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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della signora Maria Concetta Cerafogli e del signor Paolo Poloni contro la Banca centrale europea, proposto il 4 marzo 2002

    (Causa T-63/02)

    Lingua processuale: il tedesco

Il 4 marzo 2002 la signora Maria Concetta Cerafogli e il signor Paolo Poloni, rappresentati dagli avv.ti Boris Karthaus, Christian Roth e Tanja Raab-Rhein, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Banca centrale europea.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

1.annullare le buste paga relative al mese di luglio 2001;

2.condannare la convenuta a rilasciare ai ricorrenti una busta paga basata su un adeguamento retributivo annuo di almeno il 2,7% per il mese di luglio 2001;

3.in via subordinata, condannare la convenuta a rilasciare ai ricorrenti una busta paga che prenda in considerazione la valutazione giuridica del Tribunale;

4.condannare la convenuta a corrispondere ai ricorrenti l'importo risultante dalla differenza tra le buste paga di cui al n. 2 o, in via subordinata, al n. 3, e lo stipendio effettivamente corrisposto;

5.condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti contestano l'adeguamento retributivo relativo al 2001 per i dipendenti della Banca centrale europea. Nel 1999 il Consiglio della convenuta ha deciso che l'adeguamento retributivo annuo della convenuta, "banca centrale" fra le banche centrali, dovesse essere basato sullo sviluppo medio degli stipendi nominali delle quindici banche centrali nazionali e della Banca dei regolamenti internazionali. Tale metodo avrebbe dovuto essere applicato per tre anni. Con lettera 11 luglio 2001, il vicepresidente della convenuta ha informato il comitato del personale che il Consiglio della convenuta avrebbe sostenuto, ai fini dell'adeguamento retributivo per il 2001, la proposta dell'Ufficio di presidenza, conformemente al metodo stabilito nel 1999. Da una tabella allegata a tale lettera risultava che l'adeguamento retributivo per il 2001 era in vigore a partire dal 1( luglio 2001 ed era pari al 2,2%.

Il 13 luglio 2001 i ricorrenti hanno ricevuto le rispettive buste paga, basate sul nuovo calcolo.

Le ricorrenti chiedono l'annullamento delle buste paga ricevute nel luglio 2001. Essi fanno valere che l'adeguamento retributivo per il 2001 non sarebbe stato sottoposto alla consultazione con il comitato del personale e sarebbe, pertanto, illegittimo. Inoltre, il metodo di calcolo applicato nel luglio 2001 per l'adeguamento retributivo violerebbe l'art. 13 delle "conditions of employment", in quanto si risolverebbe in una perdita di potere d'acquisto nel luogo di servizio. Un metodo di calcolo corretto dovrebbe rispettare almeno il tasso di inflazione e giungere, in tal modo, ad un risultato minimo del 2,7%.

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