Language of document : ECLI:EU:T:2015:173

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

13 marzo 2015 (*)

«Procedura – Rettifica di sentenza»

Nella causa T‑90/10 REC,

Ferriere Nord SpA, con sede in Osoppo (Italia), rappresentata da W. Viscardini e G. Donà, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da R. Sauer, in qualità di agente, assistito da M. Moretto, avvocato,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di rettifica della sentenza del 9 dicembre 2014, Ferriere Nord/Commissione (T‑90/10, EU:T:2014:1035),

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da M.E. Martins Ribeiro (relatore), facente funzione di presidente, A. Popescu e G. Berardis, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Il 9 dicembre 2014, il Tribunale ha pronunciato la sentenza Ferriere Nord/Commissione (T‑90/10, EU:T:2014:1035; in prosieguo: la «sentenza in oggetto»).

2        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 dicembre 2014, la ricorrente, la Ferriere Nord SpA, ha chiesto al Tribunale di procedere ad una rettifica del punto 420 della sentenza in oggetto.

3        La ricorrente sostiene che la sentenza in oggetto contiene un errore di calcolo o, quantomeno, un’evidente inesattezza per quanto riguarda l’importo finale dell’ammenda, così come fissato dal Tribunale in parziale accoglimento del suo ricorso.

4        La ricorrente fa valere che i motivi esposti al punto 325 della sentenza in oggetto significano, in effetti, che il Tribunale ha considerato che la riduzione del 6% che doveva essere applicata in ragione della mancata partecipazione di quest’ultima a una parte dell’intesa durante un certo periodo dovesse essere presa in considerazione al fine di determinare un nuovo importo di base dell’ammenda, e non quale «“circostanza attenuante” in senso tecnico». Orbene, al punto 420 della sentenza in oggetto, il Tribunale avrebbe applicato la riduzione del 6% stabilita al punto 325 della medesima sentenza quale «“circostanza attenuante” in senso tecnico», cioè non avrebbe applicato una siffatta riduzione ai fini del calcolo del nuovo importo di base dell’ammenda, prima di applicare la circostanza aggravante della recidiva.

5        Nelle proprie osservazioni sulla domanda di rettifica della ricorrente, depositate il 7 gennaio 2015, la Commissione europea ne contesta la fondatezza e deduce che l’approccio seguito dal Tribunale è in linea con la giurisprudenza (v. sentenza del 5 dicembre 2013, Solvay Solexis/Commissione, C‑449/11 P, EU:C:2013:802, punto 78 e giurisprudenza ivi citata) e con il metodo applicato nella decisione impugnata, cosicché non sarebbe necessaria alcuna rettifica del punto 420 della sentenza in oggetto.

6        Si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, gli errori materiali o di calcolo o le altre evidenti inesattezze possono essere rettificati dal Tribunale, d’ufficio o su richiesta di una delle parti proposta nel termine di due settimane a decorrere dalla pronuncia della sentenza.

7        Nella fattispecie, occorre sottolineare che l’importo finale dell’ammenda, così come appare al punto 420 della sentenza in oggetto, non costituisce il risultato di un errore di calcolo, bensì della scelta del Tribunale di applicare la riduzione del 6% stabilita al punto 325 della sentenza in oggetto non per calcolare un nuovo importo di base dell’ammenda, bensì quale circostanza attenuante ai sensi degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3), come risulta dal punto 419 della sentenza in oggetto.

8        In considerazione di quanto precede, la domanda di rettifica proposta dalla ricorrente dev’essere respinta.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

così provvede:

La domanda di rettifica è respinta.

Lussemburgo, 13 marzo 2015

Il cancelliere

 

       Il presidente facente funzione

E. Coulon

 

      M.E. Martins Ribeiro


* Lingua processuale: l’italiano.