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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della 1. Società anonima "Idiotiko Institouto Epangelmatikis Katartisis N. Avgerinopoulou - Anaghnorismenes Technikes Idiotikes Epangelmatikes Scholes" (Istituto privato di formazione professionale N. Avgerinopoulou - Scuole tecniche professionali private riconosciute), 2. Panellinia Enosi Idiotikon Institouton Epangelmatikis Katartisis (Unione panellenica degli istituti privati di formazione professionale) e 3. Panellinia Enosi Idiotikis Technikis Epangelmatikis Ekpedevsis kai Katartisis (Unione panellenica di educazione e formazione tecnica professionale privata), contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 25 febbraio 2002.

    (Causa T-66/02)

    Lingua processuale: il greco

Il 25 febbraio 2002 le 1. Società anonima "Idiotiko Institouto Epangelmatikis Katartisis N. Augerinopoulou - Anaghnorismenes Technikes Idiotikes Epangelmatikes Scholes", con sede in Atene, 2. Panellinia Enosi Idiotikon Institouton Epangelmatikis Katertisis, con sede in Atene, e 3. Panellinia Enosi Idiotikis Technikis Epangelmatikis Ekpedevsis kai Katartisis, con sede in Atene, rappresentate dall'avv. Th. Antoniou, del foro di Atene, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

-accogliere il ricorso e dichiarare la carenza della Commissione delle Comunità europee, che si è astenuta dal porre fine all'illegittima discriminazione tra istituti di formazione professionale privati e pubblici per quanto riguarda il finanziamento esclusivamente di questi ultimi da parte del Terzo quadro comunitario di sostegno e, in particolare, da parte del Programma operativo per l'istruzione e la formazione professionale iniziale.

Motivi e principali argomenti

-Violazione dell'art. 87 CE: il finanziamento previsto esclusivamente a favore degli istituti pubblici di formazione professionale integra gli estremi di un aiuto di Stato (e comunitario) che non riguarda misure generali né si giustifica in base a esigenze concrete di pubblica istruzione. Questo finanziamento parziale nuoce alla concorrenza ed incide sugli scambi tra Stati membri.

-Violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 12 CE: il finanziamento esclusivamente in favore di enti statali di istruzione professionale e tecnica introduce un'illegittima discriminazione nei confronti degli enti di istruzione professionale privati, giacché tale differenziazione non è imposta da alcun interesse pubblico di rango superiore.

-Violazione del principio di sussidiarietà.

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