Language of document : ECLI:EU:C:2023:57

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

31 gennaio 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato di arresto europeo – Decisione-quadro 2002/584/GAI – Procedure di consegna tra Stati membri – Condizioni di esecuzione – Competenza dell’autorità giudiziaria emittente – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di accesso a un giudice precostituito per legge – Possibilità di emettere un nuovo mandato d’arresto europeo riguardante uno stesso individuo»

Nella causa C‑158/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), con decisione del 9 marzo 2021, pervenuta in cancelleria l’11 marzo 2021, nel procedimento penale contro

Lluís Puig Gordi,

Carles Puigdemont Casamajó,

Antoni Comín Oliveres,

Clara Ponsatí Obiols,

Meritxell Serret Aleu,

Marta Rovira Vergés,

Anna Gabriel Sabaté

con l’intervento di:

Ministerio Fiscal,

Abogacía del Estado,

Partido político VOX

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen (relatore), vicepresidente, C. Lycourgos, E. Regan, P.G. Xuereb e L.S. Rossi, presidenti di sezione, M. Ilešič, J.-C. Bonichot, N. Piçarra, I. Jarukaitis, A. Kumin, N. Jääskinen, N. Wahl, I. Ziemele e J. Passer, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 aprile 2022,

considerate le osservazioni presentate:

–        per L. Puig Gordi, da S. Bekaert, advocaat, e G. Boyé Tuset, abogado;

–        per C. Puigdemont Casamajó, da G. Boyé Tuset, abogado;

–        per A. Comín Oliveres, da G. Boyé Tuset, J. Costa Rosselló e I. Elbal, abogados;

–        per C. Ponsatí Obiols, da G. Boyé Tuset e I. Elbal Sánchez, abogados;

–        per M. Rovira Vergés, da A. Van den Eynde Adroer, abogado;

–        per A. Gabriel Sabaté, da B. Salellas Vilar, abogado;

–        per il Ministerio Fiscal, da F.A. Cadena Serrano, C. Madrigal Martínez-Pereda, J. Moreno Verdejo e J.A. Zaragoza Aguado, fiscales;

–        per il Partido político VOX, da M. Castro Fuertes, abogada, e M.P. Hidalgo López, procuradora;

–        per il governo spagnolo, da S. Centeno Huerta, A. Gavela Llopis e J. Ruiz Sánchez, in qualità di agenti;

–        per il governo belga, da M. Jacobs, C. Pochet e M. Van Regemorter, in qualità di agenti, assistite da F. Matthis e B. Renson, avocats;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

–        per il governo rumeno, da E. Gane e A. Wellman, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da J. Baquero Cruz e S. Grünheid, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 luglio 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico dei sigg. Lluís Puig Gordi, Carles Puigdemont Casamajó e Antoni Comín Oliveres, nonché nei confronti delle sig.re Clara Ponsatí Obiols, Meritxell Serret Aleu, Marta Rovira Vergés e Anna Gabriel Sabaté.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        I considerando 6, 8 e 12 della decisione quadro 2002/584 sono così formulati:

«(6)      Il mandato d’arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria.

(...)

(8)      Le decisioni relative all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo devono essere sottoposte a un controllo sufficiente, il che implica che l’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui la persona ricercata è stata arrestata dovrà prendere la decisione relativa alla sua consegna.

(...)

(12)      La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (...), segnatamente il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di procedere alla consegna di una persona che forma oggetto di un mandato d’arresto europeo qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il mandato d’arresto europeo sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.

(...)».

4        L’articolo 1 della citata decisione quadro dispone quanto segue:

«1.      Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2.      Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3.      L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».

5        Gli articoli 3, 4 e 4 bis di detta decisione quadro indicano i motivi di non esecuzione del mandato d’arresto europeo.

6        L’articolo 6, paragrafo 1, della stessa decisione quadro prevede quanto segue:

«Per autorità giudiziaria emittente si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente che, in base alla legge di detto Stato, è competente a emettere un mandato d’arresto europeo».

7        L’articolo 8 della decisione quadro 2002/584 espone le informazioni che il mandato d’arresto europeo deve contenere e precisa che quest’ultimo deve essere tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione.

8        L’articolo 15, paragrafi 2 e 3, di tale decisione quadro è così formulato:

«2.      L’autorità giudiziaria dell’esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato membro emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie (...)

3.      L’autorità giudiziaria emittente può, in qualsiasi momento, trasmettere tutte le informazioni supplementari utili all’autorità giudiziaria dell’esecuzione».

 Diritto belga

9        L’articolo 4 della legge del 19 dicembre 2003 relativa al mandato d’arresto europeo (Moniteur belge del 22 dicembre 2003, pag. 60075), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale, così dispone:

«L’esecuzione di un mandato d’arresto europeo è rifiutata nei seguenti casi:

(...)

5°      qualora sussistano fondati motivi di ritenere che l’esecuzione del mandato d’arresto europeo avrebbe l’effetto di ledere i diritti fondamentali della persona interessata sanciti dall’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10      Nell’ambito del procedimento penale principale, il Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), giudice del rinvio, ha emesso mandati d’arresto europei, in data 14 ottobre 2019, contro il sig. Puigdemont Casamajó e, il 4 novembre 2019, contro i sigg. Comín Oliveres e Puig Gordi nonché contro la sig.ra Ponsatí Obiols.

11      Il Regno del Belgio ha avviato procedimenti di esecuzione dei mandati d’arresto europei emessi nei confronti dei sigg. Puigdemont Casamajó, Comín Oliveres e Puig Gordi.

12      Tali procedimenti sono stati sospesi, nella parte in cui riguardano i sigg. Puigdemont Casamajó e Comín Oliveres, dopo che questi ultimi hanno acquisito la qualità di membro del Parlamento europeo.

13      Con ordinanza del 7 agosto 2020, il Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua neerlandese, Belgio) ha negato l’esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso nei confronti del sig. Puig Gordi.

14      Il giudice del rinvio afferma che tale decisione è stata fondata sulla valutazione secondo cui esso non era competente a conoscere dell’azione penale nei confronti del sig. Puig Gordi e, pertanto, ad emettere il mandato d’arresto europeo di cui trattasi. A questo riguardo, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte relativa alla nozione di «autorità giudiziaria», ai sensi dell’articolo 6 della decisione quadro 2002/584, ai considerando 8 e 12 di tale decisione quadro, alla sentenza della Corte EDU del 2 giugno 2005, Claes e a. c. Belgio (CE:ECHR:2005:0602JUD004682599), e alla normativa belga, il Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua neerlandese) avrebbe ritenuto di potersi pronunciare sulla competenza dell’autorità giudiziaria emittente, vale a dire il giudice del rinvio, a tali fini. Esso avrebbe concluso per l’incompetenza di quest’ultimo basandosi sui pareri del Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria (Groupe de Travail sur la Détention Arbitraire; in prosieguo: il «GTDA») del 25 aprile e del 13 giugno 2019, sulle sentenze della Corte EDU del 22 giugno 2000, Coëme e a. c. Belgio (CE:ECHR:2000:0622JUD003249296), e del 2 giugno 2005, Claes e a. c. Belgio (CE:ECHR:2005:0602JUD004682599), sul considerando 12 di detta decisione quadro nonché sulle disposizioni di diritto belga e di diritto spagnolo.

15      Il pubblico ministero belga ha interposto appello avverso l’ordinanza del 7 agosto 2020, menzionata al punto 13 della presente sentenza, dinanzi alla cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio), che ha respinto tale appello con sentenza del 7 gennaio 2021.

16      Quest’ultima sentenza si riferirebbe a una relazione del GTDA del 27 maggio 2019, alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo citate al punto 14 della presente sentenza e a un documento relativo alla competenza del giudice del rinvio fornito, su richiesta del pubblico ministero belga, da un consigliere della sezione penale di quest’ultimo giudice. Sulla base di tali elementi, la Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) ha dichiarato che la competenza del giudice del rinvio a giudicare il sig. Puig Gordi non era fondata su una base giuridica espressa e ne ha dedotto che l’esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso nei suoi confronti avrebbe messo in pericolo i suoi diritti fondamentali. Inoltre, essa ha ritenuto di dover tenere conto di un rischio estremamente grave di violazione della presunzione di innocenza.

17      In tale contesto, il giudice del rinvio afferma di dover, in particolare, stabilire se possa emettere un nuovo mandato d’arresto europeo nei confronti del sig. Puig Gordi dopo che sia stata rifiutata l’esecuzione di un precedente mandato d’arresto europeo e se debba mantenere o revocare i mandati d’arresto europei emessi nei confronti di altri imputati nel procedimento penale di cui trattasi in via principale.

18      A tal riguardo, esso ritiene, in primo luogo, che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non disponga, in forza del diritto dell’Unione, del potere di controllare la competenza dell’autorità giudiziaria emittente. Infatti, un eventuale difetto di competenza non costituirebbe un motivo di rifiuto previsto dalla decisione quadro 2002/584 e dovrebbe essere distinto dalla mancanza della qualità di «autorità giudiziaria», ai sensi di tale decisione quadro. Orbene, il rifiuto di eseguire un mandato d’arresto europeo non potrebbe essere fondato su un motivo di rifiuto previsto unicamente dal diritto nazionale.

19      Il giudice del rinvio rileva, in secondo luogo, che i giudici belgi non sono competenti ad interpretare il diritto spagnolo. Nel caso di specie, questi ultimi giudici avrebbero, inoltre, interpretato erroneamente tale diritto, basandosi in particolare su pareri del GTDA, il quale non sarebbe stato creato in forza del diritto internazionale e le cui opinioni non esprimerebbero la posizione del Consiglio dei diritti umani dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Detti giudici, per contro, avrebbero omesso di tener conto di varie decisioni del giudice del rinvio relative alla propria competenza e della conferma di tale competenza con sentenza del Tribunal Constitucional (Corte costituzionale, Spagna) del 17 febbraio 2021.

20      In terzo luogo, il giudice del rinvio fa valere che i giudici belgi, prima di statuire sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso nei confronti del sig. Puig Gordi, avrebbero dovuto chiedere informazioni complementari, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584.

21      In quarto luogo, l’esistenza di un grave rischio di violazione dei diritti fondamentali della persona oggetto di un mandato d’arresto europeo non costituirebbe un motivo di rifiuto di esecuzione enunciato in tale decisione quadro. La Corte avrebbe quindi ammesso un siffatto motivo di rifiuto, sulla base dell’articolo 1, paragrafo 3, di detta decisione quadro, solo a condizione che sia dimostrata l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate nello Stato membro emittente.

22      In considerazione di tali circostanze, il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se la decisione quadro [2002/584] consenta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare la consegna della persona ricercata mediante un MAE [mandato d’arresto europeo], sulla base dei motivi di rifiuto previsti dal suo diritto nazionale, ma non menzionati in quanto tali dalla decisione quadro.

2)      In caso di risposta affermativa alla questione precedente e allo scopo di assicurare il buon fine di un MAE e di ricorrere utilmente al mezzo offerto dall’articolo 15, paragrafo 3, della [decisione quadro 2002/584]:

Se l’autorità giudiziaria emittente debba verificare e analizzare i diversi diritti degli Stati al fine di prendere in considerazione gli eventuali motivi di rifiuto di un MAE non previsti dalla [decisione quadro 2002/584].

3)      Alla luce delle risposte alle questioni precedenti, tenuto conto del fatto che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della [decisione quadro 2002/584], la competenza dell’autorità giudiziaria emittente a disporre un MAE si determina in base alla legge dello Stato [membro] di emissione:

Se detta disposizione debba essere interpretata nel senso che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può contestare la competenza dell’autorità giudiziaria emittente ad agire nello specifico procedimento penale e rifiutare la consegna affermando che la seconda non è competente a emettere [tale MAE].

4)      Per quanto riguarda l’eventuale possibilità che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione controlli il rispetto dei diritti fondamentali della persona ricercata nello Stato emittente:

a)      Se la [decisione quadro 2002/584] consenta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare la consegna della persona ricercata perché ritiene che sussista un rischio di violazione dei suoi diritti fondamentali nello Stato membro emittente, sulla base della relazione di un gruppo di lavoro fornita all’autorità nazionale dell’esecuzione dalla stessa persona ricercata.

b)      Ai fini della questione precedente, se la relazione in parola costituisca un elemento oggettivo, attendibile, preciso e opportunamente aggiornato tale da giustificare, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, il rifiuto di consegnare la persona ricercata sulla base di un serio rischio di violazione dei suoi diritti fondamentali.

c)      In caso di risposta affermativa alla questione precedente, quali siano gli elementi richiesti dal diritto dell’Unione affinché uno Stato membro possa concludere nel senso dell’esistenza, nello Stato membro emittente, di un rischio di violazione dei diritti fondamentali fatto valere dalla persona ricercata e che giustifichi il rifiuto del MAE.

5)      Se sulle risposte alle questioni precedenti incida la circostanza che la persona di cui si chiede la consegna abbia potuto far valere dinanzi ai giudici dello Stato di emissione, anche in un doppio grado di giudizio, l’incompetenza dell’autorità giudiziaria emittente, il suo mandato d’arresto e la garanzia dei suoi diritti fondamentali.

6)      Se sulle risposte alle precedenti questioni incida la circostanza che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione rifiuti un MAE per motivi non espressamente previsti dalla [decisione quadro 2002/584], in particolare rilevando l’incompetenza dell’autorità giudiziaria emittente e il grave rischio di violazione dei diritti fondamentali nello Stato emittente, e ciò senza aver richiesto all’autorità giudiziaria emittente le informazioni complementari specifiche che influirebbero su tale decisione.

7)      Se dalle risposte alle precedenti questioni risulta che, nelle circostanze della causa, la [decisione quadro 2002/584] osta al rifiuto della consegna di una persona sulla base dei suddetti motivi di rifiuto:

Se la [decisione quadro 2002/584] osti a che il presente giudice del rinvio emetta un nuovo MAE nei confronti della stessa persona e verso lo stesso Stato membro».

 Sul procedimento dinanzi alla Corte

 Sulla domanda di applicazione del procedimento accelerato

23      Il giudice del rinvio ha richiesto che il rinvio pregiudiziale di cui trattasi fosse sottoposto a procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte.

24      A sostegno della sua domanda, tale giudice rileva che il procedimento principale ha carattere penale, che detto procedimento è stato sospeso in attesa della risposta della Corte alla domanda di pronuncia pregiudiziale e che le persone ricercate non sono soggette ad alcuna misura privativa della libertà.

25      L’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura prevede che, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, possa decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato, in deroga alle disposizioni di tale regolamento.

26      Nel caso di specie, il presidente della Corte ha deciso, il 31 marzo 2021, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, che non vi era luogo per accogliere la domanda di cui al punto 23 della presente sentenza.

27      Infatti, occorre ricordare che l’applicazione del procedimento pregiudiziale accelerato non dipende dalla natura della controversia principale in quanto tale, bensì dalle circostanze eccezionali proprie del caso di specie, le quali devono dimostrare l’urgenza straordinaria di statuire su tali questioni (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 30 maggio 2018, KN, C‑191/18, non pubblicata, EU:C:2018:383, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

28      Orbene, per quanto riguarda il procedimento principale, il Tribunal Supremo (Corte suprema) non ha dato prova dell’esistenza di circostanze eccezionali proprie di tale fattispecie, tali da dimostrare un’urgenza straordinaria.

29      Pertanto, da un lato, poiché il procedimento pregiudiziale implica la sospensione del procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio in attesa della risposta della Corte, tale effetto sospensivo inerente al meccanismo pregiudiziale non può giustificare che si sottoponga il rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale accelerato (v. in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 20 gennaio 2014, Nguyen e Schönherr, C‑2/14, non pubblicata, EU:C:2014:1999, punto 14 e giurisprudenza ivi citata).

30      D’altro lato, la circostanza che le persone oggetto del procedimento penale principale non si trovino attualmente in stato di detenzione costituisce un motivo per non avviare il procedimento pregiudiziale accelerato ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 20 settembre 2018, Minister for Justice and Equality, C‑508/18 e C‑509/18, non pubblicata, EU:C:2018:766, punto 13 e giurisprudenza ivi citata).

 Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento

31      Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 7 novembre 2022, i sigg. Puigdemont Casamajó, Comín Oliveres e Puig Gordi nonché la sig.ra Ponsatí Obiols hanno chiesto la riapertura della fase orale del procedimento.

32      A sostegno di tale domanda, gli stessi rilevano che fatti nuovi e argomenti che non sono stati oggetto di discussione tra le parti sono tali da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte nella presente causa.

33      Più precisamente, essi fanno riferimento alla firma dell’ordinanza del vicepresidente della Corte del 24 maggio 2022, Puigdemont i Casamajó e a./Parlamento e Spagna [C‑629/21 P(R), EU:C:2022:413], a un parere del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite del 30 agosto 2022, a decisioni pronunciate da giudici spagnoli, alla circostanza che vari imputati nel procedimento penale di cui trattasi nel procedimento principale sarebbero stati spiati dalle autorità spagnole, a prese di posizione di membri della Commissione europea e a una comunicazione della commissione elettorale centrale. Per di più, essi formulano una serie di critiche contro le conclusioni dell’avvocato generale nella presente causa.

34      A tal riguardo, occorre rilevare che, conformemente all’articolo 83 del suo regolamento di procedura, la Corte può, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, disporre la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta, oppure quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha addotto un fatto nuovo tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte, oppure quando la causa dev’essere decisa sulla base di un argomento che non è stato ancora oggetto di discussione.

35      Nel caso di specie, da un lato, occorre rilevare che i fatti presentati come nuovi dai sigg. Puigdemont Casamajó, Comín Oliveres e Puig Gordi nonché dalla sig.ra Ponsatí Obiols non sono idonei a influenzare in modo decisivo la decisione della Corte.

36      Infatti, tali fatti si riferiscono o alla situazione individuale degli imputati nel procedimento penale di cui trattasi in via principale o ad asserite carenze del sistema giurisdizionale spagnolo. Orbene, alla Corte spetta, nell’ambito del presente procedimento pregiudiziale, non già valutare tale situazione individuale o stabilire se le asserite carenze siano dimostrate, ma unicamente procedere all’interpretazione delle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione.

37      Per quanto riguarda, dall’altro lato, le critiche riguardanti le conclusioni dell’avvocato generale, occorre ricordare che lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e il regolamento di procedura non prevedono la possibilità per le parti di presentare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale [sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), C‑791/19, EU:C:2021:596, punto 41].

38      Inoltre, ai sensi dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale presenta pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, richiedono il suo intervento. La Corte non è vincolata né a tali conclusioni né alle motivazioni in base alle quali l’avvocato generale giunge a formularle. Di conseguenza, il disaccordo di una parte con le conclusioni dell’avvocato generale, qualunque siano le questioni da esso ivi esaminate, non può costituire, di per sé, un motivo che giustifichi la riapertura della fase orale del procedimento [sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia, (Regime disciplinare dei giudici), C‑791/19, EU:C:2021:596, punto 42].

39      È vero che la Corte può, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, disporre la riapertura della fase orale del procedimento, conformemente all’articolo 83 del suo regolamento di procedura, in particolare qualora ritenga di non essere sufficientemente edotta.

40      Nel caso di specie, la Corte, tuttavia, sentito l’avvocato generale, ritiene di disporre, al termine della fase scritta del procedimento e dell’udienza svoltasi dinanzi ad essa, di tutti gli elementi necessari per statuire, in quanto gli argomenti addotti contro le conclusioni dell’avvocato generale nella domanda di riapertura della fase orale del procedimento sono stati ampiamente discussi tra le parti in causa e gli interessati.

41      In considerazione di quanto precede, non occorre accogliere tale domanda.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali dalla prima alla sesta

42      I sigg. Puig Gordi, Puigdemont Casamajó, e Comín Oliveres nonché le sig.re Ponsatí Obiols, Rovira Vergés e Gabriel Sabaté contestano la ricevibilità di alcune delle questioni sollevate.

43      In primo luogo, la sig.ra Ponsatí Obiols e i sigg. Puig Gordi, Puigdemont Casamajó e Comín Oliveres sostengono che le questioni dalla prima alla sesta sono, nel loro insieme, manifestamente prive di utilità ai fini dello svolgimento del procedimento penale principale.

44      Anzitutto, tali questioni si riferirebbero alle norme relative all’esecuzione dei mandati d’arresto europei, cosicché le risposte a dette questioni sarebbero prive di interesse per il giudice del rinvio, poiché quest’ultimo, nel procedimento penale principale, ha la qualità di autorità giudiziaria emittente. Sebbene la Corte abbia indubbiamente accettato, nella sentenza del 25 luglio 2018, AY (Mandato d’arresto – Testimone) (C‑268/17, EU:C:2018:602), di rispondere a questioni relative all’esecuzione di mandati d’arresto europei poste da un’autorità giudiziaria emittente, le circostanze del procedimento principale si distinguerebbero tuttavia da quelle della causa che ha dato luogo a tale sentenza. Infatti, in quest’ultima causa, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non avrebbe statuito in merito al mandato d’arresto europeo di cui trattasi e la Corte si sarebbe pronunciata su una questione di merito, relativa al principio del ne bis in idem, che avrebbe presentato un interesse sia per l’autorità giudiziaria emittente sia per l’autorità giudiziaria dell’esecuzione.

45      Inoltre, occorrerebbe tener conto del fatto che la decisione della cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) di rifiutare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo nei confronti del sig. Puig Gordi è fondata non solo su una violazione del diritto a un equo processo, ma anche su una violazione della presunzione di innocenza. Orbene, le questioni dalla prima alla sesta non riguarderebbero quest’ultimo motivo, il che implicherebbe che le risposte della Corte a tali questioni non potranno, in ogni caso, condurre a ritenere che tale mandato d’arresto europeo debba essere eseguito.

46      Infine, tre degli imputati nel procedimento penale principale beneficerebbero di un’immunità in qualità di membri del Parlamento europeo, cosicché non potrebbero essere oggetto di un mandato d’arresto europeo, il che renderebbe ipotetiche, per quanto li riguarda, le questioni dalla prima alla sesta.

47      In secondo luogo, la sig.ra Ponsatí Obiols nonché i sigg. Puig Gordi, Puigdemont Casamajó e Comín Oliveres sostengono che la prima questione è, in ogni caso, irricevibile per un altro motivo. Infatti, tale questione mirerebbe ad ottenere dalla Corte elementi di interpretazione della decisione quadro 2002/584 che consentano di valutare la compatibilità di una disposizione legislativa belga con tale decisione quadro, mentre detta disposizione rimarrebbe applicabile nell’ordinamento giuridico belga indipendentemente dalla risposta della Corte, poiché la decisione quadro di cui trattasi sarebbe priva di effetto diretto.

48      In terzo luogo, secondo le sig.re Rovira Vergés e Gabriel Sabaté, la quinta questione è priva di nesso con il procedimento principale, in quanto gli imputati non sono stati in grado di contestare la competenza del giudice del rinvio o di invocare i loro diritti fondamentali dinanzi ai giudici spagnoli.

49      In quarto luogo, le sig.re Rovira Vergés e Gabriel Sabaté sostengono che la sesta questione deve essere dichiarata irricevibile rilevando, rispettivamente, che, nel caso di specie, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione si è fondata su informazioni complementari fornite dal Tribunal Supremo (Corte suprema) e che non spetta alla Corte pronunciarsi sull’opportunità, per un’autorità giudiziaria dell’esecuzione, di formulare una richiesta di informazioni complementari.

50      Relativamente a questi diversi aspetti, si deve in via preliminare ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria decisione, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, The Department for Communities in Northern Ireland, C‑709/20, EU:C:2021:602, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

51      Il diniego della Corte di statuire su una questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, The Department for Communities in Northern Ireland, C‑709/20, EU:C:2021:602, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

52      Per quanto riguarda, in primo luogo, l’affermazione secondo cui le questioni dalla prima alla sesta sono prive di utilità ai fini dello svolgimento del procedimento penale principale, occorre rilevare che il giudice del rinvio precisa che la domanda di pronuncia pregiudiziale mira in particolare a consentirgli di stabilire se esso possa emettere un nuovo mandato d’arresto europeo nei confronti del sig. Puig Gordi dopo che l’esecuzione di un precedente mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di quest’ultimo è stata rifiutata e se debba mantenere o revocare i mandati d’arresto europei emessi nei confronti di altri imputati nel procedimento penale di cui trattasi in via principale.

53      Queste considerazioni sono tali da giustificare il fatto che detto giudice possa, in quanto autorità giudiziaria emittente, interpellare la Corte sulle condizioni di esecuzione di un mandato d’arresto europeo.

54      Infatti, la garanzia dei diritti fondamentali nell’ambito di un procedimento relativo a un mandato d’arresto europeo rientra, in primo luogo, nella responsabilità dello Stato membro emittente. Pertanto, dal momento che l’emissione di un siffatto mandato può avere quale conseguenza l’arresto della persona oggetto di quest’ultimo, un’autorità giudiziaria emittente, al fine di assicurare la garanzia di tali diritti, deve disporre della facoltà di adire la Corte in via pregiudiziale per stabilire se deve mantenere o ritirare un mandato d’arresto europeo o se può emettere tale mandato [v., in tal senso, sentenze del 25 luglio 2018, AY (Mandato d’arresto – Testimone), C‑268/17, EU:C:2018:602, punti 28 e 29, nonché del 28 gennaio 2021, Spetsializirana prokuratura (Comunicazione dei diritti), C‑649/19, EU:C:2021:75, punto 39].

55      L’argomento della sig.ra Ponsatí Obiols, secondo cui tale facoltà non può essere esercitata al fine di determinare a quali condizioni un’autorità giudiziaria dell’esecuzione sia tenuta, per garantire il rispetto dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), a rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo, non può essere accolto, dal momento che l’autorità giudiziaria emittente, al fine di rispettare i principi di fiducia reciproca e di leale cooperazione, deve astenersi dall’emettere o mantenere un mandato d’arresto europeo la cui esecuzione dovrebbe essere rifiutata, in particolare per evitare una violazione del menzionato articolo 47, secondo comma (v., per analogia, sentenza dell’11 novembre 2021, Gavanozov II, C‑852/19, EU:C:2021:902, punto 60).

56      Del pari, la circostanza, evidenziata dalla sig.ra Ponsatí Obiols, che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione abbia già rifiutato di eseguire il mandato d’arresto europeo emesso nei confronti del sig. Puig Gordi non è idonea a dimostrare che le altre questioni pregiudiziali non abbiano alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, dato che l’esistenza di una siffatta decisione di diniego è, al contrario, idonea a giustificare che il giudice del rinvio si interroghi sulla questione se esso possa, senza violare il diritto dell’Unione, emettere un nuovo mandato d’arresto europeo per ottenere la consegna del sig. Puig Gordi e se debbano essere adottate nuove misure nei confronti degli altri imputati nel procedimento penale principale.

57      In tali circostanze, dal momento che lo svolgimento di un siffatto esame ha, in definitiva, lo scopo di precisare i poteri e gli obblighi dell’autorità giudiziaria emittente, il fatto che il giudice del rinvio non interpelli la Corte in merito a tutti i motivi accolti dalla cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) per rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo emesso nei confronti del sig. Puig Gordi non è sufficiente per dimostrare che le questioni dalla prima alla sesta non hanno alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale.

58      Per di più, la circostanza che tre degli imputati nel procedimento principale godano di un’immunità in qualità di membri del Parlamento europeo non è, in ogni caso, idonea a dimostrare che tali questioni presentino un carattere ipotetico, dal momento che altri imputati in tale procedimento, tra cui il sig. Puig Gordi, non beneficiano, infatti, di una siffatta immunità.

59      In secondo luogo, per quanto riguarda, più specificamente, l’asserita irricevibilità della prima questione, è sufficiente ricordare che la Corte è competente, a norma dell’articolo 267 TFUE, a statuire, in via pregiudiziale, sull’interpretazione degli atti emanati dalle istituzioni dell’Unione europea, indipendentemente dal fatto che abbiano o no effetto diretto (v., in tal senso, sentenze del 27 novembre 2012, Pringle, C‑370/12, EU:C:2012:756, punto 89, e del 15 gennaio 2013, Križan e a., C‑416/10, EU:C:2013:8, punto 56).

60      Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’asserita irricevibilità della quinta questione, occorre rilevare che l’argomento delle sig.re Rovira Vergés e Gabriel Sabaté al riguardo contraddice le indicazioni fornite dal giudice del rinvio circa lo svolgimento, dinanzi ai giudici spagnoli, del procedimento relativo alle persone ricercate.

61      Orbene, nell’ambito di un procedimento ex articolo 267 TFUE, basato sulla netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, l’accertamento e la valutazione dei fatti costituenti l’oggetto della controversia principale, nonché l’interpretazione e l’applicazione del diritto nazionale, rientrano nella competenza esclusiva del giudice nazionale (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 2022, Volkswagen, C‑134/20, EU:C:2022:571, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

62      Lo stesso vale, in quarto luogo, per l’argomento dedotto dalla sig.ra Rovira Vergés secondo cui la sesta questione dovrebbe essere dichiarata irricevibile per il motivo che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione si è basata, nella fattispecie, su informazioni complementari fornite dal Tribunal Supremo (Corte suprema), nella sua qualità di autorità giudiziaria emittente. Infatti, quest’ultimo ha esplicitamente sottolineato, nella decisione di rinvio, di non aver fornito siffatte informazioni all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, ma che uno dei suoi membri aveva risposto a quesiti posti dal pubblico ministero belga al fine di preparare la sua argomentazione in un’udienza tenutasi nel corso del procedimento di esecuzione dei mandati d’arresto europei di cui trattasi nel procedimento principale.

63      Per di più, contrariamente a quanto sostiene la sig.ra Gabriel Sabaté, con la sua sesta questione, il giudice del rinvio interroga la Corte non sull’opportunità, per un’autorità giudiziaria dell’esecuzione, di formulare una richiesta di informazioni complementari, bensì sull’esistenza di un obbligo, per tale autorità giudiziaria, di formulare una siffatta richiesta prima di poter rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo invocando il difetto di competenza dell’autorità giudiziaria emittente a emettere un mandato d’arresto europeo e l’esistenza di un serio rischio di violazione dei diritti fondamentali nello Stato membro emittente.

64      Orbene, si deve ritenere che tale questione verta sull’interpretazione del diritto dell’Unione. Pertanto, la Corte è tenuta a statuire in merito alla stessa.

65      Da quanto precede deriva che le questioni dalla prima alla sesta sono ricevibili.

 Nel merito

 Sulla prima questione

66      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la decisione quadro 2002/584 debba essere interpretata nel senso che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione dispone della facoltà di rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo basandosi su un motivo di non esecuzione che deriva non già da tale decisione quadro, bensì dal solo diritto dello Stato membro di esecuzione.

67      Da una costante giurisprudenza della Corte discende che la decisione quadro 2002/584 è diretta, mediante l’istituzione di un sistema semplificato ed efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria allo scopo di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri [sentenza del 29 aprile 2021, X (Mandato d’arresto europeo – Ne bis in idem), C‑665/20 PPU, EU:C:2021:339, punto 37 e giurisprudenza ivi citata].

68      A tal fine, da tale decisione quadro, e in particolare dal suo articolo 1, paragrafo 2, discende che l’esecuzione del mandato d’arresto europeo costituisce il principio, mentre il rifiuto di esecuzione è concepito come un’eccezione che deve essere oggetto di interpretazione restrittiva [v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2021, X (Mandato d’arresto europeo – Ne bis in idem), C‑665/20 PPU, EU:C:2021:339, punto 46 e giurisprudenza ivi citata].

69      A questo proposito, occorre innanzitutto ricordare che il principio di riconoscimento reciproco presuppone che soltanto i mandati d’arresto europei, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di detta decisione quadro, debbano essere eseguiti conformemente alle disposizioni di quest’ultima, il che richiede che un simile mandato, che è qualificato, in tale disposizione, come «decisione giudiziaria», sia emesso da un’«autorità giudiziaria», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di detta decisione quadro [sentenza del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente), C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033, punto 38 e giurisprudenza ivi citata].

70      In secondo luogo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non deve dare seguito a un mandato d’arresto europeo che non rispetti i requisiti minimi di validità, tra i quali figurano quelli previsti all’articolo 8 della decisione quadro 2002/584 [v., in tal senso, sentenze del 6 dicembre 2018, IK (Esecuzione di una pena supplementare), C‑551/18 PPU, EU:C:2018:991, punto 43, e del 9 ottobre 2019, NJ (Procura di Vienna), C‑489/19 PPU, EU:C:2019:849, punto 29).

71      In terzo luogo, le autorità giudiziarie dell’esecuzione devono o possono rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo per i motivi di non esecuzione elencati agli articoli 3, 4 e 4 bis di tale decisione quadro [v., in tal senso, sentenza del 27 maggio 2019, PF (Procuratore generale di Lituania), C‑509/18, EU:C:2019:457, punto 24 e giurisprudenza ivi citata].

72      In quarto luogo, l’esistenza di un rischio di violazione dei diritti fondamentali enunciati agli articoli 4 e 47 della Carta può consentire all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di astenersi, a titolo eccezionale e successivamente a un adeguato esame, dal dare seguito a un mandato d’arresto europeo, in base all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro in parola [v., in tal senso, sentenze del 15 ottobre 2019, Dorobantu, C‑128/18, EU:C:2019:857, punto 83, e del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente), C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, punto 46 e giurisprudenza ivi citata].

73      Si deve quindi necessariamente constatare che ciascuno dei motivi che, secondo la giurisprudenza della Corte, obbligano o autorizzano l’autorità giudiziaria dell’esecuzione a non dare seguito a un mandato d’arresto europeo deriva dalla decisione quadro 2002/584.

74      Inoltre, da quanto precede risulta che tali motivi hanno una portata strettamente limitata e consentono quindi di rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo esclusivamente in via eccezionale.

75      Orbene, ammettere che ciascuno Stato membro possa aggiungere a detti motivi altri motivi che consentano all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di non dar seguito a un mandato d’arresto europeo sarebbe tale, da un lato, da pregiudicare l’applicazione uniforme della decisione quadro 2002/584, subordinandone l’applicazione a norme di diritto nazionale, e, dall’altro, da privare di effettività l’obbligo di eseguire i mandati d’arresto europei di cui all’articolo 1, paragrafo 2, di tale decisione quadro, consentendo, in pratica, a ciascuno Stato membro di determinare liberamente la portata che tale obbligo riveste per le autorità giudiziarie dell’esecuzione.

76      Una siffatta interpretazione osterebbe al buon funzionamento del sistema semplificato ed efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale istituito da detta decisione quadro e, pertanto, sarebbe in contrasto con l’obiettivo perseguito da quest’ultima, ricordato al punto 67 della presente sentenza.

77      Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che i giudici belgi hanno rifiutato di eseguire il mandato d’arresto europeo nei confronti del sig. Puig Gordi basandosi sull’articolo 4, punto 5, della legge del 19 dicembre 2003 relativa al mandato d’arresto europeo, il quale dispone che l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo deve essere rifiutata se sussistono fondati motivi per ritenere che tale esecuzione avrebbe l’effetto di violare i diritti fondamentali della persona interessata, sanciti dal diritto dell’Unione.

78      Orbene, una siffatta disposizione, nei limiti in cui sia interpretata nel senso che ha la stessa portata dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, consente di rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo solo nel contesto indicato al punto 72 della presente sentenza e non si può quindi ritenere che istituisca un motivo di non esecuzione che non deriva da tale decisione quadro.

79      In considerazione di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che la decisione quadro 2002/584 deve essere interpretata nel senso che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione non dispone della facoltà di rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo basandosi su un motivo di non esecuzione che deriva non già da tale decisione quadro, ma unicamente dal diritto dello Stato membro di esecuzione. Per contro, tale autorità giudiziaria può applicare una disposizione nazionale che prevede che l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo sia rifiutata qualora tale esecuzione conduca a una violazione di un diritto fondamentale sancito dal diritto dell’Unione, purché la portata di tale disposizione non ecceda quella dell’articolo 1, paragrafo 3, di detta decisione quadro, come interpretata dalla Corte.

 Sulla seconda questione

80      In considerazione della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione.

 Sulla terza questione

81      Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, nonché l’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 debbano essere interpretati nel senso che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può verificare se un mandato d’arresto europeo sia stato emesso da un’autorità giudiziaria che era competente a tal fine e rifiutare l’esecuzione di tale mandato d’arresto europeo qualora ritenga che così non sia nel caso di specie.

82      Come ricordato al punto 69 della presente sentenza, dall’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2002/584 risulta che solo i mandati d’arresto europei emessi da un’autorità giudiziaria, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale decisione quadro, devono essere eseguiti.

83      Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, l’autorità giudiziaria emittente è l’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente che, in base alla legge di detto Stato, è competente a emettere un mandato d’arresto europeo.

84      Dalla giurisprudenza della Corte emerge che la nozione di «autorità giudiziaria», ai sensi di tale disposizione, richiede, in tutta l’Unione, un’interpretazione autonoma e uniforme [v. in tal senso, sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau), C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, punto 49] e che tale nozione implica, in particolare, che l’autorità interessata agisca in modo indipendente nell’esercizio delle sue funzioni inerenti all’emissione di un mandato d’arresto europeo [v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente), C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033, punto 38].

85      Se è vero che, di conseguenza, spetta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione assicurarsi, prima di eseguire un mandato d’arresto europeo, che quest’ultimo sia stato effettivamente emesso da un’autorità giudiziaria, ai sensi di tale articolo 6, paragrafo 1, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può, per contro, verificare, a norma di tale disposizione, che l’autorità giudiziaria emittente sia competente, alla luce delle norme del diritto dello Stato membro emittente, a emettere un mandato d’arresto europeo.

86      Infatti, mentre il legislatore dell’Unione ha sancito una nozione autonoma e uniforme di «autorità giudiziaria», ai sensi della decisione quadro 2002/584, esso ha tuttavia affidato a ciascuno Stato membro la designazione, nell’ambito della propria autonomia procedurale, delle autorità giudiziarie competenti a emettere un mandato d’arresto europeo [v., in tal senso, sentenze del 10 novembre 2016, Kovalkovas, C‑477/16 PPU, EU:C:2016:861, punto 31, e del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau), C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, punto 48].

87      Poiché tale designazione deriva quindi esclusivamente, a causa di tale scelta operata dal legislatore dell’Unione, dal diritto di ciascuno Stato membro, spetta alle autorità giudiziarie dello Stato membro emittente valutare, nell’ambito definito all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 e, se del caso, sotto il controllo di giudici nazionali di rango superiore, la loro competenza, alla luce del diritto di tale Stato membro, ad emettere un mandato d’arresto europeo.

88      Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 74 delle sue conclusioni, ritenere che la valutazione della propria competenza da parte dell’autorità giudiziaria emittente possa, successivamente, essere controllata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione equivarrebbe ad investire quest’ultima autorità di una funzione generale di controllo delle decisioni procedurali adottate nello Stato membro emittente, il che contrasterebbe con il principio del riconoscimento reciproco, che costituisce, ai sensi del considerando 6 della decisione quadro 2002/584, il fondamento della cooperazione giudiziaria.

89      Di conseguenza, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 devono essere interpretati nel senso che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può verificare se un mandato d’arresto europeo sia stato emesso da un’autorità giudiziaria che era competente a tal fine e rifiutare l’esecuzione di tale mandato d’arresto europeo qualora ritenga che così non sia nel caso di specie.

 Sulla quarta questione, lettera c), e sulla quinta questione

90      In via preliminare occorre rilevare, da un lato, che la quarta questione, lettera c), verte, in generale, sugli elementi di cui deve disporre l’autorità giudiziaria dell’esecuzione per rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo per il motivo che tale esecuzione comporterebbe un rischio di violazione dei diritti fondamentali nello Stato membro emittente, il che giustifica il trattamento in primo luogo di tale sottoquestione.

91      Dall’altro lato, nonostante la formulazione generale di detta sottoquestione, dalla decisione di rinvio risulta che il Tribunal Supremo (Corte suprema) si interroga, più precisamente, sulla pertinenza, ai fini di detta esecuzione, di un presunto rischio che la persona oggetto di tale mandato d’arresto europeo sia, a seguito della sua consegna a tale Stato membro, esposta a una violazione dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, in quanto tale persona sarebbe giudicata da un organo giurisdizionale privo di competenza a tal fine.

92      In tali circostanze, si deve ritenere che, con la sua quarta questione, lettera c), e con la quinta questione, che occorre trattare congiuntamente, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, in combinato disposto con l’articolo 47, secondo comma, della Carta, debba essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiamata a decidere riguardo alla consegna di una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo possa rifiutare l’esecuzione di quest’ultimo qualora ritenga che detta persona rischi, a seguito della sua consegna allo Stato membro emittente, di essere giudicata da un organo giurisdizionale privo di competenza a tal fine, quando tale persona ha potuto invocare i propri diritti fondamentali, dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro di cui trattasi, al fine di contestare la competenza dell’autorità giudiziaria emittente e il mandato d’arresto europeo in parola.

93      Si deve ricordare che tanto il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto il principio del mutuo riconoscimento, che si fonda a sua volta sulla fiducia reciproca tra questi ultimi, rivestono un’importanza fondamentale nel diritto dell’Unione, dato che consentono la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne. Più specificamente, il principio della fiducia reciproca impone a ciascuno di tali Stati, segnatamente per quanto riguarda lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di ritenere, tranne che in circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell’Unione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo [sentenza del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente), C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, punto 40 e giurisprudenza ivi citata].

94      Pertanto, allorché gli Stati membri attuano il diritto dell’Unione, questi possono essere tenuti, in forza di tale diritto, a presumere il rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri Stati membri, sicché risulta ad essi preclusa non soltanto la possibilità di esigere da un altro Stato membro un livello di tutela nazionale dei diritti fondamentali più elevato di quello garantito dal diritto dell’Unione, ma anche, salvo casi eccezionali, quella di verificare se tale altro Stato membro abbia effettivamente rispettato, in un caso concreto, i diritti fondamentali garantiti dall’Unione [sentenza del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente), C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, punto 41 e giurisprudenza ivi citata].

95      Ciò posto, l’alto grado di fiducia tra gli Stati membri su cui poggia il meccanismo del mandato d’arresto europeo si fonda sulla premessa secondo cui i giudici penali dello Stato membro emittente che, a seguito dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, dovranno esercitare l’azione penale o condurre il procedimento di esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, nonché il procedimento penale di merito, soddisfano i requisiti inerenti al diritto fondamentale a un equo processo, garantito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta. Tale diritto fondamentale riveste, infatti, importanza cardinale quale garanzia della tutela dell’insieme dei diritti derivanti al singolo dal diritto dell’Unione e della salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri enunciati all’articolo 2 TUE, segnatamente del valore dello Stato di diritto [sentenza del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente), C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, punto 45 e giurisprudenza ivi citata].

96      In siffatto contesto, sebbene sia compito primario di ciascuno Stato membro, al fine di garantire la piena applicazione dei principi della fiducia e del riconoscimento reciproci che sono alla base del funzionamento del meccanismo in parola, garantire, sotto il controllo ultimo della Corte, la salvaguardia dei requisiti inerenti al suddetto diritto fondamentale, astenendosi da qualsiasi misura che possa pregiudicarlo, l’esistenza di un rischio reale che la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo subisca, in caso di consegna all’autorità giudiziaria emittente, una violazione di tale diritto fondamentale autorizza, come ricordato al punto 72 della presente sentenza, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ad astenersi, a titolo eccezionale, dal dare seguito a tale mandato d’arresto europeo, in base all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 [sentenza del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente), C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, punto 46 e giurisprudenza ivi citata].

97      A tale riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo disponga di elementi idonei a testimoniare l’esistenza di un rischio reale di violazione del diritto fondamentale a un equo processo garantito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, a causa di carenze sistemiche o generalizzate del funzionamento del sistema giudiziario dello Stato membro emittente, detta autorità deve verificare in modo concreto e preciso se, alla luce della situazione individuale di tale persona, della natura del reato per cui quest’ultima è perseguita e del contesto fattuale nel quale l’emissione del mandato d’arresto europeo si inserisce, vi siano motivi seri e comprovati di ritenere che, in caso di consegna a quest’ultimo Stato membro, detta persona corra un siffatto rischio [v., in tal senso, sentenze del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente), C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033, punto 52, e del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente), C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, punto 50].

98      Per quanto riguarda l’applicabilità di tale esame in due fasi al motivo di rifiuto di esecuzione di un mandato d’arresto europeo oggetto della quarta questione, lettera c), occorre ricordare che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è segnatamente tenuta a procedere a un siffatto esame al fine di valutare se, in caso di consegna della persona interessata allo Stato membro emittente, quest’ultima corra un rischio concreto di violazione del suo diritto fondamentale a un equo processo dinanzi a un giudice precostituito per legge, sancito all’articolo 47, secondo comma, della Carta [v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente), C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, punto 66].

99      Orbene, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, che deve essere presa in considerazione nel contesto dell’interpretazione dell’articolo 47 della Carta [v., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2021, Openbaar Ministerie (Diritto di essere ascoltato dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione), C‑428/21 PPU e C‑429/21 PPU, EU:C:2021:876, punto 64], risulta che la competenza di un giudice a conoscere di una causa, in base alle norme nazionali pertinenti, forma parte del requisito di «tribunale costituito per legge» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale Convenzione (v., in tal senso, Corte EDU, 20 luglio 2006, Sokurenko e Strygun c. Ucraina, CE:ECHR:2006:0720JUD002945804, §§ da 26 a 29, e Corte EDU, 1° dicembre 2020, Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda, CE:ECHR:2020:1201JUD002637418, §§ 217 e 223).

100    In particolare, non può essere ritenuta un giudice precostituito per legge, ai sensi di tale articolo 6, paragrafo 1, una corte suprema nazionale che statuisce in primo e ultimo grado su una causa penale senza disporre di una base giuridica espressa che le attribuisca competenza a giudicare l’insieme degli imputati (v., in tal senso, Corte EDU, 22 giugno 2000, Coëme e a. c. Belgio, CE:ECHR:2000:0622JUD003249296, §§ da 107 a 110, nonché Corte EDU, 2 giugno 2005, Claes e a. c. Belgio, CE:ECHR:2005:0602JUD004682599, §§ da 41 a 44).

101    In tali circostanze, se è vero che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può, come risulta dalla risposta alla terza questione, verificare la competenza dell’autorità giudiziaria emittente, spetta, per contro, all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, qualora la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo affermi che, a seguito della sua consegna allo Stato membro emittente, sarà esposta a una violazione dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, in quanto sarebbe ivi giudicata da un organo giurisdizionale privo di competenza a tal fine, valutare la fondatezza di detta asserzione nell’ambito dell’esame in due fasi previsto al punto 97 della presente sentenza.

102    Per quanto riguarda il contenuto di tale esame, si deve osservare che, nell’ambito di una prima fase, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo di cui trattasi deve stabilire se esistano elementi oggettivi, affidabili, precisi e debitamente aggiornati diretti a dimostrare l’esistenza di un rischio reale di violazione, nello Stato membro emittente, del diritto fondamentale a un equo processo garantito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, segnatamente connesso a una violazione del requisito di un giudice precostituito per legge, a causa di carenze sistemiche o generalizzate in detto Stato membro o di carenze che pregiudichino un gruppo oggettivamente identificabile di persone di cui faccia parte la persona di cui trattasi [v., in tal senso, sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 89, e del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente), C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, punto 67].

103    Nel contesto di asserzioni relative al rischio, per la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo, di essere giudicata da un organo giurisdizionale privo di competenza a tal fine, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, per stabilire se tali carenze siano accertate, deve procedere a una valutazione complessiva del funzionamento del sistema giudiziario dello Stato membro emittente ai fini del requisito di un giudice precostituito per legge [v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente), C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, punto 77]. L’autorità giudiziaria di cui trattasi dovrà ritenere che tali carenze siano accertate qualora da detta valutazione complessiva risulti che gli imputati sono, in generale, privati, in tale Stato membro, di un mezzo di ricorso effettivo che consenta di controllare la competenza del giudice penale chiamato a giudicarli, sotto forma di esame della propria competenza da parte di tale giudice o di un ricorso esperibile dinanzi ad un altro giudice.

104    A tale riguardo, nei limiti in cui le affermazioni relative al difetto di competenza di un organo giurisdizionale dello Stato membro emittente a giudicare la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo non si confondono con una contestazione della competenza dell’autorità giudiziaria emittente o delle condizioni di emissione di tale mandato d’arresto europeo, alla circostanza che la competenza di cui trattasi o che dette condizioni possano essere contestate, o lo siano state effettivamente nel procedimento di cui trattasi, dinanzi ai giudici di tale Stato membro non può, in quanto tale, essere riconosciuto un carattere decisivo ai fini della pronuncia sull’esecuzione del mandato di arresto europeo in parola.

105    Tuttavia, lo svolgimento dei procedimenti relativi al mandato d’arresto europeo dinanzi ai giudici dello Stato membro emittente deve, in quanto fornisce indicazioni sulle prassi di tali giudici e sulla loro interpretazione delle norme nazionali pertinenti, essere preso in considerazione dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione nella sua valutazione complessiva del prevedibile svolgimento del procedimento penale conseguente alla consegna di una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo [v., per analogia, sentenza del 15 ottobre 2019, Dorobantu, C‑128/18, EU:C:2019:857, punto 80 e giurisprudenza ivi citata], in particolare in una situazione come quella di cui trattasi in via principale in cui, in forza del diritto di tale Stato membro, lo stesso, in linea di principio, è chiamato a esercitare le funzioni di autorità giudiziaria emittente e di organo giudicante.

106    Nell’ambito di una seconda fase, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve verificare, in modo concreto e preciso, in quale misura le carenze individuate durante la prima fase dell’esame di cui al punto 97 della presente sentenza possano incidere sui procedimenti ai quali sarà sottoposta la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo e se, alla luce della situazione individuale di tale persona, della natura del reato per cui quest’ultima è perseguita e del contesto fattuale nel quale l’emissione del mandato d’arresto europeo si inserisce, vi siano motivi seri e comprovati di ritenere che, in caso di consegna a quest’ultimo Stato membro, detta persona corra un rischio reale di violazione del diritto fondamentale a un equo processo garantito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta [v., in tal senso, sentenze del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente), C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033, punto 55, e del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente), C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, punto 53].

107    Qualora tale rischio derivi, secondo le affermazioni della persona interessata, dal fatto che, in caso di consegna, la stessa potrebbe essere giudicata da un organo giurisdizionale privo di competenza a tal fine, l’esistenza di un siffatto rischio potrà essere constatata solo se, alla luce delle norme disciplinanti la competenza giudiziaria e le procedure giurisdizionali applicabili nello Stato membro emittente, il difetto di competenza dell’organo giurisdizionale verosimilmente chiamato a conoscere del procedimento di cui sarà oggetto tale persona in detto Stato membro è manifesto.

108    Infatti, mentre un siffatto difetto di competenza sarebbe tale da sollevare preoccupazioni legittime in particolare quanto all’imparzialità dell’organo giurisdizionale di cui trattasi e da ostacolare la consegna di detta persona, una divergenza circa la portata precisa di tali norme tra le autorità giudiziarie dello Stato membro emittente e quelle dello Stato membro di esecuzione non può validamente fondare una constatazione del genere.

109    Infine, poiché dalla decisione di rinvio emerge che il Tribunal Supremo (Corte suprema) si interroga in particolare sulla possibilità, per un’autorità giudiziaria dell’esecuzione, di rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo a causa di un rischio di violazione dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, senza aver constatato l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate nello Stato membro emittente, occorre ricordare che le due fasi dell’esame di cui al punto 97 della presente sentenza implicano un’analisi delle informazioni ottenute sulla base di criteri differenti, ragion per cui tali fasi non possono confondersi [v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente), C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033, punto 56].

110    A tale riguardo, dalla giurisprudenza della Corte emerge che la constatazione, da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, in merito all’esistenza di elementi che attestano carenze sistemiche o generalizzate del funzionamento del sistema giurisdizionale dello Stato membro emittente non può giustificare che tale autorità giudiziaria rifiuti l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo senza aver ultimato la seconda fase dell’esame di cui al punto 97 della presente sentenza [v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente), C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, punto 81].

111    Allo stesso modo, qualora una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo affermi di essere esposta a un rischio di violazione dell’articolo 47, secondo comma, della Carta per il motivo che sarà giudicata da un organo giurisdizionale dello Stato membro emittente privo di competenza a tal fine, ma l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ritenga che gli elementi di cui dispone non costituiscano elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati atti a dimostrare l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate del funzionamento del sistema giudiziario di tale Stato membro o di carenze che pregiudichino la tutela giurisdizionale di un gruppo oggettivamente identificabile di persone del quale faccia parte la persona di cui trattasi, detta autorità non può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo per il motivo dedotto da tale persona.

112    Infatti, occorre sottolineare che, qualora l’ordinamento giuridico dello Stato membro emittente preveda rimedi giuridici che consentano di controllare la competenza dell’organo giurisdizionale chiamato a giudicare una persona consegnata in esecuzione di un mandato d’arresto europeo, sotto forma di un esame della propria competenza da parte di tale giudice o di un ricorso esperibile dinanzi ad un altro giudice, il rischio, per tale persona, di essere giudicata da un organo giurisdizionale di detto Stato membro privo di competenza a tal fine può, in linea di principio, essere escluso grazie all’esercizio, da parte della persona di cui trattasi, dei summenzionati rimedi giuridici.

113    Inoltre, tenuto conto della natura della violazione dell’articolo 47, secondo comma, della Carta invocato da una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo che si trovi in una situazione come quella di cui alla quarta questione, lettera c), è giocoforza constatare che l’esercizio di siffatti rimedi giuridici deve consentire, sempreché siano effettivi, di evitare il verificarsi stesso di tale violazione o, in ogni caso, di un danno irreparabile derivante da quest’ultima.

114    Orbene, in assenza di elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati idonei a dimostrare l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate del funzionamento del sistema giudiziario dello Stato membro emittente o di carenze che pregiudichino la tutela giurisdizionale di un gruppo oggettivamente identificabile di persone del quale faccia parte la persona interessata, non vi è alcuna valida ragione, dal punto di vista dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, per presumere che i rimedi giuridici di cui al punto 112 della presente sentenza manchino o che siano privi di effettività, poiché tale autorità giudiziaria, al contrario, è tenuta, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 116 delle sue conclusioni, a fondare la sua analisi sull’esistenza e l’effettività di tali rimedi giuridici, conformemente al principio della fiducia reciproca.

115    La fiducia che deve quindi essere accordata agli organi giurisdizionali dello Stato membro emittente costituisce, del resto, il corollario del principio, ricordato al punto 54 della presente sentenza, secondo il quale la garanzia del rispetto dei diritti fondamentali di una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo rientra, in primo luogo, nella responsabilità di tale Stato membro.

116    In mancanza di una siffatta fiducia, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione sarebbe indotta, dal momento in cui le siano sottoposte asserzioni come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, a procedere a un controllo dell’applicazione, da parte dei giudici dello Stato membro emittente, delle loro norme disciplinanti la competenza giudiziaria e le procedure giurisdizionali in un caso individuale, il che, come rilevato al punto 88 della presente sentenza, sarebbe contrario al principio di riconoscimento reciproco sotteso alla decisione quadro 2002/584. Orbene, dalla costante giurisprudenza della Corte risulta che tale decisione quadro, letta alla luce delle disposizioni della Carta, non può essere interpretata in modo tale da rimettere in discussione l’efficacia del sistema di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri [v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente), C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, punto 47).

117    L’interpretazione summenzionata consente pertanto di garantire che l’esame, da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, del rispetto del diritto previsto all’articolo 47, secondo comma, della Carta da parte dei giudici dello Stato membro emittente possa, conformemente alla giurisprudenza della Corte, essere contemplato solo in circostanze eccezionali [v., in tal senso, parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punto 191].

118    Tale interpretazione è altresì idonea a garantire che, oltre alle garanzie derivanti, per la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo, dall’articolo 47 della Carta, siano presi in considerazione altri interessi, quali la necessità di rispettare, se del caso, i diritti fondamentali delle vittime dei reati di cui trattasi [v., per analogia, sentenza del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente), C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, punti da 60 a 63).

119    In considerazione di quanto precede, occorre rispondere alla quarta questione, lettera c), e alla quinta questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, in combinato disposto con l’articolo 47, secondo comma, della Carta, deve essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo non può rifiutarsi di eseguire quest’ultimo per il motivo che tale persona rischia, a seguito della sua consegna allo Stato membro emittente, di essere giudicata da un organo giurisdizionale privo di competenza a tal fine, a meno che

–        da un lato, tale autorità giudiziaria disponga di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati idonei a dimostrare l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate del funzionamento del sistema giudiziario dello Stato membro emittente o di carenze che pregiudichino la tutela giurisdizionale di un gruppo oggettivamente identificabile di persone del quale faccia parte la persona interessata, tenuto conto del requisito di un giudice precostituito per legge, carenze implicanti che i singoli interessati siano, in generale, privati, in tale Stato membro, di un rimedio giuridico effettivo che consenta di controllare la competenza del giudice penale chiamato a giudicarli, e,

–        dall’altro lato, detta autorità giudiziaria constati che sussistono, nelle particolari circostanze della causa in esame, motivi seri e comprovati di ritenere che, tenuto conto, in particolare, degli elementi forniti dalla persona oggetto di tale mandato d’arresto europeo relativi alla sua situazione personale, alla natura del reato per il quale essa è perseguita, al contesto fattuale in cui detto mandato d’arresto europeo si inserisce o a qualsiasi altra circostanza pertinente, l’organo giurisdizionale verosimilmente chiamato a conoscere del procedimento di cui sarà oggetto tale persona nello Stato membro emittente sia manifestamente privo di competenza a tal fine.

120    La circostanza che la persona interessata abbia potuto, dinanzi ai giudici dello Stato membro emittente, far valere i suoi diritti fondamentali al fine di contestare la competenza dell’autorità giudiziaria emittente e il mandato d’arresto europeo di cui la stessa è oggetto non riveste un’importanza decisiva al riguardo.

 Sulla quarta questione, lettere a) e b)

121    Con la sua quarta questione, lettere a) e b), il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, in combinato disposto con l’articolo 47, secondo comma, della Carta, debba essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo afferma che la stessa rischia, a seguito della sua consegna allo Stato membro emittente, di essere giudicata da un organo giurisdizionale privo di competenza a tal fine, l’esistenza di una relazione del GTDA può giustificare, di per sé, che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione rifiuti di eseguire tale mandato d’arresto europeo o, altrimenti, possa essere tenuta in considerazione dall’autorità giudiziaria di cui trattasi al fine di stabilire se occorra rifiutare di eseguire tale mandato d’arresto europeo per il motivo fatto valere da detta persona.

122    Dalla risposta fornita alla quarta questione, lettera c), discende che l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo può essere negata sulla base del rilievo che la persona oggetto di quest’ultimo rischia, a seguito della sua consegna allo Stato membro emittente, di essere giudicata da un organo giurisdizionale privo di competenza a tal fine soltanto purché l’autorità giudiziaria dell’esecuzione concluda, da un lato, nel senso dell’esistenza di un rischio reale di violazione, in detto Stato membro, del diritto fondamentale a un equo processo garantito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta a causa di carenze sistemiche o generalizzate nel funzionamento del sistema giudiziario di tale Stato membro o di carenze che pregiudichino la tutela giurisdizionale di un gruppo oggettivamente identificabile di persone di cui faccia parte tale persona e, dall’altro, nel senso di un manifesto difetto di competenza dell’organo giurisdizionale verosimilmente chiamato a conoscere del procedimento di cui sarà oggetto tale persona nello stesso Stato membro.

123    Dal momento che una siffatta conclusione deve basarsi sia su elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati relativi al funzionamento del sistema giudiziario dello Stato membro emittente, sia su un’analisi concreta e precisa della situazione individuale della persona ricercata, una relazione del GTDA che, secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, non riguarda direttamente la situazione di cui trattasi non può bastare a giustificare il rifiuto dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo nei confronti di tale persona.

124    Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte risulta che gli elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati sui quali l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve fondarsi per condurre a buon fine la prima fase dell’esame di cui al punto 97 della presente sentenza possono risultare, in particolare, da decisioni giudiziarie internazionali, quali le sentenze della Corte europea del diritti dell’uomo, da decisioni giudiziarie dello Stato membro emittente nonché da decisioni, relazioni e altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d’Europa o rientranti nel sistema delle Nazioni Unite (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 89).

125    Pertanto, dato che il mandato del GTDA deriva dalle risoluzioni 15/18, 20/16 e 33/30 del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, a sua volta creato grazie alla risoluzione 60/251 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 15 marzo 2006, una relazione predisposta dal GTDA può far parte degli elementi idonei a essere presi in considerazione nell’ambito della prima fase di tale esame, senza tuttavia che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione sia vincolata dalle conclusioni contenute in tale relazione.

126    Di conseguenza, occorre rispondere alla quarta questione, lettere a) e b), dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, in combinato disposto con l’articolo 47, secondo comma, della Carta, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo asserisca che la stessa rischia, a seguito della sua consegna allo Stato membro emittente, di essere giudicata da un organo giurisdizionale privo di competenza a tal fine, l’esistenza di una relazione del GTDA che non verta direttamente sulla situazione di tale persona non può giustificare, di per sé sola, il rifiuto da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione di eseguire tale mandato d’arresto europeo, ma la relazione di cui trattasi può, per contro, essere presa in considerazione da detta autorità giudiziaria, tra gli altri elementi, al fine di valutare l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate nel funzionamento del sistema giudiziario di tale Stato membro o di carenze che pregiudichino la tutela giurisdizionale di un gruppo oggettivamente identificabile di persone di cui faccia parte tale persona.

 Sulla sesta questione

127    In via preliminare, occorre rilevare che la sesta questione verte sulla possibilità di rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo in quanto l’autorità giudiziaria emittente è priva di competenza a emettere tale mandato d’arresto europeo, o in quanto la persona oggetto di quest’ultimo rischia, a seguito della sua consegna allo Stato membro emittente, di essere giudicata da un organo giurisdizionale privo di competenza a tal fine.

128    Poiché dalla risposta fornita alla terza questione risulta che il primo di questi due motivi non può, in ogni caso, giustificare il rifiuto di eseguire un mandato d’arresto europeo, occorre esaminare la sesta questione unicamente nella parte in cui verte sul secondo dei suddetti motivi.

129    Pertanto, occorre rilevare che, con tale questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che osta a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione rifiuti l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo per il motivo che la persona oggetto di quest’ultimo rischia, a seguito della sua consegna allo Stato membro emittente, di essere giudicata da un organo giurisdizionale privo di competenza a tal fine, senza aver previamente chiesto all’autorità giudiziaria emittente informazioni complementari.

130    Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, se l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato membro emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie.

131    Emerge inoltre dalla giurisprudenza della Corte che, al fine segnatamente di evitare che il funzionamento del mandato d’arresto europeo venga paralizzato, l’obbligo di leale cooperazione, sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE, deve improntare il dialogo tra le autorità giudiziarie dell’esecuzione e quelle emittenti. Dal principio di leale cooperazione risulta, segnatamente, che gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dai trattati [sentenza del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente), C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, punto 48 e giurisprudenza ivi citata].

132    In tale ottica, le autorità giudiziarie emittenti e dell’esecuzione devono, al fine di assicurare una cooperazione efficace in materia penale, utilizzare appieno gli strumenti previsti in particolare all’articolo 8, paragrafo 1, e all’articolo 15 della decisione quadro 2002/584, in modo da promuovere la fiducia reciproca alla base di tale cooperazione [v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente), C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, punto 49 e giurisprudenza ivi citata].

133    In tale contesto, occorre ricordare che, come risulta dal punto 107 della presente sentenza, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo per il motivo che la persona oggetto di quest’ultimo rischia, a seguito della sua consegna allo Stato membro emittente, di essere giudicata da un organo giurisdizionale privo di competenza a tal fine soltanto a condizione, in particolare, che tale autorità giudiziaria dell’esecuzione abbia constatato che, alla luce delle norme disciplinanti la competenza giudiziaria e le procedure giurisdizionali applicabili in tale Stato membro, è manifesto il difetto di competenza dell’organo giurisdizionale verosimilmente chiamato a conoscere del procedimento di cui sarà oggetto tale persona nello Stato membro di cui trattasi.

134    Dal momento che una siffatta constatazione si basa necessariamente su un’analisi del diritto dello Stato membro emittente, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può, salvo violare il principio di leale cooperazione, procedere a tale constatazione senza aver previamente chiesto all’autorità giudiziaria emittente informazioni riguardanti tali norme.

135    Occorre tuttavia sottolineare che dalla risposta fornita alla quarta questione, lettera c), deriva che una siffatta domanda non è giustificata nel caso in cui l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ritenga di non disporre di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati che consentano di accertare l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate del funzionamento del sistema giudiziario di tale Stato membro o di carenze che pregiudichino la tutela giurisdizionale di un gruppo oggettivamente identificabile di persone del quale faccia parte la persona interessata. Infatti, detta autorità giudiziaria non può, in un caso del genere, rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo basandosi sul manifesto difetto di competenza dell’organo giurisdizionale verosimilmente chiamato a giudicare tale persona.

136    Di conseguenza, occorre rispondere alla sesta questione dichiarando che l’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione rifiuti l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo per il motivo che la persona oggetto di quest’ultimo rischia, a seguito della sua consegna allo Stato membro emittente, di essere giudicata da un organo giurisdizionale privo di competenza a tal fine, senza aver previamente chiesto all’autorità giudiziaria emittente informazioni complementari.

 Sulla settima questione

137    Il giudice del rinvio precisa che lo stesso chiede alla Corte una risposta alla settima questione qualora dalle risposte alle questioni dalla prima alla sesta risulti che, nelle circostanze del procedimento principale, la decisione quadro 2002/584 osta al rifiuto della consegna di una persona sulla base dei motivi indicati in tali questioni.

138    Dal momento che, in forza dell’articolo 267 TFUE, la Corte non è competente ad applicare le norme del diritto dell’Unione a una fattispecie concreta (v., in tal senso, sentenza del 14 maggio 2020, Bouygues travaux publics e a., C‑17/19, EU:C:2020:379, punto 51 e giurisprudenza ivi citata), occorre, ad ogni modo, rispondere alla settima questione, fatta salva la valutazione, da parte degli organi giurisdizionali competenti, della possibilità di eseguire i mandati d’arresto europei emessi dal giudice del rinvio nel procedimento principale.

139    Con tale settima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la decisione quadro 2002/584 debba essere interpretata nel senso che osta all’emissione di diversi mandati d’arresto europei successivi nei confronti di una persona ricercata al fine di ottenere la sua consegna da parte di uno Stato membro dopo che l’esecuzione di un primo mandato d’arresto europeo nei confronti di detta persona è stata rifiutata da tale Stato membro.

140    A tal riguardo, occorre anzitutto rilevare che nessuna disposizione della decisione quadro 2002/584 esclude l’emissione di più mandati d’arresto europei successivi nei confronti di una persona, anche quando l’esecuzione di un primo mandato d’arresto europeo nei confronti di tale persona è stata rifiutata.

141    Inoltre, una siffatta emissione può risultare necessaria, in particolare dopo che siano venuti meno gli elementi che hanno ostacolato l’esecuzione di un precedente mandato d’arresto europeo, qualora la decisione di rifiuto di esecuzione di tale mandato d’arresto europeo non fosse conforme al diritto dell’Unione, al fine di condurre a termine la procedura di consegna di una persona ricercata e quindi di favorire, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 137 delle sue conclusioni, la realizzazione dell’obiettivo della lotta contro l’impunità perseguito da tale decisione quadro.

142    Per contro, da un lato, dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’emissione di un mandato d’arresto europeo la cui esecuzione comporterebbe una violazione dell’articolo 47 della Carta e dovrebbe, alle condizioni esposte nella giurisprudenza costante della Corte, essere rifiutata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione non è compatibile con i principi di fiducia reciproca e di leale cooperazione (v., per analogia, sentenza dell’11 novembre 2021, Gavanozov II, C‑852/19, EU:C:2021:902, punto 60).

143    Pertanto, un’autorità giudiziaria emittente non può, in assenza di un mutamento delle circostanze, emettere un nuovo mandato d’arresto europeo nei confronti di una persona dopo che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione abbia rifiutato di dar seguito a un precedente mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di tale persona, conformemente a quanto le imponeva l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, in combinato disposto con l’articolo 47, secondo comma, della Carta.

144    Dall’altro lato, dal momento che, come è stato osservato al punto 54 della presente sentenza, l’emissione di un mandato d’arresto europeo può comportare l’arresto della persona oggetto del medesimo e, quindi, rischia di lederne la libertà individuale, spetta all’autorità giudiziaria che prevede di emettere un mandato d’arresto europeo esaminare la proporzionalità dell’emissione di cui trattasi, tenuto conto delle peculiarità di ciascun caso di specie [v., in tal senso, sentenze del 27 maggio 2019, PF (Procuratore generale di Lituania), C‑509/18, EU:C:2019:457, punto 49, e del 13 gennaio 2021, MM, C‑414/20 PPU, EU:C:2021:4, punto 64].

145    Nell’ambito di un siffatto esame, spetta in particolare a tale autorità giudiziaria tener conto della natura e della gravità del reato per il quale la persona ricercata è perseguita, delle conseguenze su tale persona del mandato o dei mandati d’arresto europei precedentemente emessi nei suoi confronti o, ancora, delle prospettive di esecuzione di un eventuale nuovo mandato d’arresto europeo.

146    In considerazione di quanto precede, occorre rispondere alla settima questione dichiarando che la decisione quadro 2002/584 deve essere interpretata nel senso che essa non osta all’emissione di diversi mandati d’arresto europei successivi nei confronti di una persona ricercata al fine di ottenere la sua consegna da parte di uno Stato membro dopo che l’esecuzione di un primo mandato d’arresto europeo nei confronti di tale persona è stata negata da tale Stato membro, purché l’esecuzione di un nuovo mandato d’arresto europeo non comporti una violazione dell’articolo 1, paragrafo 3, di tale decisione quadro e l’emissione di quest’ultimo mandato d’arresto europeo abbia carattere proporzionato.

 Sulle spese

147    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1)      La decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009,

deve essere interpretata nel senso che:

un’autorità giudiziaria dell’esecuzione non dispone della facoltà di rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo basandosi su un motivo di non esecuzione che deriva non già dalla decisione quadro 2002/584, come modificata, ma unicamente dal diritto dello Stato membro di esecuzione. Per contro, tale autorità giudiziaria può applicare una disposizione nazionale che prevede che l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo sia rifiutata qualora tale esecuzione conduca a una violazione di un diritto fondamentale sancito dal diritto dell’Unione, purché la portata di tale disposizione non ecceda quella dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata, come interpretata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

2)      L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299,

devono essere interpretati nel senso che:

l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può verificare se un mandato d’arresto europeo sia stato emesso da un’autorità giudiziaria che era competente a tal fine e rifiutare l’esecuzione di tale mandato d’arresto europeo qualora ritenga che così non sia nel caso di specie.

3)      L’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, in combinato disposto con l’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

deve essere interpretato nel senso che:

l’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo non può rifiutarsi di eseguire quest’ultimo per il motivo che tale persona rischia, a seguito della sua consegna allo Stato membro emittente, di essere giudicata da un organo giurisdizionale privo di competenza a tal fine, a meno che,

–        da un lato, tale autorità giudiziaria disponga di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati idonei a dimostrare l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate del funzionamento del sistema giudiziario dello Stato membro emittente o di carenze che pregiudichino la tutela giurisdizionale di un gruppo oggettivamente identificabile di persone del quale faccia parte la persona interessata, tenuto conto del requisito di un giudice precostituito per legge, carenze implicanti che i singoli interessati siano, in generale, privati, in tale Stato membro, di un rimedio giuridico effettivo che consenta di controllare la competenza del giudice penale chiamato a giudicarli, e,

–        dall’altro lato, detta autorità giudiziaria constati che sussistono, nelle particolari circostanze della causa in esame, motivi seri e comprovati di ritenere che, tenuto conto, in particolare, degli elementi forniti dalla persona oggetto di tale mandato d’arresto europeo relativi alla sua situazione personale, alla natura del reato per il quale essa è perseguita, al contesto fattuale in cui detto mandato d’arresto europeo si inserisce o a qualsiasi altra circostanza pertinente, l’organo giurisdizionale verosimilmente chiamato a conoscere del procedimento di cui sarà oggetto tale persona nello Stato membro emittente sia manifestamente privo di competenza a tal fine.

La circostanza che la persona interessata abbia potuto, dinanzi ai giudici dello Stato membro emittente, far valere i suoi diritti fondamentali al fine di contestare la competenza dell’autorità giudiziaria emittente e il mandato d’arresto europeo di cui la stessa è oggetto non riveste un’importanza decisiva al riguardo.

4)      L’articolo 1, paragrafo 3, della decisione-quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, in combinato disposto con l’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali,

deve essere interpretato nel senso che:

in una situazione in cui una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo asserisca che la stessa rischia, a seguito della sua consegna allo Stato membro emittente, di essere giudicata da un organo giurisdizionale privo di competenza a tal fine, l’esistenza di una relazione del Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria che non verta direttamente sulla situazione di tale persona non può giustificare, di per sé sola, il rifiuto da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione di eseguire tale mandato d’arresto europeo, ma la relazione di cui trattasi può, per contro, essere presa in considerazione da detta autorità giudiziaria, tra gli altri elementi, al fine di valutare l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate nel funzionamento del sistema giudiziario di tale Stato membro o di carenze che pregiudichino la tutela giurisdizionale di un gruppo oggettivamente identificabile di persone di cui faccia parte tale persona.

5)      L’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299,

deve essere interpretato nel senso che:

osta a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione rifiuti l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo per il motivo che la persona oggetto di quest’ultimo rischia, a seguito della sua consegna allo Stato membro emittente, di essere giudicata da un organo giurisdizionale privo di competenza a tal fine, senza aver previamente chiesto all’autorità giudiziaria emittente informazioni complementari.

6)      La decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299,

deve essere interpretata nel senso che:

essa non osta all’emissione di diversi mandati d’arresto europei successivi nei confronti di una persona ricercata al fine di ottenere la sua consegna da parte di uno Stato membro dopo che l’esecuzione di un primo mandato d’arresto europeo nei confronti di tale persona è stata negata da tale Stato membro, purché l’esecuzione di un nuovo mandato d’arresto europeo non comporti una violazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata, e l’emissione di quest’ultimo mandato d’arresto europeo abbia carattere proporzionato.

Firme


*      Lingua processuale: lo spagnolo.