Language of document : ECLI:EU:T:2011:33

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

8 febbraio 2011 (*)

«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo INSULATE FOR LIFE – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] – Decisione puramente confermativa – Irricevibilità parziale»

Nella causa T‑157/08,

Paroc Oy AB, con sede in Helsinki (Finlandia), rappresentata dal sig. J. Palm,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. D. Botis, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 21 febbraio 2008 (procedimento R 54/2008‑2), riguardante una domanda di registrazione del segno denominativo INSULATE FOR LIFE come marchio comunitario,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto dal sig. J. Azizi (relatore), presidente, dalla sig.ra E. Cremona e dal sig. S. Frimodt Nielsen, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 aprile 2008,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 gennaio 2009,

visto il quesito scritto posto dal Tribunale alle parti,

dal momento che le parti non hanno presentato domanda di fissazione di udienza entro il termine di un mese dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento e avendo pertanto deciso, su relazione del giudice relatore e in applicazione dell’art. 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

A –  Sulla prima domanda di registrazione

1        Il 4 maggio 2004 la ricorrente, Paroc Oy AB, aveva presentato una prima domanda di registrazione di marchio comunitario (in prosieguo: la «prima domanda di registrazione») presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), in forza del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2        Il marchio del quale era stata chiesta la registrazione era il segno denominativo INSULATE FOR LIFE.

3        I prodotti per i quali era stata chiesta la registrazione rientravano nelle classi 6, 17 e 19 di cui all’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondevano, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

–        classe 6: «Metalli comuni e loro leghe; materiali per costruzione metallici; costruzioni trasportabili metalliche; materiali metallici per ferrovie; cavi e fili metallici non elettrici; serrami e chincaglieria metallica; tubi metallici; casseforti; prodotti metallici non compresi in altre classi; minerali»;

–        classe 17: «Caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica e prodotti in tali materie non compresi in altre classi; prodotti in materie plastiche semilavorate; materie per turare, stoppare e isolare; tubi flessibili non metallici»;

–        classe 19: «Materiali da costruzione (non metallici); tubi rigidi non metallici per la costruzione; asfalto, pece e bitume; costruzioni trasportabili non metalliche; monumenti non metallici».

4        Con decisione 25 agosto 2005 l’esaminatore aveva respinto la domanda di registrazione per l’insieme dei prodotti di cui trattasi in quanto il marchio richiesto era privo di carattere distintivo ed era descrittivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 207/2009].

5        Il 24 ottobre 2005 la ricorrente aveva proposto ricorso avverso detta decisione.

6        Con decisione 3 aprile 2006 (in prosieguo: la «prima decisione»), la seconda commissione di ricorso dell’UAMI aveva respinto il ricorso e aveva confermato il rifiuto di registrare il segno denominativo INSULATE FOR LIFE sul fondamento dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94. In sostanza, la commissione di ricorso aveva considerato che il pubblico pertinente, generale o specializzato, percepirebbe la combinazione delle parole «insulate for life», immediatamente e senza alcuno sforzo specifico di analisi, come un’indicazione secondo cui la ricorrente forniva un materiale isolante e resistente atto a durare tutta una vita. In mancanza di una giustapposizione inusuale dei suoi elementi dai punti di vista della sintassi, della grammatica, della fonetica e/o del significato, tale combinazione di parole sarebbe descrittiva delle caratteristiche dei prodotti di cui trattasi e, pertanto, necessariamente priva di carattere distintivo (v. punti 15 e 18‑20 della prima decisione).

7        La ricorrente non ha proposto ricorso avverso la prima decisione dinanzi al Tribunale.

B –  Sulla seconda domanda di registrazione

8        Il 24 maggio 2007 la ricorrente ha presentato all’UAMI una seconda domanda di registrazione di marchio comunitario in forza del regolamento n. 40/94 (in prosieguo: la «seconda domanda di registrazione»).

9        Il marchio del quale è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo INSULATE FOR LIFE.

10      I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano, da un lato, nelle classi 6, 17 e 19 ai sensi dell’Accordo di Nizza, per i prodotti corrispondenti a quelli descritti supra al punto 3, e, dall’altro, nella classe 37, di cui all’Accordo di Nizza, per i servizi corrispondenti alla seguente descrizione: «Costruzione; riparazione; servizi d’installazione».

11      Con decisione 23 ottobre 2007 l’esaminatore ha respinto la domanda di registrazione per l’insieme dei prodotti e dei servizi di cui trattasi in quanto il marchio richiesto era privo di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

12      Il 20 dicembre 2007 la ricorrente ha proposto ricorso avverso tale decisione.

13      Con decisione 21 febbraio 2008 (in prosieguo: la «seconda decisione» o la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto il ricorso e ha confermato il rifiuto di registrare il segno denominativo INSULATE FOR LIFE sul fondamento dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

14      In sostanza, la commissione di ricorso ha fatto riferimento anzitutto ai motivi esposti nei punti 15‑20 della prima decisione, rilevando, da un lato, che gli argomenti presentati dalla ricorrente riguardo ai prodotti delle classi 6, 17, e 19 ai sensi dell’Accordo di Nizza erano, sostanzialmente, uguali a quelli dedotti a sostegno della prima domanda di registrazione e, dall’altro, che la ricorrente non aveva «fornito alcun elemento che consentisse di constatare un cambiamento della giurisprudenza costante in materia o una qualsiasi evoluzione dei mercati di cui trattasi, che potesse indurre la commissione di ricorso a riconsiderare i motivi sul fondamento dei quali essa [aveva] precedentemente respinto la [prima] domanda di registrazione». Al riguardo, la commissione di ricorso ha precisato che il fatto che la prima decisione si basasse sull’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 era privo di pertinenza, poiché, da un lato, per respingere una domanda di registrazione sarebbe sufficiente l’applicabilità di uno solo degli impedimenti assoluti previsti dall’art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94 e, dall’altro, un segno denominativo descrittivo delle caratteristiche dei prodotti in esame sarebbe, di conseguenza, necessariamente privo di carattere distintivo relativamente agli stessi prodotti ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento. Pertanto, la commissione di ricorso ha rilevato che essa doveva prendere posizione, in maniera più precisa, solo sugli argomenti «che non [erano] stati già illustrati nella [prima] domanda di registrazione (…)», nonché sulla registrabilità del marchio richiesto con riferimento ai servizi della classe 37 ai sensi dell’Accordo di Nizza (v. punti 12‑15 della decisione impugnata).

15      Peraltro, riguardo a tali servizi, la commissione di ricorso ha rilevato in sostanza che il pubblico pertinente, generale o specializzato, percepirebbe «immediatamente e senza bisogno di una più approfondita riflessione analitica [il] segno denominativo [richiesto], considerato nel suo insieme, come un’allusione alla circostanza che la ricorrente fornisce servizi di lunga durata che sono connessi all’utilizzo di un materiale isolante particolarmente resistente, e non come un’indicazione dell’origine commerciale di detti servizi». Il messaggio trasmesso dal segno richiesto sarebbe chiaro, diretto e immediato, senza che gli si possa attribuire carattere ambiguo, soggetto ad interpretazione, impreciso, allusivo o suggestivo. Per tale motivo, e tenuto conto del suo carattere descrittivo, il segno denominativo INSULATE FOR LIFE sarebbe privo di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Questa valutazione non sarebbe inficiata dal fatto che detto segno denominativo sia stato registrato in quanto marchio per gli stessi prodotti, in particolare, in Finlandia e nel Regno Unito. Il regime comunitario dei marchi costituirebbe, infatti, un sistema autonomo con le proprie norme che vincolano l’UAMI nella sua valutazione della registrabilità di un segno come marchio comunitario. Peraltro, siffatte decisioni di registrazione a livello nazionale costituirebbero soltanto una circostanza atta ad essere presa in considerazione, in tale contesto, dall’UAMI (v. punti 17‑19 della decisione impugnata).

16      Infine, la commissione di ricorso ha affermato che la mera circostanza che, in cause precedenti, l’esaminatore avesse adottato un’impostazione meno rigorosa rispetto a quella del caso di specie non può ledere il principio di uguaglianza dinanzi alla legge né motivare l’annullamento di una decisione ragionevole e conforme alle disposizioni del regolamento n. 40/94. In ogni caso, essa ha precisato che era dubbio che il segno richiesto fosse realmente analogo agli altri segni citati dalla ricorrente (punti 21 e 22 della decisione impugnata).

 Conclusioni delle parti

17      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata e rinviare la causa dinanzi all’UAMI ai fini della registrazione del marchio richiesto;

–        condannare l’UAMI alle spese.

18      L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

A –  Argomenti delle parti

19      La ricorrente deduce un motivo unico, attinente alla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento n. 40/94.

20      Secondo la ricorrente, dal punto di vista del pubblico di riferimento, composto da consumatori medi e da professionisti del settore dell’edilizia, il segno denominativo INSULATE FOR LIFE non è descrittivo dei prodotti e dei servizi per i quali è stata chiesta la registrazione. Sebbene il termine «insulate» sia descrittivo, il segno denominativo, nel suo insieme, sarebbe suggestivo, il suo significato sarebbe «impreciso, distante, vago e indeterminato» relativamente ai prodotti e ai servizi di cui trattasi, e consentirebbe così al pubblico pertinente di individuare la loro origine commerciale.

21      Inoltre, anche se la combinazione delle parole «insulate for life» non riflette un livello particolarmente elevato di inventività, ciò non sarebbe sufficiente a dimostrare che essa è priva di qualunque carattere distintivo. A parere della ricorrente, se si dovesse accettare il ragionamento della commissione di ricorso, potrebbero essere registrati solo i marchi che soddisfano un livello specifico di creatività linguistica o artistica o di carattere immaginativo, il che equivarrebbe ad applicare un criterio più rigoroso per gli slogan suggestivi rispetto agli altri marchi.

22      La ricorrente contesta il fatto che il segno denominativo INSULATE FOR LIFE sia immediatamente compreso dal pubblico di riferimento come descrittivo dei prodotti e dei servizi in oggetto. Al contrario, in ragione della seconda parte di detto segno («for life»), il marchio richiesto sarebbe suggestivo, poiché «non avrebbe alcun rapporto diretto o un significato preciso» rispetto a detti prodotti e servizi, e idoneo a far sorgere qualunque tipo di connotazione e di associazione. A sostegno del suo argomento secondo cui il termine «life» non è puramente descrittivo, la ricorrente precisa che, riguardo al marchio Thomson Life, anche il giudice tedesco che ha sollevato una questione pregiudiziale dinanzi alla Corte nella causa che ha dato luogo alla sentenza 6 ottobre 2005, causa C‑120/04, Medion (Racc. pag. I‑8551), aveva ritenuto che tale termine fosse privo di un carattere distintivo medio.

23      Inoltre, il fatto che ogni elemento di un marchio, esaminato separatamente, sia privo di carattere distintivo, non significherebbe che tale valutazione valga altresì per il segno nel suo complesso. Riguardo ai marchi suggestivi, quali il segno denominativo INSULATE FOR LIFE, la ricorrente sostiene che basta che essi siano sufficientemente inventivi e diano facilmente luogo a molteplici associazioni o suggestioni, senza richiedere necessariamente uno sforzo specifico di analisi da parte del pubblico di riferimento. Al riguardo, la commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto del fatto che basterebbe un carattere distintivo minimo per consentire la registrazione del segno denominativo di cui trattasi.

24      Secondo la ricorrente, la commissione di ricorso non ha dimostrato che il segno denominativo INSULATE FOR LIFE non era atto a distinguere i suoi servizi da quelli di altre imprese. Essa rigetta la tesi in base alla quale tale segno denominativo dovrebbe essere inteso come diretto a significare «un materiale isolante di qualità elevata che dura tutta una vita». Infatti, eccetto un mero riferimento a un dizionario, la commissione di ricorso e l’UAMI avrebbero omesso di addurre il minimo elemento di prova a sostegno delle loro affermazioni.

25      La ricorrente aggiunge che lo United Kingdom Patent Office (Ufficio brevetti del Regno Unito) ha registrato il segno denominativo INSULATE FOR LIFE e ha quindi manifestamente attribuito a detto segno un minimo di carattere distintivo. Peraltro, l’UAMI non dovrebbe applicare nella fattispecie un criterio più restrittivo di quello che ha caratterizzato la sua prassi decisionale precedente (tra il 1999 e il 2005), relativa a numerosi segni denominativi che finiscono con la combinazione di parole «for life», o che ha portato, più recentemente, alla registrazione del marchio comunitario FACTORS FOR LIFE.

26      Peraltro, in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, la ricorrente fa valere in sostanza che il suo ricorso è ricevibile poiché la decisione impugnata non è una decisione meramente confermativa della prima decisione. Infatti, secondo la ricorrente, ogni domanda di registrazione richiede una nuova valutazione dell’UAMI tenuto conto delle circostanze pertinenti di ogni fattispecie, dato che tali circostanze possono evolversi nel tempo. Le due cause riguarderebbero infatti due domande di marchi assai diversi che coprono classi differenti, le quali richiederebbero un’analisi giuridica distinta e indipendente, e che sono state rigettate sulla base di motivi distinti.

27      L’UAMI conclude per il rigetto del presente ricorso riferendosi, sostanzialmente, ai motivi esposti nella prima e nella seconda decisione.

B –  Giudizio del Tribunale

1.     Sulla ricevibilità

28      Va ricordato che i presupposti di ricevibilità dei ricorsi rappresentano motivi di irricevibilità di ordine pubblico che il giudice dell’Unione deve rilevare d’ufficio all’occorrenza (v. sentenza del Tribunale 14 dicembre 2005, causa T‑209/01, Honeywell/Commissione, Racc. pag. II‑5527, punto 53, e la giurisprudenza ivi citata; v. altresì, in tal senso, sentenza della Corte 29 novembre 2007, causa C‑176/06 P, Stadtwerke Schwäbisch Hall e a./Commissione, punto 18).

29      Peraltro, come riconosciuto da una giurisprudenza costante, una decisione meramente confermativa di una decisione precedente non impugnata entro i termini non è un atto impugnabile. Infatti, al fine di non far nuovamente decorrere il termine per proporre ricorso avverso la decisione confermata, un ricorso diretto contro una siffatta decisione confermativa deve essere dichiarato irricevibile (v., in tal senso, ordinanza della Corte 7 dicembre 2004, causa C‑521/03 P, Internationaler Hilfsfonds/Commissione, punto 41; sentenza del Tribunale 16 settembre 1998, causa T‑188/95, Waterleiding Maatschappij/Commissione, Racc. pag. II‑3713, punto 108, e ordinanza del Tribunale 9 giugno 2005, causa T‑265/03, Helm Düngemittel/Commissione, Racc. pag. II‑2009, punto 62).

30      Una decisione è considerata meramente confermativa di una decisione precedente quando non contiene alcun elemento nuovo rispetto ad un atto precedente e non sia stata preceduta da un riesame della situazione del destinatario del detto atto (v. ordinanza Internationaler Hilfsfonds/Commissione, punto 29 supra, punto 47, e la giurisprudenza ivi citata; ordinanze del Tribunale 4 maggio 1998, causa T‑84/97, BEUC/Commissione, Racc. pag. II‑795, punto 52, e 10 ottobre 2006, causa T‑106/05, Evropaïki Dynamiki/Commissione, punto 46).

31      Nella fattispecie, è pacifico che il termine per proporre ricorso contro la prima decisione, in forza dell’art. 63, n. 5, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 65, n. 5, del regolamento n. 207/2009), è scaduto senza che la ricorrente abbia proposto ricorso nei confronti di detta decisione. Tale decisione, quindi, è divenuta definitiva e la sua legittimità non può più essere rimessa in discussione dinanzi al Tribunale. Questo carattere definitivo investe il dispositivo di detta decisione nonché i motivi che costituiscono la sua necessaria giustificazione. Occorre pertanto considerare che la commissione di ricorso ha statuito definitivamente, nella prima decisione, sull’oggetto della controversia determinato dalla prima domanda di registrazione, diretta ad ottenere la registrazione, in quanto marchio comunitario, del segno denominativo INSULATE FOR LIFE per i prodotti delle classi 6, 17 e 19 ai sensi dell’Accordo di Nizza. Infatti, poiché il dispositivo di tale decisione è idoneo a produrre effetti giuridici e, di conseguenza, ad arrecare un pregiudizio (v., in tal senso, ordinanza della Corte 28 gennaio 2004, causa C‑164/02, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I‑1177, punto 21), la ricorrente doveva contestarlo entro i termini, a pena di decadenza.

32      Si deve quindi determinare se ed entro quali limiti la seconda decisione costituisca una decisione meramente confermativa della prima decisione, il che presuppone l’identificazione dei rispettivi dati delle controversie che hanno dato luogo a dette decisioni. A tal fine, occorre valutare se le parti nei procedimenti di cui trattasi, le loro conclusioni, i loro motivi, i loro argomenti nonché gli elementi di fatto e di diritto pertinenti che caratterizzano tali controversie e che determinano i dispositivi di dette decisioni fossero o meno identici.

33      Al riguardo, va constatato che l’oggetto della presente controversia coincide ampiamente con quello che ha dato luogo alla prima decisione, nei limiti in cui, sia con la prima sia con la seconda domanda di registrazione, la ricorrente intendeva ottenere la registrazione, in quanto marchio comunitario, del segno denominativo INSULATE FOR LIFE per i prodotti delle classi 6, 17 e 19 ai sensi dell’Accordo di Nizza. L’unica differenza consisteva nel fatto che la seconda domanda copriva anche i servizi della classe 37. A tal proposito, occorre precisare che detti servizi, in quanto gruppo omogeneo e distinto da quello dei prodotti delle classi 6, 17 e 19, possono costituire oggetto di una valutazione e di una motivazione separate ai fini della determinazione della registrabilità del segno denominativo richiesto [v., in tal senso e per analogia, ordinanza della Corte 18 marzo 2010, causa C‑282/09 P, CFCMCEE/UAMI, Racc. pag. I‑2395, punti 38‑40, e sentenza del Tribunale 20 maggio 2009, cause riunite T‑405/07 e T‑406/07, CFCMCEE/UAMI (P@YWEB CARD e PAYWEB CARD), Racc. pag. II‑1441, punti 54 e 55], cosicché il fatto che la ricorrente abbia esteso la sua domanda di registrazione a tali servizi non costituisce un elemento nuovo, ai sensi della giurisprudenza menzionata sopra nel punto 30, rispetto alla valutazione e alla motivazione analoghe connesse a detti prodotti, quali esposte nella prima decisione. Inoltre, nella prima decisione, la prima domanda di registrazione è stata respinta sul fondamento dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94, mentre il rigetto della seconda domanda di registrazione è basato soltanto sull’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

34      Ne consegue che la seconda decisione deve essere considerata meramente confermativa della prima decisione nei limiti in cui essa ha fondato il rifiuto di registrazione del segno denominativo INSULATE FOR LIFE, per i prodotti delle classi 6, 17 e 19 ai sensi dell’Accordo di Nizza, sull’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, a condizione, tuttavia, che essa non contenga, riguardo a tali punti, alcun elemento nuovo rispetto alla prima decisione e non sia stata preceduta da un riesame della situazione della ricorrente.

35      Si deve pertanto esaminare, da un lato, se, tenuto conto della seconda domanda di registrazione, nella parte in cui quest’ultima contempla i prodotti delle classi 6, 17 e 19 ai sensi dell’Accordo di Nizza, la seconda decisione si basi su elementi nuovi che possono influire sul suo dispositivo e sui motivi che costituiscono la sua necessaria giustificazione e, dall’altro, se, nell’ambito di detta decisione, la situazione della ricorrente abbia costituito oggetto di un riesame.

36      Riguardo ad eventuali nuovi elementi, è giocoforza constatare che la ricorrente, nei suoi atti sia dinanzi all’UAMI sia dinanzi al Tribunale, si è sostanzialmente limitata a ribadire gli argomenti già addotti a sostegno della sua prima domanda di registrazione. Essa, tuttavia, ha aggiunto, da un lato, che l’esaminatore avrebbe valutato erroneamente l’art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 2, del regolamento n. 207/2009], omettendo di pronunciarsi sulla questione di individuare lo Stato membro in cui è stata rifiutata la registrazione del segno denominativo richiesto (v. punto 16 della decisione impugnata), e, dall’altro, che detto segno era stato registrato in quanto marchio nazionale in Finlandia e nel Regno Unito (v. punto 17 della decisione impugnata).

37      Orbene, il primo argomento, relativo all’art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94, non aggiunge alcun nuovo elemento di fatto alla presente controversia e, comunque, esso è manifestamente infondato in diritto, cosicché non poteva influire sul dispositivo della decisione impugnata e sui motivi che ne costituivano la necessaria giustificazione. La commissione di ricorso aveva quindi il diritto di respingerlo senza alcun riesame della situazione della ricorrente. Infatti, l’art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94 si limita a rendere applicabili i motivi di rifiuto previsti nel suo n. 1, laddove tali motivi esistono soltanto in una parte della Comunità, di modo che esso non fa sorgere alcun obbligo specifico di motivazione.

38      Quanto al secondo argomento, attinente alla registrazione del segno denominativo richiesto a livello nazionale, è sufficiente ricordare la giurisprudenza costante – alla quale la commissione di ricorso ha fatto riferimento nel punto 17 della decisione impugnata – in base alla quale il regime comunitario dei marchi è autonomo e la legittimità delle decisioni dell’UAMI si valuta unicamente sulla base del regolamento n. 40/94, cosicché l’UAMI non è vincolato dalle registrazioni nazionali [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 5 dicembre 2002, causa T‑130/01, Sykes Enterprises/UAMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), Racc. pag. II‑5179, punto 31] né è tenuto a pervenire a risultati identici a quelli raggiunti dalle amministrazioni nazionali in una situazione analoga [v., in tal senso, sentenza della Corte 12 gennaio 2006, causa C‑173/04 P, Deutsche SiSi-Werke/UAMI, Racc. pag. I‑551, punto 49, e sentenza del Tribunale 17 novembre 2009, causa T‑473/08, Apollo Group/UAMI (THINKING AHEAD), punto 43]. Inoltre, nella fattispecie, la ricorrente non ha precisato in alcun modo i motivi sui quali le autorità nazionali di cui trattasi si sarebbero basate per decidere di registrare il segno denominativo INSULATE FOR LIFE e che, se del caso, avrebbero potuto essere presi in considerazione ai fini dell’applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Ciò premesso, anche supponendo che le registrazioni nazionali invocate costituissero fatti pertinenti accaduti dopo l’adozione della prima decisione, il secondo argomento della ricorrente era manifestamente ininfluente e, di conseguenza, inidoneo ad incidere sul dispositivo della decisione impugnata e sui motivi che costituiscono la sua necessaria giustificazione, cosicché la commissione di ricorso era tenuta a respingerlo senza procedere ad un riesame della situazione della ricorrente al riguardo.

39      Se la situazione della ricorrente abbia costituito o avrebbe dovuto costituire oggetto di un riesame nell’ambito della seconda decisione è una questione che, alle luce delle considerazioni esposte supra ai punti 37 e 38, va risolta negativamente, poiché la ricorrente non ha addotto a sostegno della seconda domanda di registrazione alcun nuovo fatto pertinente che avrebbe potuto modificare la valutazione contenuta nella prima decisione e, quindi, rendere necessaria una nuova valutazione da parte della commissione di ricorso sul carattere distintivo o meno del marchio richiesto rispetto ai prodotti delle classi 6, 17 e 19 ai sensi dell’Accordo di Nizza. Inoltre, nella sua risposta ad un quesito scritto del Tribunale, la ricorrente non ha fornito alcuna precisazione in proposito che potrebbe inficiare tale valutazione. Giustamente, quindi, riguardo ai predetti aspetti, la commissione di ricorso si è sostanzialmente limitata a rinviare ai punti 15‑20 della prima decisione (v. punto 13 della decisione impugnata). Parimenti, in risposta all’argomento ribadito dalla ricorrente, relativo alla prassi decisionale anteriore dell’UAMI – già esistente al momento dell’adozione della prima decisione – per quanto concerne i segni denominativi aventi somiglianze con quello di cui era chiesta la registrazione, sempre correttamente la commissione di ricorso, nei punti 21 e 22 della seconda decisione, ha confermato in sostanza il suo ragionamento di cui ai punti 5, 21 e 22 della prima decisione. A tal proposito, il solo fatto che il punto 22 della decisione impugnata menzioni anche il rifiuto di registrare il segno denominativo BUILT FOR LIFE, avvenuto successivamente all’adozione della prima decisione, non può inficiare tale valutazione, poiché, in quanto conferma della prassi decisionale anteriore dell’UAMI, questo rifiuto non ha dato luogo e non poteva dare luogo ad un riesame della situazione della ricorrente alla luce di tale prassi ai sensi della giurisprudenza citata supra al punto 30.

40      Da quanto precede risulta che nei limiti in cui la decisione impugnata rifiuta, in applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, la registrazione del segno denominativo INSULATE FOR LIFE come marchio comunitario per i prodotti delle classi 6, 17 e 19 in base all’Accordo di Nizza, essa costituisce una decisione meramente confermativa. A tal proposito, non è necessario esaminare se questo carattere confermativo si estenda altresì all’applicazione, nella prima decisione, del motivo di rifiuto previsto dall’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, poiché l’allegazione – divenuta definitiva – di uno solo dei motivi elencati nell’art. 7, n. 1, del medesimo regolamento è sufficiente per rifiutare la registrazione (v., in tal senso, sentenza della Corte 19 settembre 2002, causa C‑104/00 P, DKV/UAMI, Racc. pag. I‑7561, punto 28).

41      Occorre pertanto constatare che il presente ricorso è irricevibile nei limiti in cui è diretto contro le parti della decisione impugnata che non fanno che confermare la prima decisione (v. punto 40 supra).

2.     Nel merito

42      Alla luce delle considerazioni precedenti, il merito della presente controversia è limitato alla questione se la commissione di ricorso potesse legittimamente ritenere che anche la registrazione del segno denominativo INSULATE FOR LIFE come marchio comunitario per i servizi della classe 37 ai sensi dell’Accordo di Nizza dovesse essere rifiutata sul fondamento dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

43      Ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo». Inoltre, l’art. 7, n. 2, di detto regolamento stabilisce che «il n. 1 si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità».

44      Il concetto di interesse generale sottostante all’art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94 si confonde con la funzione essenziale del marchio che consiste nel garantire al consumatore o all’utilizzatore finale l’identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio. L’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 è diretto quindi a consentire al consumatore o all’utente finale di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa (v., in tal senso, sentenza della Corte 8 maggio 2008, causa C‑304/06 P, Eurohypo/UAMI, Racc. pag. I‑3297, punto 56, e la giurisprudenza ivi citata). Pertanto, dire che un marchio ha carattere distintivo nel senso di tali disposizioni equivale a dire che tale marchio permette di identificare il prodotto o il servizio per il quale è chiesta la registrazione come proveniente da un’impresa determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto o tale servizio da quelli di altre imprese (v. sentenze della Corte 4 ottobre 2007, causa C‑144/06 P, Henkel/UAMI, Racc. pag. I‑8109, punto 34, e 21 gennaio 2010, causa C‑398/08 P, Audi/UAMI, Racc. pag. I‑535), punto 33, e la giurisprudenza ivi citata). A tale scopo, non è necessario che il marchio trasmetta un’informazione precisa quanto all’identità del fabbricante del prodotto o del fornitore di servizi. Basta che il marchio permetta al pubblico interessato di distinguere il prodotto o il servizio che esso designa da quelli aventi un’altra origine commerciale e di concludere che tutti i prodotti o i servizi contrassegnati dal medesimo sono stati fabbricati, messi in commercio o forniti sotto il controllo del titolare di tale marchio, cui può essere attribuita la responsabilità della loro qualità [v. sentenza del Tribunale 10 ottobre 2008, cause riunite da T‑387/06 a T‑390/06, Inter-IKEA/UAMI (Raffigurazione di una paletta), punto 27, e THINKING AHEAD, punto 38 supra, punto 26].

45      Sono invece privi di carattere distintivo, ai sensi di questa disposizione, i segni che non permettono al pubblico destinatario di ripetere un’esperienza d’acquisto, ove essa si riveli positiva, o di evitarla, ove essa si riveli negativa, al momento dell’acquisto successivo dei prodotti o dei servizi di cui trattasi. Ciò avviene, segnatamente, nel caso dei segni che sono comunemente utilizzati per l’immissione in commercio dei prodotti o dei servizi interessati. Infatti, si ritiene che tali segni siano inidonei a esercitare la funzione essenziale del marchio, ovvero quella di identificare l’origine del prodotto o del servizio di cui trattasi [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 12 marzo 2008, causa T‑341/06, Compagnie générale de diététique/UAMI (GARUM), punto 29, e la giurisprudenza ivi citata].

46      Peraltro, il carattere distintivo deve essere valutato, da una parte, con riferimento ai prodotti o ai servizi per cui viene chiesta la registrazione e, dall’altra, con riferimento alla percezione che ne ha il pubblico destinatario, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (v. sentenza Audi/UAMI, punto 44 supra, punto 34, e la giurisprudenza ivi citata, e sentenza Raffigurazione di una paletta, punto 44 supra, punto 28, e la giurisprudenza ivi citata).

47      Infine, con riferimento a marchi composti da segni o indicazioni che siano altrimenti utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detti marchi si riferiscono, la registrazione non è esclusa in ragione di una siffatta utilizzazione. Quanto alla valutazione del carattere distintivo di tali marchi, non occorre applicare a questi ultimi criteri più restrittivi di quelli utilizzabili per altri tipi di segni (v. sentenza Audi/UAMI, punto 44 supra, punti 35 e 36, e la giurisprudenza ivi citata).

48      Per quanto concerne, anzitutto, la determinazione del pubblico destinatario che, in quanto tale, non è contestata nel caso di specie, si deve constatare che i servizi della classe 37 ai sensi dell’Accordo di Nizza, per i quali è stata chiesta la registrazione del segno denominativo INSULATE FOR LIFE, costituiscono servizi di costruzione, di riparazione e d’installazione rientranti nel settore della costruzione, in particolare, di case. Pertanto, tali servizi sono noti sia ad un pubblico professionale specializzato sia, sebbene in misura minore, al consumatore medio. Dato che il segno denominativo controverso è composto da tre parole provenienti dalla lingua inglese, il pubblico di riferimento è quello che padroneggia tale lingua: si tratta quindi di una parte molto significativa del pubblico europeo.

49      Peraltro, per dichiarare che il marchio richiesto è privo di carattere distintivo rispetto ai servizi in esame, occorre esaminare se la commissione di ricorso abbia correttamente analizzato il significato degli elementi e dell’insieme del marchio richiesto dal punto di vista del pubblico destinatario.

50      Come ammesso dalla giurisprudenza, nel caso di segni denominativi composti, occorre tener conto del loro significato pertinente, individuato sulla base di tutti gli elementi che li compongono e non su quella di uno solo di tali elementi [sentenza del Tribunale 6 novembre 2007, causa T‑28/06, RheinfelsQuellen H. Hövelmann/UAMI (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN), Racc. pag. II‑4413, punto 32]. Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo di siffatti segni non può limitarsi ad un esame di ciascuno dei loro termini o elementi, considerati separatamente, ma deve in ogni caso basarsi sulla percezione complessiva di tali marchi da parte del pubblico destinatario e non sulla presunzione che elementi privi isolatamente di carattere distintivo non possano, una volta combinati, presentare tale carattere. Infatti, la semplice circostanza che ciascuno di tali elementi, considerato separatamente, sia privo di carattere distintivo non esclude che la combinazione che essi formano possa presentare siffatto carattere (sentenza Eurohypo/UAMI, punto 44 supra, punto 41). In altri termini, per valutare se un marchio sia o meno privo di carattere distintivo, occorre prendere in considerazione l’impressione complessiva che esso suscita. Ciò non può tuttavia implicare che non si debba procedere, in un primo momento, ad un esame di ciascuno dei vari elementi costitutivi di questo marchio. Infatti, può risultare utile, nell’ambito della valutazione complessiva, esaminare singolarmente gli elementi costitutivi del marchio considerato (v., in tal senso, sentenza della Corte 25 ottobre 2007, causa C‑238/06 P, Develey/UAMI, Racc. pag. I‑9375, punto 82, e sentenza THINKING AHEAD, punto 38 supra, punto  31).

51      A tal proposito, va rilevato che la ricorrente non contesta che il termine «insulate» non possieda altro significato se non quello di isolare. Inoltre, anche se la ricorrente sostiene che la combinazione di parole «for life» – che associa inscindibilmente la preposizione «for» e il sostantivo «life» – non è immediatamente intesa dal pubblico pertinente come diretta a significare «dura una vita intera» o «per un periodo che abbraccia tutta una vita», un siffatto argomento deve essere respinto. Infatti, la ricorrente non presenta alcun altro significato e si limita ad affermare in modo vago che questa combinazione di parole ha molteplici connotazioni, associazioni e suggestioni. Pertanto, anche se essi sono combinati nel segno denominativo INSULATE FOR LIFE, le due componenti «insulate» e «for life» saranno direttamente intese nel senso di indicare che un’attività d’isolamento è durevole o dura per tutta una vita. Detto segno non presenta quindi alcun carattere inusuale o ambiguo in relazione alle regole sintattiche, grammaticali, fonetiche e/o semantiche della lingua inglese, che possa indurre il pubblico destinatario, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, a fare un’associazione di altro tipo.

52      Di conseguenza, la commissione di ricorso era autorizzata a concludere che, con riferimento ai servizi di cui trattasi, il pubblico pertinente percepirà il segno denominativo INSULATE FOR LIFE, direttamente e senza bisogno di una più approfondita riflessione analitica, come un’allusione a servizi di lunga durata, connessi all’utilizzo di un materiale isolante particolarmente resistente, e non come un’indicazione dell’origine commerciale di detti servizi (v. punto 19 della decisione impugnata). Infatti, contrariamente a quanto fatto valere dalla ricorrente in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, neppure come slogan elogiativo o promozionale tale segno denominativo è sufficientemente originale o ricco di significati per richiedere un minimo sforzo interpretativo, uno sforzo di riflessione o di analisi da parte del pubblico di riferimento (v., in tal senso, sentenza Audi/UAMI, punto 44 supra, punti 44, 45 e 56‑59), poiché quest’ultimo è indotto ad associarlo immediatamente ai servizi di cui trattasi, i quali possono essere commercializzati da qualunque impresa operante nel settore della costruzione e dell’isolamento.

53      Di conseguenza, occorre concludere che la commissione di ricorso ha considerato giustamente che il segno denominativo INSULATE FOR LIFE era privo di carattere distintivo in base all’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 per quanto riguarda i servizi della classe 37 ai sensi dell’Accordo di Nizza e ha confermato il rifiuto della sua registrazione in quanto marchio comunitario, senza bisogno di pronunciarsi sulla questione se tale segno fosse anche descrittivo di detti servizi.

54      Di conseguenza, il presente ricorso dev’essere respinto in toto.

 Sulle spese

55      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

56      La ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese, conformemente alle conclusioni dell’UAMI.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Paroc Oy AB è condannata alle spese.

Azizi

Cremona

Frimodt Nielsen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’8 febbraio 2011.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.