Language of document :

Comunicazione sulla GU

 

Ricorso di Antonello Violetti e altri contro Commissione delle Comunità europee presentato l'11 gennaio 2005.

(Causa T-22/05)

(Lingua processuale: il francese)

L'11 gennaio 2005, Antonello Violetti abitante in Cittiglio (Italia) e altri 12 dipendenti, rappresentati dall'avv. Eric Boigelot, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

-    ordinare l'esibizione di tutti i fascicoli riguardanti i ricorrenti e timbrati dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

-    ordinare l'esibizione della relazione conclusiva dell'indagine interna svolta nei confronti dei ricorrenti;

-    annullare l'indagine svolta nei confronti dei ricorrenti;

-    annullare la nota dell'OLAF contenente la notifica dell'indagine e l'informazione delle autorità giudiziarie italiane;

-    annullare la relazione d'indagine trasmessa alle autorità giudiziarie italiane;

-    annullare ogni atto successivo e/o relativo a tali decisioni che dovesse intervenire successivamente al presente ricorso;

-    condannare la Commissione al pagamento del risarcimento dei danni, stimati ex bono et aequo in EUR 30 000 per ciascun ricorrente, con riserva e aumentarlo e/o diminuirlo nel corso del procedimento;

-    condannare, comunque, la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti:

L'OLAF informava i ricorrenti che era stata aperta un'indagine interna avente ad oggetto l'applicazione del regime di assicurazione contro gli infortuni. In seguito a tale notifica i dipendenti interessati chiedevano di avere accesso ai loro fascicoli medici. Tale accesso veniva loro negato.

Il motivo deduce la violazione dell'art. 73 dello Statuto del personale e dell'art. 28 del regime applicabile agli altri agenti, violazione della normativa relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei dipendenti delle Comunità europee, nonché violazione dei principi generali del diritto, come il principio di buona amministrazione, il principio di parità di trattamento, come pure violazione del dovere di sollecitudine e dei principi che impongono all'OLAF e alla Commissione di emanare una decisione unicamente sulla base di motivi legalmente ammissibili, cioè pertinenti e non affetti da errore manifesto di valutazione.

I ricorrenti ritengono altresì che il regolamento 1073/1999 1 e la decisione della Commissione 2 giugno 1999, 1999/396/CE 2 sono illegittime e, di conseguenza, invocano un'eccezione di illegittimità ai sensi dell'art. 241 del Trattato CE.

____________

1 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, n. 1073, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136, pag. 1).

2 - Decisione della Commissione 2 giugno 1999, 1999/396/CE, CECA, Euratom, riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità (GU L 159, pag. 57).