale, nonché la moglie e i loro quattro figli minorenni, erano, da ultimo, stabiliti nel Regno Unito sulla base di permessi di soggiorno di tale Stato con validità pluriennale. Il ricorrente nel procedimento principale intenderebbe tuttavia stabilirsi nuovamente in Austria ed essere raggiunto dai suoi familiari a titolo di ricongiungimento familiare. Tale approccio presuppone, secondo la normativa nazionale in vigore, che sia anzitutto constatato che il ricorrente nel procedimento principale dispone ancora di un diritto allo status di soggiornante di lungo periodo.

22      Il 28 settembre 2020 la Terza Sezione della Corte, su proposta della giudice relatrice, sentito l’avvocato generale, ha deciso di respingere tale domanda, dato che il giudice del rinvio non aveva sufficientemente esposto le circostanze che avrebbero consentito di dimostrare l’urgenza di statuire sulla presente causa. Infatti, il suddetto giudice non ha menzionato, in particolare, il rischio che il ricorrente nel procedimento principale e i suoi familiari fossero assoggettati a misure di allontanamento nel Regno Unito o in Austria né una situazione in cui sarebbe stato minacciato il rispetto dei loro diritti fondamentali, come il diritto a una vita familiare.

 Sulle questioni pregiudiziali

23      Con le sue tre questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109 debba essere interpretato nel senso che qualsiasi presenza fisica di un soggiornante di lungo periodo nel territorio dell’Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi, anche se una siffatta presenza non supera, durante tale periodo, una durata totale di qualche giorno soltanto, è sufficiente ad impedire la perdita, da parte di tale soggiornante, del suo diritto allo status di soggiornante di lungo periodo, ai sensi di tale disposizione, ovvero se, al contrario, la suddetta disposizione debba essere interpretata nel senso che essa consente agli Stati membri di esigere, al fine di evitare una perdita siffatta, che il soggiornante di lungo periodo soddisfi condizioni supplementari, come quella di avere avuto la sua residenza abituale o il centro dei suoi interessi nel suddetto territorio, almeno durante un parte del periodo di dodici mesi consecutivi in questione.

24      In via preliminare, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/109, gli Stati membri conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per gli ultimi cinque anni nel loro territorio. L’acquisizione di tale status non è tuttavia automatica. Infatti, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, il cittadino di un paese terzo deve, a tal fine, presentare domanda alle autorità competenti dello Stato membro in cui soggiorna, domanda che deve essere corredata della documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 4 e 5 della suddetta direttiva. In particolare, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva, egli deve dimostrare di disporre di risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento suo e dei suoi familiari senza fare ricorso al sistema di assistenza sociale di tale Stato membro [sentenza del 14 marzo 2019, Y.Z. e a. (Frode nel ricongiungimento familiare), C‑557/17, EU:C:2019:203, punto 59].

25      Nel caso di specie è pacifico che il ricorrente nel procedimento principale, al quale, dopo che aveva acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo, è stato rilasciato in Austria, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2003/109, un permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo – UE, nel periodo tra l’agosto 2013 e l’agosto 2018, è stato presente nel territorio dell’Unione soltanto per qualche giorno all’anno. È alla luce di tale circostanza che il capo del governo del Land di Vienna ha ritenuto che il ricorrente nel procedimento principale dovesse essere considerato, durante tale periodo, «assente», ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva, che tale assenza fosse tale da comportare la perdita del diritto dell’interessato allo status di soggiornante di lungo periodo e ha, di conseguenza, rifiutato di rinnovare il permesso di soggiorno di quest’ultimo che attestava tale status.

26      Occorre quindi esaminare le condizioni di applicazione di quest’ultima disposizione, in particolare quella relativa alla nozione di «assenza».

27      A tal riguardo, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109, il soggiornante di lungo periodo perde il diritto allo status di soggiornante di lungo periodo in caso di assenza dal territorio dell’Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi.

28      Poiché tale disposizione non contiene alcun rinvio al diritto nazionale degli Stati membri, la nozione di «assenza» ivi contenuta dev’essere intesa come una nozione autonoma del diritto dell’Unione e deve essere interpretata in modo uniforme nel territorio di quest’ultima, indipendentemente dalle qualificazioni utilizzate negli Stati membri, tenendo conto dei termini di detta disposizione nonché del contesto in cui essa si inserisce e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2019, X (Soggiornanti di lungo periodo – Risorse stabili, regolari e sufficienti), C‑302/18, EU:C:2019:830, punto 26].

29      Per quanto riguarda, in primo luogo, il tenore letterale dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109, occorre rilevare che, in un gran numero di versioni linguistiche di tale direttiva, in tale disposizione viene utilizzato un termine equivalente al termine «assenza». Orbene, la nozione di «assenza», quale figura in detta disposizione e conformemente al senso abituale di tale termine nel linguaggio corrente, significa la «non presenza» fisica del soggiornante di lungo periodo interessato nel territorio dell’Unione. Pertanto, tale nozione tende a far emergere che qualsiasi presenza fisica dell’interessato in tale territorio è tale da interrompere una siffatta assenza.

30      È vero che, come fatto valere dal governo austriaco a sostegno della sua interpretazione della medesima disposizione, secondo la quale occorre esigere che l’interessato abbia la propria residenza abituale o il centro dei suoi interessi nel territorio dell’Unione, le versioni in lingua tedesca e in lingua neerlandese dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109, impiegano, in luogo di un’espressione corrispondente al termine «assenza», i verbi «aufgehalten» e «verblijven». Tali versioni, infatti, si fondano sul fatto di soggiornare o rimanere sul territorio dell’Unione e potrebbero quindi, a seconda del contesto, comportare una presenza più duratura di una presenza fisica di qualsiasi durata.

31      Tuttavia, una siffatta sfumatura, da un lato, non esclude che tali espressioni possano anche fare riferimento a una semplice mancanza di presenza fisica e, dall’altro, deve, in ogni caso, essere relativizzata, in quanto tali versioni linguistiche dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2003/109 utilizzano peraltro anch’esse termini corrispondenti alla nozione di «assenza», ossia rispettivamente «Abwesenheit» e «afwezigheid».

32      Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto nel quale si inserisce l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109, occorre rilevare, anzitutto, che, conformemente all’articolo 8 della direttiva 2003/109, lo status di soggiornante di lungo periodo è permanente, «fatto salvo l’articolo 9» di tale direttiva. Pertanto, atteso che il carattere permanente di tale status costituisce la regola generale, il suddetto articolo 9 deve essere interpretato in via derogatoria e, di conseguenza, restrittiva [v., per analogia, per quanto riguarda l’articolo 11, paragrafo 4, della suddetta direttiva, sentenza del 10 giugno 2021, Land Oberösterreich (Indennità di alloggio), C‑94/20, EU:C:2021:477, punto 37]. Tale requisito depone a sfavore di un’interpretazione estensiva di detto articolo 9, secondo la quale la mera presenza fisica del soggiornante di lungo periodo nel territorio dell’Unione non è sufficiente ad interrompere la sua assenza da tale territorio.

33      Inoltre, discende, in particolare, dall’articolo 4 della direttiva 2003/109, che, quando, tra le versioni linguistiche di tale direttiva menzionate al punto 29 della presente sentenza, la suddetta direttiva sottolinea l’esigenza che la presenza dell’interessato nel territorio di cui trattasi vada al di là di una mera presenza fisica e sia di una certa durata o rivesta una certa stabilità, essa lo precisa espressamente, facendo ricorso alle espressioni pertinenti. In tal senso, l’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva utilizza, nelle suddette versioni, espressioni corrispondenti al verbo «soggiornare» e precisa che l’interessato deve, in forza di tale disposizione, soggiornare nel territorio dello Stato membro interessato legalmente e ininterrottamente per cinque anni immediatamente prima della presentazione della sua domanda, fatti salvi i periodi di assenza ammessi in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, di detta direttiva.

34      Orbene, siffatte precisazioni mancano nell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109, il quale si limita a definire il periodo di assenza dal territorio dell’Unione che provoca la perdita del diritto allo status di soggiornante di lungo periodo. In particolare, contrariamente a quanto sostenuto dal governo austriaco, tale disposizione non indica che, per poter interrompere tale assenza, la presenza dell’interessato in tale territorio dovrebbe avere una certa durata o una certa stabilità, come quella corrispondente al fatto che l’interessato ha la sua residenza abituale o il centro dei suoi interessi in detto territorio. Inoltre, detta disposizione non impone neppure altre condizioni relative alla durata o alla natura di tale presenza, attinenti, in particolare, all’esistenza di un «nesso effettivo e autentico» nei confronti dello stesso territorio, quali, ad esempio, il fatto che l’interessato abbia, nello Stato membro di cui trattasi, familiari o un patrimonio, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione.

35      L’esame del contesto in cui si inserisce l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109 conferma quindi l’interpretazione che emerge dai termini di tale disposizione.

36      Per quanto riguarda, in terzo e ultimo luogo, l’obiettivo perseguito dalla direttiva 2003/109, risulta, anzitutto, dai suoi considerando 2, 4, 6 e 12 che essa mira a garantire l’integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo e legale negli Stati membri e, a tal fine, a ravvicinare i diritti di tali cittadini di paesi terzi a quelli di cui godono i cittadini dell’Unione, in particolare istituendo la parità di trattamento con questi ultimi in un’ampia gamma di settori economici e sociali [sentenza del 14 marzo 2019, Y.Z. e a. (Frode nel ricongiungimento familiare), C‑557/17, EU:C:2019:203, punto 63]. È perché detti cittadini di paesi terzi possano beneficiare dei diritti previsti da tale direttiva che è loro concesso, in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, di quest’ultima, lo status di soggiornante di lungo periodo.

37      Un siffatto obiettivo suffraga un’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109 secondo la quale tali cittadini di paesi terzi, che hanno già dimostrato, con la durata del loro soggiorno nel territorio dello Stato membro di cui trattasi, il loro radicamento in tale Stato membro, sono, in linea di principio, liberi, al pari dei cittadini dell’Unione, di spostarsi e di risiedere, anche per periodi più lunghi, al di fuori del territorio dell’Unione, senza che ciò comporti, per ciò stesso, la perdita del loro status di soggiornanti di lungo periodo, purché non siano assenti da tale territorio per l’intero periodo di dodici mesi consecutivi previsto da tale disposizione .

38      Inoltre, dal considerando 10 della direttiva 2003/109 risulta che il legislatore dell’Unione ha inteso perseguire l’obiettivo di cui al punto 36 della presente sentenza fornendo alle persone interessate, nell’ambito delle norme procedurali che disciplinano l’esame della domanda di acquisizione di tale status, un livello adeguato di certezza del diritto. Orbene, l’importanza così attribuita al principio della certezza del diritto per quanto riguarda l’acquisizione di detto status deve necessariamente valere anche per la sua perdita, in quanto essa fa venir meno tale acquisizione, come del resto confermato nei lavori preparatori della direttiva 2003/109, nei quali è stato sottolineato che «lo status di residente di lungo periodo deve garantire la massima certezza del diritto al suo titolare» poiché «[i] motivi della sua eventuale revoca [devono essere] tassativi» (v. proposta di direttiva del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano residenti di lungo periodo [COM(2001) 127 final]).

39      A tale riguardo, il principio della certezza del diritto, che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione, esige, in particolare, che le norme giuridiche siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti (sentenza del 13 febbraio 2019, Human Operator, C‑434/17, EU:C:2019:112, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

40      Orbene, interpretare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109 nel senso che qualsiasi presenza fisica dell’interessato nel territorio dell’Unione è tale da interrompere l’assenza di quest’ultimo e da evitare, di conseguenza, la perdita del suo status di soggiornante di lungo periodo, ai sensi di tale disposizione, fa dipendere il mantenimento di tale status da un criterio chiaro, preciso e prevedibile relativo a un mero evento oggettivo, cosicché una siffatta interpretazione è la più idonea a garantire alle persone interessate un livello adeguato di certezza del diritto.

41      Infine, per quanto riguarda più specificamente la finalità dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva, occorre considerare che tale disposizione mira a evitare che continuino a beneficiare dello status di soggiornante di lungo periodo e dei diritti ad esso connessi i cittadini di paesi terzi che si trovano in circostanze nelle quali il mantenimento di tale status non ha più alcuna utilità ai fini della realizzazione dell’obiettivo di cui al punto 36 della presente sentenza.

42      A tal proposito, la Corte ha dichiarato, per quanto concernel’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2004/38, che tale disposizione riguarda la perdita del diritto di soggiorno permanente di un cittadino dell’Unione a seguito di assenze dallo Stato membro ospitante di durata superiore a due anni consecutivi e che tale misura è giustificata in quanto, dopo una tale assenza, il legame con lo Stato membro ospitante può essere considerato allentato (sentenza del 21 luglio 2011, Dias, C‑325/09, EU:C:2011:498, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

43      Sebbene la direttiva 2003/109 e la direttiva 2004/38 differiscano nell’oggetto e nelle finalità, resta il fatto che, come ha rilevato anche l’avvocato generale, in sostanza, ai paragrafi da 40 a 43 delle sue conclusioni, le disposizioni di tali direttive possono prestarsi a un’analisi comparata ed essere, eventualmente, interpretate in modo analogo, il che è giustificato, in particolare, nel caso dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109 e dell’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2004/38, che si basano sulla stessa logica.

44      Ne consegue che, fatta salva la facoltà prevista all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2003/109, il paragrafo 1, lettera c), di tale articolo riguarda, in definitiva, la perdita del diritto allo status di soggiornante di lungo periodo in situazioni in cui il legame che il titolare di tale diritto aveva in precedenza con il territorio dell’Unione è allentato. Orbene, ciò avviene, conformemente a tale disposizione, solo dopo l’assenza da tale territorio per un periodo di dodici mesi consecutivi.

45      Di conseguenza, la finalità specifica dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109 avvalora l’interpretazione di tale disposizione secondo la quale è sufficiente, per impedire la perdita del diritto allo status di soggiornante di lungo periodo, che il cittadino di lungo periodo interessato sia presente, nel periodo di dodici mesi consecutivi successivo all’inizio della sua assenza, nel territorio dell’Unione, anche se tale presenza non supera qualche giorno.

46      Ciò premesso, la situazione di un soggiornante di lungo periodo che è stato indotto a trascorrere qualche giorno all’anno nel territorio dell’Unione e non è stato quindi assente durante un periodo di dodici mesi consecutivi deve essere distinta da quella in cui esistano indizi in base ai quali un siffatto soggiornante avrebbe commesso un abuso di diritto. Nel caso di specie, il fascicolo a disposizione della Corte non menziona alcun elemento che consenta di concludere nel senso della sussistenza di un siffatto abuso di diritto.

47      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109 deve essere interpretato nel senso che qualsiasi presenza fisica di un soggiornante di lungo periodo nel territorio dell’Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi, anche se una siffatta presenza non supera, durante tale periodo, una durata totale di qualche giorno soltanto, è sufficiente ad impedire la perdita, da parte di tale soggiornante, del suo diritto allo status di soggiornante di lungo periodo, ai sensi di tale disposizione.

 Sulle spese

48      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, deve essere interpretato nel senso che qualsiasi presenza fisica di un soggiornante di lungo periodo nel territorio dell’Unione europea per un periodo di dodici mesi consecutivi, anche se una siffatta presenza non supera, durante tale periodo, una durata totale di qualche giorno soltanto, è sufficiente ad impedire la perdita, da parte di tale soggiornante, del suo diritto allo status di soggiornante di lungo periodo, ai sensi di tale disposizione.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.