Language of document : ECLI:EU:C:2021:601

Cause riunite C584/20 P e C621/20 P

Commissione europea

contro

Landesbank Baden-Württemberg
e
Comitato di risoluzione unico

 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 luglio 2021

«Impugnazione – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico (MRU) – Fondo di risoluzione unico (FRU) – Calcolo dei contributi ex ante per il 2017 – Autenticazione di una decisione del Comitato di risoluzione unico (CRU) – Obbligo di motivazione – Dati riservati – Legittimità del regolamento delegato (UE) 2015/63»

1.        Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Principio del contraddittorio – Osservanza nel contesto di un procedimento giurisdizionale – Portata – Motivo di diritto rilevato d’ufficio dal giudice – Mancanza di autenticazione di una decisione del Comitato di risoluzione unico (CRU) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (FRU) – Assenza di invito alle parti a presentare le loro osservazioni su detto motivo – Violazione di detto principio

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)

(v. punti 56‑60, 62, 66‑71, 77)

2.        Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (CRU) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (FRU) – Assenza di necessità di far figurare, in tale decisione, tutti gli elementi che consentono di verificare l’esattezza del calcolo dei contributi – Bilanciamento tra l’obbligo di motivazione e il principio generale di tutela del segreto commerciale degli enti interessati – Legittimità delle disposizioni del regolamento 2015/63 che prevedono il metodo di calcolo dei contributi ex ante al FRU

(Art. 296, comma 2, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014; regolamento della Commissione 2015/63, artt. 47 e 9 e allegato I)

(v. punti 102‑105, 109, 120‑122,124, 128, 130, 137‑140, 142)

3.        Ricorso di annullamento – Motivi d’impugnazione – Violazione delle forme sostanziali – Mancanza di autenticazione di una decisione del Comitato di risoluzione unico (CRU) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (FRU) – Esame d’ufficio da parte del giudice

(Art. 263 TFUE)

(v. punto 152)

4.        Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (CRU) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (FRU) – Comunicazione del CRU limitata a una parte delle informazioni pertinenti che avrebbero potuto essere comunicate senza pregiudicare il segreto commerciale degli enti interessati – Motivazione insufficiente – Annullamento della decisione

[Art. 296, comma 2, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014; regolamento della Commissione 2015/63)]

(v. punti 168‑172, dispositivo 2)

5.        Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte della Corte – Decisione del Comitato di risoluzione unico (CRU) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (FRU) – Mantenimento degli effetti di tale decisione fino alla sostituzione di quest’ultima entro un termine ragionevole – Giustificazione fondata su ragioni di certezza del diritto

(Art. 264, comma 2, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014; regolamento della Commissione 2015/63)

(v. punti 175‑178, dispositivo 3)

Sintesi

La decisione del Comitato di risoluzione unico, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2017 al Fondo di risoluzione unico, è annullata nei confronti della Landesbank Baden-Württemberg per insufficienza di motivazione

Pur giungendo, al riguardo, allo stesso risultato del Tribunale, la Corte annulla la sentenza del Tribunale poiché quest’ultimo ha violato il principio del contraddittorio e non ha valutato correttamente la portata dell’obbligo di motivazione

L’11 aprile 2017 il Comitato di risoluzione unico (CRU) ha adottato, nell’ambito del finanziamento del Fondo di risoluzione unico (FRU), una decisione che fissava l’importo dei contributi ex ante dovuti al FRU da ciascun ente creditizio per il 2017 (1). Tra tali enti figurava la Landesbank Baden-Württemberg, un ente creditizio tedesco.

Adito con un ricorso di annullamento dalla Landesbank Baden-Württemberg, il Tribunale ha annullato la decisione controversa nella parte riguardante detto ente (2). Esso ha ritenuto che tale decisione non soddisfacesse il requisito di autenticazione e, nell’interesse della buona amministrazione della giustizia, ha rilevato, inoltre, che la stessa era stata adottata dal CRU in violazione dell’obbligo di motivazione. A tale riguardo, il Tribunale ha dichiarato, segnatamente, che la decisione controversa non conteneva quasi nessun elemento per il calcolo del contributo ex ante al FRU e che l’allegato non conteneva elementi sufficienti per verificare l’esattezza di tale contributo.

Investita delle impugnazioni proposte dalla Commissione (causa C‑584/20 P) e dal CRU (causa C‑621/20 P), la Corte, statuendo in Grande Sezione, annulla la sentenza del Tribunale. Decidendo in via definitiva sulla controversia, essa annulla la decisione controversa nei confronti della Landesbank Baden-Württemberg per insufficienza di motivazione, pur adottando, tuttavia, un approccio diverso da quello del Tribunale in merito alla portata dell’obbligo di motivazione di una siffatta decisione.

Giudizio della Corte

In primo luogo, la Corte conclude che il Tribunale ha violato il principio del contraddittorio laddove non ha accordato al CRU la possibilità di prendere posizione in modo utile sul motivo, sollevato d’ufficio dal Tribunale, vertente sulla mancanza di prove sufficienti dell’autenticazione dell’allegato della decisione controversa.

A tale riguardo, essa ricorda che, al fine di garantire il rispetto del principio del contraddittorio, alle parti deve essere rivolto un invito a presentare le loro osservazioni sul motivo che il giudice dell’Unione intende rilevare d’ufficio, in condizioni che consentano a queste ultime di prendere posizione in modo utile ed efficace su tale motivo anche presentando a detto giudice, se del caso, gli elementi probatori necessari per permettergli di pronunciarsi sul suddetto motivo avendone piena cognizione. Pertanto, spettava al Tribunale informare le parti che intendeva fondare la propria decisione sul motivo vertente sulla mancanza di autenticazione della decisione controversa e invitarle, di conseguenza, a presentargli gli argomenti che ritenevano utili affinché esso potesse statuire su tale motivo. Orbene, nel caso di specie, né prima né in udienza, il Tribunale ha effettivamente posto il CRU in condizione di prendere posizione in modo utile ed efficace su detto motivo, in particolare presentando elementi di prova relativi all’autenticazione della decisione controversa.

Avendo quindi rilevato che il Tribunale aveva violato il principio del contraddittorio, la Corte dichiara che il CRU ha sufficientemente garantito l’autenticazione della decisione controversa nel suo insieme, sia per quanto riguarda il testo sia per quanto riguarda l’allegato, in particolare utilizzando il sistema informatico «ARES».

In secondo luogo, la Corte si pronuncia sull’obbligo di motivazione gravante sul CRU per l’adozione di una decisione quale la decisione controversa.

Innanzitutto, essa rileva che Tribunale non ha valutato correttamente la portata di tale obbligo laddove ha dichiarato che il CRU era tenuto a far figurare nella motivazione della decisione controversa gli elementi che consentissero alla Landesbank Baden-Württemberg di verificare l’esattezza del calcolo del suo contributo ex ante al FRU per il 2017, senza tener conto che la natura riservata di alcuni di tali elementi potesse incidere su tale obbligo.

Da un lato, la motivazione di qualsiasi decisione di un’istituzione, di un organo o di un organismo dell’Unione che ponga a carico di un operatore privato il pagamento di una somma di denaro non deve necessariamente comprendere tutti gli elementi che consentono al suo destinatario di verificare l’esattezza del calcolo dell’importo di tale somma. Dall’altro, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione sono tenuti, in linea di principio, in applicazione del principio di tutela del segreto commerciale, quale principio generale del diritto dell’Unione, a non rivelare ai concorrenti di un operatore privato informazioni riservate fornite da quest’ultimo.

Tenuto conto della logica del sistema di finanziamento del FRU e del metodo di calcolo dei contributi ex ante al FRU, basato in particolare sull’utilizzo dei dati riservati relativi alla situazione finanziaria degli enti interessati da tale calcolo, l’obbligo di motivazione della decisione controversa deve essere bilanciato con l’obbligo del CRU di rispettare il segreto commerciale di tali enti. Tuttavia, quest’ultimo obbligo non deve essere inteso in senso così ampio da privare l’obbligo di motivazione della sua sostanza. In tal senso, motivare una decisione che pone a carico di un operatore privato il pagamento di una somma di denaro senza fornirgli tutti gli elementi che consentano di verificare con esattezza il calcolo dell’importo di tale somma di denaro non pregiudica necessariamente, in ogni caso, la sostanza dell’obbligo di motivazione.

Pertanto, la Corte conclude, nel caso di specie, che l’obbligo di motivazione è rispettato qualora i destinatari di una decisione che fissa contributi ex ante al FRU, pur non vedendosi trasmettere dati coperti dal segreto commerciale, dispongano del metodo di calcolo utilizzato dal CRU e di informazioni sufficienti per comprendere, in sostanza, in che modo la loro situazione individuale sia stata presa in considerazione, ai fini del calcolo del loro contributo ex ante al FRU, tenuto conto della situazione di tutti gli altri enti interessati.

La Corte non condivide poi l’affermazione del Tribunale secondo cui la violazione dell’obbligo di motivazione del CRU derivava, per la parte del calcolo dei contributi ex ante al FRU relativa all’adattamento in funzione del profilo di rischio degli enti interessati, dall’illegittimità di talune disposizioni del regolamento delegato 2015/63 (3).

Dopo aver illustrato dettagliatamente il meccanismo di correzione dei contributi ex ante al FRU in funzione del profilo di rischio, assicurata essenzialmente mediante l’assegnazione degli enti interessati, sulla base di determinati valori, a intervalli («bin»), che consentono, in definitiva, di determinare il fattore di correzione per il rischio, la Corte precisa che il CRU può, senza violare il suo obbligo di rispettare il segreto commerciale, divulgare i valori limite dei «bin» e i relativi indicatori. Tale divulgazione mira a consentire all’ente interessato di assicurarsi, in particolare, che la classificazione che gli è stata attribuita in sede di discretizzazione degli indicatori corrisponda effettivamente alla sua situazione economica, che tale discretizzazione sia stata effettuata conformemente al metodo definito dal regolamento delegato 2015/63 sulla base di dati plausibili e che siano stati presi in considerazione tutti i fattori di rischio.

In più, le altre fasi del metodo di calcolo dei contributi ex ante al FRU si basano su dati aggregati degli enti interessati, i quali possono essere comunicati in forma aggregata senza pregiudicare l’obbligo del CRU di rispettare il segreto commerciale.

Pertanto, la Corte conclude che il regolamento delegato 2015/63 non impedisce al CRU di comunicare, in forma aggregata e anonima, informazioni sufficienti per consentire a un ente di comprendere in che modo la sua situazione individuale sia stata presa in considerazione nel calcolo del suo contributo ex ante al FRU, tenuto conto della situazione di tutti gli altri enti interessati. È vero che una motivazione fondata sulla divulgazione delle informazioni rilevanti in forma aggregata e resa anonima non consente a ciascun istituto di scoprire sistematicamente un eventuale errore commesso dal CRU nella raccolta e nell’aggregazione dei dati rilevanti. Per contro, essa è sufficiente a consentire a tale ente di assicurarsi che le informazioni da esso fornite alle autorità competenti siano state effettivamente integrate nel calcolo del suo contributo ex ante al FRU, in conformità con le norme del diritto dell’Unione pertinenti, e a individuare, sulla base della sua conoscenza generale del settore finanziario, un impiego eventuale di informazioni non plausibili o manifestamente errate, nonché per decidere se sia opportuno presentare un ricorso per l’annullamento di una decisione del CRU che fissa il suo contributo ex ante al FRU. La Corte precisa, tuttavia, che tale approccio relativo alla motivazione di una decisione quale la decisione controversa lascia impregiudicata la possibilità per i giudici dell’Unione, al fine di esercitare un controllo giurisdizionale effettivo conforme ai requisiti dell’articolo 47 della Carta, di chiedere al CRU la produzione di dati idonei a giustificare i calcoli la cui esattezza è contestata dinanzi ad essi, assicurando, se necessario, la riservatezza di tali dati.

Infine, la Corte dichiara che la decisione controversa non è sufficientemente motivata poiché gli elementi in essa contenuti nonché quelli accessibili sul sito Internet del CRU alla data di detta decisione coprivano solo una parte delle informazioni pertinenti che il CRU avrebbe potuto comunicare senza pregiudicare il segreto commerciale. In particolare, né l’allegato armonizzato né il sito Internet del CRU contenevano dati relativi ai valori limite di ogni «bin» e ai valori dei relativi indicatori. Di conseguenza, la decisione controversa è annullata nella parte riguardante la Landesbank Baden-Württemberg.


1      Decisione del CRU nella sessione esecutiva dell’11 aprile 2017, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2017 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2017/05) (in prosieguo: la «decisione controversa»).


2      Sentenza del 23 settembre 2020, Landesbank Baden-Württemberg/CRU (T‑411/17, EU:T:2020:435).


3      Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44). Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato l’illegittimità degli articoli da 4 a 7 e 9 e dell’allegato I di tale regolamento, riguardante il metodo di calcolo dei contributi ex ante al FRU.