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Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 novembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel - Belgio) – Impexeco N.V. / Novartis AG, (C-253/20), PI Pharma NV / Novartis AG, Novartis Pharma NV (C-254/20)

(Cause riunite C-253/20 e C-254/20)1

[Rinvio pregiudiziale – Articoli 34 e 36 TFUE – Libera circolazione delle merci – Proprietà intellettuale – Marchi – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 9, paragrafo 2 – Articolo 13 – Direttiva 2008/95 – Articolo 5, paragrafo 1 – Articolo 7 – Diritto conferito dal marchio – Esaurimento del diritto conferito dal marchio – Importazione parallela di medicinali – Medicinale di riferimento e medicinale generico – Imprese economicamente collegate – Riconfezionamento del medicinale generico – Nuovo imballaggio esterno – Apposizione del marchio del medicinale di riferimento – Opposizione del titolare del marchio – Compartimentazione artificiosa dei mercati tra Stati membri]

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Brussel

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Impexeco N.V. (C-253/20), PI Pharma NV (C-254/20)

Convenute: Novartis AG (C-253/20), Novartis AG, Novartis Pharma NV (C-254/20)

Dispositivo

L’articolo 9, paragrafo 2, e l’articolo 13 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea, come modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, nonché l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 7 della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, letti alla luce degli articoli 34 e 36 TFUE,

devono essere interpretati nel senso che:

il titolare del marchio di un medicinale di riferimento e del marchio di un medicinale generico può opporsi all’immissione in commercio in uno Stato membro, da parte di un importatore parallelo, di tale medicinale generico, importato da un altro Stato membro, qualora detto medicinale sia stato riconfezionato in un nuovo imballaggio esterno sul quale è stato apposto il marchio del corrispondente medicinale di riferimento, a meno che, da un lato, i due medicinali siano identici sotto tutti gli aspetti e, dall’altro, la sostituzione del marchio soddisfi le condizioni di cui al punto 79 della sentenza dell’11 luglio 1996, Bristol-Myers Squibb e a. (C-427/93, C-429/93 e C-436/93, EU:C:1996:282), al punto 32 della sentenza del 26 aprile 2007, Boehringer Ingelheim e a. (C-348/04, EU:C:2007:249), nonché al punto 28 della sentenza del 17 maggio 2018, Junek Europ-Vertrieb (C-642/16, EU:C:2018:322).

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1 GU C 297 del 7.9.2020.