Ricorso proposto il 10 settembre 2007 - O2 (Germany)/UAMI(Homezone)
(Causa T -344/07)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: O2 (Germany) GmbH & Co. OHG (Monaco, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Fottner e M. Müller)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
Annullare la decisione di rigetto della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 5 luglio 2007 nel procedimento R 1583/2006-4;
condannare l'UAMI alle spese del presente procedimento e a quelle sostenute dinanzi all'UAMI.
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "Homezone" per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42 (domanda di registrazione n. 4677506).
Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c) nonché dell'art. 7, n. 3, del regolamento (CE) n. 40/94
1.
____________1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).