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Ricorso proposto il 20 dicembre 2013 – Bilbaína de Alquitranes e a./Commissione

(Causa T-689/13)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Bilbaína de Alquitranes, SA (Luchana-Barakaldo, Biscaglia, Spagna); Deza, a.s. (Valašské Meziříčí, Repubblica Ceca); Industrial Química del Nalón, SA (Oviedo, Spagna); Koppers Denmark A/S (Nyborg, Danimarca); Koppers UK Ltd (Scunthorpe, Regno Unito); Koppers Netherlands BV (Uithoorn, Paesi Bassi); Rütgers basic aromatics GmbH (Castrop-Rauxel, Germania); Rütgers Belgium NV (Zelzate, Belgio); Rütgers Poland Sp. z o.o. (Kędzierzyn-Koźle, Polonia); Bawtry Carbon International Ltd (Doncaster, Regno Unito); Grupo Ferroatlántica, SA (Madrid, Spagna); SGL Carbon GmbH (Meitingen, Germania); SGL Carbon GmbH (Bad Goisern am Hallstättersee, Austria); SGL Carbon (Passy, Francia); SGL Carbon, SA (La Coruña, Spagna); SGL Carbon Polska S.A. (Racibórz, Polonia); e ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg, Germania) (rappresentanti: K. Van Maldegem e C. Mereu, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

annullare la decisione impugnata, nella parte in cui classifica il CTPHT come H400 e H410;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l’annullamento parziale del regolamento (EU) n. 944/2013 della Commissione del 2 ottobre 2013 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele («il regolamento CLP») (GU L 261, pag. 5), in quanto classifica il pitch, coal tar, high temp (pece, catrame di carbone, alta temperatura), numero CAS 65996-93-2 («CTPHT») come Aquatic Acute 1 (H400) e Aquatic Chronic 1 (H410) (la «decisione impugnata»).

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi:

Primo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione impugnata per violazione di quanto disposto dai regolamenti REACH e CLP, sulla classificazione di sostanze come tossiche per l’ambiente acquatico, e di studi che devono essere accettati a questo fine, nonché del principio della parità di trattamento, nella misura in cui respinge gli studi eseguiti in conformità agli orientamenti del REACH e dell’OCSE e richiede test senza alcun metodo standardizzato accettato.

Secondo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione impugnata, essendo questa fondata su un errore manifesto di valutazione, in quanto non ha tenuto conto delle proprietà intrinseche inerti del CTPHT che hanno un impatto rilevante sui test dei raggi UV e dell’applicazione del metodo della sommatoria; ha previsto fattori M per i costituenti IPA senza un’adeguata valutazione degli studi di riferimento e ha respinto le informazioni fornite dalle ricorrenti senza una valida giustificazione.

Terzo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione impugnata per violazione dei principi della trasparenza e del diritto di difesa previsti dal diritto dell’Unione.