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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 28 febbraio 2002.

    (Causa T-56/02)

    Lingua processuale: il tedesco

Il 28 febbraio 2002 la Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, con sede in Monaco di Baviera (Germania), con gli avv.ti W. Knapp, T. Müller-Ibold e B. Bergmann, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-annullare la decisione della Commissione 11 dicembre 2001 C (2001) 3693 def., nel procedimento COMP/E-1/37.919 (ex 37.391) - tariffe bancarie per la conversione delle monete della zona euro - Germania, per la parte che riguarda la ricorrente,

-in via subordinata, revocare l'ammenda di EUR 28 000 000 inflitta alla ricorrente o (in via del tutto subordinata) ridurla;

-condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il preteso cartello non sarebbe mai esistito. Dalle informazioni provenienti dalle persone che hanno partecipato al convegno dei cambisti del 15 ottobre 1997 risulterebbe che nel corso di questo convegno si sia parlato di aspetti tecnici degli scambi interbancari di valute e di possibili sviluppi relativamente alla struttura della formazione dei prezzi negli scambi di valute al dettaglio. Non si sarebbe pervenuti ad alcun accordo in materia.

La ricorrente non avrebbe partecipato al convegno del 15 ottobre 1997. Il collaboratore, della ricorrente che era stato invitato al convegno non sarebbe stato autorizzato dal proprio superiore a parteciparvi. Un collaboratore della Vereins- und Westbank, di cui la ricorrente è socio di maggioranza, avrebbe preso parte al convegno unicamente per conto di questa. Il comportamento sul mercato della Vereins- und Westbank sarebbe indipendente dalla ricorrente e pertanto i legami societari non costituirebbero una giustificazione per imputare alla ricorrente la partecipazione di un collaboratore di tale banca al convegno di cui trattasi.

Nel calcolare l'ammenda la Commissione si sarebbe discostata in maniera vistosa dai propri orientamenti e avrebbe violato il principio della parità di trattamento.

Né al momento della comunicazione degli addebiti né nel corso dell'audizione dinanzi ai funzionari incaricati dell'audizione, si sarebbe parlato della partecipazione diretta della ricorrente al preteso accordo. Prima della decisione la Commissione avrebbe dovuto informare la ricorrente circa la modifica del suo punto di vista.

Sarebbero stati violati i diritti di difesa della ricorrente, poichè non sarebbe stata garantita a quest'ultima la visione integrale degli atti. In particolare essa non avrebbe potuto visionare i pareri delle altre parti interessate né gli atti dei procedimenti paralleli, nonostante la ricorrente avesse avuto fondati motivi per ritenere che tali atti contenessero materiale importante per la propria difesa.

La decisione è viziata da carenza di motivazione poiché non presenterebbe comprensibili considerazioni su una serie di punti. In particolare mancherebbero le considerazioni in ordine all'imputazione del comportamento del rappresentante della Vereins- und Westbank, all'omessa applicazione delle norme sulle circostanze attenuanti e alla deroga al principio secondo il quale i promotori di un cartello non dovrebbero poter beneficiare di una rinuncia all'ammenda.

Il comportamento della Commissione nel corso del procedimento mostrerebbe che per essa non si sarebbe trattato di una sanzione per violazione delle norme sui cartelli, bensì, per motivi politici, della riduzione delle tariffe di conversione, da essa considerate troppo elevate. Le banche, che, sotto tale pressione, si sarebbero già dichiarate favorevoli ad una riduzione, sarebbero state escluse dal procedimento a prescindere dal loro coinvolgimento nella pretesa violazione delle norme sui cartelli. La Commissione avrebbe pertanto violato il diritto alla concorrenza nella disciplina dei prezzi, per la quale essa non ha alcuna competenza. Ciò configurerebbe quindi un abuso di potere.

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