Language of document : ECLI:EU:T:2014:1078





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 12 dicembre 2014 –
Repsol Lubricantes y Especialidades e altri / Commissione

(causa T‑562/08)

«Concorrenza – Intese – Mercato delle cere di paraffina – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE – Fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati – Prova della sussistenza dell’intesa – Durata dell’infrazione – Orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende – Parità di trattamento – Presunzione di innocenza – Imputabilità del comportamento illecito – Responsabilità di una controllante per le infrazioni alle norme sulla concorrenza commesse dalle sue controllate – Influenza determinante esercitata dalla controllante – Presunzione in caso di detenzione di una partecipazione al 100%»

1.                     Concorrenza – Norme dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società controllante e sue controllate – Unità economica – Criteri di valutazione – Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100% – Oneri probatori della società che intende superare detta presunzione – Violazione del principio di personalità delle pene e delle sanzioni – Insussistenza (Art. 81 CE) (v. punti 32‑48, 51, 52, 60‑66, 73, 79)

2.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione che infligge ammende per infrazione alle norme sulla concorrenza a più destinatari – Necessità di una motivazione sufficiente rispetto a ciascun destinatario (Artt. 81 CE e 253 CE) (v. punti 54, 108‑113, 119)

3.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Metodo di calcolo definito dagli orientamenti adottati dalla Commissione – Calcolo dell’importo di base dell’ammenda – Determinazione del valore delle vendite – Criteri – Vendite correlate direttamente o indirettamente all’infrazione – Prova a carico della Commissione – Dichiarazioni concordanti dei partecipanti all’intesa – Prove documentali (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 6 e 13) (v. punti 82‑99)

4.                     Intese – Accordi fra imprese – Nozione – Partecipazione a riunioni aventi oggetto anticoncorrenziale – Inclusione – Presupposto – Assenza di dissociazione rispetto alle decisioni adottate – Criteri di valutazione (Art. 81, § 1, CE) (v. punti 101, 102, 243)

5.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fatturato preso in considerazione – Anno di riferimento – Ultimo anno completo interessato dall’infrazione – Eccezionalità di quest’ultima – Considerazione del valore medio delle vendite degli ultimi tre anni di partecipazione all’infrazione – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13) (v. punti 128‑135, 285)

6.                     Intese – Accordi fra imprese – Nozione – Concorso di volontà riguardo al comportamento da adottare sul mercato – Inclusione – Proseguimento delle trattative su taluni elementi della restrizione – Irrilevanza (Art. 81, § 1, CE) (v. punti 143‑145)

7.                     Intese – Pratica concordata – Nozione – Coordinamento e cooperazione incompatibili con l’obbligo per ciascuna impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato – Scambio di informazioni tra concorrenti – Oggetto o effetto anticoncorrenziale – Presunzione – Presupposti (Art. 81, § 1, CE) (v. punti 146, 147)

8.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Prova – Prova fornita da una serie di manifestazioni diverse dell’infrazione – Ammissibilità – Ricorso a un insieme di indizi – Grado di efficacia probatoria richiesto nel caso di indizi considerati individualmente – Prove documentali – Criteri – Credibilità delle prove addotte – Oneri probatori delle imprese che contestano la sussistenza dell’infrazione (Art. 81, § 1, CE) (v. punti 148, 152‑162, 207, 208, 214, 221, 226, 227, 234, 237, 238, 250‑252, 277)

9.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti fondamentali – Presunzione d’innocenza – Procedimento in materia di concorrenza – Applicazione – Portata – Conseguenze (Art. 81, § 1, CE) (v. punti 149‑151)

10.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Prova dell’infrazione e della sua durata a carico della Commissione – Forza probatoria delle dichiarazioni volontarie rese, contro un’impresa, dai principali partecipanti a un’intesa al fine di beneficiare dell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione – Dichiarazioni sfavorevoli a detta impresa – Valore probatorio elevato (Art. 81, § 1, CE; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03) (v. punti 164‑168, 198‑201)

11.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Motivi di diritto non esposti nell’atto introduttivo – Rinvio globale ad altri documenti allegati al ricorso – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punto 261)

12.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Comunicazione degli addebiti – Contenuto necessario – Rispetto dei diritti della difesa – Imprese messe in condizione di far valere il loro punto di vista sui fatti, sulle censure e sulle circostanze allegati dalla Commissione (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 1) (v. punti 267‑269, 282)

13.                     Intese – Partecipazione a riunioni aventi oggetto anticoncorrenziale – Circostanza che, in assenza di una dissociazione rispetto alle decisioni adottate, consente di presumere la partecipazione alla conseguente intesa (Art. 81, § 1, CE) (v. punti 293, 294)

Oggetto

Domanda di parziale annullamento della decisione C (2008) 5476 definitivo della Commissione, del 1° ottobre 2008, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (procedimento COMP/39181 – Cere per candele), nonché domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repsol Lubricantes y Especialidades, SA, la Repsol Petróleo, SA e la Repsol, SA sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.