Language of document : ECLI:EU:C:2011:554

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NIILO JÄÄSKINEN

presentate l’8 settembre 2011 (1)

Causa C‑81/10 P

France Télécom SA

«Impugnazione – Aiuti di Stato a favore di France Télécom – Nozioni di «aiuto di Stato» e di «vantaggio» connesse al regime di assoggettamento di France Télécom alla tassa professionale per gli anni 1994‑2002 – Compensazione – Principio di legittimo affidamento – Termine di prescrizione – Obbligo di motivazione e principio di certezza del diritto»






I –    Introduzione

1.        Con la sua impugnazione la France Télécom SA (in prosieguo: la «France Télécom») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 30 novembre 2009, cause riunite T‑427/04 e T‑17/05, Francia e France Télécom/Commissione (Racc. pag. II‑4315, in prosieguo: la «sentenza impugnata») (2), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dalla Repubblica francese (causa T‑427/04) e dalla France Télécom (causa T‑17/05) avverso la decisione della Commissione 2 agosto 2004, 2005/709/CE, relativa all’aiuto di Stato al quale la Francia ha dato esecuzione in favore di France Télécom [notificata con il numero C(2004) 3061] (in prosieguo: la «decisione controversa») (3).

2.        La presente causa è connessa all’evoluzione del regime giuridico della France Télécom nell’ambito della liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni e solleva questioni relative all’individuazione di un vantaggio nel contesto di misure fiscali, nonché alla tutela giuridica accordata ai beneficiari di una misura fiscale che risulta essere un aiuto di Stato illegale.

3.        Fino al 1990, le attività esercitate dalla France Télécom competevano ad una direzione del ministero francese responsabile delle Poste e Telecomunicazioni (PTT). La France Télécom è stata costituita, sotto forma di persona giuridica di diritto pubblico sui generis, a decorrere dal 1° gennaio 1991, con legge 2 luglio 1990, n. 90‑568, relativa all’organizzazione del servizio pubblico delle poste e telecomunicazioni (4). In forza della legge 26 luglio 1996, n. 96‑660, relativa all’impresa nazionale France Télécom (5), quest’ultima è stata trasformata, a decorrere dal 31 dicembre 1998, in un’impresa nazionale, della quale lo Stato, al momento dei fatti all’origine della presente controversia, deteneva, direttamente o indirettamente, oltre la metà del capitale sociale. La France Télécom era pertanto disciplinata dalla legge n. 90‑568 e, per il resto, nei limiti in cui ciò non contrastava con detta legge, assoggettata alla normativa applicabile alle società per azioni.

II – Contesto normativo

4.        Il regolamento (CE) n. 659/1999 (6) è stato adottato per codificare la prassi costante sviluppata e stabilita dalla Commissione europea nell’applicazione dell’art. 88 CE, allo scopo di accrescere la trasparenza e la certezza del diritto. Detto regolamento è entrato in vigore il 16 aprile 1999.

5.        Il quattordicesimo ‘considerando’ del suddetto regolamento dichiara che «per ragioni di certezza del diritto, è opportuno fissare un termine di 10 anni in caso di aiuto illegale alla scadenza del quale non ci può essere ingiunzione di recupero».

6.        Ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 659/1999:

«1. I poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un periodo limite di 10 anni.

2. Il periodo limite inizia il giorno in cui l’aiuto illegale viene concesso al beneficiario come aiuto individuale o come aiuto rientrante in un regime di aiuti. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro, che agisca su richiesta della Commissione, nei confronti dell’aiuto illegale, interrompe il periodo limite. Ogni interruzione fa ripartire il periodo da zero. Il periodo limite viene sospeso per il tempo in cui la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

3. Ogni aiuto per il quale è scaduto il periodo limite è considerato un aiuto esistente».

III – Fatti all’origine della controversia

A –    Disposizioni nazionali che stabiliscono il regime fiscale applicabile alla France Télécom

1.      Assoggettamento della France Télécom alla tassa professionale. Regime generale della tassa professionale (7)

7.        Come riassunto ai punti 16‑24 della sentenza impugnata, la tassa professionale è un’imposta locale la cui disciplina è determinata per legge e codificata nel code général des impôts (codice generale delle imposte). La tassa professionale è dovuta ogni anno dalle persone fisiche e giuridiche che, al 1° gennaio, esercitino a titolo professionale un’attività autonoma. La tassa professionale è determinata in funzione della capacità contributiva dei soggetti passivi, valutata secondo criteri economici in relazione all’importanza delle attività da essi esercitate sul territorio dell’ente territoriale beneficiario.

8.        Conseguentemente, la tassa professionale è un’imposta le cui basi imponibili sono costituite non dall’utile ricavato tramite l’attività dell’impresa, bensì, al momento dei fatti all’origine della presente controversia, da una frazione del valore dei fattori di produzione – capitale e lavoro – impiegati dal contribuente in ciascun comune nel quale l’imposta veniva liquidata.

9.        Ai fini delle imposte liquidate per gli anni 1994‑2002, nel caso di persone giuridiche soggette all’imposta sulle società, la base imponibile della tassa professionale comprendeva, da una parte, il valore locativo delle immobilizzazioni materiali di cui il contribuente disponeva ai fini della sua attività professionale durante il periodo di riferimento e, dall’altra, una frazione dei salari corrisposti durante il periodo di riferimento. Il periodo di riferimento summenzionato è il penultimo anno precedente a quello dell’imposizione, qualora l’esercizio coincida con l’anno civile, o, altrimenti, l’esercizio chiuso nel penultimo anno precedente a quello dell’imposizione.

10.      La tassa professionale viene liquidata in ciascun comune in cui il contribuente dispone di locali o di beni fondiari, tenendo conto del valore locativo dei beni in esso situati o ad esso connessi e dei salari corrisposti al personale.

2.      Norme applicabili alla France Télécom

a)      Sul principio dell’assoggettamento alle imposte di diritto comune

11.      La legge n. 90‑568, da cui risulta la creazione della France Télécom, prevede disposizioni particolari in tema di fiscalità. Salvo talune deroghe, la France Télécom è in linea di principio assoggettata alle imposte e alle tasse cui sarebbero assoggettate imprese private che effettuino operazioni identiche.

b)      Sul prelievo forfettario

12.      Fino al 1° gennaio 1994, la France Télécom doveva essere assoggettata soltanto alle imposte e alle tasse effettivamente istituite dallo Stato. Conseguentemente, la France Télécom non era soggetta, in particolare, né all’imposta sulle società né alle imposte locali, tra cui la tassa professionale. In cambio, per gli anni 1991‑1993, la France Télécom doveva versare un contributo determinato annualmente dalla legge finanziaria, entro il limite di un importo la cui base, al netto dell’attualizzazione, era pari al saldo conseguito dal bilancio allegato delle telecomunicazioni per il 1989.

c)      Sul regime speciale d’imposizione a partire dal 1994

13.      L’imposta, che ai fini del calcolo delle basi imponibili seguiva le norme generali previste dal code général des impôts, era liquidata applicando un’aliquota media ponderata nazionale risultante dalle aliquote deliberate l’anno precedente dall’insieme degli enti locali. Alla France Télécom veniva, inoltre, applicata un’aliquota dell’1,9% anziché dell’8% a titolo di spese di gestione.

14.      In proposito, desidero innanzi tutto osservare che la tassa professionale viene in tal modo riscossa dalle autorità fiscali dello Stato e non dagli enti territoriali interessati. Le somme prelevate dallo Stato a titolo delle suddette spese di gestione erano destinate a compensare gli oneri sostenuti dagli uffici tributari per le attività di formazione dei ruoli e di riscossione della tassa professionale per conto degli enti locali.

15.      Il gettito dell’imposta doveva essere versato allo Stato o, per la parte eccedente i tributi assolti per il 1994, adeguati ogni anno alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo, al Fondo nazionale di perequazione della tassa professionale.

16.      Il regime particolare d’imposizione alla tassa professionale, che era previsto senza limitazione di durata, è stato soppresso dalla legge finanziaria per il 2003 (8).

B –    Il procedimento amministrativo che precede l’adozione della decisione controversa

17.      In data 13 marzo 2001, l’Associazione degli enti locali per il ripristino della tassa professionale della France Télécom e di La Poste in base al diritto comune si rivolgeva alla Commissione presentando una denuncia, secondo la quale il regime speciale d’imposizione costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune. La denunciante menzionava, in particolare, la perdita di entrate risultante, per taluni comuni, dall’applicazione di un’aliquota media ponderata nazionale.

18.      In seguito a detta denuncia, il 28 giugno 2001, la Commissione decideva di avviare il procedimento preliminare di esame del regime speciale d’imposizione e ha inviato alla Repubblica francese una richiesta di informazioni a tal riguardo.

19.      Il 30 gennaio 2003, la Commissione adottava la decisione di avvio del procedimento d’indagine formale di cui all’art. 88, n. 2, CE in relazione, segnatamente, all’esenzione dalla tassa professionale di cui la France Télécom aveva beneficiato dal 1991 al 1993 e al regime speciale d’imposizione. Nella decisione di avvio, la Commissione stimava il vantaggio procurato alla France Télécom in circa 1 miliardo di FRF per anno dal 1994 (punti 73 e 74). La decisione di avvio è stata pubblicata il 12 marzo 2003 (9).

20.      Nell’ambito degli scambi di corrispondenza tra le autorità francesi e la Commissione, con fax del 5 luglio 2004, la Repubblica francese, pur insistendo sul carattere approssimativo delle sue stime, sottoponeva una nuova simulazione delle conseguenze finanziarie dell’applicazione del regime di assoggettamento della France Télécom alla tassa professionale dal 1991 al 2002. Dalla nuova stima, effettuata sulla base del versamento a titolo di tassa professionale cui la France Télécom era stata effettivamente assoggettata per il 2003, risultava che, nel corso di tale periodo, la France Télécom aveva subito un’imposizione in eccesso superiore ad EUR 1,7 miliardi al netto dell’attualizzazione.

C –    La decisione controversa

21.      Il 19 e il 20 luglio 2004, in occasione della sua 1667a riunione, il collegio dei membri della Commissione approvava un progetto di decisione che dichiarava che la France Télécom aveva beneficiato di un aiuto di Stato a causa del regime speciale d’imposizione, durante il periodo 1994‑2002, e delegava il membro incaricato della concorrenza ad adottare, con il consenso del presidente, la versione definitiva della decisione in lingua francese, l’unica facente fede.

22.      Il 2 agosto 2004 la Commissione adottava la decisione controversa che veniva notificata alla Repubblica francese in data 3 agosto 2004.

23.      Nella decisione controversa, la Commissione ha considerato anzitutto che si poteva ritenere che il prelievo forfettario per il periodo 1991‑1993 sostituisse la tassa professionale di regola dovuta per quegli stessi anni. Pertanto, l’esenzione dalla tassa professionale durante tale periodo non costituirebbe un aiuto di Stato (punti 22‑33 e 53 della decisione controversa).

24.      La Commissione ha dichiarato, per contro, che il regime speciale d’imposizione applicabile dal 1994 al 2002 istituiva un aiuto di Stato rappresentato dalla differenza tra l’imposizione che la France Télécom avrebbe dovuto sopportare in forza del diritto comune e l’importo dei versamenti a titolo di tassa professionale effettivamente posti a suo carico (in prosieguo: la «differenza d’imposizione»). Tale aiuto nuovo, cui era stata illegittimamente data esecuzione era, inoltre, incompatibile con il mercato comune. Di conseguenza, esso doveva essere recuperato (punti 34‑53 della decisione controversa).

25.      Per qualificare il regime speciale d’imposizione come aiuto di Stato, la Commissione ha svolto il seguente ragionamento.

26.      In primo luogo, la Commissione ha spiegato per quali motivi a suo giudizio si doveva respingere l’argomento delle autorità francesi secondo il quale il vantaggio constatato durante il periodo 1994‑2002 era più che compensato dall’importo del prelievo forfettario al quale la France Télécom era stata assoggettata durante il periodo 1991‑1993 (punti 35‑41 della decisione controversa).

27.      In secondo luogo, la Commissione ha sostenuto che la differenza d’imposizione costituiva un vantaggio per la France Télécom, concesso mediante risorse che avrebbero dovuto integrare il bilancio dello Stato, e, pertanto, rappresentava un aiuto di Stato (punto 42 della decisione controversa).

28.      In terzo luogo, ai punti 43 e 44 della decisione controversa, la Commissione ha affermato di non poter prendere in considerazione, in fase di adozione di una decisione che constata l’esistenza di un aiuto di Stato, l’argomento della Repubblica francese secondo cui, per determinare il vantaggio netto di cui ha beneficiato la France Télécom, sarebbe necessario tenere conto della riduzione delle basi dell’imposta sulle società che sarebbe derivata dal pagamento di somme maggiori a titolo di tassa professionale.

29.      In quarto luogo, la Commissione, respingendo gli argomenti addotti dalla Repubblica francese secondo cui l’aiuto controverso non poteva essere recuperato in ragione dell’applicazione delle norme di prescrizione previste all’art. 15 del regolamento n. 659/1999, ha considerato che l’aiuto controverso costituiva un aiuto nuovo e non un aiuto esistente (punto 45 della decisione controversa). La Commissione ha concluso che, giacché il primo aiuto individuato era stato concesso per il 1994, ovvero meno di dieci anni prima del 28 giugno 2001, l’aiuto controverso doveva essere recuperato nella sua totalità (punto 51 della decisione controversa).

30.      In quinto luogo, la Commissione ha rilevato che le autorità francesi non avevano addotto alcun argomento preciso a sostegno della compatibilità dell’aiuto controverso con il mercato comune e che essa non ravvisava alcun fondamento giuridico sulla base del quale esso potesse essere dichiarato compatibile con il mercato comune (punto 52 della decisione controversa).

31.      Pertanto, al punto 53 della decisione controversa, la Commissione ha concluso, da un lato, che il regime della tassa professionale applicabile alla France Télécom nel periodo 1991‑1993 non costituiva un aiuto di Stato e, dall’altro, che la differenza d’imposizione di cui aveva beneficiato la France Télécom, nel periodo 1994‑2002, in conseguenza del regime speciale d’imposizione, costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune e cui era stata data esecuzione illegalmente, il quale doveva, pertanto, essere recuperato.

32.      Riguardo all’importo da recuperare, la Commissione ha ritenuto che l’aiuto ammontasse a una somma – al netto degli interessi – compresa tra EUR 798 milioni e EUR 1,14 miliardi (punti 54‑59 della decisione controversa). Secondo la Commissione, l’importo esatto da recuperare doveva essere determinato dalle autorità francesi, conformemente al loro dovere di cooperazione leale, in fase di esecuzione della decisione controversa (punti 59 e 60 della decisione controversa).

33.      L’art. 1 del dispositivo della decisione controversa così recita:

«L’aiuto di Stato, concesso illegalmente dalla [Repubblica francese], in contrasto con l’articolo 88, paragrafo 3, [...] CE, in favore di France Télécom mediante il regime della tassa professionale applicabile a tale impresa nel periodo 1° gennaio 1994 – 31 dicembre 2002 [...] è incompatibile con il mercato comune».

34.      Il 25 ottobre 2006, la Commissione proponeva un ricorso per inadempimento diretto a far dichiarare dalla Corte che, avendo omesso di dare esecuzione, entro il termine impartito, alla decisione controversa, la Repubblica francese era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2 e 3 della decisione controversa, dell’art. 249, quarto comma, CE nonché dell’art. 10 CE. Con sentenza 18 ottobre 2007, Commissione/Francia (10), la Corte ha accolto il ricorso della Commissione.

IV – Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

35.      Nell’ambito del loro ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale avverso la decisione controversa, la Repubblica francese e la France Télécom hanno in sostanza fatto valere che la Commissione aveva erroneamente concluso, da un lato, che la France Télécom aveva beneficiato di un aiuto di Stato illegale e, dall’altro, che tale aiuto doveva essere recuperato (11).

36.      Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tutti i motivi invocati dalla Repubblica francese e dalla France Télécom confermando, dunque, la legittimità della decisione controversa.

V –    Sull’impugnazione e il trattamento dei motivi

37.      I motivi addotti dalla France Télécom nella sua impugnazione sono cinque, il secondo dei quali è diviso in tre parti e il terzo in due. La France Télécom addebita in sostanza al Tribunale la violazione delle nozioni di aiuto di Stato e di vantaggio, nonché la violazione del principio di legittimo affidamento. Essa solleva altresì un difetto di motivazione della sentenza impugnata in risposta agli argomenti relativi al principio di prescrizione. Infine, per quanto riguarda il motivo relativo alla violazione del principio di certezza del diritto, la sentenza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto e da un difetto di motivazione.

38.      Va innanzi tutto osservato che, a prescindere dal numero di motivi invocati dalla France Télécom nell’ambito della sua impugnazione, quest’ultima riguarda principalmente tre aspetti.

39.      Il primo aspetto, che forma l’oggetto del primo e del secondo motivo, è relativo alla nozione di aiuto di Stato e a quella di vantaggio, che ne costituisce un elemento. Con il secondo motivo, la France Télécom addebita al Tribunale di aver travisato la nozione di vantaggio avendo rifiutato di esaminare il regime derogatorio nel suo insieme. Nell’ambito del primo motivo, relativo alla violazione della nozione di aiuto di Stato, la France Télécom si limita in realtà ad addebitare al Tribunale un errore di diritto, in quanto quest’ultimo avrebbe ammesso che l’individuazione di un vantaggio non dipendeva dalle caratteristiche proprie del regime, bensì da fattori esterni che hanno potuto essere accertati soltanto a posteriori. Giacché gli argomenti sollevati nell’ambito di questi due motivi sono strettamente connessi, propongo di esaminarli congiuntamente sotto il titolo comune relativo alla problematica dell’esistenza di un vantaggio.

40.      Il secondo aspetto riguarda il computo del termine di prescrizione che è esaminato nel quarto motivo invocato dalla France Télécom, segnatamente sotto il profilo di un vizio di motivazione della sentenza impugnata.

41.      Il terzo aspetto, esaminato nel terzo e nel quinto motivo dell’impugnazione, riguarda la violazione di principi generali del diritto quali il principio di legittimo affidamento e quello di certezza del diritto.

42.      Conseguentemente, propongo di analizzare l’impugnazione raggruppando i motivi addotti dalla France Télécom secondo gli aspetti sopra descritti.

VI – Sulle nozioni di aiuto di Stato e di vantaggio (12)

A –    Sull’individuazione di un vantaggio

43.      La questione dell’individuazione di un vantaggio costituisce un elemento chiave della presente impugnazione, tanto sotto il profilo sostanziale, quanto sotto quello temporale.

44.      In proposito, desidero rammentare che, secondo giurisprudenza costante, la qualificazione di una misura come aiuto di Stato ai sensi del Trattato presuppone che sia soddisfatto ognuno dei quattro criteri cumulativi sui quali si fonda l’art. 87, n. 1, CE (13). A norma di tale disposizione, costituiscono pertanto aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, quelli che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri. La nozione di aiuto, ai sensi di questa disposizione, è più ampia di quella di sovvenzione, poiché essa comprende non solo prestazioni positive, quali appunto le sovvenzioni, ma anche interventi che, in forme diverse, riducono i costi che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa rispetto ad un’impresa che si trova in una situazione paragonabile (14).

45.      Ne deriva che un provvedimento mediante il quale le pubbliche autorità accordino a talune imprese un’esenzione fiscale che, pur non implicando un trasferimento di risorse da parte dello Stato, collochi i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole di quella degli altri contribuenti costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE (15). Del pari, può costituire un aiuto di Stato un provvedimento che accordi a determinate imprese una riduzione d’imposta o un rinvio del pagamento dell’imposta normalmente dovuta.

46.      Per valutare se un siffatto vantaggio costituisca un aiuto ai sensi dell’art. 87 CE, si deve determinare se l’impresa beneficiaria riceva un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato (16).

47.      Come ho già precisato nelle mie conclusioni nelle cause riunite Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito (C‑106/09 P e C‑107/09 P) (17), pendente dinanzi alla Corte, una misura che può essere considerata come un aiuto fiscale deve corrispondere ad un costo fiscale. La Commissione deve essere in grado di identificare il valore della perdita attuale o futura di gettito fiscale che rappresenta l’ammontare dell’aiuto presunto. Il solo metodo di cui la Commissione dispone al fine di stimare il valore della detta perdita è riferirsi ad un regime generale applicabile nell’ambito di riferimento che costituisce l’oggetto dell’esame.

48.      Orbene, nella sua impugnazione la France Télécom sottolinea l’impossibilità di determinare se, alla data di instaurazione del regime derogatorio, il regime controverso facesse sorgere un vantaggio tale da costituire un aiuto di Stato.

49.      Desidero innanzi tutto rammentare che la natura di tale argomento è ipotetica, posto che le autorità nazionali non hanno notificato il regime istituito in virtù della legge n. 90‑568. Non è dunque possibile, in questa fase, conoscere il risultato cui, all’epoca, l’esame della Commissione avrebbe potuto portare.

50.      Peraltro, sotto un profilo generale va osservato che la determinazione del valore preciso dell’aiuto concesso può rivelarsi estremamente difficile per la Commissione nei casi di misure attuate nel corso di più anni.

51.      In proposito, senza voler sminuire le difficoltà relative a una valutazione ex ante, e in ogni caso prima dell’entrata in vigore delle suddette misure, occorre operare una distinzione tra la possibilità di quantificare l’importo preciso dell’aiuto e la possibilità di esaminare il progetto delle misure di cui trattasi ai sensi dell’art. 87 CE.

52.      È normale che, a differenza di un singolo aiuto concesso ad una determinata impresa, nell’ipotesi di un regime fiscale sotto forma di regolamentazione relativa ad un determinato tipo di imposta applicabile ad un numero indefinito di beneficiari, per la Commissione o per lo Stato membro non è possibile pervenire a una quantificazione precisa dell’aiuto ex ante.

53.      Tuttavia, nell’ambito della valutazione delle conseguenze – ancorché potenziali – sulla concorrenza del regime di cui trattasi, siffatta circostanza non può esonerare lo Stato membro dal suo obbligo di notifica, né, in seguito, può privare la Commissione della possibilità di esaminarlo e di qualificarlo alla luce delle disposizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato.

54.      Pertanto, è da ritenersi dimostrata l’esistenza del vantaggio in quanto, richiamando il regime generale applicabile nell’ambito del riferimento oggetto dell’esame, la Commissione è in grado di dimostrare l’esistenza di una perdita effettiva o potenziale di gettito fiscale che rappresenta l’importo dell’aiuto presunto conferito alle ipotetiche imprese beneficiarie. Ciò detto, la determinazione esatta del relativo valore riveste, in un primo momento, un’importanza unicamente secondaria che si manifesterà all’atto dell’eventuale recupero se le misure considerate risulteranno illecite.

55.      Nella fattispecie, è necessario constatare che il modello fiscale cui era soggetta la France Télécom nel periodo considerato rappresenta un’eccezione rispetto al regime di diritto comune.

56.      La France Télécom era stata infatti assoggettata ad un regime fiscale specifico diretto a garantire che le risorse provenienti dalla tassa professionale (in linea di principio riscossa a livello locale, secondo un’aliquota fissata per ogni comune) continuassero a confluire nel bilancio generale dello Stato. Allo scopo di raggiungere tale obiettivo, la legge n. 90‑568 aveva creato una tassa professionale «nazionale», applicabile alla France Télécom, calcolata sulla base di un’aliquota media ponderata mediante aliquote applicabili nei comuni e riscossa nel luogo della sede principale della detta società.

57.      Durante il periodo 1991‑1993, in virtù del regime transitorio, la France Télécom veniva esentata dall’imposta sulle società, nonché dalle imposizioni locali, dietro pagamento di un prelievo fissato dalla legge. Ai sensi del regime definitivo applicabile nel periodo 1994‑2002, la France Télécom era soggetta sia al regime comune dell’imposta sulle società, sia al regime speciale per le imposte locali, tra cui la tassa professionale. In proposito, è necessario aggiungere che la tassa professionale ha dato luogo all’applicazione di un’ulteriore esenzione consistente in una riduzione delle spese di gestione percepite dallo Stato a concorrenza dei tre quarti delle spese normalmente applicabili.

58.      Come risulta dal fascicolo, le disposizioni fiscali speciali applicabili alla France Télécom non sono le uniche ad aver generato il vantaggio. Invero, la Commissione ha ritenuto che l’aiuto fosse costituito dalla differenza d’imposizione tra l’importo dei versamenti della tassa professionale che l’impresa avrebbe dovuto versare se fosse stata soggetta all’imposta del diritto comune e quello che le è stato effettivamente imputato in virtù delle disposizioni fiscali speciali. Tale configurazione ha dunque prodotto un modello d’imposizione che consente una sottoimposizione.

59.      Si tratta pertanto di una configurazione mista in cui l’esistenza di un vantaggio deriva, da un lato, da un elemento fisso legato al regime fiscale specifico applicato alla France Télécom rispetto al regime di diritto comune e, dall’altro, da un elemento variabile che dipende da circostanze di fatto, ossia l’ubicazione di fabbricati o di terreni in comuni diversi nonché l’aliquota d’imposizione applicabile negli enti locali di cui trattasi.

60.      Tale metodo particolare di individuazione del vantaggio applicato nel caso di specie comporta conseguenze decisive sotto il profilo della cadenza annuale del vantaggio, della possibilità di distinguere i due regimi d’imposizione a cui è stata successivamente assoggettata la France Télécom, nonché del computo del termine di prescrizione.

61.      Infine, è importante rammentare che la specificità del regime applicabile alla France Télécom tra il 1994 e il 2003 non può affatto escludere a priori la sua qualificazione come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 CE.

62.      In proposito, tengo a sottolineare che i motivi che avrebbero dovuto indurre le autorità francesi a notificare il regime d’imposizione applicabile alla France Télécom vanno innanzi tutto cercati a livello della riduzione delle spese di gestione dall’8% all’1,9%. Inoltre, è necessario sottolineare l’assenza di un meccanismo correttivo, nella legge n. 90‑568, che avrebbe permesso la verifica annuale degli effetti del regime specifico sulla posizione concorrenziale della France Télécom, in quanto il legislatore avrebbe potuto accontentarsi di un mero trasferimento allo Stato del diritto alle entrate provenienti dalla tassa professionale della France Télécom, senza introdurre altre modifiche rispetto al regime di diritto comune (18).

B –    Sulla violazione della nozione di vantaggio denunciata nel secondo motivo della France Télécom – osservazioni preliminari

63.      Con il suo secondo motivo, la France Télécom addebita sostanzialmente al Tribunale un errore di diritto consistente nel travisamento della nozione di vantaggio, avendo detto giudice dichiarato che il vantaggio è costituito dalla differenza d’imposizione, il che lo ha condotto a rifiutare la compensazione tra i due periodi di imposta. Ad avviso della France Télécom, il Tribunale non avrebbe osservato l’obbligo di procedere ad un esame globale di tutte le disposizioni previste da un regime derogatorio, violando così la suddetta nozione di vantaggio.

64.      Allo scopo di agevolare l’analisi dei diversi elementi giuridici addotti dalla France Télécom a sostegno della propria impugnazione, analizzerò le parti del presente motivo in ordine inverso rispetto a quello proposto nell’impugnazione, iniziando dall’asserito errore di diritto che riguarderebbe l’interpretazione del vantaggio definito nella decisione controversa, per poi analizzare le questioni che ne derivano circa l’esame globale del regime e la questione della compensazione.

C –    Sulla seconda parte del secondo motivo relativo all’errore di diritto che avrebbe commesso il Tribunale nella sua interpretazione della decisione controversa e sostituzione di motivazione

1.      Argomenti delle parti

65.      La France Télécom sostiene che il Tribunale ha erroneamente interpretato la decisione controversa ritenendo che la Commissione avesse considerato che l’aiuto di cui trattasi era costituito non dalle disposizioni fiscali particolari applicabili alla France Télécom, bensì dalla differenza d’imposizione constatata su base annuale, sostituendo la propria motivazione a quella della detta decisione.

66.      La France Télécom osserva che il punto 42 della decisione controversa si limita a concludere a favore dell’impossibilità di una compensazione tra i due periodi d’imposizione. Tale punto non consentirebbe di dimostrare che la Commissione avrebbe ritenuto che l’aiuto di cui trattasi fosse costituito non dalle disposizioni fiscali particolari applicabili alla France Télécom, ma dalla differenza d’imposizione accertata ogni anno per il quale era dovuta la tassa professionale.

67.      La France Télécom deduce altresì che siffatta interpretazione sarebbe peraltro manifestamente contraria al dispositivo della decisione controversa, che stabilirebbe che l’aiuto in parola è costituito dal regime della tassa professionale applicabile alla detta impresa durante il periodo 1° gennaio 1994‑31 dicembre 2002.

68.      La Commissione afferma che il motivo è inoperante e, in ogni caso, infondato. Infatti, le conclusioni cui sarebbe pervenuto il Tribunale non dipenderebbero né dalla cadenza annuale della tassa professionale, né dalla constatazione secondo cui l’aiuto consisteva nella differenza d’imposizione accertata anno per anno. La Commissione sottolinea che la cadenza annuale della tassa professionale non potrebbe essere invocata, allorché risulta che altri elementi presenti nella motivazione del Tribunale giustificano il rifiuto della compensazione tra il regime del prelievo forfettario e l’asserita sottoimposizione a titolo della tassa professionale nel periodo 1994‑2002.

2.      Valutazione

69.      Innanzi tutto, per quanto riguarda l’argomento esposto dalla Commissione sull’asserita inoperatività del secondo motivo, è sufficiente osservare che tale affermazione della Commissione dev’essere respinta, posto che con questo motivo la France Télécom censura un elemento costitutivo del ragionamento seguito dal Tribunale.

70.      Con la seconda parte del secondo motivo, la France Télécom censura le conclusioni del Tribunale espresse, in particolare, ai punti 201 e 202 della sentenza impugnata.

71.      Al punto 201 anzidetto, il Tribunale richiama il punto 42 della decisione controversa relativo all’analisi del regime nel periodo 1994‑2003, da cui emerge che «la differenza tra la tassa professionale effettivamente pagata da[lla France Télécom] e quella che avrebbe dovuto essere pagata in virtù del diritto comune dal 1° gennaio 1994 al 1° gennaio 2003 costituisce un aiuto di Stato, dal momento che rappresenta un vantaggio per [la France Télécom] concesso mediante risorse che altrimenti avrebbero integrato il bilancio dello Stato».

72.      Pertanto, una volta esclusa ai punti precedenti della decisione controversa ogni compensazione tra i due regimi d’imposizione in parola, come ribadita dalle autorità francesi, la Commissione è giunta alla conclusione secondo cui la differenza d’imposizione accertata costituiva un aiuto di Stato.

73.      In proposito, è sufficiente rilevare che, al punto 201 della sentenza impugnata e senza commettere errori di diritto, il Tribunale ha interpretato il testo della decisione controversa secondo cui l’aiuto di Stato risulterebbe dalla differenza d’imposizione. Il Tribunale ha poi verificato l’effettività della suddetta differenza d’imposizione ai punti 219‑225 della sentenza impugnata, ragionamento che non è stato oggetto di alcuna censura da parte della France Télécom in tale ambito.

74.      Inoltre, contrariamente alle affermazioni della France Télécom, l’interpretazione cui è pervenuto il Tribunale, secondo cui l’aiuto è costituito dalla differenza d’imposizione risultante dall’applicazione di disposizioni legislative che istituiscono un regime derogatorio, rimane conforme al dispositivo della decisione controversa, da cui emerge che soltanto il regime applicabile alla France Télécom nel periodo 1994‑2002 costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune e, dunque, illegale. Infatti, proprio in forza di tale regime derogatorio, la France Télécom non ha versato nel bilancio dello Stato gli importi della tassa cui sarebbe stata soggetta in virtù del regime di diritto comune.

75.      Alla luce di quanto precede, è importante sottolineare che l’osservazione del Tribunale di cui al punto 201 della sentenza impugnata rispecchia fedelmente la logica sottostante alle disposizioni contenute nell’art. 87 CE nel senso che, nell’ambito della nozione di aiuto di Stato, occorre distinguere, da una parte, la forma che prende un aiuto di Stato, che si concretizza in un atto costitutivo soggetto all’obbligo di notifica e, dall’altra, le conseguenze obiettive della misura la cui analisi permette di constatare l’esistenza di un vantaggio.

76.      Nell’ambito della nozione di aiuto è dunque d’importanza fondamentale identificare, da un lato, il livello corrispondente all’atto normativo all’origine della misura controversa quale un atto legislativo, una decisione amministrativa o qualsiasi altro atto o pratica attribuibile allo Stato membro e, dall’altro, il livello economico in base al quale vengono esaminati gli effetti del suddetto atto per stabilire se si tratti di un vantaggio selettivo.

77.      Pertanto, sarebbe dunque inesatto affermare che disposizioni fiscali costituiscono di per sé un aiuto di Stato. Infatti, il vantaggio selettivo può corrispondere soltanto agli effetti dell’applicazione delle dette disposizioni alle imprese interessate. Orbene, qualora la misura in parola consista in un fattore specifico applicabile al calcolo dell’imposta, senza costituire un’agevolazione fiscale diretta (aperta/trasparente), tali effetti potrebbero essere dimostrati soltanto su base annua, poiché l’esercizio fiscale corrisponde a tale durata.

78.      Peraltro, la decisione controversa si fonda nel suo insieme sulla premessa secondo cui è proprio il regime della tassa professionale previsto dalla legge n. 90‑568 che, con l’applicazione di un’aliquota media ponderata nazionale risultante dalle aliquote deliberate l’anno precedente dall’insieme degli enti locali interessati, ha portato alla sottoimposizione della France Télécom rispetto all’importo che sarebbe stato dovuto se quest’ultima fosse stata soggetta al regime di diritto comune. Questo punto di vista è peraltro corroborato dal testo del dispositivo della decisione controversa.

79.      Con riferimento al punto 202 della sentenza impugnata, nonché all’asserita sostituzione di motivazione, occorre osservare che il Tribunale non è andato al di là del livello di controllo giurisdizionale richiesto sostituendo la propria valutazione economica a quella della Commissione, posto che il problema della cadenza annuale del dispositivo in parola costituisce parte integrante del ragionamento sviluppato dalla Commissione nella decisione controversa. Inoltre, nessuna motivazione contraddittoria può essere addebitata al Tribunale in quanto, al suddetto punto 202, esso richiama la cadenza annuale della tassa professionale come si evince dalle disposizioni del codice generale delle imposte. Risulta pertanto chiaro che l’aspetto relativo alle disposizioni fiscali costituisce un elemento intrinseco dell’esame dell’esistenza di un vantaggio.

80.      Alla luce delle considerazioni che precedono si deve respingere la seconda parte del secondo motivo della France Télécom.

D –    Sulla terza parte del secondo motivo, relativo all’assenza di un’analisi globale del regime fiscale derogatorio

1.      Argomenti delle parti

81.      La France Télécom ritiene che né la cadenza annuale dell’imposta, né le differenze tra i due periodi d’imposizione possono giustificare un’analisi parziale del regime fiscale derogatorio controverso. Essa ritiene che, nell’ambito della sua analisi degli effetti del regime fiscale derogatorio, il Tribunale abbia erroneamente rifiutato di prendere in considerazione la sovraimposizione che tale prelievo forfettario avrebbe rappresentato per l’impresa rispetto al livello d’imposizione che essa avrebbe dovuto subire se fosse stata soggetta al diritto comune nel periodo 1991‑1993.

82.      Ad avviso della France Télécom, quand’anche sia possibile tenere conto della cadenza annuale dell’imposta ai fini dell’analisi, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere che, per i primi esercizi che rientrano nel regime fiscale derogatorio, la detta impresa aveva subito una sovraimposizione rispetto ai suoi concorrenti.

83.      Da ciò la France Télécom conclude che il Tribunale avrebbe dovuto esigere che il confronto con il diritto comune del regime fiscale derogatorio applicabile all’interessata comprendesse tutti gli effetti del regime derogatorio, vale a dire non soltanto gli eventuali vantaggi percepiti dall’impresa nel periodo 1994‑2002, ma anche il sovraccarico fiscale eccezionale che la France Télécom ha dovuto sopportare tra il 1991 e il 1993.

2.      Valutazione

84.      Dopo aver richiamato in maniera pertinente la giurisprudenza secondo cui la Commissione ha l’obbligo di considerare globalmente le misure complesse, al punto 200 della sentenza impugnata il Tribunale ha affermato che la legge 90‑568 ha istituito un regime fiscale derogatorio, applicabile in particolare alla France Télécom, caratterizzato da una suddivisione in due fasi.

85.      Al punto 203 della sentenza impugnata, il Tribunale ha giustamente ricordato che, nella decisione controversa, la Commissione ha valutato le disparità esistenti tra i due periodi d’imposizione, riguardanti, segnatamente, il fatto che il prelievo forfettario nel periodo 1991‑1993 aveva sostituito per intero il versamento a titolo di tassa professionale mentre l’assoggettamento al regime speciale nel periodo 1994‑2002 aveva comportato ogni anno una differenza d’imposizione. Il Tribunale ha dunque ritenuto che, nella detta decisione, la Commissione avesse senza dubbio analizzato in maniera completa tutte le disposizioni pertinenti ma che, alla luce delle differenze accertate tra i due periodi d’imposta, essa avesse rifiutato di procedere a una compensazione.

86.      In proposito, è opportuno osservare che la necessità di un’analisi completa, a cui la Commissione ha correttamente provveduto, non può equivalere all’obbligo di tener conto di tutti i periodi fiscali ai fini della constatazione dell’esistenza del vantaggio. Di conseguenza, il Tribunale ha potuto affermare che, proprio analizzando il regime nel suo insieme, la Commissione è giunta alla conclusione secondo cui soltanto il regime fiscale applicabile durante il secondo periodo comportava la concessione di un aiuto di Stato alla France Télécom.

87.      Conseguentemente, si deve dichiarare infondata la terza parte del secondo motivo.

E –    Sulla prima parte del secondo motivo – sulla compensazione

1.      Argomenti delle parti

88.      La France Télécom sostiene che, non procedendo ad un confronto con il regime di diritto comune e con l’insieme delle disposizioni previste dalla legge n. 90‑568, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto. Invero, per determinare l’esistenza di un vantaggio, il Tribunale avrebbe confrontato gli oneri imposti alla France Télécom dal regime derogatorio con il livello d’imposizione che le sarebbe stato applicato se tale società fosse stata soggetta al regime fiscale di diritto comune. Orbene, tale giudice avrebbe limitato tale confronto al periodo 1994‑2002, senza tener conto dell’onere fiscale che la France Télécom avrebbe dovuto sopportare nel periodo 1991‑1993.

89.      La France Télécom ritiene che, basandosi in proposito sulla sentenza della Corte 15 dicembre 2005, Italia/Commissione (19), il Tribunale abbia commesso un errore di diritto non considerando una compensazione tra i diversi periodi d’imposta. Il Tribunale avrebbe erroneamente dedotto da tale sentenza che un’esenzione non avrebbe potuto essere compensata da un onere specifico di natura diversa e privo di nesso intrinseco con il vantaggio.

2.      Valutazione

90.      Con questa parte del secondo motivo, la France Télécom censura i punti 207 e 214 della sentenza impugnata. Infatti, dopo aver approvato il ragionamento della Commissione che aveva distinto tra il prelievo forfettario in vigore nel periodo 1991‑1993 e il regime derogatorio d’imposizione in vigore tra il 1994 e il 2002, il Tribunale ha escluso qualsiasi obbligo di effettuare, nella specie, una compensazione tra i due periodi d’imposta.

91.      In proposito, è opportuno rammentare che, secondo la giurisprudenza, allorché esamina una misura che può costituire un aiuto di Stato, la Commissione è tenuta a prendere in considerazione tutti i suoi effetti per il potenziale beneficiario e, in particolare, a dedurre, se del caso, gli specifici oneri gravanti su un vantaggio (20).

92.      Innanzi tutto, è vero che il richiamo del punto 34 della citata sentenza Italia/Commissione operato dal Tribunale non è corretto. Infatti, il principio sancito dal suddetto giudice al punto 207 della sentenza impugnata non può dedursi dal punto 34 anzidetto.

93.      Come sostiene la Commissione, probabilmente il Tribunale ha inteso riferirsi al punto 34 di un’altra sentenza Italia/Commissione (21). In tale punto di quest’ultima sentenza, la Corte ha respinto la tesi delle autorità italiane secondo cui lo sgravio in questione non sarebbe un «aiuto statale», perché la diminuzione delle entrate che esso determina sarebbe compensata mediante risorse provenienti dai contributi versati a titolo di assicurazione contro la disoccupazione.

94.      La Corte dovrà nondimeno accontentarsi di rilevare tale errore di citazione che, tuttavia, non costituisce un errore di diritto in grado di invalidare la decisione del Tribunale.

95.      Malgrado l’anzidetto richiamo giurisprudenziale errato, è evidente che il Tribunale ha spiegato in maniera circostanziata ed esaustiva i motivi per cui ha ritenuto che, pur rispettando il proprio obbligo di analisi globale del regime risultante dalla legge n. 90‑568, la Commissione poteva legittimamente escludere la compensazione asserita dalla France Télécom.

96.      Infatti, alla luce della sentenza Enirisorse (22), è importante sottolineare che deve fondarsi sul piano materiale l’obbligo di procedere all’analisi globale, che consente la corretta identificazione dell’esistenza di un vantaggio nell’ambito delle misure fiscali derogatorie.

97.      Mi pare evidente che il semplice fatto che i due periodi d’imposizione siano considerati nella stessa legge non sia sufficiente a giustificare un obbligo di compensazione tra le misure applicabili ad un unico beneficiario. Infatti, le suddette misure si fondano su modelli giuridici diversi, così che occorreva distinguere tra la misura costitutiva di un aiuto e quella che non soddisfa i criteri di cui all’art. 87 CE.

98.      In proposito, è necessario constatare, come emerge dal fascicolo, che il prelievo applicabile nel periodo 1991‑1993 era definito da parametri distinti rispetto a quelli applicabili a partire dal 1994 nell’ambito del regime specifico di tassa professionale.

99.      Desidero rilevare che, dalle discussioni dinanzi all’Assemblée nationale francese, emerge che la data del 1994 era stata mantenuta allo scopo di poter disporre di un termine sufficiente per calcolare le basi imponibili della tassa professionale, in quanto il governo non disponeva della valutazione precisa degli immobili o delle basi imponibili (23).

100. Inoltre, è necessario sottolineare che, quand’anche fosse esatta la tesi secondo cui il regime applicabile alla France Télécom consisteva in due periodi non separabili, il primo dei quali avrebbe comportato una sovraimposizione dell’impresa e il secondo una sottoimposizione, è pacifico che la legislazione in parola non contemplava alcun meccanismo che permettesse, da un lato, il calcolo compensatore tra gli importi della tassa professionale e, dall’altro, di determinare il momento in cui l’asserita sovraimposizione per il periodo 1990‑1993 sarebbe stata compensata. Infatti, pur accogliendo la tesi difesa dalla France Télécom al riguardo, la sovraimposizione in parola avrebbe esaurito i suoi effetti in un momento determinato, comportando, in futuro e durante il periodo a partire dal 1994, la concessione di un vantaggio alla France Télécom. Tuttavia, in assenza di tale meccanismo, l’affermazione relativa alla necessità della compensazione non è plausibile.

101. Infine, va esclusa la pertinenza della giurisprudenza relativa alla qualificazione della compensazione degli svantaggi strutturali ai sensi dell’art. 87 CE, la quale consente di escludere la qualifica di aiuto di Stato nei casi specifici che mirano a correggere una situazione concorrenziale sfavorevole di un’impresa (24). Invero, nella fattispecie non può essere validamente sostenuto che il modello d’imposizione applicabile a partire dal 1994 sia servito a porre rimedio al fatto che la France Télécom sarebbe stata esposta a oneri supplementari derivanti da un regime specifico ai quali sarebbero sfuggite le imprese concorrenti soggette al diritto comune nelle normali condizioni del mercato. Al contrario, come emerge dalle discussioni che si sono svolte al Sénat e presso l’Assemblée nationale, lo scopo del regime derogatorio applicabile a partire dal 1994 era consentire allo Stato, e non agli enti locali, di incassare la tassa professionale versata dalla France Télécom (25). In ogni caso rilevo che, per quanto riguarda la constatazione del vantaggio, poco importa sapere se il gettito della tassa professionale fosse destinato allo Stato o al bilancio degli enti locali.

102. Desidero osservare, in ogni caso, che dal fascicolo emerge che la France Télécom era tenuta a versare al Fondo nazionale di perequazione della tassa professionale un importo pari a quello versato allo Stato dalla ex amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (PTT) come risultato di gestione prima della data di costituzione della France Télécom. Del resto, è per questo motivo che la Commissione ha concluso che il prelievo a favore del bilancio generale a cui la France Télécom è stata assoggettata nel periodo 1991‑1993 era di tipo misto: in parte fiscale e in parte equivalente ad una partecipazione dello Stato proprietario agli utili di gestione (26).

103. Pertanto, una volta esaminate le caratteristiche, gli obiettivi e la natura temporanea del regime applicabile alla France Télécom, al punto 231 della sentenza impugnata il Tribunale ha giustamente ritenuto che il prelievo forfettario costituisse una modalità d’imposizione speciale della France Télécom, di cui non si poteva tener conto ai fini della compensazione degli effetti del regime d’imposizione applicabile a partire dal 1994.

104. Ne consegue che anche il primo capo del secondo motivo di ricorso va respinto.

F –    Sul primo motivo della France Télécom relativo al travisamento della nozione di aiuto di Stato

1.      Argomenti delle parti

105. Dopo aver osservato che secondo il Tribunale sarebbe stato «impossibile», alla data in cui è stato istituito il regime derogatorio, determinare se quest’ultimo avrebbe costituito un aiuto di Stato, la France Télécom afferma che il suddetto giudice avrebbe altresì ritenuto che l’esistenza di un vantaggio avrebbe dovuto essere accertata su base annuale e che ciò sarebbe dipeso da parametri esterni.

106. La France Télécom censura tuttavia al Tribunale di aver travisato la nozione di aiuto di Stato, ritenendo valida tale qualificazione pur avendo riconosciuto che l’esistenza (o l’assenza) di un eventuale vantaggio non dipendesse dalla caratteristiche del regime applicabile alla France Télécom, bensì da parametri esterni i cui effetti hanno potuto essere constatati soltanto a posteriori. Secondo la France Télécom, gli effetti vantaggiosi o svantaggiosi derivanti da fattori esterni e imprevedibili non possono conferire la natura di aiuto ad una misura che non lo era al momento della sua adozione.

107. Inoltre, richiamando la sentenza Francia/Commissione che riguarda la società Stardust Marine (27), la France Télécom contesta l’imputabilità stessa della misura in parola allo Stato membro, posto che l’esistenza del vantaggio sarebbe stata condizionata «unicamente» dalle condizioni esterne al regime speciale d’imposizione, come avrebbe riconosciuto il Tribunale.

108. Il governo francese sottolinea, invece, che il regime d’imposizione derogatorio non è di per sé in grado di costituire un aiuto di Stato. Invero, un siffatto regime non procura per forza un vantaggio selettivo alle imprese interessate.

109. La Commissione ritiene che il primo motivo sia irricevibile non essendo stato sollevato in primo grado. Essa aggiunge che non vi sarebbe dubbio che gli elementi contestati dalla France Télécom erano presenti nella decisione controversa.

110. In subordine la Commissione sostiene che il motivo è infondato. Infatti, il livello preciso d’imposizione che risulta dal regime derogatorio in parola non potrebbe essere determinato in anticipo per ogni anno. Tuttavia, tale regime avrebbe potuto portare ad un’imposizione minore rispetto a quella risultante dall’applicazione del regime normale della tassa professionale.

2.      Valutazione della ricevibilità del motivo

111. Circa la censura di irricevibilità sollevata dalla Commissione e fondata sul carattere di novità del motivo addotto, occorre constatare che da una giurisprudenza consolidata emerge chiaramente che consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo da essa non dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di investire la Corte, la cui competenza in sede di impugnazione è limitata, di una controversia più ampia di quella portata a conoscenza del Tribunale. Nell’ambito di un siffatto ricorso, la competenza della Corte è pertanto limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi ad esso (28).

112. In proposito, occorre tuttavia constatare che la ricorrente, contrariamente alle affermazioni della Commissione, non solleva un nuovo motivo dinanzi alla Corte, bensì una tesi che rientra nel motivo relativo all’esistenza di un aiuto di Stato – già discusso dinanzi al Tribunale – segnatamente nell’ambito del primo e del secondo motivo invocati dinanzi a quest’ultimo. Pertanto, l’eccezione d’irricevibilità non può essere accolta.

3.      Valutazione nel merito

113. Con questo motivo, la France Télécom censura la tesi del Tribunale illustrata, in particolare, ai punti 323 e 324 della sentenza impugnata. Per poter rispondere in maniera esaustiva a questo motivo occorre illustrare il ragionamento che il Tribunale ha previamente sviluppato ai punti 199‑241 della sentenza medesima, rispondendo al primo e al secondo motivo sollevati in primo grado.

114. Rilevo innanzi tutto che la citazione del punto 324 della sentenza impugnata – che la France Télécom effettua a sostegno della sua affermazione secondo cui il Tribunale avrebbe ammesso l’impossibilità di determinare il vantaggio alla data di instaurazione del regime derogatorio – deriva da un’errata interpretazione della sentenza impugnata.

115. Infatti, al punto 324 della detta sentenza, nell’ambito della sua risposta alla tesi della ricorrente in primo grado in materia di prescrizione, il Tribunale si è limitato a respingere un’argomentazione giuridica in proposito. Pertanto, un’affermazione giuridica che possa rientrare nel sindacato della Corte nell’ambito dell’impugnazione e che riguardi una problematica diversa da quella che ha formato l’oggetto della pronuncia del Tribunale non può dedursi da una parte decontestualizzata del ragionamento del Tribunale.

116. In secondo luogo, riguardo all’esame della specificità del regime applicabile alla France Télécom, inclusa la cadenza annuale della tassa professionale, nonché l’esistenza del vantaggio connesso a circostanze esterne al regime d’imposizione speciale, occorre innanzi tutto constatare che, lungi dall’aver violato la nozione di aiuto di Stato, il Tribunale ha correttamente applicato le disposizioni di cui all’art. 87 CE. Invero, il Tribunale si è giustamente sforzato di trarre ogni conseguenza giuridica dal modello fiscale specifico applicabile alla France Télécom, nonché dalla cadenza annuale del vantaggio constatato.

117. Dopo aver illustrato in maniera precisa la giurisprudenza pertinente riguardo alla valutazione dell’esistenza di un aiuto di Stato e, in particolare, all’esistenza di un vantaggio concesso alla France Télécom, il Tribunale ha verificato, in primo luogo, se alla Commissione fosse consentito esaminare il regime speciale d’imposizione a prescindere dal prelievo forfettario e, in secondo luogo, se la Commissione si sia legittimamente rifiutata di procedere ad una compensazione per analizzare, infine, la fondatezza dell’esistenza di una differenza d’imposizione.

118. Ciò detto, ai punti 199‑241 della sentenza impugnata, il suddetto giudice ha risposto in maniera circostanziata ed esaustiva alle censure circa l’esistenza di un aiuto di Stato nel caso di specie. I passaggi della detta sentenza contestati dalla France Télécom nel suo primo motivo non sono altro che la ripetizione del ragionamento evidenziato nella suddetta parte della sentenza impugnata.

119. Dal punto 323 della sentenza impugnata, in relazione al suddetto ragionamento, emerge che «dalla cadenza annuale della tassa professionale discende che l’esistenza di un vantaggio in favore della France Télécom era subordinata, di anno in anno, alla questione se il regime speciale d’imposizione comportasse per la France Télécom l’onere di un versamento a titolo di tassa professionale inferiore a quello cui essa avrebbe dovuto essere assoggettata a titolo del diritto comune. Va constatato che tale questione dipendeva a sua volta da circostanze esterne al regime speciale d’imposizione e, in particolare, dal livello delle aliquote d’imposizione deliberate annualmente dagli enti locali sul cui territorio la France Télécom possedeva delle sedi».

120. La censura articolata dalla France Télécom è dunque fondata su un’errata interpretazione della sentenza impugnata in quanto, contrariamente alle sue affermazioni, il Tribunale non ha affatto ammesso che l’esistenza del vantaggio non dipenderebbe dalle caratteristiche proprie del regime in parola.

121. Al contrario, proprio analizzando la natura complessa del regime fiscale applicabile alla France Télécom, il Tribunale ha giustamente ritenuto che la constatazione dell’esistenza di un aiuto nel caso di specie si fondasse sulle «circostanze esterne» che il Tribunale definisce chiaramente al punto 323 della sentenza impugnata come relative al livello delle aliquote d’imposizione deliberate annualmente dagli enti locali sul cui territorio la France Télécom possedeva delle sedi.

122. In proposito, nessun elemento contenuto nei passaggi della sentenza impugnata censurati dalla France Télécom permette di constatare che il Tribunale avrebbe presunto l’esistenza del vantaggio selettivo per la France Télécom commettendo, in tal modo, un errore di diritto.

123. Infine, per quanto riguarda l’imputabilità della misura, è sufficiente ricordare che, secondo la giurisprudenza, determinati vantaggi, per poter essere qualificati come aiuti ai sensi dell’art. 107, n. 1, TFUE, devono, da un lato, essere concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali e, dall’altro, essere imputabili allo Stato (29). Peraltro, un intervento dello Stato o mediante risorse statali non deve essere necessariamente una misura adottata dal rispettivo Stato membro quale potere centrale. Essa può parimenti provenire da un’autorità ad un livello inferiore a quello statale (30). Va osservato che, tenuto conto della summenzionata caratterizzazione delle «circostanze esterne» operata dal Tribunale, questo elemento non priva affatto il regime fiscale applicabile alla France Télécom della sua natura statale.

124. Posto che la France Télécom non ha dimostrato l’esistenza di alcun errore di diritto commesso dal Tribunale nell’applicazione della nozione di aiuto di Stato, il primo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

VII – Sul principio di prescrizione (31)

A –    Argomenti delle parti

125. Con il suo quarto motivo, la France Télécom rammenta che l’art. 15 del regolamento n. 659/1999 dispone che i poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un periodo limite di 10 anni. Essa adduce che le autorità francesi, nell’ambito del procedimento amministrativo, avevano chiarito che l’eventuale sottoimposizione dell’impresa nel periodo 1994‑2002 non poteva in ogni caso formare oggetto di un recupero in quanto il regime era stato istituito oltre dieci anni prima. Orbene, la France Télécom ritiene che il ragionamento del Tribunale su questo punto non sia sufficientemente motivato, poiché la sentenza non preciserebbe quale sia stato l’atto giuridico vincolante da cui avrebbe iniziato a decorrere il termine di prescrizione. Ad avviso della France Télécom, tale atto sarebbe necessariamente la legge n. 90‑568.

126. La Commissione rammenta che le norme di prescrizione in materia di aiuti di Stato riguardano il recupero di questi ultimi. Orbene, un aiuto può essere recuperato soltanto se è possibile determinarne l’importo. Per quanto riguarda i regimi fiscali controversi, il vantaggio potrebbe essere stabilito unicamente su base annuale. Il dies a quo del termine di prescrizione del potere di ordinare il recupero degli aiuti non può dunque coincidere con una data in cui tale recupero non può ancora essere ordinato.

127. Nella sua memoria di risposta, la Repubblica francese afferma invece di appoggiare quattro dei cinque motivi invocati dalla France Télécom nella sua impugnazione. Riguardo alla prescrizione, il governo francese fa valere che la sentenza impugnata sarebbe viziata da una motivazione contraddittoria. Infatti, il Tribunale avrebbe ritenuto, da un lato, al punto 324 della sentenza, che il termine di prescrizione dell’art. 15 del regolamento n. 659/1999 avesse iniziato a decorrere nel 1994 e, dall’altro, al punto 276 della sentenza, che l’obbligo di notifica dovesse essere fissato al momento dell’adozione della legge n. 90‑568.

B –    Sul ruolo della prescrizione

128. Va rammentato che, ai sensi dell’art. 15, n. 1, del regolamento n. 659/1999, i poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni. Dal n. 2 del medesimo articolo emerge che il termine di prescrizione inizia a decorrere il giorno in cui l’aiuto illegale viene concesso al beneficiario.

129. Sottolineo innanzi tutto che l’oggetto della prescrizione si limita agli aiuti illegali, ossia agli aiuti non notificati. Pertanto, un aiuto illegale diviene esistente grazie alla prescrizione.

130. L’elemento decisivo ai fini dell’interpretazione del periodo limite di cui all’art. 15 del regolamento n. 659/1999 riguarda dunque la nozione di concessione di aiuto.

131. In proposito, occorre sottolineare che la determinazione della data della concessione può variare a seconda della natura dell’aiuto di cui trattasi.

132. Infatti, in caso di un regime di aiuto, allorché la concessione dell’aiuto dipende dall’adozione di atti giuridici vincolanti, occorre considerare che, in linea di principio, l’aiuto è concesso alla data di adozione di un tale atto.

133. Tuttavia, stante la diversità e la complessità dei modelli di misure che possono costituire aiuti di Stato, segnatamente nel settore dell’imposizione diretta, la precedente constatazione non esaurisce il ventaglio di possibilità dinanzi a cui la Commissione può trovarsi nell’esaminare misure che siano o meno notificate.

134. Pertanto, nel caso di un regime pluriannuale che si traduce in versamenti o nella concessione periodica di vantaggi, la data di adozione di un atto giuridico che costituisce il fondamento della concessione dell’aiuto e quella in cui sarà effettivamente attribuito il vantaggio ai beneficiari (se non addirittura quella in cui ne avvertiranno gli effetti, come nel caso di un’esenzione fiscale) possono essere assai lontane nel tempo.

135. In tal caso, sono del parere che l’aiuto fiscale debba essere considerato come concesso al beneficiario unicamente nel momento in cui quest’ultimo ne beneficia in maniera giuridicamente definitiva in senso materiale. Infatti, soltanto il beneficio definitivo della misura, che equivale alla nascita del vantaggio in senso stretto, è determinante ai fini del calcolo del termine di prescrizione.

136. In proposito, ritengo che il termine di prescrizione per i vantaggi fiscali decorra nuovamente a partire da ogni concessione effettiva, eventualmente annua, del vantaggio che coincide con la data di consolidamento delle situazioni in base alle quali è stata determinata la portata dell’onere fiscale. Per quanto riguarda l’imposta sul reddito, esso corrisponde alla fine dell’esercizio fiscale in cui sono stati percepiti i redditi che fanno parte dell’imponibile della detta imposizione (32).

137. Occorre altresì rilevare che il calcolo del termine di prescrizione può dipendere dalla maniera in cui è identificato il vantaggio e, conseguentemente, l’aiuto di Stato medesimo. Il calcolo del suddetto termine costituirà, dunque, una conseguenza della constatazione del vantaggio.

138. Ritengo che il caso di specie si ponga in questi termini, posto che la constatazione dell’esistenza medesima dell’aiuto dev’essere operata non solo sulla base della legge nazionale ma anche in funzione delle aliquote applicabili in ogni comune in cui sono ubicati i beni della France Télécom.

139. Come già chiarito, sono del parere che il Tribunale abbia compiuto un’analisi esatta della cadenza annuale della tassa professionale e delle conseguenze che ne derivano.

140. Pertanto, al punto 324 della sentenza impugnata, il Tribunale ha correttamente affermato che, a motivo della cadenza annuale della tassa professionale, l’aiuto in parola non poteva essere considerato come «concesso» prima del 1994, dato che è allora che sono stati adottati gli atti giuridici vincolanti che hanno consentito, per la prima volta, di constatare l’esistenza di una differenza d’imposizione.

141. Per quanto riguarda, dunque, la censura relativa ad una mancata identificazione degli atti in parola da parte del Tribunale, ritengo che si tratti di un problema giuridico mal formulato. Infatti, dall’analisi del regime derogatorio nel suo insieme emerge che quest’ultimo istituisce la tassa professionale a livello nazionale, il cui importo è determinato attraverso un’aliquota media ponderata nazionale risultante dalle aliquote deliberate l’anno precedente dall’insieme degli enti locali.

142. Come emerge dal punto 24 della sentenza impugnata, le aliquote applicate alle basi imponibili sono deliberate ogni anno dagli organi collegiali decisionali degli enti locali beneficiari dell’imposta. Per poter calcolare la tassa professionale dovuta, occorre fissare un’aliquota individuale a livello nazionale per la France Télécom. Pertanto, le decisioni degli enti locali interessati che fissano un’aliquota individuale devono essere considerate elementi di cui tenere conto ai fini della determinazione dei «fatti giuridici» previsti dalla legge n. 90‑568, fatti indispensabili per valutare l’onere fiscale effettivo della France Télécom, nonché quello derivante dal regime del diritto comune e, conseguentemente, per provare l’esistenza di un vantaggio.

143. Peraltro, desidero rilevare che è opportuno leggere il passaggio censurato della sentenza impugnata connesso con il punto 323 della medesima sentenza in cui il Tribunale opera un duplice rinvio al punto 202 e poi al punto 17 della sentenza impugnata, che illustra le disposizioni pertinenti del code général des impôts. Infatti, occorre tener conto della differenza concettuale tra, da un lato, la norma giuridica, ossia la legge n. 90‑568 e, dall’altro, il fatto giuridico, ossia l’aliquota media ponderata nazionale risultante dalle aliquote deliberate l’anno precedente dall’insieme degli enti locali. Queste decisioni non riguardano il principio di fissazione della tassa professionale dovuta dalla France Télécom, ma contribuiscono alla determinazione della media nazionale, fissando le aliquote individuali da cui sarà calcolata la detta media.

144. Inoltre, l’approccio del Tribunale è confermato dal testo dell’art. 15 del regolamento n. 659/1999, da cui emerge che sono proprio i poteri della Commissione, per quanto riguarda il recupero degli aiuti, ad essere soggetti ad un termine di prescrizione. Orbene, nel caso in cui l’aiuto non sia stato realmente accordato nei termini di una vera e propria concessione, la Commissione non potrà chiedere alcun recupero né, tanto meno, può farlo, visto che è addirittura dubbio che la misura in questione costituisca un aiuto di Stato.

145. Da ultimo, per quanto riguarda la tesi del governo francese relativa ad una motivazione contraddittoria che asseritamente inficia i punti 276, da una parte, nonché, dall’altra, i punti 323 e 324 della sentenza impugnata, è sufficiente osservare che il Tribunale ha analizzato il regime derogatorio sia sotto il profilo dell’obbligo di notifica sia sotto quello delle conseguenze della norma di base per la constatazione del vantaggio per i beneficiari della misura in parola.

146. Pertanto, il ragionamento del Tribunale esposto al punto 276 della sentenza impugnata fa parte della risposta alle tesi sul principio di legittimo affidamento di cui si è discusso nell’ambito del terzo motivo, illustrato in primo grado. Il Tribunale ha correttamente rammentato l’obbligo di notifica che, in forza dell’art. 87 CE, incombe allo Stato membro che intenda istituire un regime fiscale derogatorio, come quello di cui trattasi nel caso di specie. Il Tribunale, invece, si pronuncia sugli effetti della detta norma, in particolare ai punti 323 e 324 della sentenza impugnata riguardanti la cadenza annuale della tassa professionale. Posto che questi due aspetti formano le due parti dell’analisi indispensabile della nozione di aiuto di Stato, non è dunque constatabile alcuna motivazione contraddittoria.

147. Alla luce delle suesposte considerazioni, il quarto motivo dell’impugnazione dev’essere respinto.

VIII – Sulla violazione di principi generali del diritto (33)

A –    Sul terzo motivo relativo alla violazione del principio di legittimo affidamento

1.      Argomenti delle parti

148. Sebbene la France Télécom divida in tre parti il suo terzo motivo riguardante la violazione del principio di legittimo affidamento, propongo di esaminarle congiuntamente, tenuto conto del loro oggetto comune.

149. La prima parte del terzo motivo riguarda un errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso con riferimento alle circostanze che consentono di invocare il principio di legittimo affidamento.

150. In primo luogo, la France Télécom sostiene che il Tribunale avrebbe limitato la possibilità di invocare il principio del legittimo affidamento ai soli casi in cui un aiuto è stato notificato e che avrebbe tuttavia lasciato intendere che le cose avrebbero potuto andare diversamente se circostanze eccezionali lo avessero giustificato. Orbene, tali circostanze si sarebbero verificate nella fattispecie.

151. In secondo luogo, la France Télécom fa valere che la sentenza impugnata è viziata da motivazione contraddittoria e si fonda sull’erronea supposizione che qualsiasi deroga fiscale costituisca un vantaggio. Nella fattispecie, le circostanze eccezionali invocate dall’impresa per far valere il principio di legittimo affidamento avrebbero riguardato il fatto che l’esistenza di un vantaggio non poteva essere identificata ex ante, bensì soltanto ex post, in funzione dell’evoluzione delle circostanze esterne al regime speciale d’imposizione.

152. In terzo luogo, la France Télécom deduce che il Tribunale non avrebbe determinato né l’atto giuridico che avrebbe dovuto formare oggetto di una notifica né il momento in cui questa avrebbe dovuto aver luogo. Infatti, se il vantaggio corrisponde ad una differenza d’imposizione accertata su base annua a fine esercizio, sarebbe stato impossibile identificare un obbligo di previa notifica del regime controverso.

153. Nell’ambito della seconda parte del terzo motivo, la France Télécom contesta al Tribunale di aver interpretato erroneamente le conseguenze giuridiche derivanti dalla decisione relativa a La Poste (34). Pertanto, Il Tribunale avrebbe escluso l’applicazione del principio di legittimo affidamento osservando che la Commissione non si era pronunciata sul regime derogatorio applicabile a partire dal 1994. Orbene, ad avviso della France Télécom, la decisione della Commissione riguardante La Poste costituiva un atto positivo in grado di produrre effetti giuridici e creare un legittimo affidamento quanto alla conformità del regime controverso alla luce delle norme in materia di aiuti di Stato.

2.      Valutazione

a)      Osservazioni generali

154. Va rammentato che l’esame del regime controverso operato dalla Commissione trova origine nella denuncia di terzi, ossia l’Associazione degli enti locali per il ripristino della tassa professionale della France Télécom e di La Poste in base al diritto comune.

155. Orbene, l’obbligo di notifica costituisce una pietra angolare del modello di controllo ex ante degli aiuti di Stato stabilito nel Trattato. Nell’ambito di tale sistema, gli Stati membri si vedono imporre, da un lato, un obbligo di notifica di ogni misura che possa rientrare nella sfera di applicazione dell’art. 87 CE, essendo un potenziale aiuto nuovo e, dall’altro, un obbligo definito di «standstill», di cui all’art. 88, n. 3, CE. Il suddetto sistema conferisce garanzie di procedura e sul merito sia agli Stati membri, sia agli ipotetici beneficiari (35).

156. In caso di violazione di una norma di previa notificazione, gli Stati membri sono tenuti ad assumersene le conseguenze sia per quanto concerne la qualificazione di aiuto illegale della misura in parola, sia per ciò che concerne l’invocabilità dei principi generali del diritto.

157. Peraltro, poiché la France Télécom sostiene l’impossibilità, alla data di entrata in vigore del regime derogatorio, di determinare se quest’ultimo istituisse un vantaggio idoneo a configurare un aiuto di Stato, va sottolineato che né la particolare complessità del regime in parola, né la natura periodica della misura che potrebbe costituire un aiuto di Stato sono in grado di sottrarre lo Stato membro al suo obbligo di notifica. Al contrario, è proprio nell’ambito della procedura d’esame avviata dalla Commissione che gli sforzi intrapresi in uno spirito di leale collaborazione da parte dello Stato membro e della Commissione possono condurre a soluzioni adatte alle peculiarità della misura in parola.

158. Infatti, uno Stato membro che chiede di poter concedere aiuti in deroga alle norme del Trattato è soggetto ad un obbligo di collaborazione nei confronti della Commissione. Ciò vale a fortiori per uno Stato membro che non ha notificato un regime di aiuti alla Commissione in violazione dell’art. 88, n. 3, CE (36).

159. Inoltre, occorre ricordare in proposito che, secondo una giurisprudenza consolidata, il principio della tutela del legittimo affidamento rientra fra i principi fondamentali dell’Unione (37).

160. Deriva altresì dalla giurisprudenza che il diritto di avvalersi del legittimo affidamento presuppone che l’amministrazione dell’Unione abbia fornito garanzie precise tali da far sorgere una legittima aspettativa in capo alla persona cui esse erano rivolte e che queste garanzie siano conformi alle norme vigenti  (38).

161. Uno Stato membro, le cui autorità abbiano concesso un aiuto in violazione delle norme procedurali di cui all’art. 88 CE, non può invocare il legittimo affidamento dei beneficiari per sottrarsi all’obbligo di adottare i provvedimenti necessari ai fini dell’esecuzione di una decisione della Commissione con cui quest’ultima ordina la ripetizione dell’aiuto (39).

162. La Corte ha ritenuto che lo stesso vale a maggior ragione per uno Stato membro che invocherebbe per sé il principio di legittimo affidamento allorché non ha rispettato l’obbligo di notifica (40).

163. Inoltre, secondo giurisprudenza costante, la possibilità, per il beneficiario di un aiuto illegittimamente concesso, di invocare circostanze eccezionali sulle quali abbia potuto fondare il proprio affidamento circa la regolarità dell’aiuto e di opporsi, quindi, alla sua ripetizione non può escludersi. In tale ipotesi, spetta al giudice nazionale eventualmente adito valutare le circostanze del caso di specie (41).

164. Desidero infine osservare che il rimborso di un aiuto di Stato di natura fiscale può comportare, per un singolo, il versamento allo Stato di somme corrispondenti ad un’imposizione da esso non dovuta. Si tratta dunque di una restituzione che rimette in causa un diritto fondamentale riconosciuto dall’Unione europea all’art. 17 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «carta dei diritti fondamentali») (42), relativo al diritto di proprietà, nonché all’art. 1 del primo protocollo addizionale alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (43), relativo al diritto al rispetto dei beni.

b)      Sulla sentenza impugnata

165. Ai punti 259 e 262 della sentenza impugnata, una volta richiamate correttamente le norme a disciplina della possibilità di avvalersi del principio di tutela del legittimo affidamento (44), il Tribunale ha ritenuto che, a sensi dell’art. 14 del regolamento n. 659/1999, la tutela del principio del legittimo affidamento del beneficiario dell’aiuto potesse essere invocata (45) a condizione che questi disponesse di garanzie sufficientemente precise derivanti da un’azione positiva della Commissione che gli permettessero di ritenere che una misura non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.

166. Il Tribunale ha giustamente ritenuto che, in mancanza di una presa di posizione esplicita da parte della Commissione in merito ad una misura ad essa notificata, per contro, il silenzio serbato dall’istituzione non può, sul fondamento del principio della tutela del legittimo affidamento dell’impresa beneficiaria di un aiuto di Stato, ostare al recupero dello stesso (46). Tuttavia, detto giudice ha correttamente ammesso la possibilità di tenere conto di circostanze eccezionali.

167. In proposito, è sufficiente constatare che al Tribunale non può essere addebitato alcun errore in merito all’identificazione delle dette circostanze, in quanto ai punti 263‑268 della sentenza impugnata, esso ha esaminato in maniera esaustiva tutti gli argomenti invocati dinanzi a esso potenzialmente in grado di costituire tali circostanze.

168. Tra le circostanze eccezionali invocate figurava l’esame da parte della Commissione dell’art. 21 della legge n. 90‑568, secondo cui l’istituzione, nella decisione relativa a La Poste, ha concluso che la riduzione delle basi imponibili applicabile alla suddetta impresa non costituiva un aiuto di Stato.

169. Riguardo al silenzio della Commissione nella decisione relativa a La Poste e agli effetti giuridici conseguenti per l’esame del regime applicabile alla France Télécom, è sufficiente ricordare che dal sistema di controllo preventivo in materia di aiuti di Stato operato dalla Commissione e, segnatamente, dal divieto di attuazione degli aiuti nuovi prima dell’adozione di una decisione finale risulta senza dubbio l’esistenza di una decisione della Commissione sulla compatibilità di siffatto aiuto. Ciò vale a fortiori laddove, come nel caso di specie, l’aiuto non è stato notificato alla Commissione in applicazione dell’art. 88, n. 3, CE, poiché ciò pregiudica la certezza del diritto che tale disposizione mira a garantire.

170. Conseguentemente, il Tribunale ha giustamente ritenuto che nessun argomento sollevato dalla France Télécom potesse essere considerato come l’espressione di una decisione della Commissione. A maggior ragione, l’autorizzazione in parola di un regime fiscale non può essere dedotta dal mero silenzio della Commissione.

171. Per quanto riguarda la tesi sviluppata dalla France Télécom al punto 99 dell’impugnazione, secondo cui il Tribunale avrebbe sancito l’impossibilità, alla data di instaurazione del regime in parola, di determinare se quest’ultimo costituisse un aiuto di Stato, è sufficiente osservare che tale argomento è già stato trattato nell’ambito degli approfondimenti relativi al primo motivo della presente impugnazione.

172. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre respingere il terzo motivo in quanto infondato.

B –    Sul quinto motivo relativo alla violazione del principio di certezza del diritto

1.      Argomenti delle parti

173. La prima parte del quinto motivo riguarda la mancanza di motivazione della sentenza impugnata e un errore di diritto per l’impossibilità di determinare l’importo da recuperare.

174. La France Télécom fa valere che il Tribunale non ha risposto alla sua tesi secondo cui, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, l’obbligo di recupero violerebbe il principio della certezza del diritto.

175. La seconda parte riguarda un asserito errore di diritto sulla valutazione delle metodologie usate per la stima dell’importo dell’aiuto. Invero, la France Télécom sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, ritenendo che la Commissione avesse correttamente fissato una forchetta sulla base delle approssimazioni fornite dalle autorità francesi nell’ambito del procedimento d’indagine formale e che, pertanto, non potesse essere dimostrata una violazione del principio di certezza del diritto. Ad avviso della France Télécom, la sentenza impugnata non sarebbe motivata in proposito.

176. La France Télécom fa valere che le stime in parola non sarebbero state trasmesse dalle autorità francesi allo scopo di determinare l’effettiva portata di una differenza d’imposizione durante il periodo 1994‑2002. Siffatte stime sarebbero state presentate per dimostrare che l’eventuale sottoimposizione dell’impresa era ampiamente compensata dalla sua sovraimposizione durante i primi anni del regime fiscale derogatorio previsto dalla legge n. 90‑568. Pertanto, la France Télécom ritiene che siffatte stime approssimative non potessero costituire nuovamente il livello d’imposizione dell’impresa se fosse stata soggetta al diritto comune e che, ciò posto, la Commissione avrebbe dovuto rinunciare a ordinare il recupero dell’aiuto.

177. Conseguentemente, ad avviso della France Télécom, il Tribunale, in maniera erronea e senza motivare la sentenza impugnata su questo punto, avrebbe ammesso che la Commissione poteva fondarsi su approssimazioni incerte e ipotetiche per qualificare il vantaggio di cui avrebbe potuto beneficiare l’impresa.

2.      Valutazione

178. Risulta dalla giurisprudenza che l’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 253 CE dev’essere adeguato alla natura dell’atto e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme che disciplinano la materia (47).

179. In proposito, è sufficiente constatare che, ai punti 296‑300 della sentenza impugnata, dopo aver correttamente citato la giurisprudenza applicabile nel campo del recupero degli aiuti di Stato, il Tribunale, ai punti 301‑305 della suddetta sentenza, si è sforzato di applicare la detta giurisprudenza al caso di specie senza venir meno all’obbligo di motivazione della sua decisione.

180. Inoltre, va sottolineato che la situazione della France Télécom ha già dato luogo ad una sentenza della Corte (48) che ha condannato la Repubblica francese non soltanto per non aver recuperato un aiuto giudicato illecito, ma anche per essere venuta meno al proprio obbligo di leale cooperazione ai sensi dell’art. 10 CE.

181. In tale sentenza, la Corte ha dichiarato che nessuna norma di diritto comunitario imponeva che la Commissione, all’atto di ordinare la restituzione di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune, determinasse l’importo esatto dell’aiuto da restituire. È sufficiente che la decisione della Commissione contenga elementi che permettano al destinatario della decisione stessa di determinare da sé tale importo senza difficoltà eccessive (49).

182. Pertanto, il Tribunale ha giustamente ribadito la legittimità della decisione controversa nella parte in cui si limita a indicare una certa fascia circa l’importo dell’aiuto da recuperare, nel rispetto del principio della certezza del diritto.

183. Conseguentemente, il quinto motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

IX – Osservazioni complementari sulla situazione dei beneficiari nell’ambito del recupero degli aiuti illegali nel diritto dell’Unione

184. Prima di concludere, desidero sottolineare che gli approfondimenti che seguono non rimettono in discussione la correttezza dell’analisi della sentenza impugnata, in quanto suggerisco di confermare la legittimità dell’interpretazione del Tribunale.

185. Da una costante giurisprudenza emerge che la soppressione di un aiuto illegittimo mediante recupero è la logica conseguenza dell’accertamento della sua illegittimità (50). Pertanto, lo Stato membro destinatario di una decisione che gli impone di recuperare gli aiuti illegittimi è tenuto, ai sensi dell’art. 249 CE, ad adottare ogni misura idonea ad assicurare l’esecuzione della detta decisione  (51). Inoltre, è giurisprudenza costante che l’obbligo imposto a uno Stato membro di sopprimere un aiuto che la Commissione considera incompatibile con il mercato comune è finalizzato al ripristino dello status quo ante sul mercato dell’Unione (52).

186. Posto che, nella fattispecie, la decisione della Commissione che dichiara l’illegalità di un aiuto di Stato e ne ordina il recupero è confermata da una sentenza della Corte, occorre interrogarsi sui mezzi di tutela disponibili agli eventuali beneficiari dell’aiuto in parola in questa fase.

187. Ritengo che la difficoltà principale per la France Télécom consista nel suo potenziale obbligo di rimborso, tenuto conto che la decisione controversa è fondata sulle stime assai variabili e non su una tassazione simulata basata sull’applicazione retroattiva della tassa professionale in virtù delle basi imponibili effettivamente applicabili alla France Télécom medesima (53).

188. In effetti, uno Stato membro che sia obbligato a recuperare gli aiuti illegittimi è libero di scegliere i mezzi con cui adempierà tale obbligo, a condizione che le misure scelte non siano in contrasto con la portata e l’efficacia del diritto dell’Unione (54).

189. È pacifico che la nozione del diritto dell’Unione racchiude i diritti fondamentali conferiti ai singoli dalla carta dei diritti fondamentali. Ne consegue che l’esistenza di un obbligo assoluto di recupero per gli Stati membri non può ledere i diritti fondamentali delle persone che possono aver beneficiato delle misure concesse dalle autorità nazionali in violazione del Trattato.

190. In proposito, rilevo che il recupero di un aiuto di Stato esige che il beneficiario restituisca il vantaggio di cui ha usufruito grazie all’aiuto concesso. Si tratta dunque di un trasferimento di beni del beneficiario allo Stato membro (55). Tale atto, se il beneficiario non lo accetta volontariamente, può soltanto indurre ad una contestazione dinanzi ad un tribunale, che statuirà in seguito ad un processo equo contro il beneficiario interessato.

191. Pertanto, posto che entrano in gioco i diritti garantiti dalla carta dei diritti fondamentali, quali la tutela del diritto di proprietà (56), l’obbligo incondizionato di recupero che incombe allo Stato membro non può comportare ipso iure il corrispondente obbligo di rimborso per i singoli.

192. Ritengo invece pacifico che un obbligo di rimborso debba poter essere contestato, nell’ambito di un processo, dal beneficiario, cui dev’essere riconosciuta la possibilità di usufruire di tutte le garanzie procedurali e materiali risultanti dalla Carta dei diritti fondamentali e della CEDU (57).

193. È vero che il beneficiario non ha più diritto di contestare l’esistenza medesima di un aiuto di Stato o la relativa illegittimità. Tuttavia, quand’anche la validità della decisione controversa sia stata confermata pure da una sentenza del Tribunale, a mio avviso il beneficiario può contestare il proprio obbligo di rimborso, nonché la relativa portata (58).

194. Tali considerazioni vanno distinte dalla giurisprudenza che ha conferito al beneficiario la possibilità di invocare dinanzi ad un giudice nazionale circostanze eccezionali tali da fondare il legittimo affidamento nella regolarità degli aiuti concessi, poiché siffatto affidamento, in applicazione dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 659/1999, osta a che la Commissione ordini il recupero degli aiuti interessati (59).

195. Infatti, il procedimento amministrativo previsto all’art. 88 CE porta all’adozione di una decisione della Commissione rivolta allo Stato membro interessato. L’impresa beneficiaria non è parte di tale procedimento, né è destinataria della decisione della Commissione, benché essa possa presentare ricorso di annullamento contro tale decisione (60). La Corte ha altresì confermato che gli interessati (61), eccettuato lo Stato membro responsabile della concessione dell’aiuto, non hanno il diritto, nell’ambito del procedimento di controllo degli aiuti di Stato, di consultare i documenti del fascicolo amministrativo della Commissione (62).

196. Conseguentemente, la sentenza impugnata non può impedire al beneficiario di contestare dinanzi ai giudici nazionali gli importi da restituire o anche l’esistenza del proprio obbligo di rimborso. In tale ipotesi spetta proprio al giudice nazionale eventualmente adito valutare, se necessario dopo aver sottoposto alla Corte questioni pregiudiziali di interpretazione, le circostanze del caso di specie.

X –    Conclusione

197. In conclusione, suggerisco alla Corte di:

–        respingere l’impugnazione della France Télécom SA;

–        condannare la France Télécom SA alle spese, e

–        condannare la Repubblica francese a sopportare le proprie spese.


1 – Lingua originale: il francese.


2 – Siccome la sentenza impugnata è stata pronunciata il 30 novembre 2009, i riferimenti alle disposizioni del Trattato seguono la numerazione applicabile prima dell’entrata in vigore del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


3 – GU L 269, pag. 30.


4 – JORF dell’8 luglio 1990, pag. 8069.


5 – JORF del 27 luglio 1996, pag. 11398.


6 – Regolamento del Consiglio 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).


7 – La tassa professionale è stata istituita dalla legge 29 luglio 1975, n. 75‑678, che ha sostituito la tassa di licenza e ha istituito una tassa professionale (JORF del 31 luglio 1975, pag. 7763).


8 – V. art. 29 della legge 30 dicembre 2002, n. 2002‑1575, relativa alla legge finanziaria 2003 (JORF del 31 dicembre 2002).


9 – GU C 57, pag. 5.


10 – Causa C‑441/06, Racc. pag. I‑8887.


11 – I ricorsi dinanzi al Tribunale sono stati presentati dalla Repubblica francese e dalla France Télécom. La Repubblica francese ha invocato quattro motivi a sostegno delle sue conclusioni, che il Tribunale ha respinto in quanto infondati. I quattro motivi riguardavano, rispettivamente, un errore manifesto di valutazione e un errore di diritto che la Commissione avrebbe commesso ritenendo che il regime derogatorio in vigore nel periodo 1994‑2002 aveva conferito un vantaggio (v. analisi del Tribunale ai punti 191‑241 della sentenza impugnata), una violazione dei diritti della difesa (v. analisi del Tribunale ai punti 136‑142 della sentenza impugnata), una violazione dell’art. 15 del regolamento n. 659/1999 relativo al termine di prescrizione (v. analisi del Tribunale ai punti 318‑327 della sentenza impugnata) e, infine, una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento (v. analisi del Tribunale ai punti 259‑279 della sentenza impugnata). La France Télécom, invece, ha invocato cinque motivi dinanzi al Tribunale, anch’essi respinti e riguardanti, rispettivamente, una violazione dei diritti della difesa (v. analisi del Tribunale ai punti 146‑153 della sentenza impugnata), tre errori manifesti di valutazione e un errore di diritto laddove la Commissione ha ritenuto che la France Télécom avesse beneficiato di un vantaggio (v. analisi del Tribunale ai punti 191‑241 della sentenza impugnata), la violazione dell’art. 15 del regolamento n. 659/1999 relativo al termine di prescrizione (v. analisi del Tribunale ai punti 318‑327 della sentenza impugnata), una violazione dei principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto (v. analisi del Tribunale ai punti 259‑305 della sentenza impugnata) e, infine, una violazione delle regole relative all’adozione delle decisioni da parte della Commissione (v. analisi del Tribunale ai punti 114‑130 della sentenza impugnata).


12 – Primo e secondo motivo dell’impugnazione della France Télécom.


13 – V., in particolare, sentenze 23 marzo 2006, causa C‑237/04, Enirisorse (Racc. pag. I‑2843, punti 38 e 39 e giurisprudenza ivi citata), e 17 novembre 2009, causa C‑169/08, Presidente del Consiglio dei Ministri (Racc. pag. I‑10821, punto 52).


14 –      V., in particolare, sentenze 8 novembre 2001, causa C‑143/99, Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke (Racc. pag. I‑8365, punto 38); 15 luglio 2004, causa C‑501/00, Spagna/Commissione (Racc. pag. I‑6717, punto 90), nonché 15 giugno 2006, cause riunite C‑393/04 e C‑41/05, Air Liquide Industries Belgium (Racc. pag. I‑5293, punto 29).


15 – V. sentenza 15 marzo 1994, causa C‑387/92, Banco Exterior de España (Racc. pag. I‑877, punto 14).


16 – Sull’incidente della constatazione del vantaggio sull’esame della selettività, v. sentenze Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, cit. (punto 41); 13 febbraio 2003, causa C‑409/00, Spagna/Commissione (Racc. pag. I‑1487, punto 47); 11 settembre 2008, cause riunite C‑428/06‑C‑434/06, UGT‑Rioja e a. (Racc. pag. I‑6747, punto 46), nonché 22 dicembre 2008, causa C‑487/06 P, British Aggregates/Commissione (Racc. pag. I‑10515, punto 82).


17 – Paragrafi 160 e segg. delle conclusioni.


18 – Nella fattispecie non si può escludere che il legislatore non avrebbe considerato giustificata la riduzione delle spese di gestione in assenza di qualsiasi semplificazione amministrativa a livello della riscossione della tassa professionale rispetto al regime di diritto comune.


19 – Causa C‑66/02, Racc. pag. I‑10901.


20 – Sentenza 25 giugno 1970, causa 47/69, Francia/Commissione (Racc. pag. 487, punto 7).


21 – Sentenza 2 luglio 1974, causa 173/73 (Racc. pag. 709).


22 – Cit. (punto 43) e paragrafo 32 delle conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro nella stessa causa.


23 – V. Assemblée nationale, resoconto integrale, 3a seduta dell’11 maggio 1990, consultabile al seguente indirizzo Internet: http://archives.assemblee-nationale.fr/9/cri/1989-1990-ordinaire2/042.pdf.


24 – V., in proposito, sentenze 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Kwekerij van der Kooy e a./Commissione (Racc. pag. 219, punto 30), nonché Enirisorse, cit. (punto 32).


25 – V. resoconti della seduta del 7 giugno 1990 al Sénat (JORF dell’8 giugno 1990, pag. 1361) e della seduta del 19 giugno 1990 all’Assemblée nationale (JORF del 20 giugno 1990, pag. 2604).


26 – V. punti 25‑31 della decisione controversa.


27 – Sentenza 16 maggio 2002, causa C‑482/99 (Racc. pag. I‑4397, punti 71, 77 e 81).


28 – V., in particolare, sentenze 11 novembre 2004, cause riunite C‑186/02 P e C‑188/02 P, Ramondín e a./Commissione (Racc. pag. I‑10653, punto 60), nonché 26 ottobre 2006, causa C‑68/05 P, Koninklijke Coöperatie Cosun/Commissione (Racc. pag. I‑10367, punto 96).


29 – V. sentenza 15 luglio 2004, causa C‑345/02, Pearle e a. (Racc. pag. I‑7139, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).


30 – V., tra l’altro, sentenze 14 ottobre 1987, causa 248/84, Germania/Commissione (Racc. pag. 4013, punto 17), e 6 settembre 2006, causa C‑88/03, Portogallo/Commissione (Racc. pag. I‑7115, punto 55).


31 – Quarto motivo dell’impugnazione della France Télécom.


32 – Le condizioni di accertamento del carattere definitivo del beneficio risultante da un aiuto di Stato di tipo fiscale possono naturalmente variare in funzione delle soluzioni adottate nei diversi ordinamenti giuridici. A mio parere, siffatte informazioni tecniche di natura fiscale non possono influire sul computo del termine di prescrizione.


33 – Terzo e quinto motivo dell’impugnazione della France Télécom.


34 – Decisione 8 febbraio 1995 (GU C 262, pag. 11).


35 – V., in proposito, sentenza 9 giugno 2011, cause riunite da C‑465/09 P a C‑470/09 P, Diputación Foral de Vizcaya e a./Commissione (punto 93 e giurisprudenza ivi citata).


36 – Sentenza Diputación Foral de Vizcaya e a./Commissione, cit. (punto 152).


37 – V., in particolare, sentenza 5 maggio 1981, causa 112/80, Dürbeck (Racc. pag. 1095, punto 48).


38 – Sentenze 25 marzo 2010, causa C‑414/08 P, Sviluppo Italia Basilicata/Commissione (punto 107), nonché 24 marzo 2011, causa C‑369/09 P, ISD Polska e a./Commissione (Racc. pag. I‑2011, punto 123 e giurisprudenza ivi citata).


39 – Sentenza Diputación Foral de Vizcaya e a./Commissione, cit. (punto 150).


40 – Sentenza Diputación Foral de Vizcaya e a./Commissione, cit. (punto 151).


41 – Sentenza 29 aprile 2004, causa C‑372/97, Italia/Commissione (Racc. pag. I‑3679, punto 111 e giurisprudenza ivi citata).


42 – GU 2010, C 83, pag. 389.


43 – Firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).


44 – V. sentenze della Corte 11 marzo 1987, causa 265/85, Van den Bergh en Jurgens e Van Dijk Food Products (Lopik)/CEE (Racc. pag. 1155, punto 44), nonché del Tribunale 21 luglio 1998, cause riunite T‑66/96 e T‑221/97, Mellett/Corte di giustizia (Racc. PI pag. I‑A‑449 e II‑1305, punto 104 e giurisprudenza ivi citata).


45 – Sentenza 20 settembre 1990, causa C-5/89, Commissione/Germania (Racc. pag. I‑3437, punto 16).


46 –      V., in tal senso, sentenza della Corte 11 novembre 2004, cause riunite C‑183/02 P e C‑187/02 P, Demesa e Territorio Histórico de Álava/Commissione (Racc. pag. I‑10609, punto 44).


47 – V., in particolare, sentenze 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France (Racc. pag. I‑1719, punto 63 e giurisprudenza ivi citata), nonché 10 luglio 2008, causa C‑413/06 P, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala (Racc. pag. I‑4951, punto 166 e giurisprudenza ivi citata).


48 – Sentenza Commissione/Francia, cit.


49 – V., in particolare, sentenze 12 ottobre 2000, causa C‑480/98, Spagna/Commissione (Racc. pag. I‑8717, punto 25), e 12 maggio 2005, causa C‑415/03, Commissione/Grecia (Racc. pag. I‑3875, punto 39).


50 – V., in particolare, sentenze 10 giugno 1993, causa C‑183/91, Commissione/Grecia (Racc. pag. I‑3131, punto 16); 27 giugno 2000, causa C‑404/97, Commissione/Portogallo (Racc. pag. I‑4897, punto 38), e 22 dicembre 2010, causa C‑507/08, Commissione/Slovacchia (Racc. pag. I-13489, punto 42).


51 – V. sentenze 12 dicembre 2002, causa C‑209/00, Commissione/Germania (Racc. pag. I‑11695, punto 31); 26 giugno 2003, causa C‑404/00, Commissione/Spagna (Racc. pag. I‑6695, punto 21), e Commissione/Francia, cit. (punto 42). Lo Stato membro deve giungere ad un effettivo recupero delle somme dovute (v. sentenza Commissione/Grecia, cit., punto 44).


52 – Sentenze 4 aprile 1995, causa C‑350/93, Commissione/Italia (Racc. pag. I‑699, punto 21), e 17 giugno 1999, causa C‑75/97, Belgio/Commissione (Racc. pag. I‑3671, punto 64).


53 – Va aggiunto che il problema del calcolo della portata dell’obbligo di recupero costituisce un elemento di fatto, che non rientra nella competenza della Corte nell’ambito di un’impugnazione.


54 – Sentenze 20 maggio 2010, causa C‑210/09, Scott e Kimberly Clark (Racc. pag. I‑04613, punto 21), nonché Commissione/Slovacchia, cit. (punto 51).


55 – Tale aspetto è particolarmente evidente in caso di recupero di aiuti fiscali, laddove il beneficiario si veda imporre un trasferimento di beni corrispondente al vantaggio di cui ha goduto fino a che l’imposizione fiscale è stata più bassa.


56 – V. art. 17 della carta dei diritti fondamentali, nonché art. 1 del primo protocollo addizionale alla CEDU.


57 – L’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, intitolato «Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale», s’ispira all’art. 6, n. 1, della CEDU, che prevede che «[o]gni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti».


58 – Desidero ricordare che, conformemente all’art. 14, n. 3, del regolamento n. 659/1999, il recupero di un aiuto illegittimo imposto da una decisione della Commissione va effettuato senza indugio e secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della suddetta decisione.


59 – Sentenza Commissione/Italia, cit. (punto 111 e giurisprudenza citata). V. anche sentenza 7 marzo 2002, causa C‑310/99, Italia/Commissione (Racc. pag. I‑2289, punto 103).


60 – Come emerge altresì dalla giurisprudenza, gli interessati diversi dallo Stato membro responsabile della concessione dell’aiuto non possono pretendere direttamente un dibattito in contraddittorio con la Commissione, quale quello previsto in favore del detto Stato. V. sentenze della Corte Commissione/Sytraval e Brink’s France, cit. (punto 59); 24 settembre 2002, cause riunite C‑74/00 P e C‑75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione (Racc. pag. I‑7869, punto 82), nonché del Tribunale 1° luglio 2010, causa T‑62/08, ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni/Commissione (Racc. pag. II-3229, punto 162). Desidero aggiungere che la capacità di contestare dinanzi al Tribunale le decisioni della Commissione che può essere riconosciuta al beneficiario non implica che quest’ultimo sia il destinatario di tale decisione.


61 – Conformemente all’art. 1 del regolamento n. 659/1999, il beneficiario dell’aiuto rientra nella categoria delle «parti interessate» che, ai sensi dell’art. 6, n. 1, del suddetto regolamento, possono presentare le proprie osservazioni in seguito alla decisione di avvio del procedimento di indagine formale, entro un termine che di norma non è superiore ad un mese.


62 – V. sentenza 29 giugno 2010, causa C‑139/07 P, Commissione/Technische Glaswerke Ilmenau (Racc. pag. I‑05885).