Sentenza del Tribunale di primo grado 13 novembre 2008 - Duro Sweden / UAMI (EASYCOVER)
(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo EASYCOVER - Impedimento assoluto alla registrazione - Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 73 del regolamento n. 40/94)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Duro Sweden AB (Gävle, Svezia) (rappresentante: R. Bird, solicitor)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: P. Bullock e D. Botis, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 3 luglio 2007 (pratica R 1065/2005-4), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo EASYCOVER come marchio comunitario
Dispositivo
La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 3 luglio 2007 (pratica R 1065/2005-4) è annullata per quanto riguarda i prodotti rientranti nella categoria "monumenti non metallici".
Il ricorso è respinto per il resto.
La Duro Sweden AB sopporterà le proprie spese e tre quarti delle spese dell'UAMI. Quest'ultimo sopporterà un terzo delle proprie spese.
____________1 - GU C 269 del 10.11.2007.