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Ricorso proposto il 10 settembre 2007 - O2 (Germany)/UAMI(Homezone)

(Causa T -344/07)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: O2 (Germany) GmbH & Co. OHG (Monaco, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Fottner e M. Müller)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione di rigetto della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 5 luglio 2007 nel procedimento R 1583/2006-4;

condannare l'UAMI alle spese del presente procedimento e a quelle sostenute dinanzi all'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "Homezone" per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42 (domanda di registrazione n. 4677506).

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c) nonché dell'art. 7, n. 3, del regolamento (CE) n. 40/94 1.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).