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Ricorso proposto il 7 maggio 2013 - Italia/Commissione

(Causa T-256/13)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente : Repubblica italiana (rappresentanti : W. Ferrante, avvocato dello Stato, e G. Palmieri, agente)

Convenuta : Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare la lettera del 22 marzo 2013 prot. Ares (2013) 237719 della Commissione - Direzione Generale Educazione e Cultura, avente ad oggetto "Agreement N. ADEC 2007.0266 - Reimbursement. Review after appeal" spedita il 25 febbraio 2013 e ricevuta dall'Agenzia nazionale per i Giovani in data 6 marzo 2013, prot. ANG/2741/AMS, con la quale à stato chiesto il rimborso di somme per un totale di 1.486.485,90 euro, limitatamente all'importo di 52.036,24 e di 183.729,72 euro, nonché la lettera del 28 febbraio 2013 prot. 267064 della Commissione Europea - Direzione Generale Educazione e Cultura, indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Capo Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale, con la quale sono state inviate le "Final evolution conclusions" della "2011 Declaration of Assurance".

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso riguarda la richiesta di restituire alla Commissione alcune somme di denaro per un totale di 1.486.485,90 euro, somma costituita, tra altri, da 52.036,24 euro, relativi a somme spese dall'Agenzia Nazionale per i Giovani per attività di formazione e valutazione dei volontari SVE (Servizio volontario Europeo) nell'ambito del Programma Gioventù in Azione per l'annualità 2007 e considerate non eligibili e da 183.729,72 euro relativi a somme non recuperate dall'Agenzia a fronte di richieste di restituzione rivolte ai beneficiari del Programma Gioventù per le annualità 2000-2004.

A sostegno del suo ricorso, il/la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione del combinato disposto degli articoli 3.2.1 e 5.2.2 ultimo paragrafo del "Grant Agreement n. 2007- 0266/001 - 001 for the operational implementation of the Youth in action programme" tra la Commissione Europea e Agenzia Nazionale per i Giovani.

-    Si afferma a questo riguardo che se bene il tetto pro capita per ciascun tirocinante sia stato effettivamente superato, per motivi organizzativi e per la ristrettezza dei tempi, non appare ragionevole e conforme allo scopo perseguito dalla decisione n. 1719/2006/CE, di sviluppare la cooperazione nel settore della gioventù nell'Unione Europea, chiedere la restituzione di fondi effettivamente spesi per le finalità rientranti nel "Grant Agreement n. 2007 - 0266/001 - 001".

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 10.2 dell'Annex II.1 dell'Agreement N. 2003 - 1805/001 - 001 tra la Commissione Europea e l'Agenzia Nazionale per i Giovani.

Si afferma a questo riguardo che le autorità italiane hanno concretamente posto in essere ogni relazione utile al ricupero delle somme in questione. Inoltre, la Commissione non avrebbe fornito adeguata motivazione circa l'evidente disparità di trattamento rispetto alle due identiche fattispecie relative alle somme da recuperare per le annualità 2000-2004 e quelle relative alle annualità 2005-2006: per le prime, è stata negata l'autorizzazione alla rinuncia; per le seconde, l'autorizzazione è stata concessa.

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