Language of document : ECLI:EU:T:2011:484





Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 16 settembre 2011 – Kadio Morokro / Consiglio

(causa T‑316/11)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive assunte con riferimento alla situazione in Costa d’Avorio – Congelamento dei capitali – Obbligo di motivazione»

1.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolamento che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio e decisione che proroga tali misure – Requisiti minimi (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 560/2005, come modificato dal regolamento n. 330/2011, allegato I A; decisione del Consiglio 2010/656, come modificata dalla decisione 2011/221, allegato II) (v. punti 20‑26, 29‑30, 32)

2.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolamento che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio e decisione che proroga tali misure – Regolarizzazione di una carenza di motivazione nel corso del procedimento contenzioso – Presupposti – Circostanze eccezionali (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 560/2005, come modificato dal regolamento n. 330/2011, allegato I A; decisione del Consiglio 2010/656, come modificata dalla decisione 2011/221, allegato II) (v. punti 34‑35)

3.                     Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Annullamento parziale di un regolamento che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio e della decisione che proroga tali misure – Produzioni di effetti della decisione di annullamento del regolamento a decorrere dalla scadenza del termine di impugnazione o del rigetto di quest’ultima – Applicazione di tale termine alla produzione degli effetti dell’annullamento della decisione (Artt. 264, secondo comma, TFUE e 280 TFUE; Statuto della Corte, artt. 56, primo comma, e 60, secondo comma, regolamento del Consiglio n. 560/2005, come modificato dal regolamento n. 330/2011; decisione del Consiglio 2010/656, come modificata dalla decisione 2011/221) (v. punti 38‑39)

Oggetto

Domanda d’annullamento della decisione del Consiglio 6 aprile 2011, 2011/221/PESC, recante modifica della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (GU L 93, pag. 20) e del regolamento (UE) del Consiglio 6 aprile 2011, n. 330, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio (GU L 93, pag. 10) nei limiti in cui essi riguardano il ricorrente.

Dispositivo

1)

La decisione del Consiglio 6 aprile 2011, 2011/221/PESC, recante modifica della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio, e il regolamento (UE) del Consiglio 6 aprile 2011, n. 330, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio sono annullati nei limiti in cui riguardano il sig. Mathieu Kadio Morokro.

2)

Gli effetti della decisione 2011/221 sono mantenuti per quanto riguarda il sig. Kadio Morokro fin quando non assumerà effetto l’annullamento del regolamento n. 330/2011.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sostenere, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal sig. Kadio Morokro.