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Sentenza del Tribunale dell’11 giugno 2015 – McCullough / Cedefop

(Causa T-496/13)1

[«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti riguardanti l'aggiudicazione di appalti pubblici e la conclusione dei contratti che ne derivano – Domanda diretta a produrre i documenti nel contesto di un procedimento penale – Diniego d’accesso – Eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell'integrità della persona – Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale»]

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Colin Boyd McCullough (Tessalonica, Grecia) (rappresentante: G. Matsos, avvocato)

Convenuto: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) (rappresentanti: inizialmente C. Lettmayr, agente, successivamente M. Fuchs, agente, assistito inizialmente da E. Petritsi, avvocato, successivamente da E. Petritsi ed E. Roussou, in seguito da E. Roussou e P. Anestis, avvocati, nonché, da ultimo, da P. Anestis)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del Cedefop del 15 luglio 2013, recante diniego d’accesso ai verbali del suo consiglio di direzione, a quelli del suo ufficio e a quelli del gruppo direttivo “Knowledge Management System”, redatti per il periodo che decorre dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2005; domanda di ingiungere al Cedefop di fornire i documenti richiesti e domanda di autorizzare, in forza dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (GU L 39, pag. 1), e dell'articolo 1 del protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, le autorità nazionali elleniche a violare i locali e gli edifici del Cedefop, conformemente alle leggi elleniche applicabili e ad indagare, perquisire e confiscare nell'ambito di tali locali ed edifici allo scopo di procurarsi i documenti richiesti per fare luce su eventuali infrazioni.

Dispositivo

La decisione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) del 15 luglio 2013, recante diniego d'accesso ai verbali del suo consiglio di direzione, a quelli del suo ufficio e a quelli del gruppo direttivo “Knowledge Management System”, redatti per il periodo che decorre dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2005, è annullata in quanto in essa viene negato l'accesso ai verbali del consiglio direttivo e dell'ufficio, salvo per quanto riguarda l'accesso ai nomi dei loro membri.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

Il Cedefop è condannato a sopportare le proprie spese e i tre quarti delle spese sostenute dal sig. Colin Boyd McCullough.

Il sig. McCullough è condannato a sopportare un quarto delle proprie spese.

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1 GU C 344 del 23.11.2013.