Sentenza del Tribunale dell'11 settembre 2012 - Corsica Ferries France / Commissione
(Causa T-565/08)
("Aiuti di Stato - Settore del cabotaggio marittimo - Servizio di interesse economico generale - Criterio dell'investitore privato operante in un'economia di mercato - Politica sociale degli Stati membri - Aiuto alla ristrutturazione - Effetti di una sentenza di annullamento")
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Corsica Ferries France SAS (Bastia, Francia) (rappresentanti: S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito e B. Stromsky, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente G. de Bergues e A.-L. Vendrolini, successivamente G. de Bergues, N. Rouam e J. Rossi, agenti); e Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) (Marsiglia, Francia) (rappresentanti: A. Winckler e F.-C. Laprévote, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 2009/611/CE della Commissione, dell'8 luglio 2008, relativa alle misure C 58/02 (ex N 118/02) alle quali la Francia ha dato esecuzione a favore della Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) (GU 2009, L 225, pag. 180)
Dispositivo
L'articolo 1, secondo e terzo comma, della decisione 2009/611/CE della Commissione, dell'8 luglio 2008, relativa alle misure C 58/02 (ex N 118/02) alle quali la Francia ha dato esecuzione a favore della Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM), è annullato.
La Commissione europea sopporterà le spese della ricorrente nonché le proprie spese.
La Repubblica francese e la SNCM sopporteranno le proprie spese.
____________1 - GU C 55 del 7.3.2009.