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Ricorso proposto il 21 dicembre 2011 - Smart Technologies / UAMI (SMART NOTEBOOK)

(Causa T-648/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Smart Technologies ULC (Calgary, Canada) (rappresentanti: M. Edenborough, QC, T. Elias, barrister, e R. Harrison, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 29 settembre 2011, procedimento R 942/2011-1;

in subordine, modificare la decisione impugnata della prima commissione di ricorso dichiarando che il marchio richiesto possiede carattere distintivo sufficiente ad impedire che possano essere sollevate obiezioni alla sua registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "SMART NOTEBOOK", per prodotti della classe 9 - domanda di marchio comunitario n. 9049313

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che il marchio richiesto fosse privo di carattere distintivo. Inoltre, la ricorrente deduce che il marchio non è descrittivo dei suoi prodotti, possedendo anzi un carattere distintivo che consente al marchio di fungere da indicatore di origine commerciale per i prodotti in questione. In particolare, la ricorrente deduce che la commissione di ricorso: a) ha applicato un criterio erroneo nell'esaminare se un marchio fosse o meno descrittivo dei prodotti per i quali la registrazione era richiesta; b) non ha considerato il fatto che la ricorrente era titolare di una famiglia di marchi "Smart" ed ha erroneamente confuso tale questione con il concetto di carattere distintivo acquisito ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del suddetto regolamento; c) ha erroneamente respinto l'argomento relativo al legittimo affidamento, sebbene tutti gli altri marchi sui quali si basava detto affidamento fossero posseduti dalla ricorrente e non da terzi.

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