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Sentenza del Tribunale del 25 febbraio 2015 – Polonia / Commissione

(Causa T-257/13) 1

(«FEOGA – Sezione “Garanzia” – FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Sviluppo rurale – Spese effettuate dalla Polonia – Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1258/1999 – Articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 – Efficacia dei controlli – Obbligo di motivazione – Principio di sussidiarietà»)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna e D. Krawczyk, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi e A. Szmytkowska, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2013/123/UE della Commissione, del 26 febbraio 2013, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione “Garanzia”, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 67, pag. 20), per quanto riguarda l'azione “Pensionamento anticipato” attuata della Repubblica di Polonia.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.

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1 GU C 207 del 20.7.2013.