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Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2014 – B&S Europe/Commissione

(Causa T-222/13)1

(«Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Servizi di breve periodo nell’interesse esclusivo di paesi terzi che beneficiano dell’aiuto esterno dell’Unione – Rigetto della candidatura – Criteri di selezione – Contratti divisi in parti – Progetto di riferimento – Obbligo di motivazione – Principio di buona amministrazione – Legittimo affidamento – Principio d’imparzialità – Principio del contraddittorio»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Business and Strategies in Europe (B&S Europe) SA (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti L. Bihain e S. Pâques)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Bordes e R. Tricot, successivamente R. Tricot, agenti, assistiti dagli avv.ti A. M. Vandromme e J. Stuyck)

Oggetto

L’annullamento della decisione della Commissione, contenuta nelle sue lettere del 15 febbraio e del 2 aprile 2013, con le quali si informava la ricorrente che non era stata ammessa nell’elenco dei candidati destinati a partecipare alla gara d’appalto con procedura ristretta relativa al lotto n. 7 del contratto quadro multiplo per la prestazione di servizi di breve periodo nell'interesse esclusivo di paesi terzi che beneficiano dell'aiuto esterno dell'Unione europea (GU 2012/S 105-174077)

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Business and Strategies in Europe (B&S Europe) SA è condannata alle spese.

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1 GU C 164 dell’8.6.2013.