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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 7 febbraio 2024 – X.Y.

(Causa C-103/24, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: X.Y.

Altra parte intervenuta: Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim

Questioni pregiudiziali

I.    Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 47, [primo e secondo comma], della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che:

1)    la Corte suprema nazionale, in un procedimento speciale promosso dalla parte interessata con domanda di verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema, assegnato al collegio investito di un procedimento disciplinare a carico di un giudice di un organo giurisdizionale ordinario, è tenuta ad esaminare d’ufficio se il collegio giudicante, selezionato mediante sorteggio tra tutti i membri della Corte suprema, costituisca un organo giurisdizionale «precostituito per legge»;

2)    nell’ipotesi in cui la domanda di verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema sia fondata sul motivo che il giudice in questione è stato nominato a tale funzione con una procedura di nomina viziata da irregolarità (di carattere fondamentale), al collegio giudicante composto da cinque giudici selezionati mediante sorteggio tra tutti i membri della Corte suprema non possono partecipare i giudici della Corte suprema nominati secondo la stessa procedura di nomina irregolare, in quanto un siffatto collegio della Corte suprema non può essere considerato un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge;

-    in caso di risposta in senso affermativo alla questione di cui al punto I, sub 2):

II.    Se sull’irregolarità della composizione del collegio giudicante investito della causa relativa alla verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema incida, nel contesto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull’Unione europea e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il fatto che, in seno ad un collegio composto da cinque membri, soltanto due giudici sono stati nominati alla funzione di giudice della Corte suprema con una procedura di nomina viziata da irregolarità (di carattere fondamentale), vale a dire se in una situazione del genere sia comunque possibile proseguire il procedimento e pronunciare la decisione considerato che, con riferimento alla maggioranza dei membri del collegio designato, non si pone il problema delle irregolarità delle loro nomine alla funzione di giudice della Corte suprema;

-    nel caso in cui si risponda alla questione di cui al punto II nel senso che, qualora ad un collegio giudicante, la cui composizione di cinque membri è richiesta dal diritto nazionale, partecipino comunque due, o anche un solo giudice della Corte suprema che siano stati nominati con una procedura viziata da irregolarità, tale organo giurisdizionale non costituisce un organo giurisdizionale ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull’Unione europea e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea[,] laddove le irregolarità in parola siano di carattere fondamentale:

III.    Se, al fine di garantire alle parti il diritto a che le loro cause siano esaminate entro un termine ragionevole da un organo giurisdizionale, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull’Unione europea e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sia consentito che la domanda di verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema (designato a conoscere di un procedimento disciplinare a carico di un giudice di un organo giurisdizionale ordinario) venga trattata da un organo giurisdizionale in composizione monocratica formata dal giudice relatore, in riferimento al quale la procedura di nomina alla funzione di giudice della Corte suprema non presenti irregolarità, come un’istanza di ricusazione di un giudice della Corte suprema, applicando le norme ordinarie.

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