Ordinanza del Presidente del Tribunale 11 dicembre 2007 –
FMC Chemical e a. / Commissione
(causa T‑349/07 R)
«Procedimento sommario – Direttiva 91/414/CEE – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Ricevibilità – Insussistenza dell’urgenza»
1. Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Ricevibilità prima facie del ricorso principale (Artt. 230 CE, 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 1; direttiva del Consiglio 91/414; decisione della Commissione 2007/415) (v. punti 46‑47, 49, 60‑61, 65)
2. Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Atto di ricorso – Requisiti di forma (Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, nn. 2 e 3) (v. punti 66‑67)
3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile (Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 98‑101, 103, 114)
Oggetto
| Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 13 giugno 2007, 2007/415/CE, concernente la non iscrizione del carbosulfan nell’allegato I della direttiva del Consiglio 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitofarmaceutici contenenti detta sostanza (GU L 156, pag. 28) fino alla pronuncia della sentenza nel merito. |
Dispositivo
1) | | La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) | | Le spese sono riservate. |