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Comunicazione sulla GU

 

Sentenza del Tribunale di primo grado 20 novembre 2003 nella causa T-63/02, Maria Concetta Cerafogli e Paolo Poloni contro Banca centrale europea 1

(Dipendenti ─ Agenti della Banca centrale europea ─ Retribuzione ─ Metodo di calcolo per l'adeguamento annuo delle retribuzioni ─ Consultazione del comitato del personale ─ Artt. 13, 45 e 46 delle condizioni d'impiego)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa T-63/02, Maria Concetta Cerafogli e Paolo Poloni, dipendenti della Banca centrale europea, residenti a Francoforte sul Meno (Germania), rappresentati dai sigg. T. Raab-Rhein, C. Roth e B. Karthaus, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Banca centrale europea (agenti: sig.ra V. Saintot e sigg. T. Gilliams e B. Wägenbaur), avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento dei fogli paga, rilasciati il 13 luglio 2001 ai ricorrenti, agenti della Banca centrale europea (BCE), per il mese di luglio 2001, nei limiti in cui sono redatti sulla base di un aumento dello stipendio del 2,2% e, d'altro lato, domande dirette a che il Tribunale ordini alla BCE di rilasciare ai ricorrenti fogli paga per il mese di luglio 2001, redatti sulla base di un aumento dello stipendio di almeno il 2,7% o, in subordine, su un aumento corrispondente a quello riportato nella sentenza del Tribunale che deciderà la presente causa, e versare loro la differenza tra tali importi, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. J. Azizi, presidente, M. Jaeger e N.J. Forwood, giudici; cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 20 novembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)    I fogli paga, rilasciati il 13 luglio 2001 ai ricorrenti, agenti della Banca centrale     europea (BCE), per il mese di luglio 2001 sono annullati nei limiti in cui la BCE ha     omesso di consultare il comitato del personale in occasione dell'adozione     dell'adeguamento degli stipendi per l'anno 2001.

2)    Per il resto, il ricorso è respinto.

3)    La Banca centrale europea è condannata alle spese.

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1 - GU C 131 dell'1.6.2002.