Language of document : ECLI:EU:T:2008:218

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

19 giugno 2008(*)

«Ricorso di annullamento – Termine – Irricevibilità manifesta»

Nella causa T‑158/08,

Comune di Ne,

Gian Piero Sivori, residente a Lavagna,

Ines Garibaldi, residente a Ne,

Roberto Pallagrosi, residente a Lavagna,

Domenico Dasso, residente a Lavagna,

Gianluca Canata, residente a Cogorno,

Vittorio Belloveso, residente a Lavagna,

Elisabetta Tassano, residente a Ne,

Felice Mosto, residente a Cogorno,

Giuliana Sivori, residente a Lavagna,

Marco Mazzino, residente a Cogorno,

Marisa Podestà, residente a Carasco,

Aldo Dasso, residente a Lavagna,

Maria Merlino, residente a Carasco,

Antonino Adreveno, residente a Ne,

Giacomo Podestà, residente a Ne,

Stefano Garibaldi, residente a Ne,

Antonio Samengo, residente a Casarza Ligure,

Angelo Assalino, residente a Ne,

Davide Botto, residente a Moneglia,

Anna Tacchi, residente a Moneglia,

Giovanni Gandolfo Oneto, residente a Mezzanego,

Anna Maria Podestà, residente a Ne,

Giovanni Nicolini, residente a Cavi di Lavagna,

Terenzio Sivori, residente a Lavagna,

Anna Maria Marenco, residente a Lavagna,

Maria Grazia Maino, residente a Chiavari,

Renato Garibaldi, residente a Chiavari,

Battista Daneri, residente a Cogorno,

Ezio Brignardello, residente a Ne,

Giuseppe Nobile, residente a Ne,

Laura Mangiante, residente a Cogorno,

Giuseppe Perasso, residente a Lavagna,

Bartolomeo Cogorno, residente a Cogorno,

Giorgio Lanata, residente a Lavagna,

Rino Vaccaro, residente a Chiavari,

Franco Giuggiolo, residente a Cogorno,

Domenico Daneri, residente a Cogorno,

Rita Garibaldi, residente a Ne,

Maria Bruna Daneri, residente a Cogorno,

Emanuele Podestà, residente a Ne,

Maria Rosa Molinari, residente a Chiavari,

Andrea Campodonico, residente a Cogorno,

Francesco Caffarello, residente a Lavagna,

Paola Frugone, residente a Lavagna,

Sandro Dasso, residente a Lavagna,

Luigi Mangiante, residente a Cogorno,

Giobatta Vaccarezza, residente a Lavagna,

Sandro Muzio, residente a Sestri Levante,

Maria Rivara, residente a Ne,

Gianfranco Pizzorni, residente a Lavagna,

Lorenzo Dasso, residente a Chiavari,

Gianbattista Dasso, residente a Lavagna,

Ugo Parodi, residente a Gaby,

Emiliana Raffo, residente a Lavagna,

Rita Ghiozzi, residente a Cogorno,

Antonio Vattuone, residente a Moneglia,

Maria Enrica Pezzi, residente a Cogorno,

rappresentati dall’avv. D. Granara,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 13 giugno 2002, n. 1019, relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

composto dai sigg. N.J. Forwood, presidente, E. Moavero Milanesi (relatore) e L. Truchot, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti e procedimento

1        I ricorrenti sostengono che il regolamento (CE) della Commissione 13 giugno 2002, n. 1019, relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva (GU L 155, pag. 27), come completato nel diritto italiano dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 14 novembre 2004, impedirebbe loro di continuare a vendere l’olio di oliva che essi producono al dettaglio. Il ricorso proposto dinanzi agli organi giurisdizionali italiani e diretto a contestare la legittimità del decreto ministeriale è stato respinto in ultimo grado dalla sentenza del Consiglio di Stato 26 maggio 2006.

2        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 aprile 2008, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

 Conclusioni dei ricorrenti

3        I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

–        in via principale, annullare il regolamento impugnato nella sua totalità;

–        in subordine, annullare gli artt. 2, 3, 4 e 5 di detto regolamento.

 In diritto

4        Ai sensi dell’art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale, quando il ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

5        Nel caso di specie il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, in applicazione di detto articolo, di statuire senza proseguire il procedimento.

6        Ai sensi dell’art. 230, quinto comma, CE, il ricorso di annullamento deve essere proposto nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto impugnato, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza. Secondo l’art. 102, n. 1, del regolamento di procedura, quando un termine per l’impugnazione di un atto di un’istituzione decorre dalla pubblicazione dell’atto, tale termine dev’essere calcolato a partire dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione dell’atto nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Conformemente alle disposizioni dell’art. 102, n. 2, del medesimo regolamento, tale termine va inoltre aumentato di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni.

7        Secondo una costante giurisprudenza, il termine di ricorso menzionato è di ordine pubblico, dato che esso è stato istituito per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche ed evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia, e spetta al giudice comunitario verificare d’ufficio se tale termine sia stato rispettato (v., in particolare, sentenze della Corte 23 gennaio 1997, causa C‑246/95, Coen, Racc. pag. I‑403, punto 21, e del Tribunale 18 settembre 1997, cause riunite T‑121/96 e T‑151/96, Mutual Aid Administration Services/Commissione, Racc. pag. II‑1355, punti 38 e 39).

8        Nel caso di specie, dagli elementi del fascicolo risulta che l’atto impugnato è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 14 giugno 2002.

9        Peraltro i ricorrenti non hanno dimostrato e nemmeno invocato l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore che consentirebbe loro di derogare al termine di cui trattasi in base all’art. 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile alla procedura dinanzi al Tribunale ai sensi dell’art. 53 di detto Statuto.

10      Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che il ricorso dev’essere respinto in quanto manifestamente irricevibile, senza che sia necessario notificarlo alla convenuta.

 Sulle spese

11      Poiché la presente ordinanza è stata adottata prima della notifica del ricorso alla convenuta e prima che quest’ultima abbia potuto sostenere spese, è sufficiente decidere che i ricorrenti sopporteranno le proprie spese, ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura.





Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      I ricorrenti sopporteranno le proprie spese.

Lussemburgo, 19 giugno 2008

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

      N.J. Forwood


* Lingua processuale: l’italiano.