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Sentenza del Tribunale di primo grado 22 novembre 2006 - Italia / Commissione

(Causa T-282/04) 1

("FEAOG - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Rettifiche finanziarie - Sviluppo rurale - Aiuto agli indigenti")

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (Rappresentante: G. De Bellis, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: C. Cattabriga e L. Visaggio, agenti)

Oggetto della causa

Annullamento parziale della decisione della Commissione 29 aprile 2004, 2004/457/CE, che esclude dal finanziamento comunitario talune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione "Garanzia" (GU L 202, pag. 35), nella parte in cui esclude talune spese effettuate dalla Repubblica italiana

Dispositivo della sentenza

Il ricorso è respinto.

La Repubblica italiana è condannata alle spese.

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1 - GU C 251 del 9.10.2004.