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Comunicazione sulla GU

 

Ordinanza del Tribunale di primo grado 15 marzo 2004, nella causa T-66/02, Idiotiko Institouto Epaggelmatikis Katartisis N. Avgerinopoulou Anagnorismenes Technikes Idiotikes Epaggelmatikes Scholes AE, Panellinia Enosi Idiotikon Institouton Epaggelmatikis Katartisis e Panellinia Enosi Idiotikis Technikis Epaggelmatikis Ekpaidefsis kai Katartisis contro Commissione delle Comunità europee 1.

("Fondi strutturali - Quadro comunitario di sostegno - Programma operativo - Richiesta di modifica - Ricorso per carenza - Presa di posizione che mette fine alla carenza - Non luogo a statuire")

    (Lingua processuale: il greco)

Nella causa T-66/02, Idiotiko Institouto Epaggelmatikis Katartisis N. Avgerinopoulou Anagnorismenes Technikes Idiotikes Epaggelmatikes Scholes AE, Panellinia Enosi Idiotikon Institouton Epaggelmatikis Katartisis e Panellinia Enosi Idiotikis Technikis Epaggelmatikis Ekpaidefsis kai Katartisi, con sede in Atene (Grecia), rappresentate dai sigg. T. Antoniou e C. Tsiliotis, avocats, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra M. Condou-Durande e sig. L. Flynn), avente ad oggetto un ricorso inteso a far constatare, ai sensi dell'art. 232 CE, la carenza della Commissione, in quanto quest'ultima è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 1999, n. 1260, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1) e del Trattato CE, essendosi astenuta dall'eliminare la discriminazione illegittima tra istituti privati e istituti pubblici di formazione professionale in Grecia, risultante dal fatto che solo questi ultimi sono finanziati dal terzo quadro comunitario di sostegno e, in particolare, dal programma operativo "Istruzione e formazione professionale iniziale", il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. M. Vilaras, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato, il 15 marzo 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore

1)    Non occorre più statuire sul presente ricorso.

2)    Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

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1 - ( GU C 109 del 4.5.2002